Art. 1291 Codice della Navigazione – Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Il ministro [per le comunicazioni] (1) di concerto con quello per le finanze, determina i diritti dovuti per il conseguimento delle abilitazioni previste negli articoli 213 e 214. (1) Ora Ministro dei trasporti e della navigazione.
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In sintesi
Rinvio ministeriale: la norma attribuisce al Ministro dei trasporti e della navigazione (già «per le comunicazioni») il potere di determinare, di concerto con il Ministro delle finanze, i diritti dovuti per il conseguimento delle abilitazioni alla navigazione da diporto.
Abilitazioni interessate: quelle previste dagli artt. 213 e 214 del codice, relativi alle abilitazioni per la guida di unità da diporto in acque marittime e interne.
Concerto interministeriale: il coinvolgimento del Ministero delle finanze riflette la natura tributaria-paratributaria dei diritti, richiedendo il controllo finanziario anche sulla determinazione delle tariffe.
Funzione della norma: non disciplina in modo sostanziale le abilitazioni, ma delega alla fonte regolamentare/amministrativa la quantificazione dei correlativi oneri economici a carico dei richiedenti.
Aggiornamento istituzionale: il riferimento al ministro «per le comunicazioni» si intende ora al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui le competenze sono state attribuite nel tempo.
Indice dei contenuti
La navigazione da diporto nel Codice della navigazione del 1942
Il Codice della navigazione del 1942 regolamenta, tra le varie forme di attività nautica, anche la navigazione da diporto, ossia quella svolta per scopi ricreativi e sportivi piuttosto che commerciali o professionali. Gli artt. 213 e 214 del codice disciplinano le abilitazioni richieste per guidare le unità da diporto - imbarcazioni e natanti - in acque marittime e interne, distinguendo le diverse categorie in base alla zona di navigazione e alle caratteristiche del mezzo. L'art. 1291, collocato tra le disposizioni complementari e finali della Parte Quarta, attribuisce al Ministero la competenza per la determinazione dei diritti (tasse, diritti amministrativi) dovuti dai richiedenti per conseguire tali abilitazioni.
Il potere ministeriale di determinazione delle tariffe
La norma non stabilisce autonomamente l'ammontare dei diritti, ma ne rinvia la determinazione a un atto ministeriale adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e il Ministro delle finanze. Tale struttura riflette il modello amministrativo del 1942, in cui le tariffe dei servizi pubblici erano frequentemente fissate con atti ministeriali non normativi (tariffari, circolari, decreti) anziché con legge o regolamento. Il concerto con il Ministro delle finanze è espressione del principio secondo cui ogni forma di prelievo finanziario a carico dei privati - anche se qualificato come 'diritto' o 'tassa' e non come 'imposta' - richiede il controllo dell'autorità finanziaria, garante dell'equilibrio del bilancio pubblico.
Il coordinamento con gli artt. 213 e 214
L'art. 213 disciplina le abilitazioni per la conduzione di imbarcazioni da diporto nelle acque marittime entro certe distanze dalla costa, mentre l'art. 214 estende la disciplina alle acque interne e alle diverse categorie dimensionali. Il sistema di abilitazioni del 1942 - basato sulla distinzione tra 'patente nautica' e semplici autorizzazioni per natanti di minori dimensioni - ha subito nel corso dei decenni successive riforme radicali: il D.P.R. 431/1997 ha ridisegnato organicamente la materia, seguito dal D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e dalle successive integrazioni (D.Lgs. 229/2017). La disciplina dei diritti e delle tasse per le patenti nautiche è oggi contenuta nel D.M. 10 maggio 2005 n. 121 e nelle successive tabelle tariffarie aggiornate periodicamente.
La natura giuridica dei 'diritti'
Il termine 'diritti' utilizzato dall'art. 1291 indica prestazioni patrimoniali a carico dei privati che si rivolgono all'amministrazione per ottenere un'abilitazione, classificabili come tasse in senso tecnico (corrispettivo di un servizio pubblico) piuttosto che come imposte (prelievo non collegato a un servizio specifico). La riserva di legge in materia tributaria - sancita dall'art. 23 Cost. - impone che la base legale per l'istituzione di tali diritti sia contenuta in una norma di legge (come l'art. 1291), mentre la loro quantificazione può essere rimessa ad atti ministeriali nell'ambito di criteri predeterminati dalla legge stessa.
