Autore: Andrea Marton

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: apprendistato 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Apprendistato nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Guida all’apprendistato professionalizzante nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: durata per livello, percentuali retributive, formazione obbligatoria, scatti di anzianità e novità del rinnovo 2024.

    In sintesi

    Nel CCNL Tessile Moda Artigianato l’apprendistato professionalizzante dura da 24 a 36 mesi in base al livello di destinazione. La retribuzione parte dall’80% del minimo tabellare nel primo periodo e sale al 90% nel secondo. La formazione professionalizzante è di 120 ore annue. Dal 2025 gli apprendisti maturano scatti di anzianità a 6,00 € per tutti i livelli.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Scatti di anzianità per apprendisti: 6,00 € per tutti i livelli dal 1° gennaio 2025
    Fonte legale
    D.Lgs. n. 81/2015 (art. 41-47) + CCNL per le specificazioni di settore

    Tabella riepilogativa: durata e retribuzioni dell’apprendistato

    Apprendistato professionalizzante – durata e percentuali retributive per livello – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Livello di destinazione Durata totale 1° periodo (50% del contratto) 2° periodo (50% del contratto)
    Livelli 1, 2, 3 24 mesi 80% del minimo tabellare del livello di destinazione 90% del minimo tabellare del livello di destinazione
    Livelli 4, 5 30 mesi 80% del minimo tabellare del livello di destinazione 90% del minimo tabellare del livello di destinazione
    Livelli 6, 6S 36 mesi 80% del minimo tabellare del livello di destinazione 90% del minimo tabellare del livello di destinazione

    Nota: Le percentuali dell’80% e del 90% si applicano al minimo tabellare del livello di destinazione (il livello in cui l’apprendista verrà inquadrato al termine del contratto), non a un livello inferiore. Al superamento dell’apprendistato il lavoratore viene inquadrato al livello di destinazione e percepisce il 100% del minimo tabellare. Non è previsto un periodo di tirocinio non retribuito.

    L’apprendistato professionalizzante: struttura e finalità

    L’apprendistato professionalizzante (art. 44, D.Lgs. n. 81/2015) è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con causa formativa: il datore si impegna a formare l’apprendista, che in cambio acquisisce una qualificazione professionale. È il tipo di apprendistato più diffuso nell’artigianato tessile e della moda.

    I requisiti soggettivi per l’apprendistato professionalizzante sono:

    • Età minima: 18 anni (o 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005).
    • Età massima: 29 anni (il contratto deve iniziare prima del compimento del 30° anno).
    • Non è richiesto un titolo di studio minimo per l’apprendistato professionalizzante.

    Il contratto è a tempo indeterminato: alla scadenza del periodo formativo, se nessuna delle parti recede entro 30 giorni, il rapporto prosegue come ordinario contratto a tempo indeterminato con inquadramento definitivo al livello di destinazione.

    La formazione professionalizzante: obblighi del datore artigiano

    Il datore di lavoro artigiano che assume un apprendista è tenuto a garantire un percorso formativo strutturato. Il CCNL Tessile Moda Artigianato stabilisce un monte ore di 120 ore di formazione all’anno, articolate in:

    • Formazione trasversale (almeno 30 ore annue): competenze di base e trasversali, sicurezza sul lavoro, organizzazione aziendale, competenze relazionali. Può essere erogata tramite enti accreditati dalla Regione (Enti Bilaterali dell’Artigianato, scuole di formazione professionale, EBNA-strutture territoriali).
    • Formazione professionalizzante specifica (almeno 90 ore annue): tecniche di lavorazione del tessuto, taglio e confezione, modellistica, controllo qualità, uso dei macchinari specifici del settore. Può essere svolta direttamente in azienda sotto la guida del tutor aziendale (di norma un lavoratore qualificato designato dal datore).

    Il datore deve redigere e conservare il Piano Formativo Individuale (PFI), documento obbligatorio che descrive gli obiettivi formativi, i contenuti, i tempi e le modalità di erogazione della formazione. Il PFI deve essere firmato dall’apprendista e dal datore al momento dell’assunzione.

    Il tutor aziendale deve avere le competenze professionali adeguate al profilo di destinazione dell’apprendista. In assenza di lavoratori qualificati, il datore artigiano può svolgere personalmente la funzione di tutor.

