Autore: Andrea Marton

  • Art. 221 DPR 495/1992

    Art. 221 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza.

    2. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza.

    3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali può essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione.

    4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purché sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita per ciascuno di essi.

  • Art. 18 bis D.Lgs. 74/2000 – Custodia giudiziale dei beni sequestrati

    Art. 18 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Custodia giudiziale dei beni sequestrati

    In vigore dal 15/04/2000

    1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

    1-bis. ((I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'Amministrazione finanziaria)) .

    2. Restano ferme le disposizioni dell' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 .

  • Casi pratici art. 1 D.Lgs. 346/1990: successioni, donazioni e trust

    L’articolo 1 del D.Lgs. 346/1990 definisce il perimetro dell’imposta sulle successioni e donazioni: si tassano i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o, dal 2025, per qualunque titolo gratuito. La riforma introdotta dal D.Lgs. 139/2024 ha modernizzato la norma, includendo espressamente patti di famiglia e trust liberali. Vediamo con esempi concreti quando l’imposta scatta, come si calcolano franchigie e aliquote, e quali documenti vanno raccolti per ogni scenario tipico.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 1 D.Lgs. 346/1990 fissa il presupposto oggettivo dell’imposta: il trasferimento gratuito di ricchezza da un soggetto a un altro. Non rileva il singolo bene (immobile, denaro, partecipazione societaria, polizza vita non esente), ma il fatto che la titolarità passi senza corrispettivo. La norma si applica sia ai trasferimenti mortis causa (eredità e legati) sia agli atti tra vivi gratuiti (donazione tipica, donazione indiretta, trust liberale, patto di famiglia).

    L’imposta è proporzionale, con aliquote modulate in base al grado di parentela: 4% per coniuge e figli oltre la franchigia di 1.000.000 di euro a beneficiario, 6% per fratelli e sorelle oltre 100.000 euro di franchigia, 6% senza franchigia per parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo, 8% per tutti gli altri soggetti. La franchigia opera per beneficiario, non per asse ereditario: due figli che ereditano dal padre hanno ciascuno 1 milione di euro esente.

    Il principio di territorialità impone l’imposta su tutti i beni del defunto/donante residente in Italia (ovunque collocati nel mondo) e, per il non residente, solo sui beni esistenti in Italia. La residenza si valuta secondo i criteri civilistici e fiscali al momento dell’apertura della successione o della donazione.

    Cosa si tassa: successioni, donazioni, atti gratuiti

    Il presupposto si articola in tre famiglie di trasferimenti. La successione, aperta con la morte, comprende eredità (universalità di rapporti) e legati (beni o diritti specifici). La donazione, regolata dagli artt. 769 e seguenti del codice civile, è il contratto tipico con cui per spirito di liberalità si arricchisce un altro soggetto. La categoria più ampia è quella degli atti a titolo gratuito: comprende donazioni indirette, trust liberali, comodato di lunga durata (in alcuni casi), rinunce abdicative e ogni attribuzione patrimoniale priva di corrispettivo proporzionato.

    La giurisprudenza ha chiarito da tempo che anche le donazioni indirette (per esempio il pagamento del prezzo di un immobile intestato a un figlio) ricadono nel perimetro dell’imposta, ferme restando le franchigie. La riforma del 2024 ha esplicitato questo principio per ridurre il contenzioso interpretativo.

    La riforma D.Lgs. 139/2024: trust e patti di famiglia

    Il D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha riscritto più punti del D.Lgs. 346/1990. Le novità che impattano sull’art. 1 sono tre. Primo: i trust liberali sono espressamente menzionati come fattispecie tassata; l’imposta si applica al momento del trasferimento dal disponente al trustee, oppure al momento dell’attribuzione finale al beneficiario, a seconda della struttura. Secondo: i patti di famiglia ex artt. 768-bis e seguenti c.c. rientrano nell’imposta sulle donazioni, con aliquota e franchigia calcolate sul grado di parentela tra disponente e assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni. Terzo: viene confermata e rafforzata l’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore di discendenti e coniuge che proseguono l’attività per almeno cinque anni (art. 3 comma 4-ter D.Lgs. 346/1990).

    La portata pratica è rilevante: chi pianifica un passaggio generazionale ha oggi un quadro più chiaro per scegliere lo strumento (donazione semplice, patto di famiglia, trust, holding di famiglia) sapendo come ciascuno verrà tassato.

    Scenario 1: eredità al coniuge per 800.000 euro entro franchigia

    Marco muore lasciando alla moglie Anna un patrimonio di 800.000 euro tra conto corrente, casa di abitazione e titoli. Anna è unica erede. La franchigia coniuge è 1.000.000 di euro: l’imposta di successione è pari a zero. Restano dovute imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sull’immobile, oppure le imposte in misura fissa di 200 euro ciascuna se l’immobile è prima casa per Anna e ricorrono i requisiti dichiarati in dichiarazione di successione. Anna deve comunque presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall’apertura tramite il modello telematico dell’Agenzia delle Entrate.

    Scenario 2: donazione genitore-figlio di 150.000 euro

    Giulia, vedova, dona alla figlia Sara 150.000 euro per l’acquisto della prima casa. La donazione è formale (atto notarile) perché il valore supera il modico. La franchigia genitore-figlio è 1.000.000 di euro: nessuna imposta di donazione è dovuta. Tuttavia la donazione consuma parte della franchigia: se Giulia, dieci anni dopo, donasse altri 900.000 euro, scatterebbe l’imposta del 4% sulla quota eccedente 850.000 euro (1.000.000 − 150.000 già consumati). È per questo che ogni donazione va annotata e conservata, anche se non tassata: incide sulle attribuzioni future.

