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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 27 del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) definisce il regime giuridico dei natanti da diporto e delle moto d'acqua, che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'ATCN, dalla licenza di navigazione e dal certificato di sicurezza. La norma disciplina i limiti di navigazione consentiti in base alla presenza o meno della marcatura CE, prevede la facoltà di iscrizione volontaria nell'ATCN con conseguente assunzione del regime delle imbarcazioni, stabilisce gli obblighi specifici per l'utilizzo commerciale di natanti e moto d'acqua, e regolamenta la documentazione da tenere a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 D.Lgs. 171/2005 — Natanti da diporto e moto d’acqua

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto

1. I natanti da diporto e le moto d’acqua sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all’articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all’articolo 26.

2. I natanti da diporto, a richiesta dell’interessato, possono essere iscritti nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all’articolo 19, comma 1, l’interessato può presentare, ferma restando l’applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell’automobilista, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore. 2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell’unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall’articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell’automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell’ufficio di conservatoria centrale di cui all’ articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L’importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere

3. I natanti senza marcatura CE possono navigare: a) entro sei miglia di distanza dalla costa; b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; in tale caso durante la navigazione è tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l’attestazione di idoneità rilasciata dai predetti organismi; c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all’allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.

5. Le moto d’acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.

6. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d’acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall’autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.

7. L’utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d’acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all’articolo 2, è obbligato a: a) essere in possesso di patente nautica; b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l’unità da diporto è abilitata a trasportare; c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici; d) dotare l’unità da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

8. Per l’utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l’obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall’articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l’obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non è in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell’unità da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalità e obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell’autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d’intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative. articolo precedente articolo successivo

Commento

Esenzione dagli obblighi di iscrizione e documentazione

Il comma 1 dell'articolo 27 stabilisce la regola fondamentale che caratterizza il regime dei natanti da diporto e delle moto d'acqua: tali unità sono escluse dall'obbligo di iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), dalla licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e dal certificato di sicurezza di cui all'articolo 26. Questa esenzione riflette la minore complessità tecnica e il ridotto potenziale di rischio di tali unità rispetto alle imbarcazioni e alle navi da diporto: si tratta, ai sensi dell'articolo 3, di unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri (o, per le moto d'acqua, inferiore a quattro metri). La semplificazione burocratica si traduce in un regime di accesso alla navigazione più agevole, adatto alla fruizione sportiva e ricreativa di massa.

Iscrizione volontaria e assunzione del regime delle imbarcazioni

Il comma 2 prevede la facoltà, per il proprietario di un natante da diporto, di chiedere volontariamente l'iscrizione nell'ATCN. In tal caso, il natante assume il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto, con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono: obbligo di licenza di navigazione, certificato di sicurezza, pubblicità degli atti traslativi di proprietà. Per l'iscrizione volontaria, qualora il proprietario non disponga del titolo di proprietà formale, il comma 2 consente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, nella quale si attesta la proprietà esclusiva del natante con indicazione della data e del luogo di acquisto e delle generalità del venditore. Il comma 2-bis estende ai possessori italiani di natanti la possibilità di attestare il possesso e la nazionalità dell'unità durante la navigazione in acque territoriali straniere mediante apposita documentazione standardizzata, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Limiti di navigazione per natanti senza marcatura CE

Il comma 3 fissa i limiti di distanza dalla costa per i natanti sprovvisti di marcatura CE, differenziando in base alle caratteristiche tecniche. La regola generale consente la navigazione entro sei miglia dalla costa. I natanti omologati o riconosciuti idonei per la navigazione senza limite da un organismo tecnico notificato possono spingersi fino a dodici miglia, a condizione di tenere a bordo copia del certificato di omologazione e della relativa dichiarazione di conformità. Per le unità minori — jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole, natanti a vela con velatura non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak — il limite è di un miglio dalla costa. Questa graduazione riflette le diverse prestazioni nautiche e i correlati profili di sicurezza delle varie tipologie di unità.

Limiti di navigazione per natanti con marcatura CE e moto d'acqua

Il comma 4 stabilisce che i natanti provvisti di marcatura CE navigano nei limiti fissati dalla categoria di progettazione di appartenenza prevista dall'allegato I del D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 (decreto di attuazione della direttiva 2013/53/UE sulle imbarcazioni da diporto), con il tetto assoluto di dodici miglia dalla costa. Il comma 5 riserva alle moto d'acqua un limite ancora più ristretto: un miglio dalla costa, in considerazione delle caratteristiche di potenza, manovrabilità e del rischio per la navigazione di altri fruitori del mare. Il comma 6 attribuisce all'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente il potere di disciplinare la navigazione e le modalità di utilizzo delle piccole unità di cui al comma 3, lettera c), e delle moto d'acqua, con ordinanza.

Obblighi per l'uso commerciale di natanti e moto d'acqua

Il comma 7 introduce un regime più rigoroso per il caso in cui natanti da diporto o moto d'acqua vengano utilizzati a fini commerciali ai sensi dell'articolo 2 del Codice. In tale ipotesi l'utilizzatore deve: essere in possesso di patente nautica; non imbarcare un numero di persone superiore a quello consentito dall'unità; non imbarcare, in caso di noleggio, più di dodici persone; dotare l'unità dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previste dal regolamento di attuazione. Il comma 8 disciplina invece il caso della locazione di natanti da diporto: l'obbligo di patente del locatario ricorre solo nei casi previsti dall'articolo 39; se non vi è obbligo di patente e il locatario ne è privo, il locatore deve fornire per iscritto le istruzioni essenziali per il comando dell'unità, secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione.

Regolamentazione ulteriore e poteri dell'autorità locale

Il comma 9 prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengano adottate disposizioni ulteriori su requisiti, formalità e obblighi per l'utilizzo dei natanti e delle moto d'acqua a fini di locazione o noleggio per finalità ricreative, turistiche locali, o di appoggio alle immersioni subacquee. Per esigenze prettamente locali, non coperte dal decreto ministeriale, è consentita l'emanazione di ordinanze dell'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competente, d'intesa con gli enti locali e previo parere delle associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative. Questo sistema a due livelli — decreto ministeriale e ordinanza locale — assicura flessibilità nell'adeguamento alle diverse caratteristiche geografiche e ambientali dei vari specchi acquei italiani.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un natante da diporto deve essere iscritto nell'ATCN?

No, l'iscrizione non è obbligatoria. Tuttavia il proprietario può chiedere l'iscrizione volontaria, e in tal caso il natante assume il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto con tutti i relativi obblighi.

Fino a quante miglia dalla costa può navigare una moto d'acqua?

Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio dalla costa, ai sensi del comma 5. L'autorità marittima locale può ulteriormente disciplinarne le modalità di utilizzo con ordinanza.

Chi noleggia natanti a terzi deve possedere la patente nautica?

Sì, chi utilizza natanti da diporto o moto d'acqua a fini commerciali (incluso il noleggio) deve essere in possesso di patente nautica ai sensi del comma 7, lettera a). Per la semplice locazione a privati, l'obbligo del locatario di avere la patente scatta solo nei casi previsti dall'articolo 39.

Quante persone si possono imbarcare su un natante noleggiato a fini commerciali?

In caso di noleggio commerciale non si possono imbarcare più di dodici persone, e comunque non più del numero massimo consentito dalle caratteristiche dell'unità, come previsto dal comma 7, lettere b) e c).

Un sandolino o un pedalò fino a quante miglia può navigare?

Le unità minori elencate al comma 3, lettera c) — tra cui jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole, canoe e kajak — possono navigare entro un miglio dalla costa.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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