Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 88 D.Lgs. 259/2003 – Separazione funzionale

    Art. 88 D.Lgs. 259/2003 – Separazione funzionale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e conformemente all’articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluse le altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

    2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’Autorità presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo: a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall’Autorità descritti al comma 1; b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti; c) un’analisi dell’impatto previsto dall’Autorità, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori; d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.

    3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi: a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata; b) l’individuazione dei beni dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire; c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti; d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi; e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate; f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.

    4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 79, comma 3, l’Autorità effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78. Sulla base di detta analisi, l’Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.

    5. Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 79 comma 2.

  • Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o…

    Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    In vigore dal 15/04/2000

    1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. ((8))

    2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. ((2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 . (4)

  • Art. 16 CAD – Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri…

    Art. 16 D.Lgs. 82/2005 CAD – Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi: a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione; b) ((approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e)) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali; c) ((promuove e)) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie; e) ((stabilisce i)) criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

    2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

  • Art. 778 Codice della Navigazione – Rilascio della licenza di esercizio

    Art. 778 Codice della Navigazione – Rilascio della licenza di esercizio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, è esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili. Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia. Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma. Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa.

  • Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 – (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo d…

    Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: ferie, permessi e ROL

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: ferie, permessi e ROL

    Guida completa alle ferie annue, ai permessi ROL e ai permessi retribuiti previsti dal CCNL per le imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: maturazione, fruizione, festività e diritto allo studio.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato riconosce 4 settimane (160 ore) di ferie annue retribuite e 16 ore di permessi ROL annui. Sono previsti permessi per assemblea (10 ore), cariche sindacali, lutto, matrimonio e diritto allo studio. Almeno due settimane di ferie devono essere godute su richiesta del lavoratore in estate.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Ferie annue
    4 settimane (160 ore su orario a 40 h/settimana)
    ROL annui
    16 ore (4 ex festività soppresse × 4 ore)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e ROL – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
    Istituto Quantità Modalità Note
    Ferie annue 4 settimane / 160 ore Individuale; almeno 2 settimane consecutive su richiesta Pro rata per assunzioni/cessazioni in corso d’anno
    Permessi ROL (ex festività) 16 ore/anno Individuale o collettiva Non goduti entro 31 gennaio dell’anno successivo: liquidati in busta paga
    Assemblea retribuita 10 ore/anno Collettiva in orario di lavoro Indetta dalle RSA o organizzazioni sindacali firmatarie
    Permessi cariche sindacali 4 ore/dip. (min. 16 h/anno) Individuale per dirigenti sindacali Comunicazione preventiva al datore
    Diritto allo studio 150 ore/persona nel triennio Individuale su richiesta Per corsi di istruzione o formazione professionale
    Permesso per lutto 3 giorni retribuiti Individuale per decesso di familiari stretti Aggiornamento 2025: 2 giorni aggiuntivi (ferie/ROL)

    Il CCNL distingue le ferie (diritto irrinunciabile ex art. 36 Cost. e D.Lgs. 66/2003) dai permessi ROL (istituto contrattuale). Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro; i ROL non goduti entro il termine possono essere liquidati.

    Le ferie annue: quanto spettano e come si godono

    Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato riconosce a ogni lavoratore quattro settimane di ferie retribuite per anno solare, pari a 160 ore su base di 40 ore settimanali. L’entità delle ferie è fissata dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) come minimo inderogabile di quattro settimane, che il contratto di lavoro artigiano conferma.

    Il lavoratore ha il diritto di usufruire di almeno due settimane consecutive nel periodo estivo, su propria richiesta. La pianificazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che deve tenere conto delle esigenze produttive e di quelle dei lavoratori. Il datore non può imporre unilateralmente la concentrazione di tutte le ferie in un periodo senza tener conto delle preferenze dei lavoratori.

    Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, le ferie si calcolano in dodicesimi: per ogni mese intero di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) spetta un dodicesimo delle ferie annue.

    ROL: i permessi per le festività soppresse

    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) derivano dalla trasformazione in permessi retribuiti delle quattro festività infrasettimanali soppresse dalla legge n. 54/1977: ognuna vale quattro ore, per un totale di 16 ore annue. Nel CCNL del settore lapideo questi permessi sono esplicitamente indicati in 16 ore per anno solare, fruibili individualmente o collettivamente.