    Scenario 3: patto di famiglia per trasferire l’azienda

    Roberto, titolare di una S.r.l. del valore di 2 milioni di euro, vuole trasferire al figlio Luca la totalità delle quote tramite patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. Il contratto coinvolge anche la moglie e l’altra figlia Chiara, legittimari non assegnatari, che ricevono da Luca una liquidazione in denaro pari alla loro quota di legittima (per esempio 400.000 euro ciascuna). Sul trasferimento delle quote di azienda da Roberto a Luca opera l’esenzione ex art. 3 comma 4-ter D.Lgs. 346/1990, se Luca prosegue l’attività per almeno cinque anni e lo dichiara in atto. Le liquidazioni che Luca corrisponde alle sorelle/madre sono invece soggette a imposta di donazione tra fratelli (6% oltre franchigia 100.000 euro) o tra coniugi (4% oltre franchigia 1.000.000). Il notaio rogante calcola e versa le imposte in sede di registrazione.

    Scenario 4: trust liberale a favore del nipote

    Carlo costituisce un trust nominando trustee una società fiduciaria e beneficiario il nipote Tommaso, minore. Trasferisce in trust un portafoglio titoli da 500.000 euro. Dopo la riforma 2024, l’imposta si applica al momento dell’attribuzione effettiva a Tommaso (modello “in uscita”), salvo che l’atto istitutivo non preveda diversamente. Quando Tommaso compirà 25 anni e riceverà il fondo, l’imposta sarà calcolata con aliquota e franchigia del rapporto nonno-nipote: 6% senza franchigia (parente in linea retta oltre il primo grado, fino al quarto). Se il valore del fondo a quel momento sarà di 700.000 euro, l’imposta sarà di 42.000 euro. Carlo e il notaio devono coordinare con il trustee il monitoraggio degli adempimenti.

    Scenario 5: immobile estero a erede residente in Italia

    Marta, residente fiscalmente in Italia, eredita dal padre (anch’esso residente in Italia) un appartamento a Lisbona del valore di 250.000 euro. Per il principio di territorialità, tutti i beni del de cuius residente in Italia entrano nell’asse ereditario, ovunque siano. L’immobile portoghese va dichiarato nella dichiarazione di successione italiana al valore catastale rivalutato (o, se inesistente equivalente, al valore di mercato). Si applica la franchigia genitore-figlio di 1.000.000: se l’asse complessivo è di 600.000 euro, nessuna imposta italiana. Marta dovrà però verificare gli obblighi successori in Portogallo (Imposto do Selo) e l’eventuale credito d’imposta per imposte pagate all’estero, secondo le convenzioni bilaterali e l’art. 26 D.Lgs. 346/1990.

    Quando e come verificare

    Davanti a una successione o a una donazione importante, alcune verifiche andrebbero fatte sempre prima di firmare o presentare dichiarazioni. L’erede o il beneficiario deve raccogliere copia dell’atto di morte, certificato di stato di famiglia storico del defunto, eventuale testamento pubblicato dal notaio, elenco dei beni immobili con visure catastali, estratti conto bancari aggiornati alla data del decesso, polizze vita, partecipazioni societarie, ed eventuali debiti deducibili.

    Il notaio rogante della dichiarazione di successione o dell’atto di donazione è il primo riferimento documentale: verifica gradi di parentela, calcola franchigie residue alla luce di eventuali donazioni pregresse, predispone le imposte ipotecarie e catastali sugli immobili e cura la trascrizione. Per i trust e i patti di famiglia il coordinamento con il notaio diventa essenziale perché la qualificazione fiscale dipende dalla struttura contrattuale concreta.

    L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il portale per la dichiarazione di successione telematica e fornisce con circolari (in particolare la circolare 34/E del 2022 e successivi documenti di prassi sulla riforma) chiarimenti sui casi dubbi: il beneficiario o l’erede può richiedere interpello quando la fattispecie è nuova o complessa, come spesso accade nei trust transfrontalieri.

    Norme e fonti

    • Art. 1 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – Oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni
    • Art. 2 D.Lgs. 346/1990 – Territorialità dell’imposta
    • Art. 3 D.Lgs. 346/1990 – Trasferimenti non soggetti all’imposta (compresa esenzione aziende/partecipazioni comma 4-ter)
    • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – Razionalizzazione dell’imposta di successione e donazione (in vigore dal 1° gennaio 2025)
    • Artt. 768-bis ss. codice civile – Patto di famiglia
    • Artt. 769 ss. codice civile – Donazione
    • Circolari Agenzia delle Entrate sulla riforma 2024-2025

    Domande frequenti

    Quale franchigia si applica al figlio che riceve donazione e poi eredità dal genitore?

    La franchigia di 1.000.000 di euro è unica e cumulativa per l’intera vita del rapporto genitore-figlio. Donazioni già ricevute in vita consumano la franchigia futura, anche per la successione mortis causa. Va dunque tenuto un registro delle donazioni pregresse, perché l’Agenzia ne tiene conto in sede di dichiarazione di successione.

    Il trust liberale è sempre tassato in uscita dopo la riforma?

    La regola generale, dopo il D.Lgs. 139/2024, è che l’imposta si applica al momento dell’attribuzione finale al beneficiario, perché solo in quel momento si concretizza l’arricchimento. Esistono però eccezioni e regimi opzionali introdotti dalla riforma. La qualificazione concreta dipende dalla struttura del trust, dalla determinatezza dei beneficiari e dalle clausole dell’atto istitutivo: va coordinata con il notaio e con il trustee in sede di costituzione.