Attualità e superamento
L'art. 1291 mantiene ancora una certa attualità come base normativa primaria per il potere ministeriale di determinazione delle tariffe nautiche da diporto, pur essendo stato in larga parte assorbito dalla legislazione speciale successiva (D.Lgs. 171/2005 e ss. mm.). La disciplina delle patenti nautiche è oggi concentrata nel Codice della nautica da diporto e nei regolamenti ministeriali attuativi, che hanno sostituito la normativa codicistica originaria con un sistema più articolato e adeguato alla diffusione della nautica da diporto come fenomeno di massa.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la verifica della tariffa aggiornata
Tizio si presenta all'ufficio marittimo per conseguire la patente nautica entro 12 miglia dalla costa e chiede informazioni sui diritti da versare; il funzionario gli illustra che tali diritti non sono determinati direttamente dal codice ma dall'art. 1291 attraverso il decreto ministeriale di concerto tra Trasporti e Finanze, e gli fornisce la tariffa aggiornata contenuta nel decreto ministeriale vigente.
Caso 2: Caio e il rinnovo dell'abilitazione
Caio, già titolare di una vecchia abilitazione alla navigazione da diporto conseguita negli anni Cinquanta, deve rinnovarla secondo le nuove norme del Codice della nautica da diporto e si interroga sull'importo dei diritti da versare; consultando il decreto interministeriale in vigore - emanato in forza della delega originaria dell'art. 1291 del codice - verifica che i diritti per il rinnovo sono inferiori a quelli per il primo conseguimento.
Caso 3: Sempronio e la doppia abilitazione
Sempronio intende conseguire sia l'abilitazione per acque marittime sia quella per acque interne ai sensi degli artt. 213 e 214 del codice, e vuole sapere se i diritti si cumulano; l'ufficio marittimo gli conferma che i diritti per ciascuna abilitazione sono determinati separatamente dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1291, con importi differenziati per tipo di abilitazione e zona di navigazione.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 1291 del Codice della navigazione?
Attribuisce al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, il potere di determinare con decreto i diritti dovuti per il conseguimento delle abilitazioni alla navigazione da diporto previste dagli artt. 213 e 214 del codice.
Perché la determinazione dei diritti richiede il concerto con il Ministro delle finanze?
Perché i diritti per le abilitazioni hanno natura tributaria (tasse in senso tecnico, corrispettivo di un servizio pubblico) e ogni prelievo a carico dei privati richiede il controllo dell'autorità finanziaria a garanzia dell'equilibrio del bilancio pubblico.
Quali abilitazioni sono interessate dall'art. 1291?
Le abilitazioni previste dagli artt. 213 e 214 del codice, ossia le patenti nautiche per la conduzione di imbarcazioni da diporto in acque marittime e interne, poi riformate dal D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto).
La disciplina delle tasse nautiche è ancora nel Codice della navigazione del 1942?
No: la materia è stata progressivamente trasferita nella legislazione speciale, in particolare nel D.Lgs. 171/2005 e nei suoi decreti attuativi; l'art. 1291 sopravvive come base normativa originaria ma è in larga parte superato.
L'art. 1291 contiene una riserva di legge sufficiente per i diritti nautici?
Sì: secondo il principio dell'art. 23 Cost., la riserva di legge in materia tributaria è soddisfatta dalla norma primaria che istituisce il diritto (l'art. 1291) e ne fissa i criteri generali, rinviando la mera quantificazione al decreto ministeriale interministeriale.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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La navigazione da diporto nel Codice della navigazione del 1942
Il Codice della navigazione del 1942 regolamenta, tra le varie forme di attività nautica, anche la navigazione da diporto, ossia quella svolta per scopi ricreativi e sportivi piuttosto che commerciali o professionali. Gli artt. 213 e 214 del codice disciplinano le abilitazioni richieste per guidare le unità da diporto - imbarcazioni e natanti - in acque marittime e interne, distinguendo le diverse categorie in base alla zona di navigazione e alle caratteristiche del mezzo. L'art. 1291, collocato tra le disposizioni complementari e finali della Parte Quarta, attribuisce al Ministero la competenza per la determinazione dei diritti (tasse, diritti amministrativi) dovuti dai richiedenti per conseguire tali abilitazioni.
Il potere ministeriale di determinazione delle tariffe
La norma non stabilisce autonomamente l'ammontare dei diritti, ma ne rinvia la determinazione a un atto ministeriale adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e il Ministro delle finanze. Tale struttura riflette il modello amministrativo del 1942, in cui le tariffe dei servizi pubblici erano frequentemente fissate con atti ministeriali non normativi (tariffari, circolari, decreti) anziché con legge o regolamento. Il concerto con il Ministro delle finanze è espressione del principio secondo cui ogni forma di prelievo finanziario a carico dei privati - anche se qualificato come 'diritto' o 'tassa' e non come 'imposta' - richiede il controllo dell'autorità finanziaria, garante dell'equilibrio del bilancio pubblico.
