Autore: Andrea Marton

  • Art. 44 L. 354/1975 – Nascite, matrimoni, decessi

    Art. 44 L. 354/1975 – Nascite, matrimoni, decessi

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell’istituto.
    La direzione dell’istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all’autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.
    La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

  • Art. 20 CAD – Validità ed efficacia probatoria dei documenti infor…

    Art. 20 D.Lgs. 82/2005 CAD – Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

    In vigore dal 01/01/2006

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 . ((

    1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall' articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. )) ((

    1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

    1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico. ))

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

    3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite ((con le Linee guida)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

    4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

    5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

    5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle ((Linee guida)) .

  • Art. 1291 Codice della Navigazione – Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto

    Art. 1291 Codice della Navigazione – Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il ministro [per le comunicazioni] (1) di concerto con quello per le finanze, determina i diritti dovuti per il conseguimento delle abilitazioni previste negli articoli 213 e 214. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.

  • Termine fisso vs caso d’uso: casi pratici art. 5 D.P.R. 131/1986

    Quando un atto va registrato entro trenta giorni e quando, invece, basta presentarlo all’ufficio solo se lo si vuole far valere davanti a un giudice o a una pubblica amministrazione? La risposta, apparentemente tecnica, ha un impatto enorme sulla gestione quotidiana di contratti, scritture private e atti notarili. L’art. 5 D.P.R. 131/1986 traccia esattamente questa linea, distinguendo gli atti soggetti a registrazione in termine fisso da quelli soggetti a registrazione solo in caso d’uso.

    Il quadro: due binari di registrazione

    Il Testo Unico dell’imposta di registro costruisce un sistema binario. Da un lato, esistono atti per i quali la registrazione è obbligatoria entro un termine perentorio: di regola trenta giorni dalla data dell’atto, se formato in Italia, o sessanta giorni se formato all’estero (art. 13 D.P.R. 131/1986). Dall’altro, esistono atti che entrano nel circuito fiscale solo in un momento eventuale e successivo, ossia quando vengono concretamente “usati” in determinati contesti.

    La fonte di questa distinzione è duplice. L’art. 5, comma 1, T.U. registro stabilisce che sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella Parte I della Tariffa allegata al decreto, mentre il comma 2 dispone che sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso gli atti indicati nella Parte II della stessa Tariffa. L’art. 1 T.U. registro, poi, conferma il principio generale: l’imposta si applica agli atti soggetti a registrazione, secondo le disposizioni delle due parti della Tariffa.

    Parte I della Tariffa: registrazione in termine fisso

    Nella Parte I confluiscono gli atti che il legislatore considera fiscalmente rilevanti già al momento della loro formazione. Sono atti dal contenuto patrimoniale tipico, spesso traslativi o costitutivi di diritti reali, oppure dotati di particolare solennità formale.

    Rientrano nella Parte I, a titolo esemplificativo, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, gli atti di costituzione di diritti reali immobiliari, i contratti di locazione e affitto di beni immobili, gli atti societari di costituzione e modifica del capitale, le cessioni di azienda, gli atti di donazione e, in generale, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate aventi contenuto patrimoniale. Per questi atti il contribuente deve attivarsi entro trenta giorni: presentazione telematica o cartacea all’Agenzia delle Entrate, autoliquidazione o liquidazione d’ufficio dell’imposta, versamento.

    La logica è chiara: si tratta di atti che producono effetti immediati nel patrimonio delle parti e che, per la loro stessa natura, devono entrare subito nei registri pubblici fiscali, sia per esigenze di certezza del traffico giuridico, sia per consentire allo Stato di percepire tempestivamente il tributo.

    Parte II della Tariffa: registrazione solo in caso d’uso

    Nella Parte II rientrano, invece, atti che il legislatore considera meno “impegnativi” sul piano fiscale o che, per la loro forma o per il loro oggetto, non giustificano una registrazione obbligatoria immediata. Per essi l’art. 5, comma 2, T.U. registro prevede la registrazione solo in caso d’uso.