    Devo dichiarare l’immobile estero ereditato anche se nel paese di origine ho già pagato un’imposta?

    Sì, se il defunto era residente in Italia tutti i beni vanno dichiarati. L’art. 26 D.Lgs. 346/1990 prevede un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sullo stesso bene, secondo i limiti delle convenzioni bilaterali. Il credito si fa valere in sede di dichiarazione di successione presentando copia dei documenti esteri di pagamento.

    Il patto di famiglia conviene rispetto alla donazione semplice di partecipazioni?

    Dal punto di vista fiscale, sia il patto di famiglia sia la donazione di partecipazioni a favore di discendenti possono beneficiare dell’esenzione ex art. 3 comma 4-ter se l’assegnatario prosegue l’attività per cinque anni. La differenza principale è civilistica: il patto di famiglia mette al riparo l’assegnazione dalle future azioni di riduzione dei legittimari, perché le liquidazioni in denaro o natura ai non assegnatari sono già regolate in atto. È lo strumento di elezione per evitare conflitti tra eredi al momento dell’apertura della successione.

  • Art. 726 Codice della Navigazione – Impiego di mezzi per urgenti necessità

    Art. 726 Codice della Navigazione – Impiego di mezzi per urgenti necessità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ENAC può, in caso di urgente necessità di servizio, ordinare che gli aeromobili e ogni altro mezzo di trasporto, i quali si trovino nell'aeroporto, siano messi a sua disposizione con il relativo personale. Può parimenti ordinare che sia messo a sua disposizione ogni altro mezzo che ritenga necessario.

  • Cassa integrazione e contributi figurativi: come funziona la copertura pensionistica

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Le ore di cassa integrazione (CIGO, CIGS, FIS) sono coperte da contribuzione figurativa ai fini pensionistici: valgono come settimane lavorate per il diritto e il calcolo della pensione. La contribuzione figurativa è accreditata d’ufficio dall’INPS senza oneri per il lavoratore né per il datore.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 148/2015; D.Lgs. 314/1997; L. 153/1969

    Tabella riepilogativa

    Contribuzione figurativa in CIG: schema riepilogativo
    Aspetto Regola
    Chi la accredita INPS d’ufficio, senza domanda del lavoratore
    Base di calcolo (pensione contributiva) Retribuzione teorica persa (non solo l’integrazione percepita)
    Validità per il diritto alla pensione Sì: le settimane CIG valgono ai fini dell’anzianità contributiva
    Validità per la misura della pensione Sì, ma la retribuzione figurativa è quella persa, non quella piena in alcuni regimi
    Applicazione CIGO, CIGS, FIS (AIS), fondi di solidarietà bilaterali

    Cosa sono i contributi figurativi

    I contributi figurativi sono settimane/mesi di contribuzione accreditati dall’INPS senza che vi sia un effettivo versamento di denaro. Servono a coprire periodi in cui il lavoratore è impossibilitato a lavorare (e quindi a percepire retribuzione su cui calcolare i contributi reali) per cause previste dalla legge: malattia, maternità, cassa integrazione. Durante la CIG il lavoratore non lavora per le ore sospese, ma quelle ore vengono comunque conteggiate ai fini pensionistici.

    Come incidono sulla pensione futura

    I contributi figurativi da CIG si sommano a quelli reali per determinare: (1) il diritto alla pensione (raggiungimento dell’anzianità contributiva minima); (2) la misura della pensione nel sistema contributivo (dove il montante si calcola sui contributi versati, i figurativi aumentano il montante). La retribuzione imponibile figurativa è pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato (non all’integrazione INPS effettivamente ricevuta), con le regole vigenti per il periodo considerato.

    Nessun adempimento richiesto al lavoratore

    La contribuzione figurativa da CIG è accreditata automaticamente dall’INPS sulla base dei dati comunicati dal datore con il modello di autorizzazione e i flussi Uniemens. Il lavoratore non deve presentare domande specifiche per il riconoscimento dei figurativi da CIG. È però opportuno verificare periodicamente il proprio estratto conto contributivo sul portale INPS per controllare che i periodi di CIG siano correttamente registrati.

    Casi pratici

    Tizio – 6 mesi di CIGS e pensione anticipata

    Tizio deve raggiungere 42 anni e 10 mesi di contributi per la pensione anticipata. Ha 42 anni e 4 mesi di contributi reali più 6 mesi di CIGS coperta da figurativi: raggiunge il requisito. I contributi figurativi valgono a tutti gli effetti.

    Caia – verifica estratto conto dopo FIS

    Caia è stata in FIS per 4 mesi. Accedendo al portale INPS verifica l’estratto conto: i 4 mesi devono comparire come contribuzione figurativa da «integrazione salariale». Se mancano, contatta il datore per la regolarizzazione dei flussi Uniemens.

    Sempronio – contributi figurativi e pensione di vecchiaia

    Sempronio, a 67 anni, deve dimostrare almeno 20 anni di contributi. Ha 19 anni di contributi reali più 1 anno complessivo di CIG: raggiunge i 20 anni grazie ai contributi figurativi. La pensione viene calcolata includendo il montante anche dei periodi figurativi.

    Domande frequenti

    I contributi figurativi da CIG valgono quanto quelli reali?

    Ai fini del diritto alla pensione sì. Per la misura della pensione nel sistema contributivo il loro peso dipende dalla retribuzione figurativa di riferimento, che di norma corrisponde alla retribuzione teorica perduta.

    Devo fare qualcosa per ricevere i contributi figurativi?

    No. L’INPS li accredita automaticamente sulla base dei dati comunicati dal datore nei flussi Uniemens. Il lavoratore deve solo verificare l’estratto conto sul portale INPS.

