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Ultimo aggiornamento: 30 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Obbligo di domanda di concessione: chi esercitava servizi pubblici di linea, di rimorchio o di traino meccanico in navigazione interna senza essere già concessionario doveva presentare domanda al Ministero entro un anno dall'entrata in vigore del codice.
  • Documentazione regolamentare: la domanda doveva essere corredata dei documenti stabiliti dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione interna.
  • Autorizzazione provvisoria: nelle more del perfezionamento della concessione, il Ministero poteva rilasciare un'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio.
  • Finalità: garantire la continuità dei servizi di trasporto fluviale e lacustre già operativi, evitando interruzioni dannose per l'utenza, nel passaggio al regime concessorio introdotto dal codice.
  • Aggiornamento istituzionale: il «Ministero per le comunicazioni» è ora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1293 Codice della Navigazione — Servizi soggetti a concessione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Coloro che esercitano servizi pubblici di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna, se non sono già concessionari, devono presentare al Ministero [per le comunicazioni] (1) entro un anno dall’entrata in vigore del codice domanda di concessione, corredata dei documenti stabiliti dal regolamento. Il ministro [per le comunicazioni] (1) può rilasciare al richiedente un’autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio. (1) Ora Ministero dei trasporti e della navigazione.

In sintesi

  • Obbligo di domanda di concessione: chi esercitava servizi pubblici di linea, di rimorchio o di traino meccanico in navigazione interna senza essere già concessionario doveva presentare domanda al Ministero entro un anno dall'entrata in vigore del codice.
  • Documentazione regolamentare: la domanda doveva essere corredata dei documenti stabiliti dal regolamento di esecuzione del codice della navigazione interna.
  • Autorizzazione provvisoria: nelle more del perfezionamento della concessione, il Ministero poteva rilasciare un'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione del pubblico servizio.
  • Finalità: garantire la continuità dei servizi di trasporto fluviale e lacustre già operativi, evitando interruzioni dannose per l'utenza, nel passaggio al regime concessorio introdotto dal codice.
  • Aggiornamento istituzionale: il «Ministero per le comunicazioni» è ora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il regime concessorio nella navigazione interna

Il Codice della navigazione del 1942 ha introdotto un sistema organico di disciplina pubblica dei servizi di trasporto sulle vie d'acqua interne, fondato sul modello della concessione amministrativa. I servizi pubblici di linea (il trasporto regolare di passeggeri o merci su percorsi prefissati), di rimorchio (l'assistenza alla movimentazione di natanti) e di traino meccanico (il traino di chiatte o barconi mediante mezzi a propulsione meccanica) sono stati qualificati come servizi pubblici la cui gestione privata richiede una concessione ministeriale. Prima del codice, tali servizi si svolgevano spesso in regime di mera tolleranza amministrativa o in forza di autorizzazioni locali non sempre riconducibili a un sistema unitario.

Il problema degli esercenti già operativi

Al momento dell'entrata in vigore del codice, molti operatori del trasporto fluviale e lacustre esercitavano i propri servizi senza essere formalmente concessionari ai sensi della nuova disciplina. Per questi soggetti, imporre l'immediata cessazione dell'attività fino al rilascio della concessione sarebbe stato eccessivamente gravoso e avrebbe compromesso la continuità di servizi essenziali per le comunità rivierasche. L'art. 1293 risolve il problema con un meccanismo graduale: chi già esercitava questi servizi aveva un anno di tempo per presentare la domanda di concessione; nel frattempo, il Ministero poteva rilasciare un'autorizzazione provvisoria che consentiva di proseguire l'attività.

La distinzione tra servizi soggetti a concessione e servizi soggetti ad autorizzazione

L'art. 1293 si riferisce specificamente ai servizi pubblici di linea, rimorchio e traino meccanico, che per la loro natura richiedevano una concessione ministeriale in senso proprio. L'articolo successivo (1294) disciplina invece i servizi di trasporto o rimorchio per conto di terzi e il traino con mezzi non meccanici, assoggettandoli al regime dell'autorizzazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale — un regime meno intenso, coerente con la minore rilevanza pubblicistica di tali attività. La distinzione riflette la gerarchia dei titoli abilitativi nel diritto amministrativo: la concessione (per i servizi pubblici in senso stretto) è un atto costitutivo di diritti che richiede la competenza ministeriale; l'autorizzazione (per le attività private di trasporto) è un atto di controllo che può essere delegato all'organo periferico.