    Cosa significa, tecnicamente, “caso d’uso”? L’art. 6 T.U. registro lo definisce: si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle stesse amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

    Tradotto: fino a quando un atto della Parte II rimane nella sfera privata delle parti, non c’è alcun obbligo di registrarlo. L’obbligo sorge nel momento in cui quell’atto viene portato in un’amministrazione pubblica o in una cancelleria per produrre effetti formali. È un meccanismo che premia la circolazione informale di certi contratti e rinvia l’imposizione a un momento successivo, eventualmente mai realizzato.

    Rientrano tipicamente nella Parte II le scritture private non autenticate aventi a oggetto somme o valori non determinati, alcuni contratti tra privati di natura non immobiliare, ricevute, quietanze in forma di scrittura privata semplice e altri atti minori espressamente indicati dalla Tariffa.

    Casi d’uso e implicazioni operative

    Il “caso d’uso” non è una formula astratta: produce conseguenze pratiche molto concrete. Quando si verifica, l’atto deve essere registrato e l’imposta è dovuta nella misura stabilita dalla Parte II per quel tipo di atto. Il termine per la registrazione, in questo caso, decorre dal momento in cui si concretizza l’uso (art. 13 T.U. registro). L’art. 9 T.U. registro, inoltre, regola le modalità di registrazione e individua i soggetti obbligati: parti contraenti, notai e altri pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto, soggetti che ne fanno uso.

    Sul piano della prova, è importante ricordare un principio: un atto soggetto a registrazione in termine fisso, se non registrato, non può essere prodotto in giudizio né davanti alla pubblica amministrazione senza prima essere regolarizzato, con applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento. Per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso, invece, la mancata registrazione non è patologica fino a quando l’atto resta nella sfera privata: è l’uso stesso che attiva, contestualmente, l’obbligo di registrazione e il pagamento dell’imposta.

    Cinque casi pratici

    1) Contratto di locazione di immobile urbano

    Tizio e Caio sottoscrivono un contratto di locazione abitativa di durata quadriennale per un appartamento a Roma. Il canone annuo è pattuito in dodicimila euro.

    Il contratto rientra nella Parte I della Tariffa e va registrato entro trenta giorni dalla data di stipula (art. 5, comma 1, e art. 13 T.U. registro). Il locatore o il conduttore presenta il modello RLI all’Agenzia delle Entrate, calcola l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo dei canoni (con possibilità di scegliere la registrazione annuale o per l’intera durata) e versa l’importo. La parte che ha firmato per prima il contratto e la parte che lo ha richiesto sono solidalmente obbligate al pagamento; in pratica, basta che una delle due provveda. Saltare i trenta giorni espone a sanzioni e interessi e, in caso di contenzioso davanti al giudice, costringe a regolarizzare prima di poter utilizzare il contratto come prova.

    2) Comodato verbale di immobile tra fratelli

    Caia concede in comodato gratuito al fratello Sempronio un appartamento di sua proprietà. L’accordo è solo verbale, non viene redatto alcun documento.

    Il comodato verbale non è un atto scritto e quindi, di regola, non rientra tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (l’art. 3 T.U. registro disciplina gli atti soggetti a registrazione per loro natura). Se Caia o Sempronio non hanno alcun interesse a opporlo a terzi o a far valere il rapporto presso una pubblica amministrazione, non c’è alcun obbligo immediato. Diversa la situazione del comodato scritto, dove la Tariffa prevede una specifica disciplina: la scelta della forma scritta o verbale incide direttamente sulla collocazione nelle parti della Tariffa e, quindi, sull’obbligo di registrazione.

    3) Scrittura privata preliminare di compravendita

    Mevio e Filana sottoscrivono una scrittura privata, non autenticata, con cui si impegnano a stipulare entro sei mesi il contratto definitivo di compravendita di un terreno agricolo. Nella scrittura sono indicati prezzo, descrizione del bene e termini.