    Contribuzione ridotta e vantaggi per il datore artigiano

    L’assunzione di apprendisti comporta significativi vantaggi contributivi per il datore di lavoro artigiano:

    • Aliquota contributiva ridotta: per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti l’aliquota di contribuzione previdenziale a carico del datore per gli apprendisti è significativamente ridotta rispetto ai lavoratori ordinari (le aliquote agevolate sono definite dalla normativa previdenziale INPS e variano in base alla dimensione aziendale; per informazioni aggiornate si rinvia al sito INPS).
    • Esonero contributivo per nuove assunzioni: le assunzioni di apprendisti con contratto ex art. 44, D.Lgs. n. 81/2015 possono beneficiare, in presenza di specifici requisiti, degli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato (Legge di Bilancio, in base all’anno di assunzione e ai requisiti dell’apprendista).
    • Incentivo alla conferma: se il datore conferma l’apprendista al termine del contratto, beneficia di un anno di contribuzione ridotta sul rapporto trasformato.

    Scatti di anzianità per apprendisti: novità 2025

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il diritto degli apprendisti agli scatti di anzianità. L’importo è fissato a 6,00 € per tutti i livelli, maturabile ogni due anni di servizio continuativo. Si tratta di una novità significativa rispetto al testo previgente, che non prevedeva scatti per gli apprendisti del settore tessile-abbigliamento (quelli già in forza al 16 luglio 2024 nel sottosettore tessile mantengono il valore previgente di 5,16 €).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista livello 3 in una sartoria: quanto guadagna?
    Tizio viene assunto come apprendista per il livello 3 di destinazione. Il minimo tabellare del livello 3 da ottobre 2025 è 1.551,03 €. Nel primo periodo (12 mesi) percepisce l’80%: 1.551,03 × 80% = 1.240,82 € lordi mensili. Nel secondo periodo (mesi 13-24) percepisce il 90%: 1.551,03 × 90% = 1.395,93 € lordi mensili. Al termine dei 24 mesi, se confermato, viene inquadrato al livello 3 con il minimo pieno di 1.551,03 €.
    Caia – Apprendista livello 5: formazione e piano individuale
    Caia viene assunta come apprendista in un’azienda artigiana di confezione per il livello 5 (impiegata specializzata). Il contratto dura 30 mesi. L’azienda predispone un Piano Formativo Individuale con 120 ore annue: 30 ore di sicurezza e competenze trasversali presso l’ente bilaterale di settore (EBNA territoriale), 90 ore di formazione tecnica in azienda sotto la guida del titolare (tutor aziendale). Caia firma il PFI al momento dell’assunzione.
    Sempronio – Apprendista confermato: cosa cambia nel contratto
    Sempronio termina i 24 mesi di apprendistato per il livello 3 senza che nessuna delle parti abbia comunicato il recesso entro 30 giorni dalla scadenza. Il contratto si trasforma automaticamente in un ordinario contratto a tempo indeterminato a livello 3. Sempronio percepisce da quel momento il 100% del minimo tabellare (1.551,03 €) e il datore versa la contribuzione piena. Sempronio mantiene l’anzianità maturata durante l’apprendistato ai fini degli scatti contrattuali.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    24 mesi per i livelli 1-3; 30 mesi per i livelli 4-5; 36 mesi per i livelli 6 e 6S. Queste durate sono definite dal CCNL nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2015 e non sono riducibili in peius.
    Qual è la retribuzione dell’apprendista nel primo e nel secondo periodo?
    Nel primo periodo (prima metà della durata): 80% del minimo tabellare del livello di destinazione. Nel secondo periodo (seconda metà): 90%. Al termine dell’apprendistato, se confermato: 100% del livello di destinazione.
    L’apprendista ha diritto a tredicesima e quattordicesima?
    Sì. L’apprendista ha diritto a tutte le voci contrattuali: tredicesima, quattordicesima, ferie (4 settimane), TFR e — dal 1° gennaio 2025 — scatti di anzianità a 6,00 € per tutti i livelli. La base di calcolo è il minimo dell’apprendista (80% o 90% del livello di destinazione).
    Cosa succede se il datore non rispetta gli obblighi formativi?
    Il mancato rispetto del piano formativo individuale e del monte ore di formazione può comportare la nullità del contratto di apprendistato con effetti retroattivi (il rapporto potrebbe essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato dal primo giorno), con le conseguenti differenze retributive e contributive. L’Ispettorato del Lavoro può elevare sanzioni specifiche.
    L’apprendista può essere licenziato durante il periodo formativo?
    Sì, ma solo per giusta causa. Non è possibile licenziare l’apprendista per giustificato motivo durante il periodo di formazione, tranne che per giusta causa (art. 2119 c.c.). Al termine del periodo di formazione il datore può recedere liberamente con un preavviso di 30 giorni, oppure confermare il lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) e alla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), Confartigianato Moda, CNA Federmoda o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1293 Codice della Navigazione – Servizi soggetti a concessione

    Art. 1293 Codice della Navigazione – Servizi soggetti a concessione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non sono già concessionari, devono presentare al Ministero [per le comunicazioni] (1) entro un anno dall’entrata in vigore del codice domanda di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento. Il ministro [per le comunicazioni] (1) può rilasciare al richiedente un’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio. (1) Ora Ministero dei trasporti e della navigazione.

