Autore: Andrea Marton

  • Art. 19 DPR 448/1988 – Misure cautelari per i minorenni

    Art. 19 DPR 448/1988 – Misure cautelari per i minorenni

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste nel presente capo.

    2. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’ articolo 275 del codice di procedura penale, dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto. Non si applica la disposizione dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale.

    3. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l’imputato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

    4. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

    5. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’articolo 278, della diminuente della minore età…. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 39 TULPS – Divieto prefettizio di detenzione di armi

    Art. 39 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

    Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto.

    Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell' articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 .

  • Art. 770 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall’ENAC

    Art. 770 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall’ENAC

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria. Dei documenti dell'aeromobile

  • Art. 1 D.Lgs. 74/2000 – Definizioni

    Art. 1 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Definizioni

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Ai fini del presente decreto legislativo: a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta; c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge; d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce; f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili; g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione. g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall' articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà. (( g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono: 1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici; g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza. ))

  • Art. 19 CTS – Promozione della cultura del volontariato

    Art. 19 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Promozione della cultura del volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

    2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

    3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

    4. All' articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 , dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate». Note all'art. 19: – Per il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , si veda nelle note all'art.

    4. – Si riporta l' art. 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale): «Art. 10 (Benefici culturali e professionali). –

    2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».

  • Soggetti obbligati antiriciclaggio: esempi pratici sull’art. 3 D.Lgs. 231/2007

    In sintesi

    • L’art. 3 D.Lgs. 231/2007 individua i soggetti obbligati tenuti ad applicare l’intera disciplina antiriciclaggio: adeguata verifica, conservazione, segnalazione UIF, valutazione del rischio e procedure interne.
    • Le categorie sono quattro: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari.
    • La norma e stata riscritta dal D.Lgs. 90/2017 (IV Direttiva AML), aggiornata dal D.Lgs. 125/2019 (V Direttiva) e dal D.Lgs. 204/2024 in coordinamento con il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) per i prestatori di servizi di cripto-attivita.
    • Sono compresi i VASP (Virtual Asset Service Providers), gli agenti immobiliari per locazioni con canone mensile pari o superiore a 10.000 euro, le case d’asta e i mercanti d’arte sopra la soglia dei 10.000 euro, gli esercenti compro oro e i prestatori di servizi di gioco.
    • La qualificazione come soggetto obbligato attiva tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 17-41; l’errata qualificazione espone a sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 56 e, nei casi piu gravi, a responsabilita penale per omessa segnalazione (art. 58).
    • Il perimetro soggettivo si coordina ora con il Regolamento UE 2024/1624 (AMLR) e con la Direttiva UE 2024/1640 (AMLD VI), che armonizzano le definizioni a livello unionale.
    • L’autorita di vigilanza di settore varia in base alla categoria: Banca d’Italia per gli intermediari, OAM per agenti e mediatori, ordini professionali per gli iscritti, MEF e UIF in trasversale.

    Prima degli esempi: perche l’art. 3 e la norma cardine del sistema AML

    L’art. 3 e la porta d’ingresso dell’intero impianto antiriciclaggio. Stabilire se un operatore rientra fra i soggetti obbligati significa decidere se a quell’operatore si applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei dati, di segnalazione delle operazioni sospette alla UIF, di nomina del responsabile AML e di adozione di procedure interne di valutazione del rischio. Tutta la disciplina sostanziale e procedurale presuppone questa qualificazione preliminare.

    La norma e stata interamente sostituita dall’art. 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 di recepimento della IV Direttiva AML (UE 2015/849) e successivamente integrata dal D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125 (V Direttiva, UE 2018/843) e dal D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 204 in coordinamento con il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA) sulle cripto-attivita. Il perimetro soggettivo si e progressivamente ampliato, in coerenza con le raccomandazioni GAFI e con il pacchetto AML europeo culminato nel Regolamento UE 2024/1624 (AMLR) e nella Direttiva UE 2024/1640 (AMLD VI).

    Le quattro categorie di soggetti obbligati

    La prima categoria raccoglie gli intermediari bancari e finanziari: banche, Poste Italiane S.p.A. per i servizi di bancoposta, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV, SICAF, imprese di assicurazione ramo vita, intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB. Sulla loro attivita di vigilanza AML interviene principalmente la Banca d’Italia, anche tramite la UIF per la disciplina delle segnalazioni.

    La seconda categoria include gli altri operatori finanziari non bancari: confidi maggiori, cambiavalute, agenti in attivita finanziaria e mediatori creditizi iscritti all’OAM, fiduciarie statiche e dinamiche, prestatori di servizi di gioco, e oggi i prestatori di servizi relativi a cripto-attivita (CASP/VASP) ai sensi del Regolamento UE 2023/1114 (MiCA).