    I contributi figurativi da CIG valgono per la quota A (retributiva)?

    Sì, per i lavoratori con anzianità contributiva al 31/12/1995 che hanno anche una quota retributiva, i periodi di CIG figurativa contribuiscono al calcolo della quota retributiva secondo le regole del sistema misto.

    Cosa succede se il datore non comunica all'INPS i periodi di CIG?

    I contributi figurativi non vengono accreditati. Il lavoratore può segnalare la mancanza all’INPS e al datore, chiedendo la regolarizzazione retroattiva dei flussi informativi.

    La CIG a zero ore genera la stessa contribuzione figurativa della CIG parziale?

    La contribuzione figurativa copre le sole ore sospese/ridotte: in CIG a zero ore l’intera settimana è coperta da figurativi; in CIG parziale solo le ore effettivamente non lavorate.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 80 D.Lgs. 174/2016 – Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

    Art. 80 D.Lgs. 174/2016 – Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 686 del codice di procedura civile.

  • Casi pratici art. 3 TUPI: personale di diritto pubblico in deroga

    L’art. 3 TUPI è la norma che disegna il confine del “pubblico impiego privatizzato”: dice chi resta fuori e perché. Magistrati, militari, polizia, diplomatici, prefetti, avvocati dello Stato, dirigenti di vertice delle Forze armate, vigili del fuoco operativi continuano a vivere in un mondo giuridico diverso, quello del diritto pubblico tradizionale, con stato giuridico fissato per legge, gerarchia di Corpo e giudice amministrativo. In questa pagina raccontiamo come funziona la deroga attraverso scenari reali – un MOT nominato giudice ordinario, un magistrato amministrativo che entra in ruolo al TAR, un procuratore dello Stato in Avvocatura, un sottufficiale promosso, un diplomatico in carriera al MAECI – per capire perché il TUPI non si applica a queste figure, quale ordinamento regola davvero il loro rapporto e come orientarsi senza commettere errori di linguaggio.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico del Pubblico Impiego, TUPI) ha completato la cosiddetta “privatizzazione” del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. L’art. 2 del TUPI ha contrattualizzato il rapporto della generalità dei dipendenti pubblici: contratto individuale, CCNL di comparto, giudice ordinario per le controversie. L’art. 3 TUPI introduce, però, una deroga sistematica: alcune categorie restano disciplinate dai rispettivi ordinamenti di diritto pubblico. È una scelta di sistema, non un dettaglio.

    La ragione è la specialità delle funzioni esercitate. L’indipendenza dei magistrati, la gerarchia militare, l’imparzialità della carriera diplomatica e prefettizia, l’autonomia tecnica dell’Avvocatura dello Stato, lo statuto di Corpo della polizia e dei vigili del fuoco operativi richiedono un quadro giuridico che la contrattazione collettiva non può modificare. Per queste figure il rapporto nasce per nomina o concorso pubblicistico, si svolge sotto leggi speciali (regio decreti, codici di ordinamento, leggi organiche) e si conclude con provvedimenti amministrativi, non con licenziamento di diritto privato. Le controversie sul rapporto di lavoro, salvo eccezioni, restano al giudice amministrativo.

    Le categorie escluse dal TUPI

    L’art. 3, letto insieme all’art. 2, comma 4, individua le categorie sottratte alla contrattualizzazione. Si tratta, in sintesi, di:

    • magistrati ordinari, amministrativi (Consiglio di Stato e TAR) e contabili (Corte dei conti);
    • avvocati e procuratori dello Stato dell’Avvocatura Generale e Distrettuali;
    • personale militare delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza);
    • Forze di polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria);
    • personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
    • dirigenti generali ed equiparati di Forze armate e di polizia, in carriera dirigenziale autonoma;
    • Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale operativo;
    • professori e ricercatori universitari (con specifico statuto in regime di diritto pubblico).

    Per tutti questi soggetti il rapporto è regolato da legge speciale e dall’ordinamento del Corpo o della magistratura di appartenenza, in coordinamento con i principi costituzionali (artt. 97, 98, 101-110 Cost. per la magistratura, art. 52 Cost. per il personale militare).

    Il meccanismo della deroga: come funziona

    La deroga dell’art. 3 non è un’eccezione di favore: è un regime parallelo. In concreto significa che, per queste figure, non si applicano CCNL di comparto, contratto individuale di lavoro privato, regole sul licenziamento del Codice civile, giurisdizione del giudice ordinario. Si applicano, invece: la legge organica di ordinamento (per esempio il R.D. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario per i magistrati ordinari, il D.Lgs. 66/2010 Codice dell’ordinamento militare per i militari, il D.P.R. 18/1967 per la carriera diplomatica, la L. 121/1981 e il D.Lgs. 334/2000 per la Polizia di Stato); gli organi di autogoverno o le autorità gerarchiche (CSM per i magistrati ordinari, ex L. 195/1958; CPGT per i magistrati amministrativi; Consiglio di presidenza della Corte dei conti); le procedure di concorso e nomina pubblicistica per l’accesso; lo stato giuridico fissato per legge per progressione, trasferimenti, sanzioni. Le controversie restano, in via generale, davanti al giudice amministrativo.

    L’effetto pratico: per un magistrato, un militare o un diplomatico non esiste un “CCNL”. Esiste una legge dello Stato che fissa funzioni, doveri, retribuzioni base, indennità, regime disciplinare. Le modifiche passano per il Parlamento e per i decreti attuativi, non per la trattativa con ARAN.