  • Art. 54 CAD – Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

    Art. 54 D.Lgs. 82/2005 CAD – Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ((, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente)) .

  • Presupposto IRAP: casi pratici applicati all’art. 2 IRAP

    Il presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è il punto da cui si decide se un soggetto è dentro o fuori dal tributo. La regola è scritta nell’art. 2 IRAP e ruota intorno a due concetti: l’esercizio abituale di un’attività economica e l’autonoma organizzazione. In questa guida applichiamo la norma a cinque situazioni concrete, mostrando perché una SRL paga sempre l’imposta, perché dal 2022 i professionisti e le ditte individuali ne sono in larga parte usciti e quando, nelle zone grigie, è ancora utile fare una verifica puntuale prima di decidere.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    Il art. 2 IRAP stabilisce che il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La norma va letta insieme all’art. 3, che individua i soggetti passivi.

    Tre elementi compongono la fattispecie. Il primo è l’abitualità: l’attività deve essere svolta in modo non occasionale, con un minimo di stabilità e ripetizione. Il secondo è la natura economica: produzione, scambio o servizi resi al mercato. Il terzo, decisivo, è l’autonoma organizzazione: il soggetto deve disporre di una struttura di mezzi e persone capace di funzionare in modo indipendente, non riconducibile solo alla forza lavoro del titolare.

    Per le società e gli enti commerciali questi tre elementi si presumono integrati per il solo fatto della forma giuridica: l’autonoma organizzazione è considerata in re ipsa, ossia connaturata alla forma associativa. Per i professionisti e le ditte individuali, invece, occorre una verifica caso per caso. Dal 2022, con la legge di bilancio 234/2021, il legislatore ha tagliato il nodo escludendo dall’IRAP le persone fisiche che esercitano arti, professioni o imprese individuali.

    Autonoma organizzazione: il criterio chiave

    Per anni il banco di prova è stato proprio il concetto di autonoma organizzazione applicato al lavoratore autonomo. I principi consolidati, fissati da pronunce di legittimità a sezioni unite e ribaditi nelle massime di sistema, possono essere riassunti in due indici concorrenti.

    Il primo indice è il capitale impiegato: beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’attività. Un computer, uno smartphone, un piccolo arredo da studio non bastano; un laboratorio attrezzato, macchinari rilevanti, locali strutturati lo fanno.

    Il secondo indice è l’impiego di lavoro altrui in modo non occasionale: dipendenti, collaboratori stabili, segreterie permanenti. Anche un solo dipendente part-time, se assorbe mansioni che il titolare delegherebbe altrimenti a sé stesso, contribuisce a integrare l’organizzazione autonoma.

    I due indici non operano in modo cumulativo rigido: basta uno dei due, se di consistenza tale da rendere l’attività indipendente dalla sola persona del titolare, per far scattare l’IRAP. La verifica è di fatto, non di forma: contano i numeri di bilancio, non l’etichetta.

    Va aggiunto che la Corte costituzionale, in più occasioni, ha confermato la legittimità del meccanismo, ritenendo ragionevole un tributo che colpisce il valore aggiunto generato da una struttura produttiva e non il reddito personale del singolo lavoratore.

    L’esonero dei professionisti e ditte individuali dal 2022

    La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha riscritto il perimetro soggettivo dell’IRAP. A decorrere dal periodo d’imposta 2022, sono esclusi dall’imposta le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni indicate nelle lettere b) e c) dell’art. 3 del decreto IRAP.

    In concreto: il professionista che lavora come persona fisica (avvocato, medico, ingegnere, consulente) e l’imprenditore individuale che gestisce una ditta a proprio nome non versano più IRAP, indipendentemente da quanti dipendenti o beni strumentali abbiano. La verifica sull’autonoma organizzazione, che aveva alimentato un contenzioso ventennale, perde rilievo per queste categorie a partire dal 2022.

    Restano dentro l’imposta:

    • le società di persone (snc, sas) e di capitali (srl, spa, sapa);
    • gli enti commerciali e non commerciali, questi ultimi limitatamente alle attività commerciali svolte;
    • gli studi associati e le associazioni professionali, in quanto forme aggregate non riconducibili al singolo professionista;
    • le amministrazioni pubbliche, secondo regole speciali.

    Per le annualità fino al 2021 la regola previgente continua ad applicarsi: chiusure di accertamento, rimborsi, ricorsi in corso vengono ancora decisi alla luce del criterio dell’autonoma organizzazione.

    Caso 1 – Architetto solo con segretaria part-time (anno 2021)

    Situazione. Architetto libero professionista, anno d’imposta 2021. Compensi 95.000 euro, studio in locazione, una segretaria part-time 20 ore settimanali con contratto a tempo indeterminato, beni strumentali per circa 12.000 euro (computer, plotter, arredo, software CAD).

