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Formazione continua revisore: crediti e materie — casi pratici art. 5 D.Lgs. 39/2010

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’iscrizione nel Registro dei revisori legali non si esaurisce con il superamento dell’esame di abilitazione e con l’iscrizione formale: la qualifica si conserva solo a condizione che il revisore aggiorni in modo continuativo la propria preparazione tecnica. L’art. 5 D.Lgs. 39/2010 impone infatti un obbligo strutturale di formazione continua, articolato in crediti formativi annuali, con una quota dedicata alle materie caratterizzanti la revisione legale. Il MEF, attraverso decreti attuativi e programmi annuali, fissa l’elenco delle materie, i soggetti autorizzati a erogare i corsi e i criteri di calcolo dei crediti. Il mancato adempimento non è una mera irregolarità: apre un procedimento disciplinare che può sfociare in sanzioni fino alla cancellazione dal Registro. Vediamo nel concreto come funziona, attraverso casi pratici tratti dall’esperienza quotidiana di studi e società di revisione.

Il quadro normativo della formazione continua del revisore

L’obbligo di formazione continua poggia su tre pilastri normativi. Il primo è l’art. 5 D.Lgs. 39/2010, che stabilisce il principio: i revisori legali e le società di revisione devono partecipare a programmi di aggiornamento professionale al fine di mantenere adeguate conoscenze teoriche e capacità di applicazione pratica. Il secondo è costituito dall’art. 1 del medesimo decreto, che definisce i soggetti destinatari (revisori iscritti, anche se inattivi) e i concetti di “materie caratterizzanti” e “non caratterizzanti”. Il terzo è l’art. 4, che disciplina l’iscrizione nel Registro e collega esplicitamente la permanenza nel Registro al rispetto degli obblighi formativi. A questi si aggiungono i decreti ministeriali attuativi del MEF (in particolare il D.M. 8 luglio 2016 e i successivi programmi annuali), che individuano materie, crediti e modalità di erogazione.

L’obbligo formativo è annuale e si misura in crediti formativi professionali. Ogni revisore deve maturare almeno 20 crediti per anno solare, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione (principi di revisione nazionali e internazionali, deontologia, indipendenza, controllo qualità, disciplina della revisione, contabilità e bilancio, gestione del rischio). I restanti 10 crediti possono essere acquisiti in materie non caratterizzanti, purché attinenti all’esercizio dell’attività professionale (diritto societario, fiscale, finanza aziendale, organizzazione). L’arco temporale di riferimento è triennale: nel triennio il revisore deve totalizzare almeno 60 crediti complessivi, di cui 30 caratterizzanti.

L’obbligo di formazione continua nella pratica

L’adempimento non si limita alla partecipazione passiva a un corso. Il revisore deve scegliere percorsi formativi erogati da soggetti iscritti nell’elenco MEF degli enti autorizzati, conservare gli attestati di partecipazione, comunicare i crediti maturati e mantenere traccia documentale per i controlli. Il sistema è costruito sulla responsabilità individuale: è il revisore, non l’ente formatore, a rispondere in caso di insufficienza dei crediti dichiarati.

I corsi possono essere svolti in aula, in modalità e-learning sincrona o asincrona, in convegni accreditati o tramite docenze e pubblicazioni (con peso specifico ridotto). Il MEF pubblica annualmente, di norma entro il 31 gennaio, il programma con le materie caratterizzanti dell’anno e l’elenco aggiornato degli enti accreditati a erogare la formazione. Solo i corsi inseriti nel programma ufficiale generano crediti validi: una formazione di qualità ma non accreditata non produce alcun effetto ai fini dell’art. 5 D.Lgs. 39/2010.