    I permessi ROL maturano per ogni anno di servizio e devono essere goduti entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Se non vengono fruiti entro tale data, vengono liquidati nel cedolino di febbraio.

    Permessi retribuiti per eventi specifici

    Il CCNL prevede permessi retribuiti per situazioni particolari della vita del lavoratore:

    • Lutto: tre giorni di permesso retribuito per decesso del coniuge/partner, dei figli o dei genitori. Il rinnovo 2025 ha introdotto la possibilità di aggiungere due giorni supplementari a carico di ferie o ROL.
    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di congedo retribuito (istituto di legge ex art. 1 L. 53/2000, confermato dal CCNL).
    • Donazione sangue: giornata di riposo retribuito ai sensi della L. 584/1967.
    • Festività religiose non cattoliche: a partire dal rinnovo 2025, permessi non retribuiti per i lavoratori che osservano festività di altre religioni (Islam, Induismo, Chiese ortodosse).

    Diritto allo studio e formazione

    I lavoratori che frequentano corsi di istruzione primaria, secondaria, universitaria o di formazione professionale hanno diritto a 150 ore retribuite per persona nell’arco di tre anni (diritto allo studio, art. 10 Stat. Lavoratori). La fruizione è su richiesta individuale del lavoratore, con comunicazione preventiva al datore e modalità da concordare per non interferire con l’attività produttiva.

    Casi pratici

    Tizio – Falegname, maturazione ferie e ROL
    Tizio lavora a tempo pieno per l’intera annualità. A fine anno ha diritto a 160 ore di ferie e 16 ore di ROL. Il datore pianifica le ferie collettive a agosto (due settimane). Tizio ha il diritto di godere delle restanti due settimane in un altro periodo concordato, e di usufruire dei 16 ore ROL quando preferisce, previa comunicazione. Se al 31 gennaio dell’anno successivo non ha ancora goduto dei ROL, li riceve liquidati in busta paga.
    Caia – Assunzione a giugno, ferie proporzionali
    Caia viene assunta il 1° giugno. A fine anno ha maturato 7 mesi di ferie (giugno-dicembre), pari a 7/12 di 160 ore = circa 93 ore di ferie e 7/12 di 16 ore ROL = circa 9 ore di ROL. Il datore deve assicurarle la fruizione di queste ferie nell’anno o al più tardi entro i 18 mesi successivi (art. 10 D.Lgs. 66/2003).
    Sempronio – Permesso per lutto improvviso
    Il padre di Sempronio viene a mancare il martedì. Sempronio ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per lutto a partire dal giorno del decesso. Se vuole anche giovedì e venerdì, può chiederli a titolo di ferie o ROL. La comunicazione al datore deve avvenire al più presto, con documentazione (es. certificato di morte) da presentare al rientro.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
    Il CCNL riconosce 4 settimane di ferie retribuite annue, corrispondenti a 160 ore per un orario di 40 ore settimanali. Il lavoratore ha diritto a godere di almeno due settimane consecutive nel periodo estivo su sua richiesta.
    Cosa sono i permessi ROL nel settore legno artigianato?
    I permessi ROL derivano dalla trasformazione in permessi retribuiti delle 4 festività infrasettimanali soppresse (L. 54/1977). Ammontano a 16 ore annue, fruibili individualmente o collettivamente. Se non goduti entro il 31 gennaio dell’anno successivo, vengono liquidati in busta paga.
    Come maturano le ferie nel corso dell’anno?
    Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati: per ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) spetta un dodicesimo delle ferie annue. Per chi lavora l’intera annualità spettano 160 ore.
    Cosa succede se le ferie non vengono godute entro l’anno?
    Almeno due settimane devono essere fruite nell’anno di maturazione. Le altre due settimane possono essere godute entro i 18 mesi successivi. La monetizzazione è ammessa solo in caso di cessazione del rapporto.
    Ci sono permessi retribuiti per motivi personali o familiari?
    Sì: 3 giorni per lutto, 15 giorni per matrimonio/unione civile, 1 giornata per donazione sangue, permessi per cariche sindacali e diritto allo studio (150 ore nel triennio). Il rinnovo 2025 ha aggiunto la possibilità di 2 giorni aggiuntivi di lutto a carico di ferie/ROL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 69 DPR 230/2000 – Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

    Art. 69 DPR 230/2000 – Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.