    Inquadramento. Siamo prima della riforma 2022: vale ancora la verifica sull’autonoma organizzazione. La presenza di una dipendente stabile, non occasionale, che presidia l’attività di front office consente di considerare lo studio capace di funzionare anche in assenza puntuale del titolare. L’indice del lavoro altrui rilevante è integrato.

    Esito. IRAP dovuta per l’annualità 2021. Dal 2022, lo stesso architetto come persona fisica esce dall’imposta per effetto della L. 234/2021, anche se mantiene la segretaria e lo studio.

    Caso 2 – SRL unipersonale con un dipendente

    Situazione. Società a responsabilità limitata unipersonale di servizi informatici, socio unico amministratore, un dipendente tecnico, fatturato 180.000 euro.

    Inquadramento. La forma societaria fa scattare l’autonoma organizzazione ex lege. Non rileva né il numero ridotto di dipendenti né la circostanza che il socio unico svolga in concreto la parte preponderante dell’attività. L’imposta si applica sul valore della produzione netta determinato secondo le regole proprie delle società di capitali.

    Esito. IRAP sempre dovuta, anche in anni successivi al 2022. La riforma non ha toccato le società, che restano soggetti passivi a tutti gli effetti.

    Caso 3 – Medico libero professionista nel 2024

    Situazione. Medico specialista che opera come libero professionista con partita IVA individuale. Nel 2024 fattura 140.000 euro, ha uno studio attrezzato con strumentazione diagnostica per 35.000 euro e una collaboratrice amministrativa con contratto a tempo indeterminato.

    Inquadramento. Pur essendo presenti entrambi gli indici classici dell’autonoma organizzazione – beni strumentali rilevanti e lavoro altrui stabile – il soggetto è una persona fisica esercente arte o professione. Dal 2022 questa categoria è esclusa dall’IRAP per intervento normativo.

    Esito. Nessuna IRAP dovuta per il 2024. Resta l’obbligo di presentare la dichiarazione IRAP solo per le annualità pregresse eventualmente ancora aperte.

    Caso 4 – Studio associato di professionisti

    Situazione. Studio associato tra tre professionisti, due dipendenti, locali e dotazioni informatiche per 60.000 euro, ricavi 320.000 euro.

    Inquadramento. Lo studio associato è un soggetto diverso dai singoli professionisti che lo compongono: è una forma aggregata di esercizio dell’attività. L’esonero dell’art. 1, comma 8, L. 234/2021 riguarda le persone fisiche, non le associazioni professionali. L’autonoma organizzazione, in queste forme, è implicita nella struttura collettiva.

    Esito. IRAP dovuta. La via dell’esonero passerebbe dallo scioglimento dello studio associato e dal proseguimento dell’attività in forma individuale, scelta che richiede valutazioni civilistiche e fiscali a tutto tondo.

    Caso 5 – Ditta individuale commerciale dal 2022

    Situazione. Ditta individuale che gestisce un negozio di abbigliamento, due commesse a tempo pieno, magazzino e arredi per 45.000 euro, ricavi 240.000 euro.

    Inquadramento. L’attività è chiaramente organizzata, con dipendenti e capitale dedicato. Prima del 2022 sarebbe stata soggetta ad IRAP senza discussione. Dal 2022, però, l’imprenditore individuale persona fisica rientra fra i soggetti esclusi dalla L. 234/2021.

    Esito. Nessuna IRAP dal 2022 in avanti. Il trasferimento dell’attività in una società – ad esempio una SRL – farebbe rientrare l’attività nel perimetro dell’imposta: una scelta organizzativa che incide direttamente sul carico fiscale.

    Quando e come verificare

    La verifica del presupposto IRAP segue oggi un binario doppio.

    Per il periodo dal 2022 in poi, il contribuente persona fisica (professionista o imprenditore individuale) controlla la propria qualifica soggettiva: se rientra nelle lettere b) o c) dell’art. 3 del decreto IRAP, l’imposta non si applica e la dichiarazione non va presentata. Per le società e gli enti, l’imposta resta dovuta secondo le regole ordinarie sul valore della produzione netta.

    Per le annualità fino al 2021 ancora aperte (accertamenti, rimborsi, ricorsi pendenti), il soggetto passivo persona fisica verifica i due indici dell’autonoma organizzazione:

    1. presenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile;
    2. impiego di lavoro altrui in modo non occasionale (dipendenti o collaboratori stabili).

    Se nessuno dei due indici è integrato, l’attività è fuori dal presupposto e l’eventuale IRAP versata può essere chiesta a rimborso entro i termini di legge (48 mesi dal versamento). Se invece anche un solo indice è integrato in modo significativo, l’imposta resta dovuta.

