Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 67 D.Lgs. 259/2003 – Procedura per limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per lo spettro radio

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d’uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l’Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere, tra l’altro: a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d’uso, in particolare ponderando adeguatamente l’esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate; b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l’opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all’articolo 23.

2. Quando l’Autorità determina che il numero di diritti d’uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno.

3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l’Autorità può fissare, in aggiunta all’obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o più dei seguenti obiettivi: a) promuovere la copertura; b) assicurare la necessaria qualità del servizio; c) promuovere l’uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni associate ai diritti d’uso e del livello dei contributi; d) promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’attività delle imprese.

4. L’Autorità definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l’eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L’Autorità indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l’eventuale uso e scelta delle misure a norma dell’articolo 35.

5. Il Ministero e l’Autorità, nell’esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresì, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d’uso.

6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d’uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.

7. Qualora l’Autorità decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti d’uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d’uso individuali rende nota la decisione e il Ministero dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.

8. Qualora sia necessario limitare l’assegnazione di diritti d’uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall’Autorità, sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.

9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell’Autorità, può prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un’eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell’articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.

10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d’uso dello spettro radio in conformità dell’articolo 64. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Per le bande in cui i diritti d'uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, AGCOM può limitare il numero dei diritti concedibili, previa consultazione pubblica e con motivazione chiara sulle ragioni della limitazione.
  • La decisione di limitazione deve indicare gli obiettivi perseguiti (concorrenza, copertura, qualità del servizio, uso efficiente, innovazione) e, ove possibile, quantificarli.
  • Le procedure di selezione competitive o comparative devono essere pubblicate con criteri obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori; tutti gli atti della procedura sono pubblici.
  • Il Ministero, su richiesta dell'Autorità, può prorogare il periodo massimo della procedura di selezione fino a otto mesi complessivi, a condizione che la procedura sia equa, ragionevole, aperta e trasparente.
Indice dei contenuti

La limitazione dei diritti d'uso: scarsità reale o scarsità normativa

L'articolo 67 del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplina il procedimento per la decisione di limitare il numero di diritti d'uso individuali che possono essere concessi in una determinata banda di spettro. Questa norma è la chiave di volta delle procedure di gara per le frequenze mobili: prima di poter organizzare un'asta o un beauty contest, le autorità devono aver formalmente deciso di limitare il numero di diritti, documentando le ragioni di questa scelta. La limitazione può rispecchiare una scarsità tecnica reale (ci sono fisicamente pochi blocchi di frequenze sufficientemente ampi e privi di interferenze) oppure una scarsità normativa (si decide di non assegnare tutti i blocchi disponibili per mantenere la concorrenza). In entrambi i casi, la procedura deve garantire trasparenza e non discriminazione.

La consultazione pubblica come presupposto della limitazione

Il comma 1 stabilisce che AGCOM, nel valutare se limitare il numero di diritti, deve motivare chiaramente le ragioni della limitazione - ponderando l'esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire la concorrenza - e deve concedere a tutte le parti interessate, inclusi utenti e consumatori, l'opportunità di esprimere le proprie posizioni attraverso una consultazione pubblica. Questa consultazione non è un atto formale: è lo strumento attraverso cui le autorità acquisiscono le informazioni necessarie per calibrare correttamente la limitazione. Operatori già presenti nel mercato, nuovi entranti potenziali, associazioni dei consumatori, università e centri di ricerca possono contribuire alla consultazione con analisi e proposte che influenzano la decisione finale. La limitazione deve essere riesaminata periodicamente o su ragionevole richiesta delle imprese interessate.

Gli obiettivi della procedura competitiva

Il comma 2 richiede che AGCOM definisca e motivi chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante la procedura di selezione, quantificandoli ove possibile. Il comma 3 specifica gli obiettivi addizionali che possono essere fissati in aggiunta alla promozione della concorrenza: copertura del territorio, qualità del servizio, uso efficiente dello spettro (anche tenendo conto delle condizioni e dei contributi associati), innovazione e sviluppo delle imprese. Questi obiettivi si traducono in specifici criteri di selezione nelle procedure competitive: in un'asta aperta, il contributo finanziario è tipicamente il criterio principale; in un beauty contest (selezione comparativa), vengono valutati piani di copertura, impegni di investimento, qualità dei piani industriali. La scelta tra asta e beauty contest è essa stessa oggetto di motivazione formale da parte dell'Autorità (comma 4).

