In sintesi
- Rinvio al c.p.c.: l'art. 672 dispone che all'esecuzione per consegna della nave e ai procedimenti di estinzione e sospensione dei processi esecutivi navali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.
- Esecuzione per consegna: quando il titolo esecutivo ha per oggetto la consegna materiale della nave, si segue il rito ordinario previsto dal c.p.c. per la consegna e il rilascio di beni.
- Estinzione e sospensione: le cause di estinzione (pagamento, accordo, rinuncia) e di sospensione del processo esecutivo navale sono quelle previste dagli artt. 623 e seguenti cod. proc. civ.
- Capo successivo: il testo della norma segna la chiusura del capo sull'esecuzione forzata navale e apre il successivo dedicato alla liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 672 Codice della Navigazione — Rinvio
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Alla esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Della liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Funzione di clausola di rinvio
L'art. 672 del Codice della navigazione svolge una duplice funzione: da un lato, costituisce una clausola di rinvio alle norme del codice di procedura civile per i profili dell'esecuzione navale non espressamente disciplinati dal codice speciale; dall'altro, nella sua collocazione finale del capo dedicato all'esecuzione forzata, rappresenta il punto di chiusura di quel sistema e la transizione al capo successivo dedicato alla liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche. La tecnica del rinvio è comune nel codice della navigazione: il legislatore del 1942, consapevole che il diritto processuale civile costituisce il diritto comune delle esecuzioni, ha disciplinato solo i profili che richiedevano una regolamentazione speciale (pignoramento navale, vendita all'incanto, competenza, opposizioni) e ha rinviato al c.p.c. per tutto il resto. L'art. 672 rende esplicito questo rinvio per due istituti specifici: l'esecuzione per consegna della nave e l'estinzione/sospensione dei processi esecutivi.
L'esecuzione per consegna della nave
L'esecuzione per consegna della nave si verifica quando il titolo esecutivo non ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro, bensì la restituzione materiale della nave a un soggetto che ne ha diritto. Si pensi al caso in cui l'armatore sia stato condannato a restituire la nave al locatore a scafo nudo al termine della locazione, ovvero al caso del proprietario che abbia ottenuto sentenza di rivendicazione contro chi detiene illegittimamente la nave. In questi casi, l'esecuzione non mira all'espropriazione e alla vendita del bene, bensì alla sua consegna fisica al soggetto legittimato. Il c.p.c. disciplina l'esecuzione per consegna o rilascio agli artt. 605 e seguenti: si tratta di un'esecuzione in forma specifica che richiede l'intervento dell'ufficiale giudiziario, eventualmente assistito dalla forza pubblica, per assicurare la tradizione materiale del bene. La peculiarità della nave rispetto a un bene mobile ordinario consiste nel fatto che la consegna può richiedere operazioni complesse (spostamento dal porto di ormeggio, consegna dei documenti di bordo, trasferimento del personale) che il giudice deve coordinare con attenzione.
Estinzione del processo esecutivo navale
Le cause di estinzione del processo esecutivo navale sono quelle previste dagli artt. 629 e seguenti cod. proc. civ. Il processo si estingue quando il creditore procedente rinuncia agli atti, quando tutte le parti rinunciano al processo, o quando si verifica una causa di inattività che determina la perenzione. Nel contesto navale, l'estinzione più frequente è quella per rinuncia del creditore procedente: accade spesso che il creditore, ottenuto il pagamento del proprio credito prima della vendita all'asta (eventualità favorita dall'interesse dell'armatore a conservare la nave), rinunci alla procedura esecutiva. L'estinzione del processo esecutivo non comporta automaticamente la liberazione della nave dal pignoramento: occorre che il giudice emetta formale pronuncia e che vengano compiute le formalità pubblicitarie necessarie per la cancellazione del pignoramento dal Registro delle Navi.
Sospensione del processo esecutivo navale
La sospensione del processo esecutivo navale può avvenire per accordo delle parti (art. 624-bis cod. proc. civ.) o per ordine del giudice nei casi previsti dalla legge, tra cui l'opposizione all'esecuzione (art. 624 cod. proc. civ.) e i casi di concordato preventivo o fallimento dell'armatore. La sospensione è un istituto particolarmente rilevante nell'esecuzione navale per due ragioni: in primo luogo, la nave è un bene produttivo che continua a generare reddito durante la procedura, e la sospensione dell'esecuzione consente di preservarne l'operatività; in secondo luogo, le procedure di crisi dell'impresa marittima (concordato preventivo, liquidazione giudiziale) comportano la sospensione automatica delle esecuzioni individuali, con effetti immediati sul pignoramento della nave. La sospensione non equivale all'estinzione: il processo riprende alla sua scadenza o quando viene revocata la causa sospensiva.
Transizione al capo successivo sulla liberazione della nave
La seconda parte dell'art. 672 — 'Della liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche' — non è una norma precettiva ma il titolo del capo successivo, inserito nel testo dell'articolo per ragioni di tecnica legislativa del codice del 1942. Esso introduce il meccanismo di purgazione della nave dai diritti reali di garanzia che gravano su di essa, trattato negli artt. 673 e seguenti. Si tratta di un istituto fondamentale per la circolazione della nave: senza un meccanismo di liberazione, l'acquirente di una nave gravata da numerosi privilegi e ipoteche si troverebbe esposto a un'esecuzione da parte dei creditori del precedente armatore, rendendo di fatto incommerciabile il bene. La collocazione di questo titolo all'interno dell'art. 672 è una peculiarità redazionale del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che non inficia in alcun modo l'autonomia e la disciplina specifica degli articoli successivi.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 672 del Codice della navigazione?
Rinvia al codice di procedura civile per due istituti non disciplinati specificamente dal codice navale: l'esecuzione per consegna della nave e l'estinzione e sospensione dei processi esecutivi navali.
Quando si ha un'esecuzione per consegna della nave?
Quando il titolo esecutivo impone non il pagamento di una somma ma la restituzione fisica della nave a un soggetto legittimato, ad esempio il locatore a scafo nudo al termine del contratto o il proprietario che ha vinto una causa di rivendicazione.
Come si estingue il processo esecutivo navale?
Per rinuncia del creditore procedente, per accordo di tutte le parti o per inattività processuale, ai sensi degli artt. 629 e seguenti c.p.c. richiamati dall'art. 672. L'estinzione richiede poi la cancellazione del pignoramento dal Registro delle Navi.
La sospensione del processo esecutivo navale libera la nave dal pignoramento?
No. La sospensione blocca temporaneamente il processo ma non estingue il pignoramento. La nave rimane vincolata finché non si verifica una causa di estinzione del processo (rinuncia, accordo, pagamento integrale).
A cosa si riferisce l'espressione 'Della liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche' nell'art. 672?
Non è una norma precettiva ma il titolo del capo successivo (artt. 673 e seguenti), inserito per tecnica legislativa. Quel capo disciplina il meccanismo di purgazione che consente all'acquirente di liberare la nave dai diritti reali di garanzia che gravano su di essa.
Vedi anche