    Scenario 1 – Il giudice ordinario nominato dopo il concorso

    Tizio supera il concorso in magistratura ordinaria. Riceve dal Ministero della Giustizia un decreto di nomina a magistrato ordinario in tirocinio (MOT). Non firma un contratto individuale di lavoro: la sua è una nomina amministrativa, regolata dal R.D. 12/1941 sull’ordinamento giudiziario e dalle norme sul reclutamento (D.Lgs. 160/2006). Il tirocinio dura diciotto mesi tra fase generica e mirata, sotto la guida di un magistrato affidatario; alla fine il CSM, ai sensi della L. 195/1958, delibera l’assegnazione alla prima sede. Il suo stato giuridico – incompatibilità, trasferimenti, valutazioni di professionalità ogni quattro anni, procedimento disciplinare davanti alla Sezione disciplinare del CSM – è fissato per legge. Se Tizio impugna un trasferimento d’ufficio, ricorre al TAR Lazio: non esiste “giudice del lavoro” per il magistrato.

    Scenario 2 – Magistrato amministrativo in ruolo al TAR

    Caia, vincitrice del concorso per referendario di TAR, entra in magistratura amministrativa. L’ordinamento di riferimento è la L. 186/1982 (ordinamento della giurisdizione amministrativa) e il Codice del processo amministrativo. L’organo di autogoverno è il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa (CPGA), che decide su nomine, trasferimenti, valutazioni e procedimento disciplinare. Caia non ha CCNL, non ha contratto individuale privato, non è dipendente “contrattualizzato”. Il suo rapporto è di diritto pubblico in deroga al TUPI ex art. 3. Quando passa da referendario a primo referendario e poi a consigliere, il passaggio avviene per delibera del CPGA fondata su valutazione di professionalità: non per progressione di area come nei comparti privatizzati. Le sue controversie sul rapporto si discutono davanti al giudice amministrativo (TAR Lazio e Consiglio di Stato).

    Scenario 3 – Procuratore dello Stato in Avvocatura

    Sempronio supera il concorso per procuratore dello Stato e prende servizio presso l’Avvocatura Distrettuale di Milano. L’Avvocatura dello Stato è disciplinata dal R.D. 1611/1933 e dalla L. 103/1979 sull’ordinamento dell’Avvocatura: difende in giudizio le amministrazioni dello Stato e fornisce consulenza legale. Anche se opera in un’amministrazione “PA” rientrante nell’art. 1 TUPI, il personale togato è espressamente escluso dalla contrattualizzazione: lo dice l’art. 3 TUPI. Sempronio non firma un contratto privatistico; viene immesso in ruolo con decreto. Il suo organo di autogoverno è il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato. Le promozioni – da procuratore ad avvocato dello Stato – passano per scrutinio e nomina, non per progressione contrattuale. Eventuali controversie sul rapporto sono di competenza del giudice amministrativo.

    Scenario 4 – Il militare graduato dell’Esercito

    Tizia è sergente maggiore dell’Esercito. Il suo rapporto è disciplinato dal D.Lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare, COM) e dal D.P.R. 90/2010 (Testo unico regolamentare). Non esiste un CCNL del comparto Difesa; ci sono “procedure negoziali” e provvedimenti del Governo che fissano trattamenti e indennità per il personale non dirigente delle Forze armate, ma il regime resta pubblicistico. Quando Tizia viene promossa a maresciallo, la promozione passa per decreto ministeriale a seguito di scrutinio; il trasferimento da una caserma all’altra è un atto di comando, non un trasferimento contrattuale ex art. 30 TUPI; la sanzione disciplinare di rigore (consegna, consegna di rigore) è regolata dal COM e impugnabile davanti al TAR. Se Tizia si rivolgesse al giudice del lavoro lamentando demansionamento, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione: il suo rapporto è in deroga al TUPI per espressa previsione dell’art. 3.

    Scenario 5 – Il diplomatico in carriera al MAECI

    Caio vince il concorso per segretario di legazione in prova al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). La carriera diplomatica è disciplinata dal D.P.R. 18/1967 e dal D.Lgs. 85/2000. Il rapporto è di diritto pubblico in deroga al TUPI. Caio progredisce per gradi (segretario di legazione, consigliere di legazione, consigliere d’ambasciata, ministro plenipotenziario, ambasciatore), con scrutini valutativi e nomine governative. Le sedi all’estero sono assegnate con decreto, con turni periodici tra sede centrale e sedi estere. Non firma un contratto individuale di lavoro privatistico; la sua retribuzione è composta da stipendio tabellare di legge e indennità di servizio all’estero (ISE), disciplinate da fonte pubblicistica. Le controversie sul rapporto vanno al giudice amministrativo. Lo stesso schema vale, con i necessari adattamenti, per la carriera prefettizia (D.Lgs. 139/2000), che pure è esclusa dal TUPI.

    Quando e come orientarsi

    Per non sbagliare nel rapportarsi con queste figure, alcune regole pratiche di linguaggio e di metodo. Primo: non parlare di “dipendente pubblico contrattualizzato” quando si tratta di magistrati, militari, diplomatici, prefetti, avvocati dello Stato o polizia. Sono dipendenti pubblici in senso costituzionale, ma in regime di diritto pubblico: la formula corretta è “personale in regime di diritto pubblico” o, meglio, “personale del Corpo di appartenenza” (magistratura ordinaria, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, carriera diplomatica). Secondo: non chiedere il “CCNL” di un magistrato o di un militare: non esiste. Esiste l’ordinamento di Corpo o di magistratura, fissato per legge. Terzo: se serve consultare un esperto, individuare professionisti che conoscono lo statuto specifico – un avvocato amministrativista per un ricorso sul trasferimento di un magistrato, un militare giurista per una sanzione di Corpo, un esperto di pubblico impiego per un quesito sull’art. 3 TUPI – senza confondere con i consulenti del lavoro che operano sul rapporto contrattualizzato. Quarto: ricordare che la giurisdizione, per queste figure, è in via generale del giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), salvo casi specifici riservati alla giurisdizione ordinaria (per esempio risarcimenti per fatto illecito) o alla Corte dei conti (responsabilità erariale).

