- Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli soggette ad accertamento sono quelle elencate nell'appendice V al titolo del regolamento; il Ministero dei trasporti stabilisce quali verificare per ciascuna categoria di veicoli.
- Il Ministero emana provvedimenti tecnici che definiscono le prescrizioni, le modalità di richiesta degli accertamenti e le caratteristiche escluse in caso di approvazione in unico esemplare anziché per omologazione di tipo.
- Le prescrizioni ambientali (emissioni inquinanti e sonore) si basano sui limiti massimi fissati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministeri dei trasporti e della sanità.
- Il Ministero può stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali — anche in via sperimentale — in relazione a esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione ambientale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 227 DPR 495/1992 — Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui al punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanità.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 227 Cod. Amb. — (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto)
- Art. 227 D.Lgs. 209/2005 — (Misure in caso di verifica della situazione di solvibilità di gruppo)
- Art. 227 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione
- Articolo 227 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 227 C.d.S.: Servizio e dispositivi di monitoraggio
- Art. 227 c.p.c.: Esecuzione della sentenza che ha pronunciato su
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema di omologazione e approvazione dei veicoli
L'art. 227 del DPR 495/1992 costituisce la norma-cardine che disciplina le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in attuazione dell'art. 71, comma 3, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice stabilisce che i veicoli devono essere conformi a prescrizioni tecniche fissate dal Ministero dei trasporti; il regolamento specifica il quadro procedurale e istituzionale entro cui queste prescrizioni vengono elaborate e applicate.
Il sistema poggia su due pilastri: l'omologazione del tipo, con cui un modello di veicolo viene approvato in via generale e i singoli esemplari prodotti in serie possono essere immatricolati senza ulteriori accertamenti individuali; e l'approvazione in unico esemplare, prevista per prototipi, veicoli storici, allestimenti speciali o modifiche sostanziali, in cui le verifiche tecnico-costruttive sono effettuate sul singolo veicolo.
L'appendice V: il catalogo delle caratteristiche accertabili
Il comma 1 rinvia all'appendice V del titolo II del regolamento per l'elenco delle caratteristiche costruttive e funzionali soggette ad accertamento. Questo allegato tecnico costituisce una vera e propria «lista di controllo» che abbraccia aree molto diverse:
Il Ministero dei trasporti determina quali di queste caratteristiche debbano essere oggetto di accertamento in relazione a ciascuna categoria di veicoli (autovetture, veicoli industriali, motocicli, rimorchi, etc.), evitando accertamenti ridondanti o non pertinenti per specifiche tipologie.
I provvedimenti ministeriali: prescrizioni tecniche e procedure
Il comma 2 assegna al Ministero dei trasporti — oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la competente Direzione generale — il compito di emanare provvedimenti tecnici che definiscono:
Per quanto riguarda specificamente la protezione ambientale (punto E dell'appendice V), le prescrizioni si basano sui limiti massimi di accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari. Questi limiti sono fissati — ai sensi dell'art. 10 della legge n. 59/1987 — con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità. Si tratta di un esempio di regolazione interministeriale che garantisce una visione integrata tra sicurezza della circolazione e tutela della salute.
La clausola di adeguamento dinamico
Il comma 3 introduce una clausola aperta di particolare rilevanza pratica: il Ministero dei trasporti può stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali — anche in aggiunta a quelle già elencate — in relazione a sopravvenute esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione ambientale. La norma prevede che ciò avvenga «di concerto con gli altri Ministeri, quando interessati».
Questa disposizione consente al sistema normativo tecnico di aggiornarsi dinamicamente senza dover ogni volta modificare il testo del regolamento: basta un provvedimento ministeriale. Negli anni questa previsione ha permesso di adeguare le prescrizioni tecniche all'evoluzione tecnologica (sistemi di guida assistita, veicoli elettrici, dispositivi di connettività) e ai mutamenti degli standard internazionali ed europei.
Rapporto con la normativa europea
È opportuno segnalare che a partire dalla seconda metà degli anni '90 il sistema italiano di omologazione è stato progressivamente integrato con quello europeo. Oggi la maggior parte delle omologazioni di tipo per i veicoli prodotti in serie è regolata da regolamenti UE direttamente applicabili (regolamento (UE) 2018/858 per le categorie M, N, O e sue norme delegate), che hanno superato in larga parte le prescrizioni nazionali per i veicoli di nuova produzione. L'art. 227 del DPR 495/1992 mantiene rilevanza soprattutto per le approvazioni in unico esemplare, per i veicoli storici, per le trasformazioni e per le categorie non coperte dalla normativa comunitaria.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti