Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 718 Codice Penale: Esercizio di giuochi di azzardo

    Articolo 718 Codice Penale: Esercizio di giuochi di azzardo

    Art. 718 c.p. – Esercizio di giuochi d’azzardo

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire duemila.

    Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

  • Art. 717 Codice Penale: Abrogato

    Art. 717 Codice Penale: Abrogato

    Art. 717 c.p.

    Articolo abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180. Fonte: Normattiva.

  • Art. 716 c.p.: Omesso avviso all’Autorità della evasione o fuga

    Art. 716 c.p.: Omesso avviso all’Autorità della evasione o fuga

    Art. 716 c.p. – Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    di minori) Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero …

    ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 206.

    La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

  • Art. 715 Codice Penale: Abrogato

    Art. 715 Codice Penale: Abrogato

    Art. 715 c.p.

    Articolo abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180. Fonte: Normattiva.

  • Art. 714 Codice Penale: Abrogato

    Art. 714 Codice Penale: Abrogato

    Art. 714 c.p.

    Articolo abrogato dalla L. 13 maggio 1978, n. 180. Fonte: Normattiva.

  • Articolo 713 Codice Penale: Misura di sicurezza

    Articolo 713 Codice Penale: Misura di sicurezza

    Art. 713 c.p. Misura di sicurezza

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

  • Articolo 712 Codice Penale: Acquisto di cose di sospetta provenienza

    Articolo 712 Codice Penale: Acquisto di cose di sospetta provenienza

    Art. 712 c.p. – Acquisto di cose di sospetta provenienza

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10.

    Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

  • Art. 711 Codice Penale: Abrogato

    Art. 711 Codice Penale: Abrogato

    Art. 711 c.p.

    Articolo abrogato dalla L. 25 giugno 1999, n. 205. Fonte: Normattiva.

  • Art. 710 Codice Penale: Abrogato

    Art. 710 Codice Penale: Abrogato

    Art. 710 c.p.

    Articolo abrogato dalla L. 25 giugno 1999, n. 205. Fonte: Normattiva.

  • Art. 709 c.p.: Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

    Art. 709 c.p.: Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

    Art. 709 c.p. – Omessa denuncia di cose provenienti da delitto

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire cinquemila.

  • Articolo 708 Codice Penale: Possesso ingiustificato di valori

    Articolo 708 Codice Penale: Possesso ingiustificato di valori

    Art. 708 c.p. – Possesso ingiustificato di valori

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.

  • Art. 707 c.p.: Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

    Art. 707 c.p.: Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

    Art. 707 c.p. – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli

    Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)

    Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni.

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