Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 186 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicati nella figura II.477.

2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensità tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica può emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma

3. 3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.

4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell'abbassamento delle stesse.

In sintesi

  • Nei passaggi a livello con barriere, i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa sono installati sul margine destro della carreggiata, ad un'altezza tra 2 e 2,50 m da terra, visibili da almeno 100 m anche di giorno.
  • Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre un suono (campana o suoneria) udibile da almeno 100 m in assenza di ostacoli, con vento e rumori trascurabili.
  • Il funzionamento dell'allarme acustico deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell'abbassamento.
  • Se la luce rossa è visibile anteriormente e posteriormente, il dispositivo acustico può operare a un livello sonoro ridotto rispetto al caso standard.
Indice dei contenuti

I passaggi a livello e il sistema di segnalazione: la norma nel contesto

I passaggi a livello rappresentano uno dei punti di maggior rischio nell'intera rete stradale italiana: l'intersezione tra il traffico ferroviario e quello veicolare impone l'adozione di sistemi di segnalazione affidabili, tempestivi e percepibili in ogni condizione. L'articolo 186 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/1992) disciplina in modo tecnico e preciso i requisiti dei dispositivi di segnalazione acustica e ottica installati in corrispondenza dei passaggi a livello muniti di barriere.

La norma si inserisce nel quadro più ampio della disciplina dei passaggi a livello dettata dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che affida al regolamento la definizione delle specifiche tecniche e operative. L'obiettivo è garantire che il conducente in avvicinamento al passaggio a livello riceva un segnale percepibile - ottico e/o acustico - con un anticipo sufficiente per fermarsi in sicurezza prima dell'abbassamento delle barriere.

Il dispositivo di segnalazione ottica: posizione, altezza e visibilità

Il comma 1 stabilisce che i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, devono essere installati sul margine destro della carreggiata, nelle immediate vicinanze del passaggio a livello, in posizione tale da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile.

L'altezza del centro del dispositivo da terra deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m: questo intervallo è calibrato per garantire la visibilità sia agli automobilisti (punto di vista dell'occhio del conducente mediamente intorno a 1,2-1,4 m) sia agli utenti di veicoli più alti (camion, autobus). Le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono descritte nella figura II.477 del Regolamento.

Sul piano della visibilità, il comma 2 fissa un requisito minimo stringente: il dispositivo a luce rossa deve avere un'intensità tale da risultare visibile di giorno e in assenza di nebbia a una distanza di almeno 100 m. Si tratta del requisito minimo di giorno; di notte, con l'oscurità come sfondo, la visibilità sarà normalmente superiore. La distanza di 100 m garantisce al conducente un margine temporale sufficiente per frenare, a condizione che la velocità sia adeguata al contesto.

Il dispositivo di segnalazione acustica: livello sonoro e udibilità

Il comma 3 regola il dispositivo di segnalazione acustica, specificando che deve produrre il suono di una campana o suoneria con un livello sonoro tale da essere udibile a una distanza non inferiore a 100 m, in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.

La condizione «in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili» è la condizione di riferimento tecnico per la taratura del dispositivo. Nella realtà operativa, in presenza di traffico intenso, vento o vegetazione fitta, l'udibilità effettiva potrebbe essere inferiore. Per questo motivo la segnalazione acustica è concepita come complemento - non sostituto - di quella ottica: insieme, i due sistemi garantiscono la percezione anche quando uno dei due canali sensoriali è parzialmente compromesso.

Il comma 2 prevede una specifica eccezione: qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente (cioè anche dai conducenti che si avvicinano dal lato opposto), il dispositivo acustico può emettere un segnale a livello sonoro inferiore al minimo standard. La ratio è che la visibilità bilaterale della luce riduce la necessità di compensare con un segnale acustico più intenso.

La sequenza temporale: 5 secondi prima dell'abbassamento

Il comma 4 contiene la prescrizione forse più rilevante sul piano della sicurezza: il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e deve terminare non prima della fine dell'abbassamento.

I 5 secondi di anticipo sono un margine minimo di preavviso: durante questo intervallo il conducente già prossimo al passaggio a livello deve avere il tempo di percepire il segnale, elaborarne il significato e iniziare la manovra di arresto. La prescrizione che il segnale debba cessare non prima della fine dell'abbassamento è altrettanto importante: serve a garantire che l'allarme sia attivo per l'intera fase in cui le barriere stanno scendendo, cioè la fase in cui il passaggio a livello è ancora parzialmente accessibile e il pericolo è massimo.

In assenza del segnale acustico di preavviso o con un anticipo inferiore ai 5 secondi, il sistema non garantisce la sicurezza prevista dalla norma. Questo tipo di malfunzionamento deve essere segnalato all'ente gestore del passaggio a livello (Rete Ferroviaria Italiana o altro gestore) per la pronta riparazione.

Responsabilità e obblighi di manutenzione

I dispositivi di segnalazione ai passaggi a livello rientrano nell'infrastruttura ferroviaria e la loro manutenzione è in capo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria (in Italia, principalmente RFI - Rete Ferroviaria Italiana). Le specifiche tecniche di cui all'art. 186 costituiscono i requisiti minimi che i dispositivi installati devono rispettare.

Per il conducente, la presenza del segnale ottico e acustico non esaurisce gli obblighi di prudenza: anche in assenza di segnalazione (per guasto o malfunzionamento), il Codice della Strada impone di prestare la massima attenzione in prossimità dei passaggi a livello e di fermarsi prima delle barriere o della linea di arresto. La violazione delle norme di comportamento ai passaggi a livello è sanzionata dagli articoli del Codice della Strada dedicati ai comportamenti ai passaggi a livello.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A quale altezza deve essere installata la luce rossa del passaggio a livello?

Il centro del dispositivo di segnalazione ottica deve trovarsi a un'altezza da terra compresa tra 2 m e 2,50 m, collocato sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello.

Da quanti metri deve essere visibile la luce rossa di giorno?

Il dispositivo a luce rossa deve essere visibile di giorno, in assenza di nebbia, da almeno 100 m. Questo è il requisito minimo: di notte la visibilità è normalmente superiore grazie al contrasto con l'oscurità.

Quanti secondi prima dell'abbassamento delle barriere deve suonare il segnale acustico?

Il funzionamento del segnale acustico deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e deve cessare non prima della fine dell'abbassamento. I 5 secondi garantiscono al conducente il tempo minimo per percepire il segnale e frenare.

Se il segnale acustico è rotto, il conducente deve fermarsi comunque?

Sì, assolutamente. Il malfunzionamento del segnale acustico non elimina l'obbligo di prudenza ai passaggi a livello imposto dal Codice della Strada. Se la luce rossa è accesa o le barriere si stanno abbassando, il conducente deve fermarsi indipendentemente dal funzionamento del segnale acustico.

Chi è responsabile della manutenzione dei dispositivi di segnalazione ai passaggi a livello?

La manutenzione è in capo al gestore dell'infrastruttura ferroviaria (in Italia principalmente RFI - Rete Ferroviaria Italiana). In caso di malfunzionamento, è possibile segnalarlo al gestore ferroviario o alle autorità di polizia stradale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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