L'autorizzazione provvisoria: natura giuridica e limiti

L'autorizzazione provvisoria prevista dall'art. 1293 è uno strumento tipico del diritto transitorio: consente all'operatore di proseguire l'attività in attesa del perfezionamento del procedimento concessorio, fungendo da titolo abilitativo temporaneo opponibile agli organi di controllo. Si tratta di un atto discrezionale («può rilasciare»), non di un diritto del richiedente: il Ministero valuta caso per caso se la prosecuzione provvisoria del servizio sia compatibile con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza della navigazione. La provvisorietà implica che l'autorizzazione cessi automaticamente con il rilascio o il diniego definitivo della concessione.

Attualità e trasformazione del quadro normativo

L'art. 1293 ha esaurito la propria funzione transitoria con il decorso del termine annuale nel 1943. Il regime concessorio dei servizi di navigazione interna è stato successivamente disciplinato dalle leggi speciali sul Po e sulle altre vie d'acqua navigabili, nonché dal D.Lgs. 422/1997 sul trasporto pubblico locale, che ha introdotto il sistema delle gare d'appalto in sostituzione delle concessioni dirette per i servizi di linea. La normativa europea sulla liberalizzazione dei trasporti (Reg. CE 1370/2007 per il trasporto pubblico di passeggeri) ha ulteriormente trasformato il quadro, prevedendo contratti di servizio pubblico affidati mediante procedura competitiva. L'art. 1293 conserva oggi esclusivamente valore storico-sistematico, quale testimonianza dell'assetto pubblicistico originario della navigazione interna.

Casi pratici

Caso 1: Tizio e il servizio di traghettamento fluviale

Tizio gestisce dal 1938 un servizio di traghettamento passeggeri a motore sul fiume Adige, mai formalizzato come concessione ministeriale; ricevuta notizia dell'entrata in vigore del codice, Tizio si rivolge al Ministero delle comunicazioni entro l'anno previsto dall'art. 1293, presenta la domanda di concessione corredata dei documenti regolamentari e ottiene subito l'autorizzazione provvisoria che gli consente di continuare il servizio senza interruzioni nelle more dell'istruttoria.

Caso 2: Caio e il rimorchiatore sul canale

Caio è proprietario di un rimorchiatore che opera su un canale lombardo svolgendo attività di rimorchio per conto della navigazione commerciale, senza alcun titolo concessorio formale; verificato che la propria attività rientra tra i servizi soggetti a concessione ministeriale ai sensi dell'art. 1293, Caio predispone la documentazione richiesta dal regolamento e presenta la domanda entro il termine annuale, ricevendo nel frattempo l'autorizzazione provvisoria ministeriale.

Caso 3: Sempronio e la decadenza per ritardo

Sempronio gestisce una piccola linea di vaporetti sul Lago di Como ma, ignorando l'obbligo introdotto dall'art. 1293, non presenta la domanda di concessione nel termine annuale; quando l'ispettorato effettua un controllo sull'esercizio dei servizi lacustri, constata l'assenza sia della concessione sia dell'autorizzazione provvisoria e dispone la sospensione del servizio fino alla regolarizzazione, comportando per Sempronio un grave danno economico e una procedura amministrativa d'urgenza.

Domande frequenti

Quali servizi erano soggetti a concessione ministeriale ai sensi dell'art. 1293?

I servizi pubblici di linea (trasporto regolare passeggeri o merci), di rimorchio e di traino con mezzi meccanici in navigazione interna; chi già esercitava questi servizi senza concessione doveva presentare domanda entro un anno dall'entrata in vigore del codice.

Cosa si intende per 'autorizzazione provvisoria' prevista dall'art. 1293?

Un titolo abilitativo temporaneo rilasciato dal Ministero, a sua discrezione, per consentire la prosecuzione del servizio nelle more dell'istruttoria sulla domanda di concessione; non è un diritto del richiedente ma un atto discrezionale dell'amministrazione.

Qual è la differenza tra i servizi dell'art. 1293 e quelli dell'art. 1294?

L'art. 1293 riguarda i servizi pubblici di linea e rimorchio meccanico, soggetti a concessione ministeriale; l'art. 1294 riguarda i servizi di trasporto per conto terzi e il traino non meccanico, soggetti alla semplice autorizzazione dell'ispettorato compartimentale.

Il regime concessorio dell'art. 1293 è ancora vigente?

La norma transitoria ha esaurito la propria funzione nel 1943; la disciplina dei servizi di navigazione interna è oggi retta dal D.Lgs. 422/1997 e dal Reg. CE 1370/2007, che hanno introdotto il sistema dei contratti di servizio pubblico mediante gara.

Chi era competente a ricevere la domanda di concessione?

Il Ministero delle comunicazioni (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), organo centrale competente per i servizi di navigazione interna a carattere pubblico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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