    Un punto delicato riguarda gli enti non commerciali: per la parte di attività istituzionale non commerciale, l’IRAP è dovuta con regole speciali sulle retribuzioni; per la parte di attività commerciale, vale invece il regime ordinario. La separazione contabile diventa il presupposto operativo per applicare correttamente le due basi imponibili.

    Norme e fonti

    • Art. 2 D.Lgs. 446/1997 – presupposto dell’imposta: esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
    • Art. 3 D.Lgs. 446/1997 – soggetti passivi: società, enti, imprenditori individuali, esercenti arti e professioni; alle lettere b) e c) le categorie escluse dal 2022.
    • L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 8 – esclusione dall’IRAP, dal periodo d’imposta 2022, delle persone fisiche esercenti arti, professioni e imprese commerciali individuali.
    • Principi consolidati in materia di autonoma organizzazione – elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a sezioni unite e dalle pronunce della Corte costituzionale sulla legittimità del tributo, applicabili alle annualità ante 2022.

    Domande frequenti

    Una partita IVA individuale senza dipendenti deve presentare la dichiarazione IRAP per il 2024?
    No. Dal periodo d’imposta 2022 le persone fisiche esercenti arti, professioni o imprese individuali sono escluse dall’IRAP per legge: non versano l’imposta e non presentano la dichiarazione. Restano dovute eventuali pendenze relative ad anni precedenti.

    Una SRL con un solo socio amministratore e nessun dipendente paga comunque IRAP?
    Sì. La forma societaria fa scattare l’autonoma organizzazione in modo automatico. Non rileva la dimensione ridotta o la prevalenza del lavoro personale del socio: la base imponibile si determina secondo le regole proprie delle società di capitali.

    Come si chiede il rimborso dell’IRAP versata in passato senza autonoma organizzazione?
    Per le annualità ancora nei termini (48 mesi dal versamento), si presenta istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate dimostrando l’assenza di entrambi gli indici: niente beni strumentali oltre il minimo e niente lavoro altrui non occasionale. In caso di diniego o silenzio, è ammesso il ricorso alle Corti di giustizia tributaria.

    Lo studio associato può beneficiare dell’esonero del 2022?
    No. L’esonero introdotto dalla L. 234/2021 riguarda le persone fisiche, non le forme aggregate come studi associati e associazioni professionali. Per uscire dall’imposta servirebbe sciogliere la forma collettiva e proseguire l’attività in via individuale, decisione che impatta su molti altri profili oltre l’IRAP.

    Vedi anche: Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, Lavoro autonomo e partita IVA, IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa, IRAP: cos’è e come funziona, IRAP: come si calcola la base imponibile e Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20%.

  • Art. 48-bis RD 12/1941

    Art. 48-bis RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 706 Codice della Navigazione – Servizi di assistenza a terra

    Art. 706 Codice della Navigazione – Servizi di assistenza a terra

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia. Vincoli della proprietà privata

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: ferie, permessi e ROL

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: ferie, permessi e ROL

    Per la gente di mare il concetto di «ferie» si declina in modo del tutto diverso rispetto ai lavoratori terrestri: il sistema dell’imbarco alternato allo sbarco e il regime del riposo compensativo seguono regole contrattuali e legali peculiari.

    In sintesi

    Il personale navigante alterna periodi di imbarco a periodi di sbarco (riposo a terra): questo sistema assorbe la funzione delle ferie ordinarie. Il CCNL Porti riconosce 4 settimane + 3 giorni di ferie annuali dal 2025 (era +2 giorni). Il congedo matrimoniale è unificato a 15 giorni in entrambi i contratti dal rinnovo 2024.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa ferie
    Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 66/2003 art. 10 · MLC 2006 Standard A2.4 (marittimi)

    Il sistema imbarco-sbarco: la peculiarità marittima

    La gente di mare non ha una postazione fissa e un orario giornaliero standard: vive a bordo per settimane o mesi, con disponibilità continuativa. Il sistema del lavoro marittimo, riconosciuto dal Codice della Navigazione e dalla MLC 2006, prevede che l’attività lavorativa si svolga in un regime di continuità di imbarco alternata a un periodo di sbarco (riposo a terra).

    Il CCNL Armatoriale disciplina le modalità di alternanza per tipo di nave e qualifica. Il periodo di sbarco è retribuito e funge da equivalente delle ferie ordinarie, svolgendo anche la funzione di recupero psicofisico dalla vita a bordo. La MLC 2006 (Standard A2.4) garantisce a ogni marittimo un periodo minimo di ferie annuali pagate non inferiore a 2,5 giorni per ogni mese di imbarco.