Il coordinamento con gli artt. 213 e 214
L'art. 213 disciplina le abilitazioni per la conduzione di imbarcazioni da diporto nelle acque marittime entro certe distanze dalla costa, mentre l'art. 214 estende la disciplina alle acque interne e alle diverse categorie dimensionali. Il sistema di abilitazioni del 1942 - basato sulla distinzione tra 'patente nautica' e semplici autorizzazioni per natanti di minori dimensioni - ha subito nel corso dei decenni successive riforme radicali: il D.P.R. 431/1997 ha ridisegnato organicamente la materia, seguito dal D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) e dalle successive integrazioni (D.Lgs. 229/2017). La disciplina dei diritti e delle tasse per le patenti nautiche è oggi contenuta nel D.M. 10 maggio 2005 n. 121 e nelle successive tabelle tariffarie aggiornate periodicamente.
La natura giuridica dei 'diritti'
Il termine 'diritti' utilizzato dall'art. 1291 indica prestazioni patrimoniali a carico dei privati che si rivolgono all'amministrazione per ottenere un'abilitazione, classificabili come tasse in senso tecnico (corrispettivo di un servizio pubblico) piuttosto che come imposte (prelievo non collegato a un servizio specifico). La riserva di legge in materia tributaria - sancita dall'art. 23 Cost. - impone che la base legale per l'istituzione di tali diritti sia contenuta in una norma di legge (come l'art. 1291), mentre la loro quantificazione può essere rimessa ad atti ministeriali nell'ambito di criteri predeterminati dalla legge stessa.
Attualità e superamento
L'art. 1291 mantiene ancora una certa attualità come base normativa primaria per il potere ministeriale di determinazione delle tariffe nautiche da diporto, pur essendo stato in larga parte assorbito dalla legislazione speciale successiva (D.Lgs. 171/2005 e ss. mm.). La disciplina delle patenti nautiche è oggi concentrata nel Codice della nautica da diporto e nei regolamenti ministeriali attuativi, che hanno sostituito la normativa codicistica originaria con un sistema più articolato e adeguato alla diffusione della nautica da diporto come fenomeno di massa.
Casi pratici
Caso 1: Tizio e la verifica della tariffa aggiornata
Tizio si presenta all'ufficio marittimo per conseguire la patente nautica entro 12 miglia dalla costa e chiede informazioni sui diritti da versare; il funzionario gli illustra che tali diritti non sono determinati direttamente dal codice ma dall'art. 1291 attraverso il decreto ministeriale di concerto tra Trasporti e Finanze, e gli fornisce la tariffa aggiornata contenuta nel decreto ministeriale vigente.
Caso 2: Caio e il rinnovo dell'abilitazione
Caio, già titolare di una vecchia abilitazione alla navigazione da diporto conseguita negli anni Cinquanta, deve rinnovarla secondo le nuove norme del Codice della nautica da diporto e si interroga sull'importo dei diritti da versare; consultando il decreto interministeriale in vigore - emanato in forza della delega originaria dell'art. 1291 del codice - verifica che i diritti per il rinnovo sono inferiori a quelli per il primo conseguimento.
Caso 3: Sempronio e la doppia abilitazione
Sempronio intende conseguire sia l'abilitazione per acque marittime sia quella per acque interne ai sensi degli artt. 213 e 214 del codice, e vuole sapere se i diritti si cumulano; l'ufficio marittimo gli conferma che i diritti per ciascuna abilitazione sono determinati separatamente dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1291, con importi differenziati per tipo di abilitazione e zona di navigazione.
Domande frequenti
Cosa stabilisce l'art. 1291 del Codice della navigazione?
Attribuisce al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, il potere di determinare con decreto i diritti dovuti per il conseguimento delle abilitazioni alla navigazione da diporto previste dagli artt. 213 e 214 del codice.
Perché la determinazione dei diritti richiede il concerto con il Ministro delle finanze?
Perché i diritti per le abilitazioni hanno natura tributaria (tasse in senso tecnico, corrispettivo di un servizio pubblico) e ogni prelievo a carico dei privati richiede il controllo dell'autorità finanziaria a garanzia dell'equilibrio del bilancio pubblico.
Quali abilitazioni sono interessate dall'art. 1291?
Le abilitazioni previste dagli artt. 213 e 214 del codice, ossia le patenti nautiche per la conduzione di imbarcazioni da diporto in acque marittime e interne, poi riformate dal D.Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto).
La disciplina delle tasse nautiche è ancora nel Codice della navigazione del 1942?
No: la materia è stata progressivamente trasferita nella legislazione speciale, in particolare nel D.Lgs. 171/2005 e nei suoi decreti attuativi; l'art. 1291 sopravvive come base normativa originaria ma è in larga parte superato.
L'art. 1291 contiene una riserva di legge sufficiente per i diritti nautici?
Sì: secondo il principio dell'art. 23 Cost., la riserva di legge in materia tributaria è soddisfatta dalla norma primaria che istituisce il diritto (l'art. 1291) e ne fissa i criteri generali, rinviando la mera quantificazione al decreto ministeriale interministeriale.