Caso 1 — Revisore con piano formativo annuale

Una commercialista, iscritta nel Registro dei revisori legali da otto anni, gestisce in autonomia il proprio aggiornamento. A gennaio scarica dal sito del MEF il programma annuale e individua le materie caratterizzanti dell’anno (per esempio: principio di revisione internazionale ISA Italia 315 sulla valutazione del rischio, deontologia post-aggiornamento del Codice Etico). Pianifica due moduli e-learning da 5 crediti ciascuno entro giugno (10 crediti caratterizzanti già acquisiti) e prenota un corso in aula su finanza aziendale a settembre per 10 crediti non caratterizzanti. A dicembre ha 20 crediti dichiarati e regolarmente registrati nel sistema MEF. Pratica corretta: programmazione anticipata, fonti accreditate, conservazione attestati, comunicazione tempestiva.

Caso 2 — Recupero di crediti mancanti

Un revisore, particolarmente impegnato in incarichi di revisione su una società quotata, chiude l’anno con soli 12 crediti maturati, di cui 8 caratterizzanti. Si accorge del deficit a gennaio dell’anno successivo. La buona notizia è che il sistema è triennale: i crediti mancanti possono essere recuperati negli anni successivi, purché entro il triennio si totalizzino almeno 60 crediti complessivi e 30 caratterizzanti. Il revisore aderisce a un corso intensivo di 8 crediti caratterizzanti a febbraio e pianifica ulteriori 8 crediti non caratterizzanti entro l’estate. Riporta così la propria posizione in pari, ma la lacuna del singolo anno resta tracciata e potrebbe essere valutata in caso di controllo MEF. Suggerimento operativo: in presenza di deficit, è opportuno documentare gli incarichi che hanno generato l’impedimento e dimostrare il rapido rientro.

Caso 3 — Scelta di corsi e-learning autorizzati

Un giovane revisore, iscritto da due anni e residente in una città dove l’offerta in presenza è limitata, decide di assolvere l’intero obbligo formativo annuale tramite corsi e-learning. Prima di iscriversi verifica due elementi: che il provider sia presente nell’elenco MEF degli enti accreditati e che lo specifico corso sia inserito nel programma annuale come generatore di crediti caratterizzanti o non caratterizzanti. Sceglie 4 moduli asincroni con test finale obbligatorio, ciascuno da 5 crediti, per un totale di 20. Conserva gli attestati in formato PDF firmato digitalmente dal provider. La sua posizione è regolare al pari di chi frequenta in aula: la modalità erogativa non incide sulla validità dei crediti, purché il corso sia accreditato e preveda verifica di apprendimento.

Caso 4 — Controllo MEF sull’esposizione dei crediti

Il MEF, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato e l’Ispettorato per la revisione legale, svolge controlli periodici sui revisori. A campione, viene chiesto a un revisore di esibire entro 30 giorni gli attestati di tutti i corsi dichiarati nel triennio precedente. Il revisore dispone di una cartella organizzata per anno con: PDF degli attestati, fatture dei corsi a pagamento, screenshot delle iscrizioni ai corsi gratuiti, eventuale comunicazione di esonero per maternità o malattia documentata. La risposta tempestiva e ordinata chiude il controllo senza rilievi. Lezione operativa: la documentazione va conservata almeno per cinque anni e va organizzata pensando al controllo, non solo all’adempimento.

Caso 5 — Sanzione per mancata formazione

Un revisore, iscritto ma inattivo da anni, omette completamente la formazione continua per un intero triennio. Il MEF, rilevato l’inadempimento, avvia un procedimento disciplinare. Le conseguenze possibili sono graduate: richiamo scritto nei casi più lievi e con piano di rientro, sospensione dal Registro per un periodo determinato nei casi medi, cancellazione dal Registro nei casi più gravi o recidivi. Il revisore può presentare memorie difensive e documentare le ragioni dell’inadempimento (esempio: lunga malattia, periodo di inattività con cancellazione richiesta non andata a buon fine). Se non vi sono cause giustificative, la cancellazione è probabile. La riammissione richiede una nuova domanda di iscrizione, con verifica dei requisiti e, in alcuni casi, prove integrative.