    ((

    2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

    ))

    3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli internati.

    4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.

  • Art. 748 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    Art. 748 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744. L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato , nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC . Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà. Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione …

  • Art. 97 D.Lgs. 174/2016 – Consulenza tecnica d’ufficio

    Art. 97 D.Lgs. 174/2016 – Consulenza tecnica d’ufficio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all’articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.

    2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al giudice, a tal fine delegato, per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi dell’ articolo 193 del codice di procedura civile.

    3. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico e alle parti a cura della segreteria.

    4. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 2.

    5. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’ articolo 154 del codice di procedura civile, per: a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso; b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche; c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici; d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

    6. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con la sentenza che definisce il giudizio il collegio regola definitivamente il relativo onere.

  • Domanda concordato (anche in bianco) – casi pratici art. 161 L.Fall.

    L’art. 161 L.Fall. disciplinava la domanda di concordato preventivo: contenuto del ricorso, documenti da allegare, requisiti di ammissibilità e, dal 2012, la possibilità di depositare una domanda «in bianco» (o prenotativa) per congelare le azioni esecutive in attesa di costruire il piano. Era uno dei cardini procedurali della vecchia legge fallimentare, perché dalla sua presentazione decorrevano effetti protettivi immediati per il debitore e per la massa dei creditori. La norma articolava in modo dettagliato il contenuto minimo del ricorso, la documentazione obbligatoria, il ruolo del professionista indipendente attestatore e il regime degli atti di straordinaria amministrazione compiuti durante la fase prenotativa.

    Dal 15 luglio 2022 la norma è abrogata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), che ha riscritto la disciplina del concordato preventivo agli artt. 39-44 CCII. La procedura non è scomparsa: è stata riorganizzata, modernizzata e integrata con gli altri strumenti di regolazione della crisi, ma molti articoli, sentenze e commenti continuano a fare riferimento all’art. 161 L.Fall. perché le procedure aperte prima del 15/7/2022 restano regolate dalla legge previgente per tutta la loro durata residua, fino all’omologazione o alla chiusura.

    Quadro dell’abrogazione: cosa è cambiato

    L’art. 161 L.Fall. resta vivo solo come norma applicabile alle procedure di concordato preventivo aperte prima del 15 luglio 2022, in virtù dell’art. 390 CCII (norme transitorie) che impone l’applicazione della legge previgente alle procedure pendenti. Significa che, a distanza di anni, i tribunali fallimentari italiani applicano ancora la legge fallimentare a centinaia di concordati pendenti, mentre tutte le nuove istanze seguono il CCII.

    Per le crisi che esplodono oggi, il riferimento operativo è il CCII:

    • Art. 39 CCII – obblighi di deposito documentale (bilanci, situazione patrimoniale, elenco creditori, dichiarazioni fiscali, dichiarazioni IVA).
    • Art. 40 CCII – domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
    • Art. 44 CCII – domanda di accesso con riserva (l’erede diretto della «domanda in bianco»).
    • Art. 84 CCII – finalità e tipologie del concordato preventivo (in continuità o liquidatorio).

    La logica del legislatore del CCII è stata quella di unificare i punti di accesso alle procedure (un unico ricorso per tutte le procedure concorsuali) e di rafforzare la responsabilizzazione del debitore, anche con l’obbligo di adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.).

    La domanda «in bianco» (oggi domanda con riserva)

    Era lo strumento più usato negli ultimi dieci anni di vita dell’art. 161 L.Fall.: l’imprenditore depositava un ricorso minimale, riservandosi di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale (60-120 giorni, prorogabile di ulteriori 60 in presenza di giustificati motivi). Dal momento del deposito scattavano gli effetti protettivi: blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori, divieto di acquisire titoli di prelazione e cristallizzazione dei crediti anteriori.

    Lo strumento aveva permesso a molte imprese di sottrarsi a pignoramenti aggressivi mentre costruivano una proposta concordataria realistica, ma aveva anche generato abusi (uso meramente dilatorio): per questo nel 2015 il legislatore aveva irrigidito la disciplina, imponendo obblighi informativi periodici e poteri di controllo del commissario giudiziale provvisorio.

    Oggi la stessa funzione è assolta dalla domanda con riserva ex art. 44 CCII, che mantiene la logica della «protezione anticipata» ma la coordina con gli altri strumenti del Codice (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), prevedendo misure protettive richieste e confermate dal tribunale, con obblighi informativi rafforzati e un controllo più stringente sulla genuinità dell’iniziativa.

    I documenti obbligatori

    Sotto l’art. 161 L.Fall. la domanda di concordato «piena» richiedeva un corredo documentale stringente, oggi sostanzialmente confermato dall’art. 39 CCII:

    • bilanci degli ultimi tre esercizi e dichiarazioni dei redditi;
    • aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
    • elenco analitico dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
    • elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
    • valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
    • piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
    • relazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano;
    • idonea documentazione fiscale e contributiva, comprese le dichiarazioni IVA degli ultimi periodi.

    La centralità della relazione del professionista indipendente attestatore è rimasta inalterata anche nel CCII: si tratta del filtro tecnico che garantisce al tribunale e ai creditori che i numeri esposti dal debitore corrispondano alla realtà e che il piano sia, nella valutazione professionale, eseguibile.

    5 casi pratici

    1) SRL Alfa deposita ricorso ex art. 161 L.Fall. con piano completo

    SRL Alfa, indebitata per 4,2 milioni di euro con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate, predispone un piano di concordato in continuità aziendale: prosecuzione dell’attività produttiva, vendita di un capannone non strumentale, dismissione di una linea produttiva obsoleta e soddisfacimento dei chirografari al 28% in cinque anni. Deposita ricorso al tribunale fallimentare territorialmente competente con tutta la documentazione richiesta dall’art. 161, comprese le tre relazioni del professionista indipendente sulla veridicità dei dati, sulla fattibilità del piano e sull’utilità della continuità rispetto all’alternativa liquidatoria. Il tribunale, verificata la completezza, dichiara aperta la procedura e nomina il commissario giudiziale, fissando l’adunanza dei creditori per il voto sulla proposta.

    2) Ditta individuale Beta deposita domanda in bianco per congelare i pignoramenti

    Beta, ditta individuale del settore edile, riceve in dieci giorni tre pignoramenti presso terzi su conti correnti e crediti verso committenti pubblici, per un controvalore complessivo di 380.000 euro. Non ha ancora un piano strutturato, ma teme la paralisi operativa e la perdita degli affidamenti bancari. Deposita una domanda di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, L.Fall.: il tribunale fissa un termine di 90 giorni per il deposito del piano, dispone l’automatic stay e nomina un pre-commissario con poteri di vigilanza. I pignoramenti pendenti si sospendono, i nuovi sono inibiti e l’imprenditore guadagna il tempo necessario per costruire la proposta con il professionista, ricucendo i rapporti con i committenti pubblici e ridefinendo i flussi di cassa.

    3) Integrazione documentale richiesta dal tribunale

    SAS Gamma deposita il ricorso, ma la relazione del professionista indipendente è carente sui criteri di valutazione del magazzino e sulle assunzioni di scenario per i flussi di cassa prospettici. Il tribunale, ai sensi dell’art. 162 L.Fall., concede 15 giorni per integrare la documentazione, segnalando puntualmente le criticità. Il debitore, con il proprio consulente, riformula la relazione di stima, produce le perizie giurate sui beni strumentali e aggiorna i prospetti di tesoreria con un’analisi di sensibilità sui ricavi attesi. L’integrazione è ammessa, il tribunale ritiene superate le criticità e la procedura prosegue verso l’ammissione e la votazione dei creditori.

    4) Conversione del concordato in liquidazione giudiziale (già fallimento)

    SRL Delta deposita la domanda in bianco, ottiene la protezione e la nomina del pre-commissario, ma allo scadere dei 120 giorni – pur essendo intervenuta una proroga di 60 – non presenta il piano. Inoltre, dalle relazioni periodiche del pre-commissario emerge che il debitore ha compiuto atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, depauperando il patrimonio. Il tribunale, su istanza di un creditore qualificato, dichiara l’improcedibilità del concordato e, accertato lo stato di insolvenza, apre la liquidazione giudiziale (nuovo nome del fallimento sotto il CCII). Sotto il vecchio regime sarebbe stato dichiarato il fallimento ex art. 162 L.Fall., con il conseguente passaggio al curatore di tutta l’attività di liquidazione dell’attivo.

    5) Transizione L.Fall. → CCII: procedura pendente al 15/7/2022

    SPA Epsilon aveva depositato la domanda di concordato il 30 giugno 2022. La procedura, regolarmente aperta sotto l’art. 161 L.Fall., al momento dell’entrata in vigore del CCII era pendente. Per effetto dell’art. 390 CCII continua a essere regolata dalla legge fallimentare fino alla sua naturale conclusione: l’omologazione del concordato avviene quindi ex art. 180 L.Fall., non secondo le regole del Codice della crisi. Anche le opposizioni dei creditori dissenzienti, le impugnazioni e l’eventuale esecuzione coattiva del concordato omologato seguiranno la disciplina previgente, con i relativi termini e poteri del commissario.

    Quando rileva oggi

    L’art. 161 L.Fall. rileva ancora oggi nei procedimenti aperti prima del 15 luglio 2022 e nelle controversie giurisprudenziali che li riguardano, oltre che nelle azioni di responsabilità e revocatorie collegate a quelle procedure. Per le nuove crisi, l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza si rivolge agli artt. 40 e 44 CCII per accedere al concordato preventivo o alla domanda con riserva; il tribunale competente per territorio (luogo della sede principale dell’impresa) valuta la domanda; il commissario giudiziale (nominato dal tribunale) vigila sulla procedura, riferisce sulla fattibilità del piano e sulla condotta del debitore, esprime parere su atti di straordinaria amministrazione e relaziona ai creditori prima del voto. Il curatore entra in gioco soltanto in caso di conversione del concordato in liquidazione giudiziale, prendendo in carico l’attivo e procedendo alla sua liquidazione secondo il piano di ripartizione.

    Norme di riferimento

    • R.D. 267/1942, art. 161 (Legge Fallimentare) – abrogato dal 15/7/2022, applicabile alle procedure pendenti.
    • D.Lgs. 14/2019, artt. 39-44 CCII – disciplina vigente della domanda di concordato preventivo e della domanda con riserva.
    • D.Lgs. 14/2019, art. 84 CCII – finalità e tipologie di concordato preventivo (continuità e liquidatorio).
    • D.Lgs. 14/2019, art. 390 CCII – norma transitoria: alle procedure aperte prima del 15/7/2022 si applica la legge previgente.

    FAQ

    L’art. 161 L.Fall. è ancora applicabile?

    Sì, ma solo alle procedure di concordato preventivo aperte prima del 15 luglio 2022, in forza dell’art. 390 CCII. Per le nuove domande si applicano gli artt. 39-44 CCII e, per la disciplina sostanziale, l’art. 84 CCII.

    Cosa è oggi la «domanda in bianco»?

    Si chiama domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII): consente di depositare una domanda minimale per ottenere subito gli effetti protettivi (blocco delle azioni esecutive e cautelari) e riservarsi di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale, con obblighi informativi periodici verso il commissario.

    Quali documenti servono per la domanda «piena»?

    Bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori e diritti reali, piano analitico con tempi e modalità di adempimento, relazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano (art. 39 CCII, in continuità con l’art. 161 L.Fall.), oltre alle dichiarazioni fiscali e IVA recenti.

    Cosa succede se non si deposita il piano nei termini?

    Il tribunale dichiara improcedibile la domanda e, accertata l’insolvenza dell’imprenditore, può aprire la liquidazione giudiziale (già fallimento), nominando un curatore. È quindi cruciale rispettare i termini fissati dal tribunale al momento della concessione della riserva e mantenere un dialogo trasparente con il commissario nominato.

  • Acquisti immobiliari ed eredita degli enti privati: esempi pratici sull’art. 17 c.c. (abrogato) e disciplina vigente

