← Torna a Documentazione amministrativa e autocertificazione (DPR 445/2000)
Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47) sono esenti dall'imposta di bollo.
  • L'esenzione dal bollo vale anche quando l'atto sostituito era già esente da bollo per legge, e quando si tratta di legalizzazioni di firma parimenti esenti.
  • L'esenzione è automatica e non richiede domanda o attestazione preventiva: il dichiarante non deve apporre la marca da bollo né giustificare l'esenzione.
  • L'obiettivo è abbattere i costi per il cittadino e per l'impresa nell'uso degli strumenti di semplificazione documentale, coerentemente con i principi di buon andamento (art. 97 Cost.) e semplificazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37 DPR 445/2000 — Esenzioni fiscali

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

Commento

Il contenuto della norma: esenzione dal bollo sulle dichiarazioni sostitutive

L'articolo 37 del DPR 445/2000 stabilisce due regole semplici ma di grande rilevanza pratica: le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47) sono esenti dall'imposta di bollo. Non occorre apporre marca da bollo né sulle dichiarazioni presentate agli sportelli, né su quelle inviate per posta o per via telematica.

Il secondo comma precisa che l'esenzione vale anche nei casi in cui l'atto sostituito era già esente da bollo in base alle leggi vigenti — oppure nei casi in cui fosse esente l'atto nel quale va apposta la firma da legalizzare. La norma mira a evitare che la semplificazione documentale introdotta dal DPR 445 sia vanificata da oneri fiscali che si sommerebbero a quelli già esistenti.

Ratio e raccordo con i principi di semplificazione

L'esenzione dal bollo si inserisce nel quadro generale di semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Se il cittadino può autocertificare stati e qualità personali invece di richiedere certificati a pagamento, sarebbe contraddittorio gravarlo di un'imposta di bollo sulla dichiarazione stessa. L'art. 37 chiude il cerchio: la semplificazione è integrale, tanto sotto il profilo procedimentale quanto sotto quello fiscale.

Il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e il principio di eguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.) sostengono questa scelta: un sistema in cui l'autocertificazione costa quanto il certificato che sostituisce sarebbe irrazionale e penalizzerebbe i soggetti con minori risorse, riducendo di fatto la portata pratica della semplificazione.

Come funziona nella pratica

L'esenzione è automatica e non richiede alcuna istanza o attestazione da parte del dichiarante. Non è necessario scrivere sulla dichiarazione la formula «esente da bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 445/2000», anche se può essere utile farlo per evitare contestazioni da parte di funzionari poco aggiornati.

Le situazioni più frequenti in cui rileva l'esenzione:

  • dichiarazione sostitutiva di residenza o di stato di famiglia allegata a domanda di contributo pubblico;
  • dichiarazione sostitutiva di titolo di studio per partecipare a un concorso;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attestare la conformità di una copia all'originale (art. 19-bis);
  • autodichiarazione di qualità di erede o di possesso di beni immobili presentata a un ente pubblico.
Coordini con l'imposta di bollo ordinaria

Il DPR 642/1972 disciplina l'imposta di bollo in via generale. L'art. 37 DPR 445/2000 costituisce una norma speciale derogatoria: per le dichiarazioni sostitutive tassativamente indicate (artt. 46 e 47 DPR 445), l'esenzione prevale sul regime ordinario. Se invece il documento prodotto non è una dichiarazione sostitutiva ma un atto ordinario (es. una delega, un'istanza non rientrante nell'ambito del DPR 445), l'esenzione dal bollo non opera automaticamente e occorre verificare caso per caso le specifiche esenzioni previste dalla normativa tributaria.

Sanzioni e responsabilità

L'esenzione riguarda il profilo fiscale, non quello della veridicità del contenuto della dichiarazione. Chi presenta una dichiarazione sostitutiva falsa non beneficia di alcuna protezione particolare derivante dall'esenzione dal bollo: rimangono intatte le sanzioni dell'art. 75 DPR 445 (decadenza dal beneficio) e dell'art. 76 DPR 445 (responsabilità penale, artt. 483, 495, 496 c.p.).

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Le dichiarazioni sostitutive devono avere la marca da bollo?

No. L'art. 37 DPR 445/2000 esenta espressamente dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47). L'esenzione è automatica e non richiede alcuna attestazione del dichiarante.

Devo scrivere qualcosa sulla dichiarazione per attestare l'esenzione dal bollo?

Non è obbligatorio, ma può essere utile indicare in calce: 'Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 445/2000'. Questo può evitare contestazioni da parte di sportelli poco aggiornati sulla normativa di semplificazione.

L'esenzione vale anche se l'atto originale era già esente da bollo?

Sì, espressamente. Il comma 2 dell'art. 37 precisa che il bollo non è dovuto anche quando per le leggi vigenti sia già esente l'atto sostituito o quello nel quale è apposta la firma da legalizzare. Non c'è rischio di doppia applicazione.

Se presento una falsa dichiarazione sostitutiva, beneficio comunque dell'esenzione dal bollo?

L'esenzione dal bollo riguarda il profilo fiscale del documento, non la veridicità del suo contenuto. Chi presenta una dichiarazione sostitutiva falsa va incontro alle sanzioni degli artt. 75 e 76 DPR 445 (decadenza dal beneficio e responsabilità penale ex artt. 483, 495, 496 c.p.), indipendentemente dall'esenzione fiscale.

L'esenzione dal bollo si applica anche alle istanze ordinarie presentate alla PA?

No. L'art. 37 si applica solo alle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Per le istanze ordinarie, le deleghe, i contratti e gli altri atti presentati alla PA occorre verificare caso per caso l'eventuale esenzione prevista dal DPR 642/1972 (Tariffa allegata) o da leggi speciali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.