Quando e come adempiere

Il revisore deve programmare la formazione a inizio anno solare, dopo la pubblicazione del programma annuale MEF. Le scadenze rilevanti sono tre. Prima scadenza: entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il revisore comunica al MEF, tramite la piattaforma telematica dedicata, i crediti maturati nell’anno precedente, con indicazione del provider, del corso e degli attestati. Seconda scadenza: al termine di ogni triennio, il sistema verifica automaticamente il raggiungimento dei 60 crediti complessivi e dei 30 caratterizzanti. Terza scadenza: in caso di richiesta MEF, esibizione documentale entro i termini fissati nella comunicazione (di norma 30 giorni).

Le società di revisione hanno un ruolo organizzativo aggiuntivo: pur essendo l’obbligo personale del singolo revisore, le società più strutturate predispongono piani formativi interni, finanziano corsi accreditati per i propri professionisti e monitorano i crediti maturati dai partner e dai dipendenti revisori. In caso di carenza di crediti del singolo revisore, le società rischiano riflessi reputazionali e organizzativi, anche se la sanzione formale resta in capo all’iscritto.

Norme di riferimento

La disciplina si trova negli articoli di apertura del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, attuativo della Direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. L’art. 5 D.Lgs. 39/2010 contiene la regola sostanziale dell’obbligo di formazione continua. L’art. 1 fornisce le definizioni, inclusi i concetti di materie caratterizzanti e non caratterizzanti. L’art. 4 disciplina l’iscrizione nel Registro dei revisori legali, presupposto e corollario dell’obbligo formativo. Sul piano attuativo, rilevano il D.M. 8 luglio 2016 (Regolamento sulla formazione continua), i programmi annuali pubblicati dal MEF e le determinazioni periodiche dell’Ispettorato per la revisione legale presso la Ragioneria Generale dello Stato.

Domande frequenti

Un revisore inattivo deve comunque assolvere la formazione continua?

Sì. L’obbligo formativo dell’art. 5 D.Lgs. 39/2010 è legato all’iscrizione nel Registro, non all’effettivo esercizio dell’attività. Anche il revisore iscritto nella sezione “inattivi” deve maturare i crediti formativi annuali, salvo richiesta formale di cancellazione dal Registro. L’inattività di fatto, senza cancellazione, non esonera dagli obblighi: è una causa frequente di procedimenti disciplinari per revisori che si erano “dimenticati” della propria iscrizione.

Cosa succede se non raggiungo i 30 crediti caratterizzanti nel triennio anche se ho 60 crediti totali?

L’inadempimento si configura comunque. Il MEF richiede entrambe le condizioni: 60 crediti complessivi e almeno 30 in materie caratterizzanti. Se nel triennio si totalizzano 60 crediti ma solo 20 caratterizzanti, la posizione è irregolare e si apre il procedimento disciplinare. La struttura dell’obbligo riflette la finalità: garantire che il revisore aggiorni soprattutto le competenze tecniche specifiche della revisione legale, non solo competenze generaliste.

I crediti maturati come docente o autore di pubblicazioni valgono ai fini della formazione continua?

Sì, ma con peso specifico ridotto e limiti quantitativi. I decreti attuativi MEF prevedono che la docenza in corsi accreditati e la pubblicazione di articoli scientifici o monografie su materie caratterizzanti generino crediti, ma con coefficienti diversi rispetto alla partecipazione passiva. Esiste inoltre un tetto massimo annuale: di norma non si possono coprire più di un certo numero di crediti con attività di docenza o pubblicazione. Il programma annuale specifica i criteri esatti.

In caso di malattia o maternità prolungata, posso ottenere un esonero dalla formazione?

Sono previste cause di sospensione o riduzione dell’obbligo. Eventi documentati come malattia grave, maternità, infortunio o altre cause di impedimento prolungato possono giustificare la riduzione proporzionale dei crediti richiesti o la sospensione dell’obbligo per il periodo interessato. La richiesta va presentata al MEF con documentazione medica o giustificativa. Non si tratta di un automatismo: il MEF valuta caso per caso. È buona prassi presentare l’istanza tempestivamente, non a procedimento disciplinare già avviato.