    Norme e fonti

    • Art. 3 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – art. 3 TUPI (Personale in regime di diritto pubblico).
    • Art. 1 D.Lgs. 165/2001 – Finalità ed ambito di applicazione del TUPI.
    • Art. 2 D.Lgs. 165/2001 – Fonti del rapporto di lavoro alle dipendenze delle PA e contrattualizzazione.
    • R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario (magistratura ordinaria).
    • L. 24 marzo 1958, n. 195 – Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
    • D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 – Reclutamento dei magistrati ordinari e progressione delle carriere.
    • L. 27 aprile 1982, n. 186 – Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei TAR.
    • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 – Approvazione T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (Avvocatura dello Stato).
    • L. 3 aprile 1979, n. 103 – Modifiche all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato.
    • D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare (COM).
    • L. 1° aprile 1981, n. 121 – Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
    • D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 – Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri (carriera diplomatica).
    • D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139 – Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia.
    • Artt. 97, 98, 52, 101-110 Costituzione – buon andamento, imparzialità, doveri verso la Nazione, autonomia e indipendenza della magistratura.

    Domande frequenti

    Perché un magistrato non ha un contratto di lavoro come un dipendente del Comune?

    Perché l’art. 3 TUPI lo esclude dal regime contrattualizzato. La Costituzione (artt. 101-110) garantisce ai magistrati indipendenza e autonomia: la loro disciplina è fissata per legge, non per contratto collettivo, e l’organo che decide su nomine, trasferimenti e disciplina è il CSM, non un datore di lavoro privatistico. Lo stesso vale, con organi diversi, per magistrati amministrativi e contabili.

    Un militare può rivolgersi al giudice del lavoro per un demansionamento?

    No. Il rapporto del militare è in regime di diritto pubblico in deroga al TUPI; le controversie sul rapporto (gradi, trasferimenti, sanzioni disciplinari di Corpo, valutazioni) vanno al giudice amministrativo. Restano al giudice ordinario solo profili specifici come il risarcimento per fatto illecito o questioni previdenziali, ma non la materia tipica del rapporto gerarchico.

    Gli avvocati e procuratori dello Stato sono dipendenti contrattualizzati del Ministero?

    No. Anche se l’Avvocatura dello Stato è una PA ai sensi dell’art. 1 TUPI, il personale togato (avvocati e procuratori dello Stato) è espressamente escluso dalla contrattualizzazione dall’art. 3 TUPI e disciplinato dal R.D. 1611/1933 e dalla L. 103/1979. La progressione avviene per scrutinio e nomina, non per CCNL.

    Esiste un “CCNL” per la carriera diplomatica?

    No. La carriera diplomatica è regolata dal D.P.R. 18/1967 e dal D.Lgs. 85/2000, in regime di diritto pubblico. Gradi, stipendi tabellari, indennità di servizio all’estero, assegnazioni delle sedi sono disciplinati da fonte legislativa e regolamentare; non ci sono CCNL e non si applicano le procedure di mobilità ex art. 30 TUPI. Lo stesso vale per la carriera prefettizia.

  • Formazione continua revisore: crediti e materie – casi pratici art. 5 D.Lgs. 39/2010

    L’iscrizione nel Registro dei revisori legali non si esaurisce con il superamento dell’esame di abilitazione e con l’iscrizione formale: la qualifica si conserva solo a condizione che il revisore aggiorni in modo continuativo la propria preparazione tecnica. L’art. 5 D.Lgs. 39/2010 impone infatti un obbligo strutturale di formazione continua, articolato in crediti formativi annuali, con una quota dedicata alle materie caratterizzanti la revisione legale. Il MEF, attraverso decreti attuativi e programmi annuali, fissa l’elenco delle materie, i soggetti autorizzati a erogare i corsi e i criteri di calcolo dei crediti. Il mancato adempimento non è una mera irregolarità: apre un procedimento disciplinare che può sfociare in sanzioni fino alla cancellazione dal Registro. Vediamo nel concreto come funziona, attraverso casi pratici tratti dall’esperienza quotidiana di studi e società di revisione.

    Il quadro normativo della formazione continua del revisore

    L’obbligo di formazione continua poggia su tre pilastri normativi. Il primo è l’art. 5 D.Lgs. 39/2010, che stabilisce il principio: i revisori legali e le società di revisione devono partecipare a programmi di aggiornamento professionale al fine di mantenere adeguate conoscenze teoriche e capacità di applicazione pratica. Il secondo è costituito dall’art. 1 del medesimo decreto, che definisce i soggetti destinatari (revisori iscritti, anche se inattivi) e i concetti di “materie caratterizzanti” e “non caratterizzanti”. Il terzo è l’art. 4, che disciplina l’iscrizione nel Registro e collega esplicitamente la permanenza nel Registro al rispetto degli obblighi formativi. A questi si aggiungono i decreti ministeriali attuativi del MEF (in particolare il D.M. 8 luglio 2016 e i successivi programmi annuali), che individuano materie, crediti e modalità di erogazione.

