Autore: Andrea Marton

  • Art. 63 CAD – Articolo abrogato

    Art. 63 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217

  • Art. 21 D.Lgs. 1/2018 – Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca

    Art. 21 D.Lgs. 1/2018 – Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca ( Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, comm

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Nell’ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all’articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.

    2. Con le medesime modalità possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile.

    3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.

    4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l’attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.

    5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell’ambito dei rischi di cui all’articolo 16, nonché con la Commissione dell’Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1288 Codice della Navigazione – Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori

    Art. 1288 Codice della Navigazione – Annotazioni sul certificato di collaudo agli alianti libratori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il proprietario di aliante libratore ammesso alla navigazione a norma del regolamento abrogato ai sensi dell’articolo 1329 deve, entro tre mesi dall’entrata in vigore del codice chiedere l’annotazione sul certificato di collaudo prevista nell’articolo 755, secondo comma.

  • Art. 14 bis CAD – Agenzia per l’Italia digitale

    Art. 14 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Agenzia per l’Italia digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

    2. AgID svolge le funzioni di: a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea; b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno; c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell' articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia; d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale; e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali; f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID a detta Autorità; g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell' articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all' articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l' articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f); h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata ((…)) ; i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell' articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui (( soggetti di cui all'articolo 34, comma 1-bis, lettera b) )) , nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza; l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

    3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione ((…)) .

  • Art. 690 Codice della Navigazione – Annessi ICAO

    Art. 690 Codice della Navigazione – Annessi ICAO

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, per le singole materie, sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC. Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica applicativa degli stessi , nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi . Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale. Il Governo della Repubblica è autorizzato a modificare o sostituire , con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento. DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA

  • Art. 63 Reg. (UE) 2023/1114 – Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione

    Art. 63 Reg. (UE) 2023/1114 – Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Le autorità competenti informano per iscritto prontamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di aver ricevuto la stessa.

    2. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, le autorità competenti valutano la completezza di tale domanda verificando che siano state presentate le informazioni elencate all’articolo 62, paragrafo 2. Laddove la domanda non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente deve fornire le informazioni mancanti.

    3. Le autorità competenti possono rifiutarsi di riesaminare le domande laddove tali domande rimangano incomplete dopo il termine da esse fissato a norma del paragrafo 2, secondo comma.

    4. Una volta che una domanda è completa, le autorità competenti ne informano tempestivamente il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.

    5. Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano le autorità competenti di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente è in una delle seguenti posizioni in relazione a un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un’impresa di investimento, un operatore di mercato, una società di gestione di un OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi, un istituto di pagamento, un’impresa di assicurazione, un istituto di moneta elettronica o un ente pensionistico aziendale o professionale, autorizzati nell’altro Stato membro in questione:

    a) è una sua filiazione;

    b) è una filiazione dell’impresa madre di tale soggetto; o

    c) è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano tale soggetto.

    6. Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti:

    a) possono consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e le unità di informazione finanziaria, al fine di verificare che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non sia stato oggetto di un’indagine su comportamenti in rapporto con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;

    b) garantiscono che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente che gestisce sedi o ricorre a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio individuati a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 sia conforme alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 45, paragrafi 3 e 5, della suddetta direttiva;

    c) garantiscono, se del caso, che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente abbia messo in atto procedure adeguate per conformarsi alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 18 bis , paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.

    7. Quando sussistono stretti legami tra il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

    8. Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’esercizio efficace delle loro funzioni di vigilanza.

    9. Entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente rispetta le disposizioni di cui al presente titolo e adottano una decisione, pienamente motivata, di concessione o rifiuto dell’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività. Le autorità competenti notificano la loro decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla data di tale decisione. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare.

    10. Le autorità competenti rifiutano un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività se sussistono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che:

    a) l’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possa mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa del prestatore, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato, o possa esporre il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente a un grave rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;

    b) i membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di cui all’articolo 68, paragrafo 1;

    c) gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di sufficiente onorabilità di cui all’articolo 68, paragrafo 2;

    d) il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfi o rischi di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo.

