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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Quando l'aggiudicazione va a favore del terzo acquirente, il giudice emette un decreto di conferma del titolo di acquisto.
  • Il decreto ingiunge all'ufficio competente di cancellare o restringere le trascrizioni ipotecarie sulla nave o sui carati.
  • Il provvedimento è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione per la pubblicità ai sensi dell'art. 250 cod. nav.
  • Il terzo acquirente aggiudicatario ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di quanto pagato in eccesso rispetto al prezzo contrattuale.
  • L'azione di regresso è commisurata alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione e quello stabilito nel contratto originario di compravendita.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 678 Codice della Navigazione — Aggiudicazione al terzo acquirente

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il giudice competente ai sensi dell'articolo 643, con decreto, pronuncia la conferma del titolo di acquisto e ingiunge all'ufficio competente di cancellare o di restringere le trascrizioni ipotecarie. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250. Il terzo acquirente, al quale è stata aggiudicata la nave o il carato, ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.

Commento

Ratio e inquadramento sistematico

L'art. 678 del Codice della navigazione regola l'ipotesi in cui, nell'ambito del procedimento di liberazione della nave dalle ipoteche e dai privilegi, la gara si concluda con l'aggiudicazione a favore del terzo acquirente — vale a dire lo stesso soggetto che aveva originariamente acquistato la nave e aveva avviato la procedura di liberazione. Questo scenario si differenzia dal caso in cui l'aggiudicazione vada a favore di un creditore ipotecario o di un terzo estraneo alla procedura.

Il legislatore ha predisposto una disciplina ad hoc per questa fattispecie, riconoscendo al terzo acquirente aggiudicatario non solo il consolidamento del titolo di acquisto ma anche uno specifico rimedio restitutorio nei confronti del venditore originario. Tale scelta sistematica rivela una preoccupazione di equità sostanziale: il terzo acquirente che viene «costretto» a offrire un prezzo superiore a quello pattuito nel contratto originario per preservare la nave da una vendita forzata svantaggiosa non deve sopportarne l'onere economico definitivo.

Il decreto di conferma del titolo di acquisto

Il cuore del primo comma dell'art. 678 è il decreto che il giudice competente ai sensi dell'art. 643 emette contestualmente all'aggiudicazione. Tale decreto svolge una duplice funzione: da un lato, conferma il titolo di acquisto del terzo aggiudicatario, consolidando la sua posizione dominicale sulla nave o sui carati; dall'altro, ingiunge all'ufficio competente di procedere alla cancellazione o alla restrizione delle trascrizioni ipotecarie.

La conferma del titolo di acquisto ha efficacia dichiarativa rispetto all'acquisto già perfezionato contrattualmente: il decreto non costituisce ex novo il diritto di proprietà ma ne accerta e consolida la pienezza, sgombrando il campo dai diritti reali di garanzia precedentemente iscritti. Dal punto di vista processuale, il decreto è un atto di giurisdizione volontaria che non richiede necessariamente il contraddittorio dei creditori, avendo questi già avuto modo di partecipare alla procedura nelle fasi precedenti.

La pubblicità e il ruolo dell'ufficio di iscrizione

Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico nelle forme dell'art. 250. A differenza di quanto previsto dall'art. 677 — dove la trasmissione avviene «d'ufficio» — la formulazione dell'art. 678 non specifica esplicitamente le modalità operative, ma è pacifico che la trasmissione avvenga attraverso il canale ufficiale tra uffici, senza onere a carico delle parti.

La pubblicità nel registro navale è fondamentale per garantire l'opponibilità ai terzi della liberazione della nave dalle ipoteche. Una volta aggiornato il registro, chiunque intenda contrattare con il nuovo proprietario potrà verificare la situazione reale dell'unità navale, acquisendola o concedendo credito in modo consapevole.

L'azione di regresso contro il venditore

La disposizione più caratteristica dell'art. 678 è quella contenuta nel terzo comma: il terzo acquirente aggiudicatario «ha azione di regresso contro il venditore per il rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita». Questo rimedio si fonda sulla considerazione che l'eccedenza di prezzo pagata nella procedura di liberazione non è imputabile a una libera scelta del compratore, bensì è la conseguenza della situazione giuridica della nave — gravata da ipoteche — di cui il venditore era responsabile.