    L’obbligo formativo è annuale e si misura in crediti formativi professionali. Ogni revisore deve maturare almeno 20 crediti per anno solare, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione (principi di revisione nazionali e internazionali, deontologia, indipendenza, controllo qualità, disciplina della revisione, contabilità e bilancio, gestione del rischio). I restanti 10 crediti possono essere acquisiti in materie non caratterizzanti, purché attinenti all’esercizio dell’attività professionale (diritto societario, fiscale, finanza aziendale, organizzazione). L’arco temporale di riferimento è triennale: nel triennio il revisore deve totalizzare almeno 60 crediti complessivi, di cui 30 caratterizzanti.

    L’obbligo di formazione continua nella pratica

    L’adempimento non si limita alla partecipazione passiva a un corso. Il revisore deve scegliere percorsi formativi erogati da soggetti iscritti nell’elenco MEF degli enti autorizzati, conservare gli attestati di partecipazione, comunicare i crediti maturati e mantenere traccia documentale per i controlli. Il sistema è costruito sulla responsabilità individuale: è il revisore, non l’ente formatore, a rispondere in caso di insufficienza dei crediti dichiarati.

    I corsi possono essere svolti in aula, in modalità e-learning sincrona o asincrona, in convegni accreditati o tramite docenze e pubblicazioni (con peso specifico ridotto). Il MEF pubblica annualmente, di norma entro il 31 gennaio, il programma con le materie caratterizzanti dell’anno e l’elenco aggiornato degli enti accreditati a erogare la formazione. Solo i corsi inseriti nel programma ufficiale generano crediti validi: una formazione di qualità ma non accreditata non produce alcun effetto ai fini dell’art. 5 D.Lgs. 39/2010.

    Caso 1 – Revisore con piano formativo annuale

    Una commercialista, iscritta nel Registro dei revisori legali da otto anni, gestisce in autonomia il proprio aggiornamento. A gennaio scarica dal sito del MEF il programma annuale e individua le materie caratterizzanti dell’anno (per esempio: principio di revisione internazionale ISA Italia 315 sulla valutazione del rischio, deontologia post-aggiornamento del Codice Etico). Pianifica due moduli e-learning da 5 crediti ciascuno entro giugno (10 crediti caratterizzanti già acquisiti) e prenota un corso in aula su finanza aziendale a settembre per 10 crediti non caratterizzanti. A dicembre ha 20 crediti dichiarati e regolarmente registrati nel sistema MEF. Pratica corretta: programmazione anticipata, fonti accreditate, conservazione attestati, comunicazione tempestiva.

    Caso 2 – Recupero di crediti mancanti

    Un revisore, particolarmente impegnato in incarichi di revisione su una società quotata, chiude l’anno con soli 12 crediti maturati, di cui 8 caratterizzanti. Si accorge del deficit a gennaio dell’anno successivo. La buona notizia è che il sistema è triennale: i crediti mancanti possono essere recuperati negli anni successivi, purché entro il triennio si totalizzino almeno 60 crediti complessivi e 30 caratterizzanti. Il revisore aderisce a un corso intensivo di 8 crediti caratterizzanti a febbraio e pianifica ulteriori 8 crediti non caratterizzanti entro l’estate. Riporta così la propria posizione in pari, ma la lacuna del singolo anno resta tracciata e potrebbe essere valutata in caso di controllo MEF. Suggerimento operativo: in presenza di deficit, è opportuno documentare gli incarichi che hanno generato l’impedimento e dimostrare il rapido rientro.

    Caso 3 – Scelta di corsi e-learning autorizzati

    Un giovane revisore, iscritto da due anni e residente in una città dove l’offerta in presenza è limitata, decide di assolvere l’intero obbligo formativo annuale tramite corsi e-learning. Prima di iscriversi verifica due elementi: che il provider sia presente nell’elenco MEF degli enti accreditati e che lo specifico corso sia inserito nel programma annuale come generatore di crediti caratterizzanti o non caratterizzanti. Sceglie 4 moduli asincroni con test finale obbligatorio, ciascuno da 5 crediti, per un totale di 20. Conserva gli attestati in formato PDF firmato digitalmente dal provider. La sua posizione è regolare al pari di chi frequenta in aula: la modalità erogativa non incide sulla validità dei crediti, purché il corso sia accreditato e preveda verifica di apprendimento.

    Caso 4 – Controllo MEF sull’esposizione dei crediti

    Il MEF, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato e l’Ispettorato per la revisione legale, svolge controlli periodici sui revisori. A campione, viene chiesto a un revisore di esibire entro 30 giorni gli attestati di tutti i corsi dichiarati nel triennio precedente. Il revisore dispone di una cartella organizzata per anno con: PDF degli attestati, fatture dei corsi a pagamento, screenshot delle iscrizioni ai corsi gratuiti, eventuale comunicazione di esonero per maternità o malattia documentata. La risposta tempestiva e ordinata chiude il controllo senza rilievi. Lezione operativa: la documentazione va conservata almeno per cinque anni e va organizzata pensando al controllo, non solo all’adempimento.

    Caso 5 – Sanzione per mancata formazione

    Un revisore, iscritto ma inattivo da anni, omette completamente la formazione continua per un intero triennio. Il MEF, rilevato l’inadempimento, avvia un procedimento disciplinare. Le conseguenze possibili sono graduate: richiamo scritto nei casi più lievi e con piano di rientro, sospensione dal Registro per un periodo determinato nei casi medi, cancellazione dal Registro nei casi più gravi o recidivi. Il revisore può presentare memorie difensive e documentare le ragioni dell’inadempimento (esempio: lunga malattia, periodo di inattività con cancellazione richiesta non andata a buon fine). Se non vi sono cause giustificative, la cancellazione è probabile. La riammissione richiede una nuova domanda di iscrizione, con verifica dei requisiti e, in alcuni casi, prove integrative.