    11. L’ESMA e l’ABE emanano congiuntamente, in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti relativi alla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente. L’ESMA e l’ABE emanano gli orientamenti di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

    12. Durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 ed entro il 20 o giorno lavorativo di tale periodo, le autorità competenti possono chiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per completare la valutazione. Tale richiesta è presentata per iscritto al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente precisando le informazioni supplementari necessarie. Il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni mancanti presentata dalle autorità competenti e il ricevimento, da parte delle stesse, della relativa risposta del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di completamento o chiarimento delle informazioni presentata dalle autorità competenti è a discrezione di dette autorità ma non comporta una sospensione del periodo di valutazione di cui al paragrafo 9.

    13. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5. Le autorità competenti informano altresì l’ESMA di ogni rifiuto o autorizzazione. L’ESMA rende disponibili le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 5, nel registro di cui a tale articolo, entro la data di inizio della prestazione dei servizi di cripto-attività.

  • Art. 91 D.Lgs. 174/2016 – Udienza pubblica

    Art. 91 D.Lgs. 174/2016 – Udienza pubblica

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.

    2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell’ordine e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinchè la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.

    3. All’udienza, verificata d’ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell’articolo 29, dell’articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell’articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.

    4. All’udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l’ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.

    5. Si applica l’ articolo 101 del codice di procedura civile.

    6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che è sempre udito nelle sue conclusioni.

    7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.

    8. Assiste all’udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.

    9. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal segretario.

    10. Del verbale non si dà lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.

  • Art. 38 T.U. Espropriazione – Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area legittimamente edificata

    Art. 38 T.U. Espropriazione – Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area legittimamente edificata

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l’indennità è determinata nella misura pari al valore venale.

    2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l’indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all’articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente.

    2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l’autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità.

  • Art. 102 Codice Civile: Persone che possono fare opposizione

    Art. 102 Codice Civile: Persone che possono fare opposizione

    Art. 102 c.c. Persone che possono fare opposizione

    In vigore

    I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all’articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l’infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell’età, non possa essere promossa l’interdizione.

  • Art. 6 T.U. Stupefacenti – Modalità della vigilanza sugli stupefacenti

    Art. 6 T.U. Stupefacenti – Modalita’ della vigilanza

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.

    2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

    3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo

    29. 4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

    5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.

    6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite. Torna al sommario

  • Linee indirizzo piani fabbisogni PA: casi pratici art. 6-ter TUPI

    L’art. 6-ter TUPI introduce uno strumento di soft law fondamentale per il governo del personale pubblico: le linee di indirizzo che il Ministro per la Pubblica Amministrazione adotta, con propri decreti di natura non regolamentare, per orientare le amministrazioni nella predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6, comma 2 TUPI. Si tratta di un tassello centrale della pianificazione strategica delle risorse umane, perché collega le scelte organizzative delle singole PA a un quadro nazionale di criteri, parametri e priorità. In questa pagina ricostruiamo cinque scenari concreti che mostrano come le linee di indirizzo dialoghino con i piani di fabbisogno reali, dalle amministrazioni con elevato turn-over fino ai piccoli comuni e alle PA con esuberi, fino al rapporto con il piano nazionale dei concorsi.

    Quadro normativo: cosa sono le linee di indirizzo

    Le linee di indirizzo previste dall’art. 6-ter TUPI sono atti del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottati nella forma di decreti ministeriali “non regolamentari”. La natura non regolamentare è dirimente: questi atti non innovano l’ordinamento, ma forniscono criteri tecnici e metodologici per applicare in modo uniforme l’art. 6 TUPI. Le PA restano competenti ad adottare il proprio piano dei fabbisogni, ma devono farlo tenendo conto delle linee di indirizzo, motivando eventuali scostamenti.

    Il legame con la programmazione finanziaria è stretto: il piano dei fabbisogni deve essere coerente con i vincoli di spesa di personale, con il fondo per il trattamento accessorio e con i tetti assunzionali. Le linee di indirizzo, in pratica, traducono in metodo i principi astratti dell’art. 6 e dell’art. 35 TUPI sull’accesso al pubblico impiego.

    Relazione con i piani triennali dei fabbisogni

    Il piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento con cui ogni amministrazione programma, in ottica triennale aggiornata annualmente, il proprio fabbisogno quantitativo e qualitativo: quanti dipendenti servono, con quali profili professionali, in quali aree e a quale livello di inquadramento. Le linee di indirizzo offrono la “grammatica” comune di questo esercizio: definizione dei profili, criteri per la rilevazione dei carichi di lavoro, modalità di confronto con i fabbisogni storici, indicazioni sulla quota di lavoro flessibile e sulla mobilità.

