Art. 197 DPR 495/1992 – Azionamento dei veicoli a braccia
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.
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In sintesi
I veicoli a braccia sono mossi dalla forza muscolare del conducente senza l'ausilio di pedali o dispositivi simili.
L'art. 197 del regolamento precisa che il meccanismo di azionamento deve essere diverso da quello dei cicli: non pedali, ma spinta, tiro o altri sistemi manuali diretti.
Rientrano in questa categoria carretti a mano, carriole, barelle di trasporto, piattaforme manuali e simili mezzi non motorizzati e non pedalabili.
La distinzione rileva ai fini della classificazione del veicolo e delle norme di circolazione applicabili, poiché i veicoli a braccia hanno un regime giuridico diverso dai velocipedi.
Indice dei contenuti
Inquadramento sistematico: i veicoli a braccia nel Codice della Strada
L'art. 197 del DPR 495/1992 è una norma di dettaglio tecnico che chiarisce il meccanismo di azionamento dei veicoli a braccia, categoria prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice, all'art. 46, include i veicoli a braccia tra i veicoli non a motore, distinguendoli dai velocipedi (biciclette e simili, mossi da pedali) e dai veicoli a trazione animale. Il regolamento, con l'art. 197, ne specifica il tratto caratterizzante: l'azionamento avviene mediante la forza muscolare del conducente in modo «diverso» dall'uso di pedali o dispositivi analoghi.
La distinzione può sembrare banale, ma ha rilevanza giuridica concreta. Le norme di circolazione - dove circolare, a quale velocità, con quali obblighi di segnalazione - applicabili ai veicoli a braccia sono diverse da quelle applicabili ai velocipedi. La categorizzazione corretta è il presupposto per identificare il regime giuridico applicabile.
Cosa si intende per «azionamento diverso dai pedali»
La formula legislativa - «deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi» - individua il criterio distintivo rispetto al velocipede. Un velocipede (bicicletta) trasmette la forza muscolare alla ruota tramite pedali collegati a un sistema di catena e pignone. Un veicolo a braccia invece non ha pedali: la forza si applica direttamente alle stanghe di traino, alle maniglie di spinta, alle impugnature laterali o a qualunque altro sistema che coinvolga le braccia e non i piedi come organo motore principale.
Rientrano tipicamente nella categoria:
Carretti a mano: utilizzati per il trasporto di merci su distanze brevi, nei mercati, nelle aree portuali, nei depositi.
Carriole: nei cantieri edili e in agricoltura.
Barelle e lettighine: nei contesti ospedalieri o di soccorso, quando utilizzate su strade aperte al pubblico transito.
Transpallet manuali: nella logistica e nella grande distribuzione, spesso manovrati su aree private ma a volte su suolo pubblico.
Slitte e bob a mano: in contesti montani o sportivi.
Regime di circolazione applicabile
Il Codice della Strada (art. 46 e seguenti) disciplina la circolazione dei veicoli non a motore, con previsioni specifiche per i veicoli a braccia. In linea di massima, questi veicoli devono circolare sulla carreggiata il più vicino possibile al margine destro, salvo diverse indicazioni della segnaletica locale. Nelle zone pedonali e nei centri storici possono essere autorizzati su percorsi che ai veicoli a motore sono preclusi. Non è richiesta alcuna patente, targa o assicurazione obbligatoria, ma il conducente è comunque soggetto agli obblighi generali di prudenza e di non intralcio alla circolazione.
Rilevanza operativa della distinzione
La distinzione tra veicolo a braccia e velocipede ha effetti pratici nelle seguenti situazioni:
Accesso alle piste ciclabili: le piste ciclabili sono riservate ai velocipedi (e ai ciclomotori ove ammessi dalla segnaletica); un carretto a mano non ha di regola accesso alle piste ciclabili se non espressamente autorizzato dalla segnaletica.
Zone a traffico limitato e isole pedonali: le ZTL e le isole pedonali regolamentano l'accesso per categoria di veicolo; i veicoli a braccia possono essere soggetti a regimi diversi dai velocipedi.
Dimensioni e ingombri: un carretto a braccia di grandi dimensioni utilizzato per il trasporto merci su strade pubbliche può essere soggetto a limitazioni di dimensione e peso, analogamente ai veicoli a motore.
Profili di sicurezza e responsabilità
Il conducente di un veicolo a braccia, pur non essendo titolare di una patente di guida, è comunque soggetto alle norme generali del Codice della Strada in materia di prudenza, attenzione e rispetto della segnaletica. Un carretto a mano che invade la carreggiata senza segnalazione, che non rispetta i sensi di circolazione o che è condotto in modo da creare pericolo per altri utenti, integra una condotta che può dar luogo a responsabilità civile per danni causati a terzi e, nei casi più gravi, a responsabilità penale per le conseguenze lesive che ne derivano.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cos'è un veicolo a braccia secondo il Codice della Strada?
Un veicolo a braccia è un mezzo non motorizzato mosso dalla forza muscolare del conducente tramite spinta, traino o altri sistemi manuali diversi dai pedali. Rientrano in questa categoria carretti a mano, carriole, transpallet manuali e simili. È disciplinato dall'art. 46 del Codice della Strada e dall'art. 197 del DPR 495/1992.
Qual è la differenza tra veicolo a braccia e velocipede?
Il velocipede (bicicletta) è mosso da pedali collegati a un sistema di trasmissione alla ruota. Il veicolo a braccia è invece mosso direttamente dalla forza delle braccia del conducente, senza pedali. Questa distinzione determina regimi di circolazione diversi, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle piste ciclabili.
Un carretto a mano può circolare sulla carreggiata?
