Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47) sono esenti dall'imposta di bollo.
L'esenzione dal bollo vale anche quando l'atto sostituito era già esente da bollo per legge, e quando si tratta di legalizzazioni di firma parimenti esenti.
L'esenzione è automatica e non richiede domanda o attestazione preventiva: il dichiarante non deve apporre la marca da bollo né giustificare l'esenzione.
L'obiettivo è abbattere i costi per il cittadino e per l'impresa nell'uso degli strumenti di semplificazione documentale, coerentemente con i principi di buon andamento (art. 97 Cost.) e semplificazione.
Indice dei contenuti
Il contenuto della norma: esenzione dal bollo sulle dichiarazioni sostitutive
L'articolo 37 del DPR 445/2000 stabilisce due regole semplici ma di grande rilevanza pratica: le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47) sono esenti dall'imposta di bollo. Non occorre apporre marca da bollo né sulle dichiarazioni presentate agli sportelli, né su quelle inviate per posta o per via telematica.
Il secondo comma precisa che l'esenzione vale anche nei casi in cui l'atto sostituito era già esente da bollo in base alle leggi vigenti - oppure nei casi in cui fosse esente l'atto nel quale va apposta la firma da legalizzare. La norma mira a evitare che la semplificazione documentale introdotta dal DPR 445 sia vanificata da oneri fiscali che si sommerebbero a quelli già esistenti.
Ratio e raccordo con i principi di semplificazione
L'esenzione dal bollo si inserisce nel quadro generale di semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Se il cittadino può autocertificare stati e qualità personali invece di richiedere certificati a pagamento, sarebbe contraddittorio gravarlo di un'imposta di bollo sulla dichiarazione stessa. L'art. 37 chiude il cerchio: la semplificazione è integrale, tanto sotto il profilo procedimentale quanto sotto quello fiscale.
Il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e il principio di eguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.) sostengono questa scelta: un sistema in cui l'autocertificazione costa quanto il certificato che sostituisce sarebbe irrazionale e penalizzerebbe i soggetti con minori risorse, riducendo di fatto la portata pratica della semplificazione.
Come funziona nella pratica
L'esenzione è automatica e non richiede alcuna istanza o attestazione da parte del dichiarante. Non è necessario scrivere sulla dichiarazione la formula «esente da bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 445/2000», anche se può essere utile farlo per evitare contestazioni da parte di funzionari poco aggiornati.
Le situazioni più frequenti in cui rileva l'esenzione:
dichiarazione sostitutiva di residenza o di stato di famiglia allegata a domanda di contributo pubblico;
dichiarazione sostitutiva di titolo di studio per partecipare a un concorso;
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per attestare la conformità di una copia all'originale (art. 19-bis);
autodichiarazione di qualità di erede o di possesso di beni immobili presentata a un ente pubblico.
Coordini con l'imposta di bollo ordinaria
Il DPR 642/1972 disciplina l'imposta di bollo in via generale. L'art. 37 DPR 445/2000 costituisce una norma speciale derogatoria: per le dichiarazioni sostitutive tassativamente indicate (artt. 46 e 47 DPR 445), l'esenzione prevale sul regime ordinario. Se invece il documento prodotto non è una dichiarazione sostitutiva ma un atto ordinario (es. una delega, un'istanza non rientrante nell'ambito del DPR 445), l'esenzione dal bollo non opera automaticamente e occorre verificare caso per caso le specifiche esenzioni previste dalla normativa tributaria.
Sanzioni e responsabilità
L'esenzione riguarda il profilo fiscale, non quello della veridicità del contenuto della dichiarazione. Chi presenta una dichiarazione sostitutiva falsa non beneficia di alcuna protezione particolare derivante dall'esenzione dal bollo: rimangono intatte le sanzioni dell'art. 75 DPR 445 (decadenza dal beneficio) e dell'art. 76 DPR 445 (responsabilità penale, artt. 483, 495, 496 c.p.).
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Le dichiarazioni sostitutive devono avere la marca da bollo?
No. L'art. 37 DPR 445/2000 esenta espressamente dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47). L'esenzione è automatica e non richiede alcuna attestazione del dichiarante.
Devo scrivere qualcosa sulla dichiarazione per attestare l'esenzione dal bollo?
Non è obbligatorio, ma può essere utile indicare in calce: 'Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 445/2000'. Questo può evitare contestazioni da parte di sportelli poco aggiornati sulla normativa di semplificazione.
L'esenzione vale anche se l'atto originale era già esente da bollo?
Sì, espressamente. Il comma 2 dell'art. 37 precisa che il bollo non è dovuto anche quando per le leggi vigenti sia già esente l'atto sostituito o quello nel quale è apposta la firma da legalizzare. Non c'è rischio di doppia applicazione.
Se presento una falsa dichiarazione sostitutiva, beneficio comunque dell'esenzione dal bollo?
L'esenzione dal bollo riguarda il profilo fiscale del documento, non la veridicità del suo contenuto. Chi presenta una dichiarazione sostitutiva falsa va incontro alle sanzioni degli artt. 75 e 76 DPR 445 (decadenza dal beneficio e responsabilità penale ex artt. 483, 495, 496 c.p.), indipendentemente dall'esenzione fiscale.