    In assenza delle linee di indirizzo, le PA tenderebbero a usare metodologie eterogenee, rendendo difficile per il Dipartimento della Funzione Pubblica e per la Ragioneria Generale dello Stato il monitoraggio aggregato della spesa di personale. Le linee servono quindi anche a creare una base dati confrontabile a livello di sistema.

    Criteri principali e aggiornamento periodico

    Le linee di indirizzo affrontano tipicamente alcuni nodi: la definizione delle famiglie professionali e dei profili “trasversali” (digitale, dati, acquisti, progettazione PNRR), i criteri di stima dei fabbisogni in funzione dei processi e non solo delle dotazioni organiche storiche, le modalità di programmazione delle progressioni verticali e l’integrazione con i piani di formazione. L’aggiornamento è periodico, per recepire riforme contrattuali, nuovi CCNL e priorità di policy (ad esempio il rafforzamento delle competenze digitali o ambientali).

    Ogni nuova versione delle linee comporta per le PA un onere di rivisitazione del piano dei fabbisogni in occasione del primo aggiornamento utile, di norma in sede di approvazione del bilancio.

    Casi pratici: come le linee guidano i piani di fabbisogno

    1) PA con turn-over elevato: ricambio generazionale guidato dalle linee

    Un’agenzia tecnica statale registra negli ultimi tre esercizi un’uscita media di circa 90 dipendenti l’anno per pensionamento, su una pianta di 1.200 unità, con punte concentrate su profili tecnici di area direttiva. Il direttore del personale, in sede di aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni, intende coprire integralmente le uscite ma teme di replicare la composizione professionale storica, fortemente sbilanciata su profili amministrativi.

    Le linee di indirizzo invitano a partire dai processi e dalle competenze necessarie, non dalla dotazione organica formale. Il dirigente costruisce quindi una matrice processi-competenze, individua un fabbisogno crescente di profili STEM e di esperti di dati, e propone in piano un mix nuove assunzioni in cui i profili tecnici salgono dal 35% al 55%. La motivazione del piano richiama espressamente le linee di indirizzo, in particolare il criterio di prevalenza dei fabbisogni di competenza rispetto a quelli di mera sostituzione, e illustra in modo analitico lo scostamento dalla dotazione organica storica.

    2) Comune piccolo: piano dei fabbisogni semplificato

    Un comune di circa 4.500 abitanti ha 22 dipendenti complessivi e un segretario comunale a scavalco. L’organico vede una vigilanza locale ridotta a due unità e un’area tecnica con un unico geometra. L’amministrazione vuole programmare l’assunzione di un istruttore amministrativo e di un agente di polizia locale ma teme di non avere la capacità di redigere un piano triennale dei fabbisogni complesso come quello degli enti più grandi.

    Le linee di indirizzo prevedono moduli semplificati per le amministrazioni di minori dimensioni, con tabelle predefinite di profili professionali standard e con la possibilità di rinviare alle proiezioni demografiche e ai carichi di lavoro “stilizzati”. Il dirigente, o nei comuni piccoli il responsabile del servizio personale, redige una scheda di piano in tre pagine in cui descrive il fabbisogno, lo collega ai servizi essenziali e calcola la sostenibilità finanziaria. La giunta approva il piano e lo invia al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il sistema informativo dedicato.

    3) PA con esuberi: gestione delle eccedenze in coerenza con le linee

    Una camera di commercio, dopo l’accorpamento con un ente vicino, presenta un’eccedenza strutturale di personale amministrativo di area direttiva pari a 18 unità. Il piano dei fabbisogni indica un fabbisogno crescente di profili di analisi economica e di promozione dell’export, ma nei limiti di spesa l’ente non può assumere all’esterno senza prima gestire le eccedenze.

    Le linee di indirizzo, in coordinamento con la disciplina dell’art. 33 TUPI sulle eccedenze, suggeriscono di privilegiare la riqualificazione professionale del personale in esubero attraverso percorsi formativi mirati e mobilità interna verso le aree con fabbisogno crescente. Il dirigente progetta un piano di riconversione di 24 mesi, con formazione in lingua inglese e tecniche di analisi economica, e inserisce nel piano dei fabbisogni assunzioni dall’esterno solo per le competenze non ricostruibili internamente. La motivazione del piano dimostra come le linee di indirizzo siano applicate in modo coerente con il dovere di buon andamento e di contenimento della spesa.