Sì, i veicoli a braccia possono circolare sulla carreggiata, tenendosi il più vicino possibile al margine destro. Non richiedono patente, targa o assicurazione. Il conducente è comunque tenuto a rispettare le norme generali di prudenza e a non intralciare la circolazione.
Un veicolo a braccia può accedere alle piste ciclabili?
Di regola no: le piste ciclabili sono riservate ai velocipedi (e ai ciclomotori ove ammessi dalla segnaletica). Un carretto a mano non ha accesso alla pista ciclabile salvo diversa indicazione della segnaletica locale specifica.
Chi è responsabile in caso di incidente causato da un veicolo a braccia?
Il conducente del veicolo a braccia è soggetto alle norme generali di prudenza del Codice della Strada. In caso di incidente che causi danni a terzi, può rispondere civilmente per i danni causati e, in caso di lesioni o morti, penalmente. Non essendo prevista assicurazione obbligatoria, la responsabilità è personale e patrimoniale del conducente.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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Inquadramento sistematico: i veicoli a braccia nel Codice della Strada
L'art. 197 del DPR 495/1992 è una norma di dettaglio tecnico che chiarisce il meccanismo di azionamento dei veicoli a braccia, categoria prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Il Codice, all'art. 46, include i veicoli a braccia tra i veicoli non a motore, distinguendoli dai velocipedi (biciclette e simili, mossi da pedali) e dai veicoli a trazione animale. Il regolamento, con l'art. 197, ne specifica il tratto caratterizzante: l'azionamento avviene mediante la forza muscolare del conducente in modo «diverso» dall'uso di pedali o dispositivi analoghi.
La distinzione può sembrare banale, ma ha rilevanza giuridica concreta. Le norme di circolazione - dove circolare, a quale velocità, con quali obblighi di segnalazione - applicabili ai veicoli a braccia sono diverse da quelle applicabili ai velocipedi. La categorizzazione corretta è il presupposto per identificare il regime giuridico applicabile.
Cosa si intende per «azionamento diverso dai pedali»
La formula legislativa - «deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi» - individua il criterio distintivo rispetto al velocipede. Un velocipede (bicicletta) trasmette la forza muscolare alla ruota tramite pedali collegati a un sistema di catena e pignone. Un veicolo a braccia invece non ha pedali: la forza si applica direttamente alle stanghe di traino, alle maniglie di spinta, alle impugnature laterali o a qualunque altro sistema che coinvolga le braccia e non i piedi come organo motore principale.
Rientrano tipicamente nella categoria:
Regime di circolazione applicabile
Il Codice della Strada (art. 46 e seguenti) disciplina la circolazione dei veicoli non a motore, con previsioni specifiche per i veicoli a braccia. In linea di massima, questi veicoli devono circolare sulla carreggiata il più vicino possibile al margine destro, salvo diverse indicazioni della segnaletica locale. Nelle zone pedonali e nei centri storici possono essere autorizzati su percorsi che ai veicoli a motore sono preclusi. Non è richiesta alcuna patente, targa o assicurazione obbligatoria, ma il conducente è comunque soggetto agli obblighi generali di prudenza e di non intralcio alla circolazione.
Rilevanza operativa della distinzione
La distinzione tra veicolo a braccia e velocipede ha effetti pratici nelle seguenti situazioni:
Profili di sicurezza e responsabilità
Il conducente di un veicolo a braccia, pur non essendo titolare di una patente di guida, è comunque soggetto alle norme generali del Codice della Strada in materia di prudenza, attenzione e rispetto della segnaletica. Un carretto a mano che invade la carreggiata senza segnalazione, che non rispetta i sensi di circolazione o che è condotto in modo da creare pericolo per altri utenti, integra una condotta che può dar luogo a responsabilità civile per danni causati a terzi e, nei casi più gravi, a responsabilità penale per le conseguenze lesive che ne derivano.
Casi pratici
Caso 1
Caso 2
Caso 3
Domande frequenti
Cos'è un veicolo a braccia secondo il Codice della Strada?
Un veicolo a braccia è un mezzo non motorizzato mosso dalla forza muscolare del conducente tramite spinta, traino o altri sistemi manuali diversi dai pedali. Rientrano in questa categoria carretti a mano, carriole, transpallet manuali e simili. È disciplinato dall'art. 46 del Codice della Strada e dall'art. 197 del DPR 495/1992.
Qual è la differenza tra veicolo a braccia e velocipede?
Il velocipede (bicicletta) è mosso da pedali collegati a un sistema di trasmissione alla ruota. Il veicolo a braccia è invece mosso direttamente dalla forza delle braccia del conducente, senza pedali. Questa distinzione determina regimi di circolazione diversi, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle piste ciclabili.
Un carretto a mano può circolare sulla carreggiata?
Sì, i veicoli a braccia possono circolare sulla carreggiata, tenendosi il più vicino possibile al margine destro. Non richiedono patente, targa o assicurazione. Il conducente è comunque tenuto a rispettare le norme generali di prudenza e a non intralciare la circolazione.
Un veicolo a braccia può accedere alle piste ciclabili?
Di regola no: le piste ciclabili sono riservate ai velocipedi (e ai ciclomotori ove ammessi dalla segnaletica). Un carretto a mano non ha accesso alla pista ciclabile salvo diversa indicazione della segnaletica locale specifica.
Chi è responsabile in caso di incidente causato da un veicolo a braccia?
Il conducente del veicolo a braccia è soggetto alle norme generali di prudenza del Codice della Strada. In caso di incidente che causi danni a terzi, può rispondere civilmente per i danni causati e, in caso di lesioni o morti, penalmente. Non essendo prevista assicurazione obbligatoria, la responsabilità è personale e patrimoniale del conducente.