In sintesi
- I servizi di assistenza a terra (ground handling) negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale sono regolati dalle norme speciali di settore.
- Possono erogare i servizi di handling: il gestore aeroportuale, operatori terzi autorizzati e utenti in autoassistenza, purché ritenuti idonei dall'ENAC.
- L'idoneità degli operatori è accertata e verificata dall'ENAC, quale autorità competente in materia di sicurezza e regolazione dei servizi aeroportuali.
- La norma rinvia alle norme speciali per la disciplina di dettaglio, in primo luogo il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, che ha recepito la Direttiva 96/67/CE sull'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra.
- L'articolo segna il confine del Capo sulle infrastrutture aeroportuali e apre la sezione sulle gestioni e sui servizi di assistenza a terra.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 706 Codice della Navigazione — Servizi di assistenza a terra
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia. Vincoli della proprietà privata
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Funzione e ambito applicativo della norma
L'art. 706 del Codice della navigazione introduce la disciplina dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, costituendo al contempo il punto di giunzione tra la sezione sulle infrastrutture aeroportuali e la sezione sulle gestioni aeroportuali e sui servizi di handling. La norma si limita volutamente a fornire un quadro di riferimento generale — soggetti legittimati, requisito di idoneità, fonte della disciplina di dettaglio — rinviando alle norme speciali per la regolamentazione di merito.
I servizi di assistenza a terra (in inglese ground handling) comprendono un insieme eterogeneo di attività essenziali per il funzionamento operativo di un aeroporto: l'assistenza ai passeggeri (check-in, imbarco, assistenza a persone a mobilità ridotta), l'assistenza ai bagagli (smistamento, carico, scarico, ricerca bagagli smarriti), l'assistenza alle operazioni in rampa (rifornimento di carburante, movimentazione dell'aeromobile, push-back, pulizia cabina), l'assistenza merci, i servizi di catering, la manutenzione di linea degli aeromobili e altri servizi di supporto al volo.
I soggetti legittimati all'erogazione dei servizi
La norma individua tre categorie di soggetti che possono legittimamente erogare servizi di assistenza a terra:
Il gestore aeroportuale: può erogare direttamente i servizi di handling, in forza del suo ruolo di gestore dell'infrastruttura. Tuttavia, in base alla normativa di liberalizzazione (D.Lgs. 18/1999), la possibilità per il gestore di erogare direttamente servizi di handling è soggetta a restrizioni negli aeroporti di maggiori dimensioni, per evitare posizioni dominanti che distorcano la concorrenza nel mercato dei servizi aeroportuali.
Operatori terzi: soggetti autonomi rispetto al gestore aeroportuale che forniscono i servizi di handling a vettori aerei terzi. L'accesso di questi operatori al mercato dei servizi aeroportuali è disciplinato dal D.Lgs. 18/1999 sulla base dei principi di libertà di accesso, non discriminazione e trasparenza derivanti dalla Direttiva 96/67/CE. Il numero di operatori terzi ammessi può essere limitato dall'ENAC per ragioni di sicurezza o di limitazioni dello spazio disponibile, ma non in misura tale da compromettere la concorrenza effettiva.
Utenti in autoassistenza: i vettori aerei che svolgono per proprio conto i servizi di assistenza a terra (self-handling), senza ricorrere a un handler esterno. Il diritto di autoassistenza è riconosciuto dalla Direttiva 96/67/CE come un diritto fondamentale degli utenti aeroportuali, ma può essere soggetto a limitazioni analoghe a quelle applicabili agli operatori terzi.
Il requisito di idoneità valutato dall'ENAC
Tutti i soggetti che intendono erogare servizi di assistenza a terra devono essere ritenuti idonei dall'ENAC. Il giudizio di idoneità dell'ENAC è un requisito abilitativo indispensabile e si fonda sulla verifica di una serie di requisiti tecnici, organizzativi e finanziari che l'operatore deve possedere e mantenere nel tempo.
I criteri di idoneità sono definiti dalla normativa speciale e dalle circolari tecniche dell'ENAC, e riguardano in particolare: i requisiti organizzativi e di personale (formazione, qualifiche, numero di addetti), i requisiti tecnici (attrezzature, mezzi, procedure operative), i requisiti assicurativi (copertura per la responsabilità civile nei confronti di passeggeri, bagagli, merci e aeromobili) e i requisiti economico-finanziari (solidità patrimoniale adeguata per garantire la continuità del servizio). La perdita dei requisiti di idoneità comporta la sospensione o la revoca dell'abilitazione a operare nello scalo.