    Ferie nel CCNL Porti

    I lavoratori portuali fruiscono di ferie annuali nel senso classico del termine, poiché sono lavoratori dipendenti a terra con orario settimanale fisso. Il CCNL Porti riconosce:

    • 4 settimane di ferie annuali (minimo legale inderogabile ex art. 10 D.Lgs. 66/2003).
    • 2 giorni aggiuntivi oltre le 4 settimane, per un totale di 4 settimane + 2 giorni nella versione precedente al rinnovo 2024.
    • 1 giorno aggiuntivo in più a partire dal 2025, portando il totale a 4 settimane + 3 giorni.

    Il periodo feriale va goduto secondo le necessità dell’impresa ma garantendo al lavoratore almeno due settimane consecutive durante il periodo estivo. La programmazione deve essere comunicata con congruo anticipo.

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi nei due CCNL
    Istituto CCNL Armatoriale CCNL Porti
    Ferie annuali Sistema sbarco (min. 2,5 gg/mese imbarco per MLC 2006) 4 settimane + 3 giorni (dal 2025)
    Periodo minimo consecutivo Almeno 2 settimane consecutive Almeno 2 settimane consecutive
    Congedo matrimoniale 15 giorni (unificato con rinnovo 2024) 15 giorni
    Permessi lutto familiare Previsti (coniuge, figli, genitori) Previsti (coniuge, figli, genitori, fratelli)
    ROL / ex festività Specifico per qualifica/sezione CCNL Previsti secondo sezione di riferimento

    Il congedo matrimoniale nel CCNL Armatoriale: la novità 2024

    Una delle novità specificamente introdotte dal rinnovo dell’11 luglio 2024 è l’unificazione del congedo matrimoniale a 15 giorni per tutte le categorie del personale navigante. In precedenza, le diverse sezioni del CCNL (navi da carico, traghetti, navi da crociera, rimorchiatori, aliscafi) prevedevano durate differenti. La nuova regola uniforme semplifica la gestione e tutela meglio i lavoratori.

    Permessi retribuiti per eventi familiari

    Entrambi i contratti prevedono permessi retribuiti per:

    • Decesso del coniuge o della persona unita civilmente, figli, genitori: generalmente 3 giorni lavorativi.
    • Decesso di fratelli, suoceri, generi, nuore: permessi di durata variabile.
    • Malattia grave di familiare a carico: previsioni specifiche per periodo di assistenza.
    • Donazione di sangue, midollo osseo.

    Per il personale navigante, la fruizione di questi permessi avviene tipicamente durante il periodo di sbarco o con modalità da concordare con il comandante/armatore tenuto conto degli impegni di navigazione.

    Casi pratici

    Tizio — Nostromo che si sposa durante il periodo di imbarco

    Tizio è imbarcato su un traghetto e comunica al comandante che si sposerà tra tre settimane. Con il rinnovo 2024 ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale, unificato per tutte le categorie. L’armatore organizza la sostituzione e fa sbarcare Tizio nel porto più vicino alla data prevista. I 15 giorni sono retribuiti secondo le norme del CCNL Armatoriale.

    Caio — Gruista che accumula ferie non godute

    Caio lavora al 4° livello del CCNL Porti. Per esigenze operative dell’impresa terminalistca, nel 2024 ha goduto solo 10 giorni delle sue 4 settimane + 3 giorni di ferie. I giorni non goduti non si perdono: il datore di lavoro è obbligato a consentirne la fruizione entro i 18 mesi dall’anno di maturazione (norma di legge). In caso di mancata fruizione, Caio ha diritto all’indennità sostitutiva.

    Sempronia — Comandante e programmazione delle ferie a bordo

    Sempronia comanda un traghetto Palermo-Napoli con rotazioni di 28 giorni di imbarco e 14 di sbarco. I 14 giorni di sbarco rappresentano il suo periodo di riposo retribuito equivalente alle ferie. In un anno effettua circa 8 cicli di imbarco/sbarco, maturando riposi per oltre 100 giorni: ben oltre il minimo di 30 giorni (2,5 gg x 12 mesi) garantito dalla MLC 2006.