    In sintesi

    • L’art. 17 c.c. richiedeva, nel testo originario del 1942, l’autorizzazione governativa per gli acquisti di immobili e per l’accettazione di donazioni, eredita e legati da parte delle persone giuridiche private.
    • La L. 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Bassanini-bis) ha abrogato l’art. 17 c.c. nell’ambito della semplificazione amministrativa, eliminando ogni controllo preventivo sull’incremento patrimoniale degli enti.
    • Oggi associazioni riconosciute, fondazioni e comitati possono acquistare immobili e accettare lasciti senza alcuna autorizzazione, salvo i limiti generali di capacita e le regole statutarie interne.
    • Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS la disciplina speciale e dettata dal D.Lgs. 117/2017: vincolo di destinazione, divieto di distribuzione utili, obblighi di rendicontazione.
    • Per le ONLUS residue e per gli enti non commerciali restano gli obblighi di tenuta delle scritture e i controlli ex art. 13 D.Lgs. 460/1997, fino al pieno transito al Terzo settore.
    • Le accettazioni di eredita degli enti devono comunque essere fatte con beneficio di inventario ex art. 473 c.c., regola sopravvissuta all’abrogazione dell’art. 17.
    • La dismissione del controllo pubblico ha spostato il presidio sulla vigilanza ordinaria (prefettura, RUNTS) e sulla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 per le operazioni immobiliari di rilievo.

    Prima degli esempi: cosa diceva l’art. 17 c.c. e perche e stato abrogato

    L’art. 17 c.c., nel testo del 1942, imponeva alle persone giuridiche private di ottenere l’autorizzazione governativa per acquistare immobili, accettare donazioni e accettare eredita o legati. La ratio rifletteva la concezione statalistica del codice: gli enti morali, una volta riconosciuti, non potevano accrescere il proprio patrimonio senza un controllo dell’autorita, che valutava l’opportunita politica e la coerenza con i fini statutari. Il procedimento era farraginoso, generava ritardi e di fatto bloccava molte successioni testamentarie a favore di associazioni e fondazioni.

    La L. 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis), nell’ambito di un vasto programma di semplificazione amministrativa, ha abrogato l’art. 17 c.c. con effetto immediato. Da quel momento gli enti riconosciuti possono compiere acquisti immobiliari e accettare liberalita o successioni senza alcuna autorizzazione preventiva. La tutela del patrimonio dell’ente e affidata agli organi interni e alle regole statutarie; la tutela dei terzi e dell’ordinamento e affidata ai controlli ordinari di legalita e, per gli enti non profit, alle discipline speciali successive (ONLUS, ETS, RUNTS).

    Il regime attuale: capacita piena salvo discipline speciali

    Dopo l’abrogazione, vale il principio della capacita patrimoniale piena delle persone giuridiche private. Associazioni riconosciute, fondazioni e comitati possono comprare, vendere, accettare lasciti, costituire trust e ipoteche con la stessa liberta di una societa commerciale, nei limiti dell’oggetto statutario. Il riconoscimento si ottiene oggi con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, tramite registrazione prefettizia con controllo di legalita ma senza discrezionalita politica.

    La disciplina speciale piu rilevante e quella del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Gli ETS iscritti al RUNTS sono soggetti al vincolo di destinazione del patrimonio ai fini civici, solidaristici o di utilita sociale, al divieto di distribuzione anche indiretta di utili, all’obbligo di rendicontazione e, sopra determinate soglie, alla revisione legale. Per le ONLUS ancora attive nella fase transitoria e per gli enti non commerciali in genere restano gli obblighi dell’art. 13 D.Lgs. 460/1997: scritture contabili separate, rendiconto annuale, divieto di distribuzione di avanzi.

    Il presidio antiriciclaggio sulle operazioni immobiliari degli enti

    L’eliminazione dell’autorizzazione governativa non significa assenza di controlli. Per le operazioni immobiliari di importo rilevante, il presidio e oggi affidato al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio). Notai, banche e intermediari finanziari sono soggetti a obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e segnalazione di operazioni sospette. Per gli enti non profit, particolarmente esposti al rischio di abuso, le linee guida UIF richiedono una valutazione rafforzata della provenienza dei fondi e della coerenza tra operazione e oggetto statutario.

    Sul piano successorio resta in vigore la regola dell’art. 473 c.c.: le persone giuridiche e gli enti non possono accettare eredita se non con beneficio di inventario. Si tratta di una garanzia di separazione patrimoniale che protegge l’ente da debiti ereditari ignoti e che e sopravvissuta all’abrogazione dell’art. 17. La dichiarazione di accettazione beneficiata va resa con atto pubblico e iscritta nel registro delle successioni.

    Caso 1: associazione riconosciuta che acquista un immobile

    Scenario. Tizio e presidente dell’Associazione Alfa, ente riconosciuto iscritto al registro delle persone giuridiche della prefettura di Milano. L’associazione vuole acquistare un capannone da destinare a magazzino per le attivita di solidarieta. Il consiglio direttivo chiede al notaio se serva un’autorizzazione governativa come previsto dal vecchio art. 17 c.c.