    Il contratto preliminare di compravendita è espressamente previsto dalla Tariffa, Parte I: si tratta di atto soggetto a registrazione in termine fisso. La scrittura va presentata all’ufficio entro trenta giorni, con applicazione dell’imposta fissa per la parte obbligatoria di registrazione del preliminare e di imposte proporzionali sugli eventuali acconti o caparre confirmatorie pattuite. La forma di scrittura privata semplice non sottrae l’atto all’obbligo: ciò che conta è la collocazione nella Parte I della Tariffa, non la solennità della forma.

    4) Cessione di quote di SRL con atto pubblico

    Caio cede a Tizio l’intera partecipazione del cinquanta per cento detenuta in una SRL operativa nel settore manifatturiero. L’atto è ricevuto da un notaio.

    Gli atti societari che modificano la composizione della compagine sociale di società di capitali, ricevuti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, rientrano nella Parte I della Tariffa: registrazione in termine fisso entro trenta giorni. In questo caso opera il principio dell’art. 9 T.U. registro, che individua tra i soggetti obbligati anche il pubblico ufficiale rogante. Il notaio, di prassi, provvede direttamente alla registrazione telematica entro i termini, con autoliquidazione e versamento dell’imposta. Le parti si limitano a corrispondere al notaio gli oneri di registro insieme al compenso professionale.

    5) Scrittura privata non autenticata per somma indeterminata

    Tre soggetti privati, senza ricorrere a notaio, firmano una scrittura privata con cui regolano i rapporti interni di una collaborazione informale. L’accordo non quantifica somme certe né valori determinati e non incide su beni immobili.

    Si tratta di una scrittura privata non autenticata avente a oggetto somme o valori non determinati: la Tariffa, Parte II, la colloca tra gli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso (art. 5, comma 2, T.U. registro). Finché la scrittura rimane nei cassetti delle parti, non c’è alcun obbligo. Se uno dei firmatari decide di produrla davanti al giudice in una causa civile, oppure se la consegna a un’amministrazione pubblica per ottenere un atto di assenso, scatta il “caso d’uso” definito dall’art. 6 T.U. registro: a quel punto la scrittura va portata in registrazione e si paga l’imposta nella misura prevista dalla Parte II.

    Quando e come registrare

    Sul versante operativo, la registrazione di un atto soggetto a termine fisso segue alcune regole costanti. Anzitutto, l’individuazione dei soggetti obbligati: l’art. 9 T.U. registro indica le parti contraenti, i notai e i pubblici ufficiali, i soggetti che si avvalgono di un atto in caso d’uso. La parte o il contribuente che provvede deve presentare l’atto all’Agenzia delle Entrate, di regola in via telematica per gli atti più ricorrenti (locazioni, atti notarili), oppure tramite modello cartaceo presso un ufficio territoriale per gli atti minori.

    Il pagamento avviene tramite modello F24 o F23, a seconda del tipo di atto e del soggetto che provvede. Il calcolo dell’imposta segue le aliquote o le misure fisse indicate nella Tariffa: imposta proporzionale per gli atti di contenuto patrimoniale tipicamente traslativo, imposta fissa per atti di contenuto formale o di importo modesto, imposta sostitutiva in alcuni casi speciali. Per gli atti in caso d’uso, lo schema è analogo, ma il “momento iniziale” del termine coincide con il deposito presso la cancelleria o l’amministrazione.

    In caso di omessa o tardiva registrazione, l’art. 76 T.U. registro disciplina la decadenza dell’azione dell’ufficio per la liquidazione e applica sanzioni proporzionali al tributo dovuto. La regolarizzazione spontanea, attraverso il ravvedimento operoso, consente di ridurre le sanzioni in misura significativa se il pagamento avviene entro determinati termini.

    Per chi non ha competenze specialistiche, la scelta più prudente è quella di affidarsi a un soggetto qualificato: un notaio per atti che richiedono forma pubblica, un servizio di assistenza fiscale, oppure ricorrere ai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per gli adempimenti più semplici. È utile, in fase di pianificazione di un’operazione, valutare in anticipo la collocazione dell’atto nella Parte I o nella Parte II della Tariffa: scegliere consapevolmente la forma (verbale, scrittura privata semplice, scrittura autenticata, atto pubblico) significa anche scegliere il regime di registrazione e, di conseguenza, il carico fiscale e i tempi.