    Domande frequenti

    Come funzionano le ferie per i marittimi imbarcati?
    Il personale navigante non fruisce di ferie nel senso classico: il sistema prevede l’alternanza tra periodi di imbarco e sbarco (riposo a terra). La MLC 2006 garantisce almeno 2,5 giorni di ferie per ogni mese di imbarco effettivo.
    Quante ferie spettano a un lavoratore portuale?
    Il CCNL Porti riconosce 4 settimane + 3 giorni di ferie annuali a partire dal 2025 (era 4 settimane + 2 giorni). Il minimo legale di 4 settimane previsto dal D.Lgs. 66/2003 è inderogabile.
    Il congedo matrimoniale è uguale per marittimi e portuali?
    Sì. Il rinnovo 2024 del CCNL Armatoriale ha unificato il congedo matrimoniale a 15 giorni per tutte le categorie. Il CCNL Porti prevede anch’esso 15 giorni retribuiti.
    Cosa succede alle ferie non godute al termine dell’imbarco?
    Le ferie non godute non si perdono ma si accumulano. Il marittimo ha diritto a fruirne durante il successivo sbarco o a percepire l’indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto. La rinuncia alle ferie è vietata dalla legge.
    I marittimi hanno diritto ai permessi per lutto familiare durante la navigazione?
    Sì. In caso di decesso di un familiare stretto, il marittimo ha diritto a permessi retribuiti e il comandante/armatore deve organizzarne lo sbarco nel porto più vicino e utile, provvedendo al rimpatrio a spese dell’armatore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 197 DPR 495/1992 – Azionamento dei veicoli a braccia

    Art. 197 DPR 495/1992 – Azionamento dei veicoli a braccia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.

  • Art. 751 Codice della Navigazione – Aeromobili iscritti in registri di altri Stati

    Art. 751 Codice della Navigazione – Aeromobili iscritti in registri di altri Stati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati.

  • Art. 42 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi in materia di relazioni di trasparenza

    Art. 42 Reg. (UE) 2022/2065 – Obblighi in materia di relazioni di trasparenza

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 15 al più tardi entro due mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno ogni sei mesi.

    2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi specificano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 24, paragrafo 1:

    a) le risorse umane dedicate dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi alla moderazione dei contenuti in relazione al servizio offerto nell'Unione, suddivise per ciascuna lingua ufficiale applicabile degli Stati membri anche per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16 e 22, nonché per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20;

    b) le qualifiche e le competenze linguistiche delle persone che svolgono le attività di cui alla lettera a), nonché la formazione e il sostegno forniti a tale personale;

    c) gli indicatori di accuratezza e le relative informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), suddivisi per ciascuna lingua ufficiale degli Stati membri.

    Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri.

    3. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo anche le informazioni sul numero medio mensile di destinatari del servizio per ciascuno Stato membro.

    4. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi trasmettono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, senza indebito ritardo dopo il completamento, e mettono a disposizione del pubblico al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di ciascuna relazione di revisione a norma dell'articolo 37, paragrafo 4:

    a) una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'articolo 34;

    b) le misure specifiche di attenuazione poste in essere a norma dell'articolo 35, paragrafo 1;

    c) la relazione di revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 4;

    d) la relazione di attuazione della revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 6.

    e) se del caso, informazioni sulle consultazioni condotte dal fornitore a sostegno delle valutazioni dei rischi e della progettazione delle misure di attenuazione dei rischi.

    5. Qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 4 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale fornitore o dei destinatari del servizio, comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, può rimuovere tali informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico. In tal caso il fornitore trasmette le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico.

  • Art. 107 D.Lgs. 174/2016 – Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso

    Art. 107 D.Lgs. 174/2016 – Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Salva l’ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell’articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all’articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d’udienza in prosecuzione.

    2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

    3. È fatta salva l’autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.

    4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): apprendistato 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: apprendistato professionalizzante

    Il settore del vetro ha una tradizione di trasmissione delle competenze artigianali che il contratto disciplina con l’apprendistato professionalizzante. Durata, retribuzione, formazione e sbocchi: una guida completa.

    In sintesi

    Il CCNL Vetro e Lampade prevede l’apprendistato professionalizzante con durata massima di 24-36 mesi in base al titolo di studio. La retribuzione parte da una percentuale del minimo contrattuale e sale progressivamente. La formazione (anche interna) è obbligatoria per almeno 120 ore nell’arco del contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    D.lgs. 81/2015, Titolo VI (apprendistato); artt. 41-47

    L’apprendistato professionalizzante nel settore vetro

    Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel settore industriale del vetro la forma prevalente è l’apprendistato professionalizzante (art. 44), che consente di assumere lavoratori dai 18 anni (o 17 con qualifica triennale) in vista di una qualificazione al livello contrattuale di destinazione. Il CCNL Vetro e Lampade disciplina le modalità specifiche del settore.

    L’apprendistato è particolarmente rilevante nei reparti di lavorazione artigianale del vetro soffiato, dove le competenze si trasmettono prevalentemente attraverso l’affiancamento al maestro vetraio. In questo contesto la durata più lunga (30-36 mesi) permette di acquisire progressivamente le tecniche specifiche del mestiere.