    La terza categoria raggruppa i professionisti: revisori legali, e gli iscritti agli ordini professionali con incarichi a contenuto economico, contabile, fiscale o di trust e societario. Per alcuni professionisti l’obbligo opera solo quando partecipano in nome o per conto del cliente a determinate operazioni a rischio (compravendita immobiliare, gestione di denaro o conti, costituzione e gestione di societa o trust).

    La quarta categoria abbraccia gli altri operatori non finanziari: agenti immobiliari, prestatori di servizi a societa e trust (TCSP, dopo il D.L. 25/2023), esercenti compro oro ai sensi del D.Lgs. 92/2017, case d’asta e mercanti d’arte per operazioni di valore pari o superiore a 10.000 euro, prestatori di servizi di gioco e altri operatori espressamente individuati dalla normativa secondaria.

    Soglie e perimetri di applicazione

    Alcune categorie sono soggette agli obblighi integralmente per ogni attivita svolta (banche, intermediari finanziari, IMEL, IP, fiduciarie). Per altre il perimetro e modulato da soglie e tipologie di operazione. Gli agenti immobiliari sono soggetti obbligati per ogni compravendita; per le locazioni l’obbligo scatta quando il canone mensile e pari o superiore a 10.000 euro. Le case d’asta e i mercanti d’arte rientrano nel perimetro per operazioni di valore pari o superiore a 10.000 euro, indipendentemente dal pagamento frazionato. Gli esercenti compro oro sono soggetti obbligati per ogni operazione, in coordinamento con il D.Lgs. 92/2017.

    Per i professionisti la giurisprudenza amministrativa e i provvedimenti di Banca d’Italia hanno chiarito che il perimetro va letto in chiave funzionale: rileva il contenuto sostanziale dell’incarico, non la mera qualifica formale. Le prestazioni meramente difensive in sede contenziosa restano fuori dal perimetro per gli avvocati, in coerenza con la tutela del diritto di difesa.

    Caso 1: Tizio e la societa fiduciaria statica

    Scenario. Tizio, amministratore unico di una fiduciaria statica iscritta nella sezione separata dell’albo ex art. 106 TUB, riceve un mandato per intestare partecipazioni societarie per conto di un cliente. La fiduciaria opera senza svolgere attivita di gestione patrimoniale individuale.

    Come si legge in pratica. La fiduciaria statica e soggetto obbligato in via integrale ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 231/2007, categoria altri operatori finanziari. Tizio deve eseguire l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo (artt. 17-22), conservare i dati per dieci anni (artt. 31-34), valutare il profilo di rischio della relazione e, in presenza di indicatori di anomalia, inoltrare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF (artt. 35-41). La nomina del responsabile AML e l’adozione di procedure interne sono adempimenti strutturali.

    Documenti. Atto costitutivo e statuto della fiduciaria, iscrizione albo ex art. 106 TUB, mandato fiduciario, documenti identificativi del fiduciante e del titolare effettivo, dichiarazione sull’origine dei fondi, valutazione del rischio cliente, modulistica di adeguata verifica.

    Caso 2: Caio e l’agenzia immobiliare con locazione di pregio

    Scenario. Caio, titolare di un’agenzia immobiliare iscritta al ruolo, riceve l’incarico di mediare la locazione di un attico nel centro di una grande citta, con canone mensile di 12.000 euro pattuito fra locatore italiano e conduttore non residente nell’Unione europea.

    Come si legge in pratica. L’agente immobiliare e soggetto obbligato per la mediazione nelle compravendite; per le locazioni l’obbligo opera quando il canone mensile e pari o superiore a 10.000 euro (soglia introdotta dal D.Lgs. 125/2019 in recepimento della V Direttiva). Caio deve eseguire adeguata verifica rafforzata per la presenza di un cliente non residente nell’UE, identificare il titolare effettivo se controparte e una persona giuridica, valutare il rischio paese e inoltrare segnalazione UIF in presenza di anomalie nei flussi finanziari.

    Documenti. Mandato di mediazione, documenti identificativi delle parti, visura camerale o equipollente per le persone giuridiche, dichiarazione sul titolare effettivo, certificato di residenza fiscale, valutazione del rischio cliente e paese, conferma scritta sull’origine dei fondi.

    Caso 3: Sempronia e la galleria d’arte sopra soglia

    Scenario. Sempronia, titolare di una galleria d’arte, conclude la vendita di un dipinto per 35.000 euro a favore di un acquirente che chiede pagamento frazionato in tre tranche da bonifico bancario, intestate a soggetti diversi ma riferibili al medesimo gruppo familiare.

