Testo dell'articoloVigente
Art. 25 D.Lgs. 171/2005 — Bandiera nazionale e numeri di individuazione dell’unità
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 — Codice della nautica da diporto
1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici. Dopo il numero di individuazione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto. 1-bis. Le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all’ articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera “X” di seguito ai predetti numeri di iscrizione.
2. Le caratteristiche dei numeri di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l’imbarcazione o la nave da diporto… con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia già stata utilizzata per l’identificazione di altra unità da diporto e che non risulti contraria all’ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume..
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 25 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa ( Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970
- Articolo 25 L. 184/1983: Pronuncia sull'adozione dopo l'affidamento
- Art. 25 Reg. (UE) 2024/1689 — Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
- Art. 25 Cod. Amb. — Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
- Art. 25 D.Lgs. 148/2015 — Procedimento
- Art. 25 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro e confisca per equivalente)
Commento
La bandiera come segno di nazionalità dell'unità
L'obbligo di esporre la bandiera nazionale è un principio fondamentale del diritto della navigazione, riflesso sia nel Codice della navigazione (R.D. 327/1942) sia nelle convenzioni internazionali sul mare, a partire dalla Convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS). Per le unità da diporto questo obbligo è sancito dall'articolo 25, comma 1, del D.Lgs. 171/2005: le imbarcazioni e le navi iscritte nell'ATCN espongono la bandiera italiana e sono contraddistinte da un numero di individuazione. La bandiera garantisce l'identificabilità immediata della nazionalità dell'unità da parte delle autorità marittime italiane e straniere, con le conseguenti responsabilità dello Stato di bandiera in tema di sicurezza, salvaguardia della vita in mare e rispetto delle norme internazionali.
Il codice alfanumerico come numero di individuazione unico
Il sistema di numerazione introdotto dall'articolo 25 e dal regolamento di attuazione ha sostituito il precedente sistema di iscrizione a numero progressivo per registro territoriale con un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale. Il codice è composto in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici, seguito dalla lettera «D» per le imbarcazioni da diporto (da 10 a 24 m) o dal gruppo «ND» per le navi da diporto (oltre 24 m). Questa struttura garantisce l'unicità nazionale del numero di individuazione, eliminando la possibilità di omonimia tra unità registrate in circoscrizioni diverse che era possibile con il vecchio sistema territoriale.
Il regime transitorio per le unità già immatricolate
Il comma 1-bis introduce una disposizione di raccordo per le unità già immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217 e seguenti, della L. 24 dicembre 2012, n. 228: queste unità «possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati», con l'aggiunta della lettera «X» di seguito ai predetti numeri. La lettera X funge da segnalatore per l'ATCN che si tratta di un vecchio numero di immatricolazione sotto il regime anteriore alla riforma digitale, consentendo di distinguerlo dai nuovi codici alfanumerici automatici. Questa norma transitoria evita di imporre ai proprietari di unità già regolarmente iscritte la modifica del numero di individuazione, con i relativi costi e adempimenti.
Il numero personalizzato: condizioni e limiti
Il comma 3 introduce un'opzione di personalizzazione: il proprietario «ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un numero di iscrizione che può essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica». La norma pone due condizioni cumulative: (1) la combinazione scelta non deve essere già stata utilizzata per l'identificazione di altra unità da diporto; (2) non deve risultare contraria all'ordine pubblico, alla moralità pubblica e al buon costume. Il primo requisito tutela l'unicità del sistema identificativo; il secondo attribuisce all'amministrazione un margine di discrezionalità nel rifiutare sigle offensive o inappropriate, in linea con i principi che regolano anche la concessione di targhe personalizzate per i veicoli stradali. Le caratteristiche dei numeri di individuazione sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le caratteristiche fisiche della marcatura e la responsabilità del proprietario
Il numero di individuazione deve essere applicato fisicamente sullo scafo in modo ben visibile, secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 2. Le norme tecniche prevedono generalmente l'obbligo di riportare il numero su entrambe le fiancate dello scafo, a prua o a poppa, con caratteri di altezza minima stabilita, in modo da consentire la lettura a distanza dalle autorità di controllo. Il mancato rispetto delle disposizioni sulla marcatura espone il proprietario alle sanzioni amministrative previste dal Codice. La corretta marcatura è particolarmente rilevante in operazioni di soccorso marittimo e per l'identificazione dell'unità in caso di sinistro o di violazione delle norme di navigazione.
Relazione con il nome dell'unità
La norma distingue nettamente il numero di individuazione dal nome dell'unità: il numero è un codice identificativo obbligatorio ai fini dell'iscrizione nell'ATCN, mentre il nome è facoltativo (come riconosciuto implicitamente dall'articolo 23, comma 2, che prevede la riportazione sulla licenza del nome dell'unità «se richiesto»). Il proprietario è libero di attribuire all'unità un nome, che verrà annotato sulla licenza di navigazione, ma l'identificazione ufficiale nell'ATCN avviene tramite il numero alfanumerico. Questa separazione tra nome e numero segue il modello delle navi mercantili, ove l'IMO Number identifica univocamente il naviglio indipendentemente dal nome commerciale che può essere cambiato.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Il numero di individuazione va riportato anche all'interno dell'imbarcazione?
La posizione e le modalità di apposizione del numero di individuazione sono stabilite dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2; generalmente le norme tecniche prevedono la marcatura sulle fiancate esterne dello scafo, non necessariamente all'interno.
Se cambio il motore devo modificare anche il numero di individuazione?
No: il numero di individuazione identifica lo scafo, non il motore; le modifiche all'apparato motore richiedono il rinnovo della licenza di navigazione ai sensi dell'articolo 24, ma non il cambiamento del numero di individuazione.
Le imbarcazioni immatricolate prima della riforma digitale devono richiedere il nuovo codice alfanumerico?
No: il comma 1-bis prevede espressamente che queste unità «possono conservare i numeri di iscrizione già assegnati», con la sola aggiunta della lettera X; non è previsto alcun obbligo di richiedere il nuovo codice.
Una combinazione alfanumerica personalizzata ha un costo aggiuntivo rispetto al numero automatico?
Le modalità e i costi sono stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2; generalmente i numeri personalizzati sono soggetti a diritti aggiuntivi rispetto al numero automatico, analogamente a quanto avviene per le targhe personalizzate dei veicoli.
La lettera D o ND alla fine del numero identifica la categoria dell'unità: cosa succede se l'unità cambia categoria?
Il cambio di categoria — ad esempio da imbarcazione a nave da diporto in seguito a modifiche strutturali — comporta il cambio del suffisso del numero di individuazione (da D a ND) e la conseguente modifica della licenza di navigazione e dell'ATCN.
Vedi anche