    Quando e come adempiere

    Il revisore deve programmare la formazione a inizio anno solare, dopo la pubblicazione del programma annuale MEF. Le scadenze rilevanti sono tre. Prima scadenza: entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il revisore comunica al MEF, tramite la piattaforma telematica dedicata, i crediti maturati nell’anno precedente, con indicazione del provider, del corso e degli attestati. Seconda scadenza: al termine di ogni triennio, il sistema verifica automaticamente il raggiungimento dei 60 crediti complessivi e dei 30 caratterizzanti. Terza scadenza: in caso di richiesta MEF, esibizione documentale entro i termini fissati nella comunicazione (di norma 30 giorni).

    Le società di revisione hanno un ruolo organizzativo aggiuntivo: pur essendo l’obbligo personale del singolo revisore, le società più strutturate predispongono piani formativi interni, finanziano corsi accreditati per i propri professionisti e monitorano i crediti maturati dai partner e dai dipendenti revisori. In caso di carenza di crediti del singolo revisore, le società rischiano riflessi reputazionali e organizzativi, anche se la sanzione formale resta in capo all’iscritto.

    Norme di riferimento

    La disciplina si trova negli articoli di apertura del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo della Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. L’art. 5 D.Lgs. 39/2010 contiene la regola sostanziale dell’obbligo di formazione continua. L’art. 1 fornisce le definizioni, inclusi i concetti di materie caratterizzanti e non caratterizzanti. L’art. 4 disciplina l’iscrizione nel Registro dei revisori legali, presupposto e corollario dell’obbligo formativo. Sul piano attuativo, rilevano il D.M. 8 luglio 2016 (Regolamento sulla formazione continua), i programmi annuali pubblicati dal MEF e le determinazioni periodiche dell’Ispettorato per la revisione legale presso la Ragioneria Generale dello Stato.

    Domande frequenti

    Un revisore inattivo deve comunque assolvere la formazione continua?

    Sì. L’obbligo formativo dell’art. 5 D.Lgs. 39/2010 è legato all’iscrizione nel Registro, non all’effettivo esercizio dell’attività. Anche il revisore iscritto nella sezione “inattivi” deve maturare i crediti formativi annuali, salvo richiesta formale di cancellazione dal Registro. L’inattività di fatto, senza cancellazione, non esonera dagli obblighi: è una causa frequente di procedimenti disciplinari per revisori che si erano “dimenticati” della propria iscrizione.

    Cosa succede se non raggiungo i 30 crediti caratterizzanti nel triennio anche se ho 60 crediti totali?

    L’inadempimento si configura comunque. Il MEF richiede entrambe le condizioni: 60 crediti complessivi e almeno 30 in materie caratterizzanti. Se nel triennio si totalizzano 60 crediti ma solo 20 caratterizzanti, la posizione è irregolare e si apre il procedimento disciplinare. La struttura dell’obbligo riflette la finalità: garantire che il revisore aggiorni soprattutto le competenze tecniche specifiche della revisione legale, non solo competenze generaliste.

    I crediti maturati come docente o autore di pubblicazioni valgono ai fini della formazione continua?

    Sì, ma con peso specifico ridotto e limiti quantitativi. I decreti attuativi MEF prevedono che la docenza in corsi accreditati e la pubblicazione di articoli scientifici o monografie su materie caratterizzanti generino crediti, ma con coefficienti diversi rispetto alla partecipazione passiva. Esiste inoltre un tetto massimo annuale: di norma non si possono coprire più di un certo numero di crediti con attività di docenza o pubblicazione. Il programma annuale specifica i criteri esatti.

    In caso di malattia o maternità prolungata, posso ottenere un esonero dalla formazione?

    Sono previste cause di sospensione o riduzione dell’obbligo. Eventi documentati come malattia grave, maternità, infortunio o altre cause di impedimento prolungato possono giustificare la riduzione proporzionale dei crediti richiesti o la sospensione dell’obbligo per il periodo interessato. La richiesta va presentata al MEF con documentazione medica o giustificativa. Non si tratta di un automatismo: il MEF valuta caso per caso. È buona prassi presentare l’istanza tempestivamente, non a procedimento disciplinare già avviato.

  • Art. 678 Codice della Navigazione – Aggiudicazione al terzo acquirente

    Art. 678 Codice della Navigazione – Aggiudicazione al terzo acquirente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge all'ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250. Il terzo acquirente, al quale è stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

  • Art. 96 D.Lgs. 174/2016 – Istruttoria collegiale e giudice delegato

    Art. 96 D.Lgs. 174/2016 – Istruttoria collegiale e giudice delegato

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. All’udienza di discussione, il collegio provvede sulle richieste istruttorie, disponendo l’immediata assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti; i modi di assunzione sono regolati secondo il codice di procedura civile e le relative disposizioni di attuazione.

    2. Se non può assumerli nella stessa udienza, il collegio fissa il termine entro il quale essi devono essere assunti e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio il quale procede con l’assistenza del segretario che redige i relativi verbali.

    3. In caso di assunzione del mezzo istruttorio fuori dal territorio della regione, il collegio delega il presidente della sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, con facoltà di subdelega ad altro giudice della sezione medesima.

    4. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio è fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche ai sensi dell’ articolo 204 codice di procedura civile ovvero in quelle previste dalle convenzioni internazionali.

  • Art. 41 DPR 445/2000 – Validità dei certificati

    Art. 41 DPR 445/2000 – Validità dei certificati

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

    2. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183 .

  • Art. 9 ter L. 212/2000 – (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)

    Art. 9 ter L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

    2. È fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati. ))