    Norme di riferimento

    • art. 5 D.P.R. 131/1986 – atti soggetti a registrazione in termine fisso e in caso d’uso, con rinvio alla Parte I e alla Parte II della Tariffa allegata.
    • art. 1 D.P.R. 131/1986 – oggetto dell’imposta di registro e principio di applicazione agli atti indicati nella Tariffa.
    • art. 6 D.P.R. 131/1986 – definizione di “caso d’uso”: deposito presso cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali.
    • art. 9 D.P.R. 131/1986 – soggetti obbligati alla richiesta di registrazione: parti contraenti, notai e pubblici ufficiali, soggetti che fanno uso dell’atto.
    • art. 13 D.P.R. 131/1986 – termini per la registrazione: trenta giorni dalla data dell’atto formato in Italia, sessanta giorni per atti formati all’estero, decorrenza dal caso d’uso per gli atti della Parte II.
    • Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, Parte I – atti soggetti a registrazione in termine fisso.
    • Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, Parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso.

    Domande frequenti

    Cosa succede se non registro nei trenta giorni un contratto della Parte I?

    Maturano sanzioni amministrative e interessi di mora a carico dei soggetti obbligati. L’atto, finché non viene registrato, non può essere utilizzato in giudizio né depositato presso una pubblica amministrazione. È possibile regolarizzare con il ravvedimento operoso, beneficiando di sanzioni ridotte se si interviene tempestivamente. Decorso un termine più lungo, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate può procedere d’ufficio alla liquidazione del tributo e all’irrogazione delle sanzioni piene.

    Una scrittura privata mai mostrata a nessuno va comunque registrata?

    Dipende dalla collocazione nella Tariffa. Se la scrittura rientra nella Parte I (per esempio una scrittura privata che documenta una compravendita o un preliminare di immobile), l’obbligo di registrazione in termine fisso esiste a prescindere dall’uso. Se invece la scrittura rientra nella Parte II – tipicamente le scritture private non autenticate per somme o valori non determinati – non c’è alcun obbligo finché la scrittura resta nella sfera privata: la registrazione è dovuta solo quando si verifica il caso d’uso, ossia il deposito presso una cancelleria o un’amministrazione pubblica.

    Chi paga concretamente l’imposta: il venditore, il compratore o entrambi?

    L’art. 9 T.U. registro individua una pluralità di soggetti obbligati in solido: tutte le parti contraenti, oltre al pubblico ufficiale che ha redatto l’atto. Sul piano fiscale, ciascuno può essere chiamato a versare l’intera imposta, salvo poi rivalersi sugli altri obbligati secondo gli accordi interni. Nella prassi, per le compravendite immobiliari l’imposta è a carico dell’acquirente, ma è una ripartizione contrattuale: davanti al fisco, restano coobbligati in solido.

    Come capisco se un atto sta nella Parte I o nella Parte II della Tariffa?

    La verifica si fa leggendo la Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. La Parte I elenca tipologie di atti tipicamente solenni o patrimonialmente rilevanti (trasferimenti immobiliari, locazioni, atti societari, donazioni, atti pubblici e scritture private autenticate con contenuti patrimoniali). La Parte II elenca atti minori o scritture private non autenticate per somme indeterminate. Quando l’inquadramento non è immediato, conviene rivolgersi al notaio rogante, a un servizio di assistenza fiscale o consultare le risorse dell’Agenzia delle Entrate: la corretta collocazione incide sia sull’obbligo di registrazione sia sull’aliquota o sulla misura fissa dell’imposta.

  • Art. 34 T.U. Stupefacenti – Controllo della GdF sui cicli di lavorazione

    Art. 34 T.U. Stupefacenti – Controllo sui cicli di lavorazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu' militari della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.

    2. La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero della sanita', previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

    3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanita'.