    4) Coordinamento con il piano nazionale dei concorsi

    Un’amministrazione centrale ha previsto in piano l’assunzione di 60 funzionari giuridici e 40 funzionari economico-statistici nell’arco del triennio. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso le linee di indirizzo, ha tuttavia richiesto alle PA di concentrare i fabbisogni omogenei per favorire concorsi unici nazionali, evitando moltiplicazione di procedure su piccoli numeri.

    Il dirigente del personale aggiorna il piano coordinandosi con altre amministrazioni: i fabbisogni di funzionari giuridici vengono confluiti in un concorso unico per più PA gestito da Commissione RIPAM, mentre per i profili economico-statistici si aderisce a una procedura aggregata di settore. Il piano dei fabbisogni dell’ente registra queste scelte e prevede tempi di copertura sincronizzati con il calendario dei concorsi nazionali, riducendo i tempi di vacanza dei posti e la spesa per supplenze esterne.

    5) Impatto sui concorsi: dai profili alle prove

    Una regione vuole bandire un concorso per 80 funzionari di area tecnica con competenze in materia ambientale, gestione progetti europei e digitalizzazione. Le linee di indirizzo richiedono di definire prima nel piano dei fabbisogni le famiglie professionali e i profili in modo coerente con il sistema di classificazione del CCNL, e solo successivamente declinarli nel bando come requisiti di accesso e prove selettive.

    La PA, attraverso il dirigente competente, ridefinisce nel piano due profili tecnici distinti (“esperto in transizione ecologica” ed “esperto in project management europeo”), specifica per ciascuno titoli, esperienza minima e prove (scritta tecnica, prova orale, valutazione titoli). Il bando di concorso è redatto in coerenza con il piano e con le linee, garantendo trasparenza dei criteri di reclutamento e tracciabilità della scelta dei profili. Si evita così il rischio di concorsi con requisiti troppo generici, fonte ricorrente di contenzioso amministrativo.

    Quando una PA aderisce alle linee di indirizzo

    L’adesione alle linee di indirizzo non avviene con un atto formale di accettazione ma attraverso il piano triennale dei fabbisogni: ogni PA è tenuta, in sede di redazione e di aggiornamento annuale, a verificare la propria coerenza con i criteri delle linee vigenti. Il dirigente del personale predispone l’istruttoria tecnica, l’organo politico (giunta o consiglio di amministrazione) approva il piano e il Dipartimento della Funzione Pubblica lo riceve attraverso la piattaforma dedicata.

    Quando una PA intende discostarsi dai criteri delle linee, ad esempio perché le proprie funzioni sono peculiari, deve dare conto nel piano dei motivi specifici dello scostamento. Si tratta di un onere di motivazione rafforzato: serve a tutelare l’autonomia organizzativa delle singole amministrazioni senza svuotare di efficacia il quadro nazionale di indirizzo.

    Norme di riferimento

    • art. 6-ter TUPI – linee di indirizzo del Ministro per la PA per orientare i piani dei fabbisogni
    • art. 6 TUPI – piano triennale dei fabbisogni di personale e dotazione organica
    • art. 35 TUPI – modalità di reclutamento e principi del concorso pubblico
    • art. 33 TUPI – gestione delle eccedenze di personale e mobilità collettiva
    • D.M. attuativi del Ministro per la PA – linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni e relativi aggiornamenti

    Domande frequenti

    Le linee di indirizzo dell’art. 6-ter TUPI sono vincolanti?

    Non sono regolamenti, ma costituiscono un parametro tecnico di riferimento: le PA possono discostarsi solo motivando in modo puntuale nel piano dei fabbisogni le ragioni dello scostamento.

    Chi adotta le linee di indirizzo?

    Sono adottate con decreto non regolamentare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell’Economia, su istruttoria del Dipartimento della Funzione Pubblica.

    Le linee si applicano anche ai piccoli comuni?

    Sì, ma con moduli semplificati: il piano dei fabbisogni dei comuni di minori dimensioni utilizza tabelle e profili standardizzati per ridurre l’onere amministrativo.

    Cosa succede se la PA non aggiorna il piano dei fabbisogni dopo nuove linee?

    Il piano non aggiornato può essere ritenuto inadeguato in sede di controllo: non legittima nuove assunzioni e può incidere sull’esercizio dei poteri assunzionali fino al recepimento dei criteri aggiornati.

  • Art. 62 bis CAD – (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

    Art. 62 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

    In vigore dal 01/01/2006

    1.Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) ((gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell' articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 )) .