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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Esclusione generale del Codice: salva diversa disposizione, le norme del Codice della navigazione non si applicano agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, né a quelli equiparati ex art. 744, quarto comma.
  • Esenzioni per aeromobili equiparati: l'utilizzo di aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato comporta esenzione da tasse, diritti e tariffe e il diritto di priorità nelle strutture aeroportuali.
  • Sicurezza del volo: gli aeromobili di cui al primo comma devono garantire un adeguato livello di sicurezza secondo le speciali regolamentazioni delle Amministrazioni competenti; per quelli ex art. 744, quarto comma, anche d'intesa con l'ENAC.
  • Personale e infrastrutture difesa: le norme del Codice non si applicano neppure al personale, ai mezzi, agli impianti e alle infrastrutture del Ministero della difesa e degli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 748 Codice della Navigazione — Norme applicabili

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744. L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato , nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC . Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà. Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione …

Commento

Ratio e funzione sistematica

L'art. 748 del Codice della navigazione svolge una funzione di chiusura sistematica del regime degli aeromobili di Stato: dopo che gli artt. 744-746 hanno definito le categorie di aeromobili di Stato e i meccanismi di equiparazione, l'art. 748 stabilisce le conseguenze applicative, indicando quali norme si applicano e quali no. La disposizione si articola in una regola generale di esclusione (primo comma) e in alcune norme speciali di disciplina positiva (esenzioni, sicurezza, personale) che integrano il regime applicabile agli aeromobili di Stato. La ratio è quella di preservare l'autonomia organizzativa e operativa delle Amministrazioni dello Stato che impiegano aeromobili istituzionali, senza però rinunciare a un livello minimo di sicurezza del volo.

L'esclusione del Codice della navigazione

Il primo comma esclude dall'applicazione del Codice della navigazione quattro categorie di aeromobili: i) militari (art. 745); ii) di dogana; iii) delle Forze di polizia dello Stato; iv) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nonché v) gli aeromobili equiparati per sicurezza nazionale ex art. 744, quarto comma. L'esclusione è «salva diversa disposizione»: ciò significa che singole norme del Codice possono essere dichiarate applicabili anche a queste categorie da disposizioni speciali. L'ultimo comma dell'art. 748 estende l'esclusione al personale, ai mezzi, agli impianti e alle infrastrutture del Ministero della difesa e degli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato propri: si tratta di un'esclusione ratione personae et materiae che abbraccia l'intero settore militare e delle Forze dell'ordine, ivi comprese basi aeree, hangar, sistemi di controllo del traffico aereo militare.

Le esenzioni per gli aeromobili equiparati

Il secondo comma prevede un importante beneficio economico per gli aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato ai sensi degli artt. 744, quarto comma, e 746: la esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa e il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. L'esenzione fiscale e tariffaria si giustifica per la natura pubblicistica del servizio svolto: tassare i voli istituzionali comporterebbe un aggravio sui bilanci pubblici senza un corrispondente beneficio per la collettività. Il diritto di priorità nelle strutture aeroportuali (atterraggio, decollo, stazionamento) è funzionale all'urgenza operativa tipica dei servizi istituzionali (soccorso, protezione civile, sicurezza). La priorità non è assoluta ma relativa: in caso di conflitto con esigenze di sicurezza del volo, queste ultime prevalgono.

Il livello minimo di sicurezza del volo

Il terzo comma introduce una norma di garanzia fondamentale: anche gli aeromobili esclusi dall'applicazione del Codice devono garantire un «adeguato livello di sicurezza», individuato dalle speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato. Per gli aeromobili di cui al quarto comma dell'art. 744 (sicurezza nazionale), la sicurezza è definita d'intesa con l'ENAC. Questa disposizione risponde alla necessità di evitare che l'esclusione dal Codice si traduca in una zona franca di assenza di regole di sicurezza: il regime speciale non equivale all'assenza di regime. Le Amministrazioni competenti (Ministero della difesa, Ministero dell'interno, ecc.) adottano regolamentazioni interne che devono garantire standard di sicurezza equivalenti — o superiori — a quelli civili, sebbene non necessariamente identici.

Personale, impianti e infrastrutture militari

L'ultimo comma dell'art. 748 completa il quadro escludendo dall'applicazione del Codice il personale, i mezzi, gli impianti e le infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa e agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato propri. Questa previsione ha rilevanza pratica per i controllori del traffico aereo militare, che non sono soggetti ai requisiti di certificazione ENAC, e per le basi aeree e i poligoni, che non soggiacciono alle norme sull'aeroporto civile. Il coordinamento tra spazio aereo militare e civile avviene attraverso accordi di cooperazione tra l'Aeronautica Militare (per l'ITAF) e l'ENAV/ENAC per lo spazio aereo civile, secondo il modello del Flexible Use of Airspace (FUA) previsto dalla normativa comunitaria sul Cielo Unico Europeo.

Casi pratici

Caso 1: Aeromobile della Polizia di Stato e tariffe aeroportuali

Tizio, comandante di un elicottero della Polizia di Stato, atterra su un aeroporto civile per operazioni di pattugliamento: in virtù dell'art. 748, l'aeromobile è esente da tasse e diritti aeroportuali e ha diritto di priorità nelle strutture, senza necessità di slot preventivo.

Caso 2: Controllo del traffico aereo militare e norme ENAC

Caio, controllore del traffico aereo presso una base dell'Aeronautica Militare, non è soggetto ai requisiti di certificazione ENAC per i controllori civili: le norme del Codice della navigazione non si applicano al personale e agli impianti del Ministero della difesa, che adotta propri standard interni di sicurezza.

Caso 3: Incidente con aeromobile dell'Arma dei Carabinieri

Sempronio, cittadino privato, subisce danni a causa di un atterraggio di emergenza di un elicottero dei Carabinieri: non si applica la disciplina sulla responsabilità dell'esercente di aeromobile civile ex Codice della navigazione, ma le norme sulla responsabilità della pubblica amministrazione, con giurisdizione del giudice amministrativo.

Domande frequenti

Le norme del Codice della navigazione si applicano agli elicotteri della Polizia di Stato?

No, salva diversa disposizione: l'art. 748 esclude dall'applicazione del Codice gli aeromobili delle Forze di polizia dello Stato. Si applicano le speciali regolamentazioni adottate dall'Amministrazione competente.

Gli aeromobili militari devono comunque rispettare norme di sicurezza del volo?

Sì: anche se esclusi dal Codice della navigazione, devono garantire un adeguato livello di sicurezza secondo le regolamentazioni speciali delle Amministrazioni competenti, come prevede il terzo comma dell'art. 748.

Un aeromobile equiparato allo Stato deve pagare le tasse aeroportuali?

No. Il secondo comma dell'art. 748 prevede l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa per gli aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato ai sensi degli artt. 744 e 746.

I controllori del traffico aereo militare sono soggetti ai requisiti di certificazione ENAC?

No: l'ultimo comma dell'art. 748 esclude dall'applicazione del Codice il personale, i mezzi e gli impianti del Ministero della difesa. I controllori militari seguono le regolamentazioni interne dell'Aeronautica Militare.

Cosa si intende per 'diritto di priorità nelle strutture aeroportuali' per gli aeromobili equiparati?

Gli aeromobili equiparati agli aeromobili di Stato hanno diritto di precedenza nell'uso delle piste, degli spazi di sosta e delle infrastrutture aeroportuali rispetto al traffico civile ordinario, in virtù della natura istituzionale del servizio svolto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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