    Come si legge in pratica. Nessuna autorizzazione e necessaria. L’art. 17 c.c. e stato abrogato dalla L. 127/1997. Alfa puo procedere all’acquisto purche la delibera del consiglio sia conforme allo statuto e siano rispettati gli adempimenti antiriciclaggio del notaio. Se Alfa e ETS iscritto al RUNTS, l’immobile entra nel patrimonio vincolato ai fini di utilita sociale.

    Documenti. Statuto, visura del registro delle persone giuridiche o del RUNTS, delibera del consiglio, perizia di stima, KYC antiriciclaggio, atto pubblico di compravendita.

    Caso 2: fondazione che accetta un’eredita testamentaria

    Scenario. Caio dispone per testamento che la propria abitazione e un portafoglio titoli siano devoluti alla Fondazione Beta, ente riconosciuto con sede a Torino. Gli eredi legittimi contestano la disposizione sostenendo che, in mancanza dell’autorizzazione di cui all’art. 17 c.c., l’accettazione della fondazione sarebbe inefficace.

    Come si legge in pratica. L’eccezione e infondata. L’art. 17 c.c. e abrogato dal 1997 e non occorre alcuna autorizzazione. Beta puo accettare l’eredita, ma deve farlo con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 473 c.c.: e una regola imperativa che protegge il patrimonio dell’ente da passivita ereditarie occulte. L’accettazione si fa con atto pubblico ricevuto da notaio o cancelliere e iscritta nel registro delle successioni. Se la fondazione e ETS, il bene entra nel patrimonio vincolato e non puo essere distratto dai fini istituzionali.

    Documenti. Testamento pubblicato, dichiarazione di accettazione beneficiata, inventario notarile dei beni ereditari, statuto della fondazione, delibera del consiglio di amministrazione, dichiarazione di successione, eventuale denuncia al RUNTS per gli incrementi patrimoniali rilevanti.

    Caso 3: comitato non riconosciuto e donazione immobiliare

    Scenario. Sempronio promuove un comitato per la raccolta fondi a favore di una causa benefica. Una sostenitrice intende donare al comitato un appartamento a Roma. Il comitato non e riconosciuto e non ha personalita giuridica. Il notaio si interroga sul regime applicabile.

    Come si legge in pratica. L’art. 17 c.c. non rileva in nessun caso, essendo abrogato. Il problema, semmai, riguarda la capacita del comitato non riconosciuto: gli artt. 39-42 c.c. attribuiscono ai comitati una soggettivita limitata e una responsabilita personale e solidale degli organizzatori. La donazione immobiliare a comitato non riconosciuto e possibile ma sconsigliabile: meglio costituire una fondazione di scopo o un’associazione riconosciuta che possa intestarsi il bene con piena capacita. In alternativa, la donazione puo essere accettata da un fiduciario con vincolo di destinazione.

    Documenti. Atto costitutivo del comitato, regolamento interno, identita degli organizzatori, eventuale progetto di trasformazione in fondazione, atto di donazione con vincolo di destinazione, KYC antiriciclaggio della donante, dichiarazione dei sostenitori, modulistica per costituzione ETS se prevista.

    Caso 4: ETS che vende un immobile ricevuto in lascito

    Scenario. La Fondazione Gamma, ETS iscritto al RUNTS, ha ricevuto in lascito un immobile a Firenze che non e funzionale alle attivita statutarie. Il consiglio decide di venderlo per finanziare un nuovo progetto sociale. Mevio, donatore storico, contesta l’operazione sostenendo che il bene era vincolato.

    Come si legge in pratica. Anche dopo l’abrogazione dell’art. 17 c.c., il D.Lgs. 117/2017 impone agli ETS il vincolo di destinazione del patrimonio ai fini istituzionali. Il vincolo non significa immobilizzazione: l’ente puo vendere e reinvestire, purche il ricavato sia destinato a finalita statutarie e l’operazione sia coerente con l’oggetto. La delibera deve essere motivata, l’operazione tracciata in bilancio e rendicontata nel bilancio sociale. Gamma deve dimostrare la coerenza tra dismissione e nuovo progetto, conservando documentazione contabile e progettuale.