    Come si legge in pratica. Le case d’asta e i mercanti d’arte sono soggetti obbligati per operazioni di valore pari o superiore a 10.000 euro, anche se eseguite in piu pagamenti collegati (categoria introdotta dal D.Lgs. 125/2019 in recepimento della V Direttiva). Sempronia deve verificare l’identita dell’acquirente e del titolare effettivo, ricostruire la coerenza fra acquirente formale ed esecutore del pagamento e, in presenza di frazionamento sospetto, attivare la procedura di segnalazione UIF.

    Documenti. Fattura di vendita, documenti identificativi dell’acquirente e dei pagatori, contabili dei bonifici, dichiarazione sull’origine dei fondi, certificato di autenticita dell’opera, prova di provenienza, registro delle operazioni.

    Caso 4: Mevio e il prestatore di servizi cripto (VASP)

    Scenario. Mevio, legale rappresentante di una piattaforma di scambio fra cripto-attivita e valute fiat con sede in Italia, ha completato l’iscrizione al registro OAM e sta predisponendo l’autorizzazione come CASP ai sensi del Regolamento UE 2023/1114 (MiCA). Riceve un ordine di conversione di 80.000 euro in cripto-attivita da un cliente persona fisica.

    Come si legge in pratica. Il prestatore di servizi relativi a cripto-attivita e soggetto obbligato in via integrale ai sensi dell’art. 3, lett. i-bis), come riformulato dal D.Lgs. 90/2017 e successivamente dal D.Lgs. 204/2024 in coordinamento con MiCA. Mevio deve identificare il cliente, raccogliere informazioni sulla provenienza dei fondi, applicare la travel rule per i trasferimenti di cripto-attivita (Regolamento UE 2023/1113), valutare il rischio in chiave geografica e di prodotto, segnalare alla UIF eventuali operazioni anomale.

    Documenti. Iscrizione registro OAM, eventuale autorizzazione CASP, documenti identificativi del cliente, evidenza dell’indirizzo del wallet, transaction hash, dichiarazione sull’origine dei fondi, procedure interne AML, log delle valutazioni di rischio.

    Caso 5: Calpurnia e il revisore legale di una PMI

    Scenario. Calpurnia, iscritta nel registro dei revisori legali presso il MEF, accetta l’incarico di revisione del bilancio di una societa a responsabilita limitata operante nel commercio internazionale con controparti in paesi terzi a rischio.

    Come si legge in pratica. Il revisore legale e soggetto obbligato ai sensi dell’art. 3, categoria professionisti, indipendentemente dal tipo di incarico tecnico. Calpurnia deve eseguire l’adeguata verifica del cliente, valutare il rischio geografico per la presenza di paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione UE ai sensi dell’art. 9 della IV Direttiva, conservare la documentazione per dieci anni e segnalare alla UIF anomalie rilevate nei flussi finanziari della societa revisionata.

    Documenti. Iscrizione al registro dei revisori legali, lettera di incarico, visura camerale della societa, identificazione del titolare effettivo, dichiarazione paese terzo, valutazione del rischio cliente, carte di lavoro della revisione, registro degli incarichi.

    Quando chiedere una verifica

    La qualificazione come soggetto obbligato dipende da elementi tecnici (forma giuridica, iscrizioni ad albi, tipologia di operazione, soglie quantitative) e va valutata caso per caso, anche in vista dell’applicazione del Regolamento UE 2024/1624 (AMLR) e dell’istituzione dell’Autorita europea AMLA. Per impostare un sistema AML conforme, predisporre la valutazione del rischio e le procedure interne, individuare il responsabile AML e gestire la segnalazione UIF, e opportuno il supporto di un professionista qualificato: il marketplace fiscoinvestimenti.it consente di individuare uno specialista in compliance antiriciclaggio.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    1. Chi sono i soggetti obbligati antiriciclaggio?
    Sono i destinatari della disciplina AML individuati dall’art. 3 D.Lgs. 231/2007: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari (inclusi VASP cripto), professionisti (revisori legali e iscritti agli ordini con incarichi economici, fiscali, societari o di trust) e altri operatori non finanziari (agenti immobiliari, mercanti d’arte sopra 10.000 euro, esercenti compro oro, prestatori di servizi di gioco, TCSP).

    2. Anche i prestatori di servizi cripto sono soggetti obbligati?
    Si. I prestatori di servizi relativi a cripto-attivita (VASP/CASP) sono inclusi nel perimetro dal D.Lgs. 90/2017 e ridefiniti dal D.Lgs. 204/2024 in coordinamento con il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA). Devono eseguire adeguata verifica, applicare la travel rule del Regolamento UE 2023/1113 e segnalare alla UIF le operazioni sospette.