    4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte. Torna al sommario

  • Art. 719 Codice della Navigazione

    Art. 719 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 23 RD 12/1941

    Art. 23 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Soggetti passivi successioni: casi pratici art. 5 D.Lgs. 346/1990

    Quando si apre una successione o si riceve una donazione, la prima domanda concreta non è quanto si paga, ma chi paga. La risposta sembra ovvia – paga chi riceve – eppure tra eredi, legatari, donatari, beneficiari di trust e altri destinatari di liberalità le regole cambiano, e con esse cambia la base imponibile, l’aliquota e la franchigia applicabile. L’art. 5 D.Lgs. 346/1990 individua i soggetti passivi dell’imposta sulle successioni e donazioni, tracciando la mappa di chi materialmente è chiamato a versare il tributo e su quale porzione di patrimonio.

    Il quadro normativo: chi è soggetto passivo e perché

    Il D.Lgs. 346/1990, dopo le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024 (riforma fiscale 2024-2025), individua quattro figure principali di soggetti passivi:

    • eredi – coloro che subentrano nell’universalità del patrimonio del defunto (o in una sua quota indivisa);
    • legatari – coloro che ricevono uno specifico bene o diritto per testamento (un appartamento, una somma, un’auto);
    • donatari – coloro che ricevono per donazione in vita beni o diritti;
    • beneficiari di trust e altre liberalità – figura ampliata e chiarita dalla riforma 2024-2025, che ha introdotto la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari individuati.

    Il principio cardine è che l’imposta è personale: ciascun soggetto passivo calcola il dovuto sulla propria quota, non sull’asse ereditario complessivo. Significa che, in una stessa successione, ogni erede può applicare aliquote e franchigie diverse a seconda del grado di parentela con il defunto.

    Eredi: la regola generale

    Gli eredi rispondono dell’imposta sulla quota loro spettante. Sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall’apertura della successione (di norma la data del decesso), oggi in modalità telematica tramite il software dell’Agenzia delle Entrate o tramite professionista abilitato. Se gli eredi sono più di uno, la dichiarazione può essere presentata da uno di essi e vale per tutti.

    La base imponibile dell’erede è la sua quota del patrimonio netto (attivo meno passività deducibili: debiti del defunto, spese mediche dell’ultima malattia, spese funebri entro €1.549,37). Su quella quota si applicano franchigia e aliquota in base al grado di parentela.

    Legatari: tassazione del singolo bene

    Il legatario riceve un bene determinato, non una quota dell’asse. La sua base imponibile è il valore di quel bene (con le regole specifiche di valutazione: catastale rivalutato per immobili non di lusso, valore di mercato in altri casi). Anche al legatario si applicano franchigia e aliquota in base al rapporto con il defunto: un legato di €200.000 al coniuge, ad esempio, resta interamente coperto dalla franchigia di €1 milione.

    Donatari: stesso impianto, momento diverso

    Il donatario è chi riceve in vita una donazione (formale, ex art. 769 c.c., o equiparata). L’imposta si calcola al momento della donazione, con le stesse aliquote e franchigie del ramo successorio. Attenzione: la franchigia si consuma con le donazioni precedenti dallo stesso disponente, per effetto del cumulo (riassetto chiarito dalla riforma 2024-2025).

    Beneficiari di trust e altre liberalità (dopo il D.Lgs. 139/2024)

    La riforma fiscale ha codificato la posizione assunta dalla giurisprudenza: l’imposta sui trust è dovuta dal beneficiario individuato, al momento della attribuzione dei beni o dei diritti, secondo il rapporto tra disponente (settlor) e beneficiario. Per i trust senza beneficiari individuati l’aliquota residuale è quella più alta (8%) senza franchigia. Sono soggetti passivi anche i beneficiari di altre liberalità tra vivi non donative ma con effetto analogo (atti di destinazione, vincoli, ecc.).

    Aliquote e franchigie 2025

    • 4% con franchigia di €1.000.000 per ciascun beneficiario – coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti ex filio, genitori);
    • 6% con franchigia di €100.000 per ciascun beneficiario – fratelli e sorelle;
    • 6% senza franchigia – altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado (zii, cugini, suoceri, cognati);
    • 8% senza franchigia – tutti gli altri soggetti, estranei compresi;
    • franchigia €1.500.000 a favore del beneficiario portatore di handicap grave (L. 104/1992, art. 3 c. 3), che si applica al posto della franchigia ordinaria se più favorevole.