L'esenzione dal bollo si applica anche alle istanze ordinarie presentate alla PA?
No. L'art. 37 si applica solo alle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Per le istanze ordinarie, le deleghe, i contratti e gli altri atti presentati alla PA occorre verificare caso per caso l'eventuale esenzione prevista dal DPR 642/1972 (Tariffa allegata) o da leggi speciali.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il contenuto della norma: esenzione dal bollo sulle dichiarazioni sostitutive
L'articolo 37 del DPR 445/2000 stabilisce due regole semplici ma di grande rilevanza pratica: le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47) sono esenti dall'imposta di bollo. Non occorre apporre marca da bollo né sulle dichiarazioni presentate agli sportelli, né su quelle inviate per posta o per via telematica.
Il secondo comma precisa che l'esenzione vale anche nei casi in cui l'atto sostituito era già esente da bollo in base alle leggi vigenti - oppure nei casi in cui fosse esente l'atto nel quale va apposta la firma da legalizzare. La norma mira a evitare che la semplificazione documentale introdotta dal DPR 445 sia vanificata da oneri fiscali che si sommerebbero a quelli già esistenti.
Ratio e raccordo con i principi di semplificazione
L'esenzione dal bollo si inserisce nel quadro generale di semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Se il cittadino può autocertificare stati e qualità personali invece di richiedere certificati a pagamento, sarebbe contraddittorio gravarlo di un'imposta di bollo sulla dichiarazione stessa. L'art. 37 chiude il cerchio: la semplificazione è integrale, tanto sotto il profilo procedimentale quanto sotto quello fiscale.
Il principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e il principio di eguaglianza e non discriminazione (art. 3 Cost.) sostengono questa scelta: un sistema in cui l'autocertificazione costa quanto il certificato che sostituisce sarebbe irrazionale e penalizzerebbe i soggetti con minori risorse, riducendo di fatto la portata pratica della semplificazione.
Come funziona nella pratica
L'esenzione è automatica e non richiede alcuna istanza o attestazione da parte del dichiarante. Non è necessario scrivere sulla dichiarazione la formula «esente da bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 445/2000», anche se può essere utile farlo per evitare contestazioni da parte di funzionari poco aggiornati.
Le situazioni più frequenti in cui rileva l'esenzione:
Coordini con l'imposta di bollo ordinaria
Il DPR 642/1972 disciplina l'imposta di bollo in via generale. L'art. 37 DPR 445/2000 costituisce una norma speciale derogatoria: per le dichiarazioni sostitutive tassativamente indicate (artt. 46 e 47 DPR 445), l'esenzione prevale sul regime ordinario. Se invece il documento prodotto non è una dichiarazione sostitutiva ma un atto ordinario (es. una delega, un'istanza non rientrante nell'ambito del DPR 445), l'esenzione dal bollo non opera automaticamente e occorre verificare caso per caso le specifiche esenzioni previste dalla normativa tributaria.
Sanzioni e responsabilità
L'esenzione riguarda il profilo fiscale, non quello della veridicità del contenuto della dichiarazione. Chi presenta una dichiarazione sostitutiva falsa non beneficia di alcuna protezione particolare derivante dall'esenzione dal bollo: rimangono intatte le sanzioni dell'art. 75 DPR 445 (decadenza dal beneficio) e dell'art. 76 DPR 445 (responsabilità penale, artt. 483, 495, 496 c.p.).
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Le dichiarazioni sostitutive devono avere la marca da bollo?
No. L'art. 37 DPR 445/2000 esenta espressamente dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47). L'esenzione è automatica e non richiede alcuna attestazione del dichiarante.
Devo scrivere qualcosa sulla dichiarazione per attestare l'esenzione dal bollo?
Non è obbligatorio, ma può essere utile indicare in calce: 'Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 DPR 445/2000'. Questo può evitare contestazioni da parte di sportelli poco aggiornati sulla normativa di semplificazione.
L'esenzione vale anche se l'atto originale era già esente da bollo?
Sì, espressamente. Il comma 2 dell'art. 37 precisa che il bollo non è dovuto anche quando per le leggi vigenti sia già esente l'atto sostituito o quello nel quale è apposta la firma da legalizzare. Non c'è rischio di doppia applicazione.
Se presento una falsa dichiarazione sostitutiva, beneficio comunque dell'esenzione dal bollo?
L'esenzione dal bollo riguarda il profilo fiscale del documento, non la veridicità del suo contenuto. Chi presenta una dichiarazione sostitutiva falsa va incontro alle sanzioni degli artt. 75 e 76 DPR 445 (decadenza dal beneficio e responsabilità penale ex artt. 483, 495, 496 c.p.), indipendentemente dall'esenzione fiscale.
L'esenzione dal bollo si applica anche alle istanze ordinarie presentate alla PA?
No. L'art. 37 si applica solo alle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Per le istanze ordinarie, le deleghe, i contratti e gli altri atti presentati alla PA occorre verificare caso per caso l'eventuale esenzione prevista dal DPR 642/1972 (Tariffa allegata) o da leggi speciali.