    3. Quando un agente immobiliare e obbligato per le locazioni?
    L’agente immobiliare e soggetto obbligato per ogni compravendita. Per le locazioni l’obbligo scatta quando il canone mensile e pari o superiore a 10.000 euro, soglia introdotta dal D.Lgs. 125/2019 in recepimento della V Direttiva AML.

    4. Quale soglia si applica a case d’asta e mercanti d’arte?
    Le operazioni di valore pari o superiore a 10.000 euro fanno scattare gli obblighi, anche se eseguite in piu pagamenti collegati. La categoria e stata introdotta dal D.Lgs. 125/2019 in recepimento dell’art. 2 della V Direttiva AML.

    5. Cosa rischia chi non si qualifica correttamente come soggetto obbligato?
    L’errata qualificazione comporta l’omessa attuazione degli adempimenti AML e l’esposizione a sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 231/2007 e, nei casi piu gravi (omessa segnalazione UIF), a responsabilita penale ai sensi dell’art. 58 dello stesso decreto.

  • Art. 18 bis CAD – Violazione degli obblighi di transizione digitale

    Art. 18 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Violazione degli obblighi di transizione digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma

    2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

    2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

    3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

    4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall' articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .

    5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente Codice, dall' articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall' articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 . I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all' articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .

    6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma , e 120, secondo comma, della Costituzione , ai sensi dell' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 .

    7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

    8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. ((8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge))

  • Art. 672 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 672 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla esecuzione per consegna della nave e alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile. Della liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche

  • Art. 56 TULPS – Rimozione e distruzione di esplosivi pericolosi

    Art. 56 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.

  • Art. 71 Codice del Processo Amministrativo – Fissazione dell’udienza

    Art. 71 Codice del Processo Amministrativo – Fissazione dell’udienza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

    2. La parte può segnalare l’urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

    3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l’udienza per la discussione del ricorso.

    4. La pendenza del termine di cui all’articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell’udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all’articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l’istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.

    5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell’ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l’udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

    6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

  • Art. 62 Reg. (UE) 2024/1689 – Misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up

    Art. 62 Reg. (UE) 2024/1689 – Misure per i fornitori e i deployer, in particolare le PMI, comprese le start-up

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Gli Stati membri intraprendono le azioni seguenti:

    a) fornire alle PMI, comprese le start-up, con sede legale o una filiale nell'Unione, un accesso prioritario agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA nella misura in cui soddisfano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione; l'accesso prioritario non impedisce ad altre PMI, comprese le start-up, diverse da quelle di cui al presente paragrafo di accedere allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA, purché soddisfino anche le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione;

    b) organizzare specifiche attività di sensibilizzazione e formazione sull'applicazione del presente regolamento adattate alle esigenze delle PMI, comprese le start-up, dei deployers e, se del caso, delle autorità pubbliche locali;

    c) utilizzare i canali dedicati esistenti e, ove opportuno, istituirne di nuovi per la comunicazione con le PMI, comprese le start-up, i deployers, altri innovatori e, se del caso, le autorità pubbliche locali, al fine di fornire consulenza e rispondere alle domande sull'attuazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la partecipazione agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA;

    d) agevolare la partecipazione delle PMI e di altri portatori di interessi pertinenti al processo di sviluppo della normazione.

    2. Nel fissare le tariffe per la valutazione della conformità a norma dell'articolo 43 si tiene conto degli interessi e delle esigenze specifici delle PMI fornitrici, comprese le start-up, riducendo tali tariffe proporzionalmente alle loro dimensioni, alle dimensioni del loro mercato e ad altri indicatori pertinenti.

    3. L'ufficio per l'IA intraprende le azioni seguenti:

    a) fornire modelli standardizzati per i settori contemplati dal presente regolamento, come specificato dal comitato nella sua richiesta;

    b) sviluppare e mantenere una piattaforma unica di informazione che fornisce informazioni di facile uso in relazione al presente regolamento per tutti gli operatori in tutta l'Unione;

    c) organizzare adeguate campagne di comunicazione per sensibilizzare in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento;

    d) valutare e promuovere la convergenza delle migliori pratiche nelle procedure di appalto pubblico in relazione ai sistemi di IA.

  • Art. 47-quinquies RD 12/1941 – Presidenza dei collegi

    Art. 47-quinquies RD 12/1941 – Presidenza dei collegi

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Presidenza dei collegi). Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio. 110a