    Caso 1 – Figlio unico erede di €1,5 milioni

    Mario eredita dal padre un patrimonio netto di €1.500.000. Essendo figlio (parente in linea retta), franchigia €1.000.000, aliquota 4%. Base imponibile tassabile: €500.000. Imposta dovuta: €20.000. La franchigia opera per beneficiario, quindi se ci fosse anche un altro figlio ciascuno avrebbe la propria franchigia di €1 milione.

    Caso 2 – Due figli e coniuge superstite, asse €3 milioni

    Asse netto €3.000.000. In assenza di testamento si applicano le quote di legge: al coniuge 1/3 (€1.000.000), a ciascun figlio 1/3 (€1.000.000). Tutti rientrano nella franchigia di €1.000.000 (4%, linea retta e coniuge). Imposta dovuta: €0. L’effetto cumulato della franchigia personale per ciascun soggetto rende fiscalmente neutra una successione che, calcolata sull’asse complessivo, sembrerebbe importante.

    Caso 3 – Donazione zio-nipote, immobile €250.000

    Lo zio dona al nipote (figlio del fratello) un appartamento di valore catastale rivalutato €250.000. Lo zio è parente di terzo grado in linea collaterale: aliquota 6% senza franchigia. Imposta dovuta: €15.000, oltre a imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale (se prima casa, in misura fissa €200 ciascuna in presenza dei requisiti). La franchigia €100.000 prevista per i fratelli non si estende ai nipoti.

    Caso 4 – Legatario di un appartamento

    Giulia, figlia del de cuius, è erede della quota legittima. A sua sorella Anna il defunto lascia per legato uno specifico appartamento del valore catastale rivalutato €180.000. Anna è soggetto passivo come legataria: la sua base imponibile è il valore dell’immobile (€180.000). Essendo figlia, applica franchigia €1.000.000 e aliquota 4%: imposta dovuta sul legato €0. Giulia, dal canto suo, calcola l’imposta sulla propria quota del residuo asse netto, separatamente.

    Caso 5 – Trust con beneficiari individuati

    Un settlor istituisce nel 2020 un trust e nel 2025 il trustee attribuisce €600.000 al beneficiario figlio del settlor. Per effetto del D.Lgs. 139/2024, l’imposta si applica al momento dell’attribuzione, in capo al beneficiario: rapporto padre-figlio, franchigia €1.000.000, aliquota 4%. Imposta dovuta: €0. Se invece il beneficiario fosse un soggetto estraneo, aliquota 8% senza franchigia su €600.000 = €48.000.

    Quando far verificare a un professionista

    Le regole su soggetti passivi e franchigie sono lineari nei casi semplici (un erede, un asse modesto, nessuna donazione pregressa). Diventano complesse quando entrano in gioco:

    • donazioni pregresse che hanno eroso la franchigia (regola del coacervo per il calcolo della franchigia residua);
    • trust e atti di destinazione, dove individuare il beneficiario “individuato” non è banale;
    • successioni con eredi all’estero o beni esteri (rapporti con convenzioni contro le doppie imposizioni);
    • azienda o partecipazioni che possono beneficiare dell’esenzione ex art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 se mantenute almeno 5 anni;
    • portatori di handicap grave, per la corretta attestazione della franchigia €1,5M.

    In questi scenari conviene rivolgersi a un erede esperto della procedura – di solito il notaio incaricato della pubblicazione del testamento, o il professionista che assiste il beneficiario nella dichiarazione di successione – per evitare errori che possono costare in termini di sanzioni e maggiore imposta accertata.

