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Ultimo aggiornamento: 26 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • I veicoli a braccia sono mossi dalla forza muscolare del conducente senza l'ausilio di pedali o dispositivi simili.
  • L'art. 197 del regolamento precisa che il meccanismo di azionamento deve essere diverso da quello dei cicli: non pedali, ma spinta, tiro o altri sistemi manuali diretti.
  • Rientrano in questa categoria carretti a mano, carriole, barelle di trasporto, piattaforme manuali e simili mezzi non motorizzati e non pedalabili.
  • La distinzione rileva ai fini della classificazione del veicolo e delle norme di circolazione applicabili, poiché i veicoli a braccia hanno un regime giuridico diverso dai velocipedi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 197 DPR 495/1992 — Azionamento dei veicoli a braccia

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.

In sintesi

  • I veicoli a braccia sono mossi dalla forza muscolare del conducente senza l'ausilio di pedali o dispositivi simili.
  • L'art. 197 del regolamento precisa che il meccanismo di azionamento deve essere diverso da quello dei cicli: non pedali, ma spinta, tiro o altri sistemi manuali diretti.
  • Rientrano in questa categoria carretti a mano, carriole, barelle di trasporto, piattaforme manuali e simili mezzi non motorizzati e non pedalabili.
  • La distinzione rileva ai fini della classificazione del veicolo e delle norme di circolazione applicabili, poiché i veicoli a braccia hanno un regime giuridico diverso dai velocipedi.
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico: i veicoli a braccia nel Codice della Strada

L'art. 197 del DPR 495/1992 è una norma di dettaglio tecnico che chiarisce il meccanismo di azionamento dei veicoli a braccia, categoria prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice, all'art. 46, include i veicoli a braccia tra i veicoli non a motore, distinguendoli dai velocipedi (biciclette e simili, mossi da pedali) e dai veicoli a trazione animale. Il regolamento, con l'art. 197, ne specifica il tratto caratterizzante: l'azionamento avviene mediante la forza muscolare del conducente in modo «diverso» dall'uso di pedali o dispositivi analoghi.

La distinzione può sembrare banale, ma ha rilevanza giuridica concreta. Le norme di circolazione — dove circolare, a quale velocità, con quali obblighi di segnalazione — applicabili ai veicoli a braccia sono diverse da quelle applicabili ai velocipedi. La categorizzazione corretta è il presupposto per identificare il regime giuridico applicabile.

Cosa si intende per «azionamento diverso dai pedali»

La formula legislativa — «deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi» — individua il criterio distintivo rispetto al velocipede. Un velocipede (bicicletta) trasmette la forza muscolare alla ruota tramite pedali collegati a un sistema di catena e pignone. Un veicolo a braccia invece non ha pedali: la forza si applica direttamente alle stanghe di traino, alle maniglie di spinta, alle impugnature laterali o a qualunque altro sistema che coinvolga le braccia e non i piedi come organo motore principale.

Rientrano tipicamente nella categoria:

  • Carretti a mano: utilizzati per il trasporto di merci su distanze brevi, nei mercati, nelle aree portuali, nei depositi.
  • Carriole: nei cantieri edili e in agricoltura.
  • Barelle e lettighine: nei contesti ospedalieri o di soccorso, quando utilizzate su strade aperte al pubblico transito.
  • Transpallet manuali: nella logistica e nella grande distribuzione, spesso manovrati su aree private ma a volte su suolo pubblico.
  • Slitte e bob a mano: in contesti montani o sportivi.

Regime di circolazione applicabile

Il Codice della Strada (art. 46 e seguenti) disciplina la circolazione dei veicoli non a motore, con previsioni specifiche per i veicoli a braccia. In linea di massima, questi veicoli devono circolare sulla carreggiata il più vicino possibile al margine destro, salvo diverse indicazioni della segnaletica locale. Nelle zone pedonali e nei centri storici possono essere autorizzati su percorsi che ai veicoli a motore sono preclusi. Non è richiesta alcuna patente, targa o assicurazione obbligatoria, ma il conducente è comunque soggetto agli obblighi generali di prudenza e di non intralcio alla circolazione.

Rilevanza operativa della distinzione

La distinzione tra veicolo a braccia e velocipede ha effetti pratici nelle seguenti situazioni:

  • Accesso alle piste ciclabili: le piste ciclabili sono riservate ai velocipedi (e ai ciclomotori ove ammessi dalla segnaletica); un carretto a mano non ha di regola accesso alle piste ciclabili se non espressamente autorizzato dalla segnaletica.
  • Zone a traffico limitato e isole pedonali: le ZTL e le isole pedonali regolamentano l'accesso per categoria di veicolo; i veicoli a braccia possono essere soggetti a regimi diversi dai velocipedi.
  • Dimensioni e ingombri: un carretto a braccia di grandi dimensioni utilizzato per il trasporto merci su strade pubbliche può essere soggetto a limitazioni di dimensione e peso, analogamente ai veicoli a motore.

Profili di sicurezza e responsabilità

Il conducente di un veicolo a braccia, pur non essendo titolare di una patente di guida, è comunque soggetto alle norme generali del Codice della Strada in materia di prudenza, attenzione e rispetto della segnaletica. Un carretto a mano che invade la carreggiata senza segnalazione, che non rispetta i sensi di circolazione o che è condotto in modo da creare pericolo per altri utenti, integra una condotta che può dar luogo a responsabilità civile per danni causati a terzi e, nei casi più gravi, a responsabilità penale per le conseguenze lesive che ne derivano.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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