La pubblicità e la tempistica delle procedure

Il comma 5 stabilisce che tutte le decisioni relative alla procedura di selezione e alle relative regole siano pubblicate con indicazione chiara delle ragioni, incluse le condizioni che saranno associate ai diritti d'uso. Questa pubblicità preventiva è fondamentale per la parità di accesso degli operatori alla procedura: tutti devono conoscere in anticipo le regole del gioco. Il comma 8 disciplina il criterio per il rilascio in caso di limitazione: il Ministero rilascia i diritti sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, coerenti con gli obiettivi del Codice. Il comma 9 prevede la possibilità di prorogare il termine massimo di sei settimane previsto per le procedure comparative (art. 61, comma 6) fino a un massimo di otto mesi complessivi, quando la complessità della procedura lo richieda.

Casi pratici

Caso 1: Consultazione pubblica sulla limitazione dei diritti nella banda 3,5 GHz per il 5G

AGCOM decide di avviare la procedura per l'assegnazione di diritti d'uso nella banda 3,4-3,8 GHz per il 5G. Prima di avviare la gara, AGCOM avvia una consultazione pubblica ai sensi dell'art. 67, comma 1, chiedendo agli operatori, alle associazioni dei consumatori e agli stakeholder di esprimere le proprie posizioni sulla proposta di limitare i diritti a quattro blocchi da 80 MHz ciascuno. Gli operatori mobili chiedono blocchi più ampi; le associazioni dei consumatori chiedono criteri di copertura più stringenti; i nuovi entranti chiedono la riserva di un blocco. AGCOM tiene conto di tutte le posizioni nella decisione finale, modificando la proposta iniziale per includere una riserva parziale per i nuovi entranti.

Caso 2: Beauty contest per la banda 450 MHz nelle aree rurali: criteri di copertura come fattore prevalente

Per l'assegnazione di frequenze nella banda 450 MHz destinata alla copertura delle aree rurali, AGCOM sceglie una procedura comparativa (beauty contest) invece dell'asta, motivando la scelta con la necessità di selezionare l'operatore che garantisca la migliore copertura dei territori montani e delle isole minori. I criteri di selezione attribuiscono al piano di copertura il 60% del punteggio e all'offerta economica il 40%. L'operatore Beta, pur avendo offerto un corrispettivo inferiore al concorrente Alfa, vince la selezione grazie a un piano di copertura più ambizioso che copre il 95% dei Comuni montani con meno di 1.000 abitanti.

Caso 3: Riesame della limitazione dei diritti su richiesta di un nuovo entrante

Un'impresa straniera che vuole entrare nel mercato mobile italiano chiede formalmente ad AGCOM di riesaminare la limitazione dei diritti d'uso nella banda 900 MHz, sostenendo che le frequenze potrebbero essere ripartite in blocchi più piccoli per consentire l'accesso a operatori aggiuntivi. AGCOM avvia il procedimento di riesame ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 67. All'esito dell'analisi tecnica ed economica, AGCOM conclude che la limitazione è ancora giustificata per ragioni di uso efficiente dello spettro (blocchi troppo piccoli renderebbero la rete mobile inefficiente) e comunica la propria decisione motivata all'impresa richiedente.

Domande frequenti

Come vengono organizzate le gare per le frequenze mobili?

Con una procedura che inizia dalla consultazione pubblica sulla limitazione dei diritti, poi dalla definizione degli obiettivi della procedura e dei criteri di selezione, infine dall'invito a presentare domanda. Tutto il processo è disciplinato dall'art. 67 e deve essere pubblico, trasparente e non discriminatorio. La scelta tra asta (criterio finanziario) e beauty contest (criteri qualitativi) deve essere motivata da AGCOM.

In una gara per le frequenze contano solo i soldi o anche i piani di copertura?

Dipende dalla procedura scelta. Un'asta aperta seleziona il miglior offerente in termini di prezzo. Un beauty contest valuta una combinazione di fattori: contributo finanziario, piano di copertura, qualità del servizio, impegni di investimento. Il comma 3 dell'art. 67 elenca espressamente la copertura, la qualità del servizio e l'innovazione tra gli obiettivi che possono essere perseguiti con la procedura di selezione.

Un operatore può chiedere di riesaminare la limitazione del numero di licenze in una banda?

Sì. Il comma 1, lettera a), dell'art. 67 prevede che AGCOM riesamini la limitazione «a ragionevole richiesta delle imprese interessate». Il riesame porta a una nuova valutazione delle condizioni tecniche ed economiche che giustificano la limitazione, con la possibilità di aumentare il numero di diritti disponibili se le condizioni di mercato lo consentono.

Entro quanto tempo si conclude una gara per le frequenze?

Il termine base per le procedure di selezione competitive o comparative è di sei settimane dall'invito a presentare domanda (art. 61, comma 6). Il Ministero, su richiesta di AGCOM, può prorogare fino a un massimo di otto mesi complessivi, quando la complessità della procedura lo richieda, purché sia garantita la parità di trattamento dei partecipanti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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