    Norme e fonti

    • art. 5 D.Lgs. 346/1990 – soggetti passivi dell’imposta sulle successioni e donazioni;
    • art. 1 D.Lgs. 346/1990 – oggetto dell’imposta;
    • art. 2 D.Lgs. 346/1990 – territorialità (residenza del defunto, beni situati in Italia);
    • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 – riforma fiscale 2024-2025, in particolare disciplina dei trust e tassazione per trasparenza dei beneficiari individuati;
    • L. 104/1992, art. 3 c. 3 – franchigia €1,5M per portatori di handicap grave.

    FAQ

    Chi paga materialmente l’imposta di successione?
    Ciascun erede, legatario, donatario o beneficiario di trust paga sulla propria quota o sul bene ricevuto. L’imposta è personale, non grava sull’asse in sé: in una stessa successione conviventi diversi (coniuge, figli, fratelli) applicano aliquote e franchigie diverse.

    La franchigia di €1 milione vale una sola volta o per ogni figlio?
    Vale per ciascun beneficiario. Se i figli sono tre, ciascuno ha la propria franchigia di €1.000.000 sulla quota a lui spettante. La franchigia, però, si consuma con le donazioni ricevute in vita dallo stesso disponente (coacervo).

    Il beneficiario di un trust paga al momento del conferimento o dell’attribuzione?
    Dopo il D.Lgs. 139/2024, l’imposta è dovuta dal beneficiario individuato al momento dell’attribuzione effettiva dei beni o dei diritti, secondo il grado di parentela tra disponente e beneficiario. Per trust senza beneficiari individuati si applica l’aliquota residuale 8% senza franchigia.

    Cosa succede se non si presenta la dichiarazione di successione entro 12 mesi?
    Scattano sanzioni amministrative (omessa o tardiva dichiarazione), oltre agli interessi sull’imposta dovuta. La dichiarazione può essere presentata anche oltre il termine (tardiva) con sanzioni ridotte se in ravvedimento operoso. Se l’asse non comprende beni immobili e il valore complessivo non supera €100.000, ricorrendo le condizioni di legge, può sussistere esonero dalla dichiarazione: meglio comunque farla verificare a un professionista prima di omettere l’adempimento.

  • Ferie e festività: il calendario dei giorni 2026

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il lavoratore ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie annuali retribuite (D.Lgs. 66/2003) e alle festività nazionali stabilite dalla legge 260/1949. Nel 2026 ci sono 12 festività nazionali fisse più la festa del santo patrono locale: alcune cadono di sabato o domenica, con effetti diversi a seconda del CCNL applicato.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 66/2003, artt. 9-10; L. 260/1949

    Tabella riepilogativa

    Festività nazionali 2026 (L. 260/1949)
    Data 2026 Festività Giorno della settimana
    1 gennaio Capodanno Giovedì
    6 gennaio Epifania Martedì
    5 aprile Pasqua Domenica
    6 aprile Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) Lunedì
    25 aprile Liberazione Sabato
    1 maggio Festa del Lavoro Venerdì
    2 giugno Festa della Repubblica Martedì
    15 agosto Ferragosto Sabato
    1 novembre Ognissanti Domenica
    8 dicembre Immacolata Concezione Martedì
    25 dicembre Natale Venerdì
    26 dicembre Santo Stefano Sabato

    Il diritto alle ferie: quante settimane spettano

    Il D.Lgs. 66/2003 garantisce a ogni lavoratore almeno 4 settimane di ferie retribuite l’anno. Di queste, 2 settimane devono essere fruite entro l’anno di maturazione su richiesta del lavoratore; le restanti 2 settimane possono essere godute entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. I CCNL possono prevedere periodi più lunghi. Il datore fissa le ferie tenendo conto delle esigenze del lavoratore, ma non può costringerlo a rinunciare alle ferie: il diritto alle ferie è irrinunciabile.

    Le festività nazionali e il trattamento economico

    Le festività ex L. 260/1949 sono 12 fisse più la festa del santo patrono della località in cui si lavora. Nei giorni festivi il lavoratore non è tenuto a prestare servizio, salvo le deroghe previste per i settori a ciclo continuo o in cui il CCNL ammette il lavoro festivo con maggiorazione. La retribuzione dei giorni festivi è comunque dovuta: il lavoratore percepisce la normale paga giornaliera anche se non lavora.