    Documenti. Atto di lascito originario, delibera consiliare motivata, perizia di stima, atto pubblico di vendita, contabilita separata del provento, progetto sociale beneficiario, bilancio sociale e di esercizio, eventuale comunicazione al RUNTS, relazione del revisore legale se previsto.

    Caso 5: ente straniero che acquista immobile in Italia

    Scenario. Una fondazione di diritto svizzero intende acquistare un immobile a Como per ospitare convegni scientifici. Calpurnia, consulente della fondazione, chiede se servano autorizzazioni come quelle del vecchio art. 17 c.c.

    Come si legge in pratica. L’art. 17 c.c. e abrogato e non si applica neppure agli enti stranieri. La capacita giuridica della fondazione svizzera si valuta secondo la legge del paese di costituzione (art. 25 L. 218/1995). Occorre verificare la reciprocita, gli adempimenti antiriciclaggio rafforzati per enti esteri non profit, la registrazione e le imposte ipocatastali. Se l’ente opera in modo stabile in Italia, va valutata l’apertura di sede secondaria.

    Documenti. Statuto e atto costitutivo tradotti e legalizzati, certificato di esistenza, certificato di residenza fiscale, attestazione di reciprocita, KYC antiriciclaggio rafforzato, eventuale iscrizione della sede secondaria, atto pubblico di compravendita.

    Quando chiedere una verifica

    L’abrogazione dell’art. 17 c.c. ha semplificato la vita di associazioni e fondazioni, ma ha spostato la complessita sul piano della corretta governance interna, della disciplina del Terzo settore e degli obblighi antiriciclaggio. Quando un ente non profit acquista immobili rilevanti, accetta lasciti complessi o opera con elementi di estraneita, conviene mappare con anticipo i vincoli statutari, gli obblighi RUNTS e gli adempimenti notarili e fiscali. Per una verifica caso per caso, e possibile rivolgersi al servizio di consulenza qualificata su fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 14 c.c. – atto costitutivo della fondazione.
    • Art. 16 c.c. – atto costitutivo e statuto delle persone giuridiche.
    • Art. 473 c.c. – accettazione di eredita da parte di enti con beneficio di inventario.
    • L. 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis) – abrogazione dell’art. 17 c.c. e semplificazione amministrativa.
    • D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – regolamento sulle persone giuridiche private.
    • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore (RUNTS, vincolo di destinazione).
    • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – disciplina ONLUS ed enti non commerciali (art. 13).
    • D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – antiriciclaggio per operazioni immobiliari e clientela non profit.
    • Testo dell’art. 17 c.c. abrogato consultabile su Normattiva.

    Domande frequenti

    L’art. 17 c.c. e ancora in vigore?
    No. E stato abrogato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis). Le persone giuridiche private possono oggi acquistare immobili e accettare donazioni o eredita senza alcuna autorizzazione governativa.

    Un’associazione riconosciuta deve chiedere autorizzazioni per comprare un immobile?
    No, salvo quanto previsto dal proprio statuto. La capacita patrimoniale e piena. Restano gli adempimenti antiriciclaggio in capo al notaio e, per gli ETS, il vincolo di destinazione del patrimonio ai fini istituzionali.

    Una fondazione puo accettare un’eredita senza beneficio di inventario?
    No. L’art. 473 c.c. impone alle persone giuridiche e agli enti l’accettazione beneficiata. La regola e imperativa e sopravvive all’abrogazione dell’art. 17 c.c.

    Gli enti del Terzo settore hanno vincoli ulteriori sugli acquisti immobiliari?
    Si. Il D.Lgs. 117/2017 impone il vincolo di destinazione del patrimonio, il divieto di distribuzione utili e obblighi di rendicontazione. La vendita di beni ricevuti in lascito e ammessa solo per reinvestimento in finalita istituzionali, con delibera motivata e tracciatura contabile.

    Un comitato non riconosciuto puo ricevere donazioni immobiliari?
    Tecnicamente si, ma con responsabilita personale e solidale degli organizzatori (artt. 39-42 c.c.). E preferibile costituire una fondazione o un’associazione riconosciuta, oppure ricorrere a un fiduciario con vincolo di destinazione, per garantire piena tutela del bene e dei terzi.

    Vedi anche: Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Successione legittima, Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, Rinuncia all’eredità, Eredità e casa del convivente e Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni.

  • Art. 58 RD 12/1941

    Art. 58 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.