La disciplina speciale di riferimento: il D.Lgs. 18/1999
La norma speciale richiamata dall'art. 706 è principalmente il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, con cui l'Italia ha recepito la Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 sull'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità europea. Tale decreto ha liberalizzato progressivamente il mercato dei servizi di handling, che in precedenza era spesso gestito in monopolio o in oligopolio dal gestore aeroportuale.
Il D.Lgs. 18/1999 prevede che negli aeroporti con traffico superiore a determinati livelli (in origine 1 milione di passeggeri/anno o 25.000 tonnellate di merci/anno) debbano essere ammessi almeno due operatori terzi per ciascuna delle sette categorie di servizi di handling (assistenza in terra e amministrazione, assistenza passeggeri, assistenza bagagli, assistenza merci e posta, assistenza operazioni in pista, assistenza pulizia e servizi di bordo dell'aeromobile, assistenza carburante e oli). Gli aeroporti minori possono essere esclusi dall'applicazione di alcune disposizioni, e l'ENAC può limitare il numero di operatori per specifiche categorie in ragioni di sicurezza o di vincoli di spazio.
Profili pratici e rilevanza operativa
La qualità e l'efficienza dei servizi di assistenza a terra incide direttamente sulle performance operative dell'intera filiera del trasporto aereo: ritardi nelle operazioni di rampa si traducono in ritardi dei voli, inefficienze nel trattamento bagagli generano reclami e contenziosi con i passeggeri, carenze nei servizi di assistenza agli invalidi violano i diritti garantiti dal Regolamento CE 1107/2006. Per questo motivo, la vigilanza dell'ENAC sui servizi di handling non si esaurisce nel controllo dei requisiti di idoneità degli operatori, ma si estende al monitoraggio continuo della qualità dei servizi erogati e alla repressione delle condotte irregolari che possano pregiudicare la sicurezza o i diritti degli utenti.
Casi pratici
Caso 1: Operatore di handling che richiede l'idoneità ENAC
Tizio, titolare di una società di servizi aeroportuali, vuole operare come handler in un aeroporto di medie dimensioni fornendo servizi di rampa a vettori aerei terzi. Prima di poter accedere all'aeroporto, la società di Tizio deve ottenere dall'ENAC il giudizio di idoneità, dimostrando il possesso di adeguati requisiti tecnici, organizzativi, assicurativi e finanziari previsti dalla normativa speciale di settore.
Caso 2: Vettore aereo che vuole fare autoassistenza
Caio, direttore operativo di una compagnia low-cost, valuta l'opportunità di effettuare l'autoassistenza (self-handling) sul proprio hub italiano per ridurre i costi operativi. Prima di procedere, la compagnia deve essere ritenuta idonea dall'ENAC per l'erogazione dei servizi di handling in proprio, e il diritto di autoassistenza può essere soggetto alle eventuali limitazioni previste per l'aeroporto specifico ai sensi del D.Lgs. 18/1999.
Caso 3: Gestore che limita l'accesso degli handler per ragioni di sicurezza
Sempronio, direttore dello scalo di un aeroporto regionale, propone all'ENAC di limitare il numero di operatori terzi di handling nelle operazioni di rifornimento carburante per ragioni di sicurezza legate alla limitata capacità dell'area depositi. L'ENAC valuta la richiesta e, se accertata la fondatezza delle ragioni di sicurezza, può autorizzare la limitazione nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza previsti dalla normativa di settore.
Domande frequenti
Cosa si intende per servizi di assistenza a terra negli aeroporti?
I servizi di assistenza a terra (ground handling) comprendono tutte le attività operative necessarie alla gestione di un aeromobile prima, durante e dopo il volo: check-in passeggeri, trattamento bagagli, movimentazione in rampa, rifornimento carburante, catering, pulizia cabina, manutenzione di linea e assistenza a passeggeri con disabilità.
Chi può fornire i servizi di handling in un aeroporto commerciale?
Possono fornire i servizi di handling: il gestore aeroportuale, operatori terzi indipendenti e i vettori aerei in autoassistenza (self-handling). Tutti devono essere ritenuti idonei dall'ENAC, che verifica i requisiti tecnici, organizzativi, assicurativi e finanziari necessari.
Qual è la normativa speciale che disciplina i servizi di handling?
La normativa principale è il D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, che ha recepito la Direttiva 96/67/CE sulla liberalizzazione del mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell'Unione europea, prevedendo l'accesso di almeno due operatori terzi per i principali servizi di handling negli scali maggiori.
Il gestore aeroportuale può erogare direttamente tutti i servizi di handling?
No. Il D.Lgs. 18/1999 prevede limitazioni alla possibilità per il gestore di erogare direttamente i servizi di handling negli aeroporti di maggiori dimensioni, per evitare posizioni dominanti che distorcano la concorrenza. Il gestore può comunque coordinare l'attività degli handler terzi e garantire la presenza dei servizi necessari.
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