    Tabella riepilogativa

    Durata massima dell’apprendistato professionalizzante — CCNL Vetro e Lampade
    Titolo di studio Durata massima Durata minima Ambito tipico
    Laurea o diploma attinente alla qualifica 24 mesi 6 mesi Tecnici di laboratorio, controllo qualità, manutenzione specializzata
    Diploma non allineato alla qualifica 30 mesi 6 mesi Operatori di processo, soffiatori in apprendimento
    Nessun titolo o titolo di base 36 mesi 6 mesi Operai di produzione, maestri vetrai in formazione

    Le durate indicate si basano sulle previsioni del d.lgs. 81/2015 e sulle prassi del settore. Il CCNL può prevedere durate diverse per specifiche qualifiche. Si raccomanda di verificare il testo contrattuale aggiornato.

    La retribuzione dell’apprendista

    Durante l’apprendistato il lavoratore non percepisce il minimo tabellare del livello di destinazione finale, ma una retribuzione ridotta calcolata come percentuale del minimo del livello. La logica è che l’apprendista sta acquisendo le competenze e non è ancora pienamente produttivo. La percentuale cresce nel tempo:

    • nella prima metà del periodo di apprendistato la retribuzione è in genere tra il 70% e l’80% del minimo contrattuale del livello di destinazione;
    • nella seconda metà la percentuale sale, avvicinandosi al 90-95% o al 100% nell’ultimo periodo.

    Le percentuali esatte sono definite dal CCNL per ciascun livello e sotto-settore. Si raccomanda di verificarle nel testo contrattuale ufficiale.

    La formazione obbligatoria

    Il d.lgs. 81/2015 prevede che l’apprendistato professionalizzante includa almeno 120 ore di formazione per la durata del contratto (di norma distribuite in 40 ore/anno per un contratto triennale). La formazione può essere:

    • interna: svolta all’interno dell’azienda con tutore aziendale qualificato;
    • esterna: presso enti di formazione accreditati, istituti tecnici, enti bilaterali del settore.

    Il datore deve nominare un tutor aziendale responsabile dell’accompagnamento formativo. Al termine del percorso va redatto un attestato di qualifica e l’apprendista riceve la qualificazione professionale corrispondente al livello contrattuale raggiunto.

    Il recesso e la stabilizzazione

    Al termine del periodo di apprendistato si apre una finestra di 30 giorni entro cui il datore può recedere con preavviso. Se non recede, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello contrattuale di destinazione, senza necessità di comunicazione. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista nel settore soffiatura, 36 mesi
    Tizio, 19 anni, viene assunto come apprendista in una manifattura di vetro soffiato artigianale, con livello di destinazione finale 7° del sotto-settore soffiatura. Non avendo titoli di studio attinenti, la durata massima è di 36 mesi. Nei primi 18 mesi percepisce circa il 75% del minimo del 7° livello; nei secondi 18 mesi la percentuale sale. Al termine, se non riceve disdetta, è confermato al 7° livello a tempo indeterminato.
    Caia — Apprendista tecnica con laurea, 24 mesi
    Caia ha una laurea triennale in ingegneria dei materiali (attinente). Viene assunta come apprendista tecnica di processo nel settore meccanizzato, livello di destinazione C. Durata massima 24 mesi. Riceve il piano formativo individuale con 80 ore di formazione interna (40 all’anno). Alla fine del secondo anno, senza disdetta, è confermata al livello C a tempo indeterminato.
    Sempronio — Apprendista nel settore lampade, mancata stabilizzazione
    Sempronio è in apprendistato nel settore lampade per 30 mesi, livello di destinazione D. Al termine l’azienda esercita la facoltà di recesso entro i 30 giorni, con un mese di preavviso. Sempronio riceve il certificato di qualifica professionale. Il rapporto cessa senza obbligo di motivazione specifica (la norma consente il recesso senza causale al termine dell’apprendistato). Sempronio può utilizzare il titolo professionale acquisito per trovare un nuovo impiego nel settore.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Vetro e Lampade?
    La durata massima varia in base al titolo di studio: 24 mesi con laurea o diploma attinente, 30 mesi con diploma non allineato, 36 mesi negli altri casi. La durata minima è di 6 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista nel settore vetro?
    La retribuzione parte da una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione (di norma 70-80% nella prima metà) e cresce progressivamente. Le percentuali esatte sono nel testo contrattuale.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie per l’apprendista?
    Almeno 120 ore nell’arco del contratto, distribuibili su base annua. La formazione può essere svolta anche interamente in azienda con tutore aziendale.
    Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
    Se il datore non recede entro 30 giorni, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello di destinazione. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità.
    L’apprendistato in vetreria può essere usato per formare soffiatori e maestri vetrai?
    Sì, è lo strumento privilegiato per le competenze artigianali. Vista la complessità del percorso, il CCNL prevede le durate più lunghe (30-36 mesi) per i profili specializzati del vetro soffiato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 9 aprile 2026. Per le percentuali retributive precise e le durate per ogni livello si consulti il testo integrale del CCNL, un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.