    Ferie maturate, ferie godute e monetizzazione

    Le ferie maturano proporzionalmente in corso d’anno. Non possono essere monetizzate durante il rapporto, salvo la quota eccedente le 4 settimane minime di legge se il CCNL lo prevede. Alla cessazione del rapporto le ferie non godute devono essere liquidate in denaro (indennità sostitutiva delle ferie). Il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena durante le ferie, comprese le indennità continuative di fatto.

    Casi pratici

    Tizio – lavoro a ciclo continuo nel 2026

    Tizio lavora in uno stabilimento a ciclo continuo: il suo turno cade il 1° maggio 2026 (venerdì). Lavora regolarmente e riceve la retribuzione ordinaria più la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal suo CCNL. La misura della maggiorazione varia per contratto collettivo.

    Caia – festività che cade in un giorno di ferie già pianificate

    Caia aveva pianificato le ferie dal 14 al 22 agosto 2026: il 15 agosto (Ferragosto) cade in quel periodo. Secondo la giurisprudenza prevalente, la festività non si consuma come giorno di ferie: il 15 agosto non viene scalato dal suo monte ferie, perché si tratta di un diritto autonomo.

    Sempronio – nuovo assunto a giugno 2026

    Sempronio inizia a lavorare il 1° giugno 2026 con CCNL che prevede 26 giorni di ferie annui. Al 31 dicembre avrà maturato 26 × 7/12 ≈ 15 giorni. Potrà goderne almeno 7 (2 settimane) entro fine anno su richiesta; i restanti entro giugno 2028.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano per legge ogni anno?

    Almeno 4 settimane, pari a 20 giorni lavorativi per chi lavora 5 giorni a settimana. Molti CCNL prevedono un numero superiore (spesso 26 o 28 giorni). Il diritto è irrinunciabile: non si può rinunciare alle ferie in cambio di un compenso durante il rapporto.

    Se una festività cade di domenica, si recupera il lunedì?

    Dipende dal CCNL applicato. La legge non prevede automaticamente un giorno di recupero: è la contrattazione collettiva a stabilire se spetta una quota aggiuntiva o un giorno di riposo compensativo. Per la Pasqua il lunedì è già festivo per legge.

    Il 25 aprile 2026 cade di sabato: cosa spetta a chi non lavora il sabato?

    Se il lavoratore normalmente non lavora il sabato (settimana di 5 giorni), non perde la festività: secondo la giurisprudenza e molti CCNL ha diritto a una quota aggiuntiva di retribuzione o a un giorno sostitutivo. La disciplina esatta dipende dal contratto collettivo.

    Si possono perdere le ferie se non vengono usate entro l'anno?

    Le ferie non possono essere perse se il datore non ha messo il lavoratore in condizione di fruirne. La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il diritto alle ferie non decade se il datore non ha invitato formalmente il lavoratore a goderne e non lo ha avvertito del rischio di perdita.

    La festività del patrono si applica dove si trovano gli uffici o dove vive il lavoratore?

    Si applica in relazione alla sede di lavoro, non al domicilio del lavoratore. Se gli uffici sono a Milano, la festività del patrono è Sant’Ambrogio (7 dicembre), indipendentemente da dove risiede il dipendente.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 31 CTS – Revisione legale dei conti

    Art. 31 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Revisione legale dei conti

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((1.500.000 euro)) ; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((3 milioni di euro)) ; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((20 unità)) .

    2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

    3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

  • Art. 691 Codice della Navigazione – Servizi della navigazione aerea

    Art. 691 Codice della Navigazione – Servizi della navigazione aerea

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:

    a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;

    b) servizi di meteorologia aeronautica;

    c) servizi di informazioni aeronautiche;

    d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza. Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav S.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza. I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione. Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà. L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando … specifici atti d'intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea . Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale. DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AEROPORTI Della proprietà e dell'uso degli aeroporti

  • Art. 37 DPR 445/2000 – Esenzioni fiscali

    Art. 37 DPR 445/2000 – Esenzioni fiscali

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

    1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.

    2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.