L'azione di regresso ha natura contrattuale e si inserisce nel rapporto obbligatorio originario tra venditore e acquirente. Essa presuppone: (a) che vi sia stato un contratto di compravendita con un prezzo determinato; (b) che nella procedura di liberazione il terzo acquirente abbia offerto o sia stato aggiudicatario per un prezzo superiore; (c) che tale eccedenza sia quantificabile con certezza. La norma non disciplina il termine di prescrizione, che deve ritenersi soggetto alla regola generale decennale del codice civile, né le modalità processuali, rimettendo al diritto comune la tutela giurisdizionale del credito.

Profili pratici e coordinamento con altre norme

Nel caso in cui il terzo acquirente sia aggiudicatario dei soli carati e non dell'intera nave, l'azione di regresso si limiterà all'eccedenza riferibile ai carati acquistati. Occorre inoltre considerare che il venditore potrebbe essere nel frattempo insolvente: in tal caso, il credito da regresso del terzo acquirente si insinuerà nella procedura concorsuale, con i relativi problemi di graduazione.

Dal coordinamento con gli artt. 676 e 677 emerge il quadro completo: l'art. 676 consente ai creditori di chiedere la vendita all'asta; l'art. 677 disciplina il caso in cui la domanda non sia proposta o sia respinta; l'art. 678 regola l'esito aggiudicativo in favore del terzo acquirente, completando così la disciplina delle alternative procedurali previste per la liberazione della nave.

Casi pratici

Caso 1: Aggiudicazione al compratore originario

Tizio ha acquistato una nave per 600.000 euro, ma l'unità è gravata da un'ipoteca di 200.000 euro. In sede di procedura di liberazione, Tizio si aggiudica la nave offrendo 750.000 euro. Il giudice emette il decreto di conferma del titolo e ingiunge la cancellazione dell'ipoteca; Tizio esercita quindi azione di regresso contro Caio (il venditore) per il rimborso di 150.000 euro, pari all'eccedenza rispetto al prezzo originario.

Caso 2: Regresso limitato ai carati aggiudicati

Sempronio ha acquistato quattro carati di una nave per 200.000 euro complessivi. Nella procedura di liberazione viene aggiudicatario degli stessi quattro carati per 260.000 euro, a causa dell'ipoteca iscritta sull'intera nave. Sempronio agisce in regresso contro il venditore originario per i 60.000 euro eccedenti, corrispondenti alla quota di valore coperta dalla garanzia reale che gravava sulla sua parte.

Caso 3: Venditore insolvente e regresso in sede fallimentare

Caio acquista una nave per 500.000 euro e, in sede di procedura di liberazione, si aggiudica il bene per 620.000 euro. Il venditore Tizio è nel frattempo dichiarato fallito. Caio insinua il credito da regresso di 120.000 euro nella procedura fallimentare, ottenendo il riconoscimento come credito chirografario e partecipando al riparto pro quota con gli altri creditori.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'conferma del titolo di acquisto' nel decreto dell'art. 678?

È un provvedimento giudiziario che consolida la posizione dominicale del terzo acquirente, eliminando le ipoteche e i privilegi iscritti sulla nave. Non crea ex novo il diritto di proprietà ma lo libera dai vincoli reali.

Entro quando il terzo acquirente può esercitare l'azione di regresso?

La norma non fissa un termine speciale, quindi si applica la prescrizione ordinaria decennale prevista dal codice civile, decorrente dall'aggiudicazione o dal pagamento dell'eccedenza.

L'azione di regresso copre anche le spese processuali della procedura di liberazione?

La norma limita espressamente il regresso a 'ciò che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita', quindi copre la differenza di prezzo; per le spese processuali occorre valutare se siano imputabili contrattualmente al venditore.

Il decreto di conferma del titolo deve essere trascritto dalla parte o è automatico?

Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave per la pubblicità, senza che le parti debbano attivarsi autonomamente; la pubblicità è gestita d'ufficio.

Cosa avviene se sia i creditori sia il terzo acquirente partecipano all'asta?

Se il terzo acquirente si aggiudica il bene offrendo il prezzo più alto, si applica l'art. 678; se l'aggiudicatario è un terzo diverso, si seguiranno le ordinarie regole dell'esecuzione forzata navale con distribuzione del ricavato tra i creditori.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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