- Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso è un dispositivo opzionale che i conducenti possono esporre in caso di emergenza (malore, avaria, mancanza di carburante), ai sensi dell'art. 72, comma 3, del Codice della Strada.
- Deve riportare la scritta «SOS» sul lato anteriore; il lato posteriore aggiunge un simbolo specifico: croce rossa (malore), chiave regolabile (avaria), distributore (mancanza carburante).
- È realizzato in pellicola retroriflettente bianca o gialla con simboli rossi, oppure come dispositivo luminoso con diciture su schermo.
- Deve garantire la leggibilità e il riconoscimento da almeno 50 metri, sia di giorno che di notte, per un osservatore con acuità visiva di almeno 8/10 senza correzione.
- Il dispositivo deve essere omologato dal Ministero dei trasporti e recare il numero di approvazione e il marchio di fabbrica.
Testo dell'articoloVigente
Art. 230 DPR 495/1992 — Segnale mobile plurifunzionale di soccorso
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3,…, del codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza: a) malore del conducente; b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonché nell'appendice VI al presente titolo.
2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture: Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a) Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli: a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b); b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c); c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d).
3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile.
4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.
5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne che notturne.
6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. È ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.
7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE – MOTORE – GOMMA – FRENI – LUCI – BENZINA – GASOLIO.
8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 50 m, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne.
9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.
10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.
11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre
1988. 12. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610.
Stesso numero, altri codici
- Art. 230 Cod. Amb. — rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture
- Art. 230 D.Lgs. 209/2005 — Commissario per la gestione provvisoria
- Art. 230 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
- Articolo 230 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 230 Codice della Strada: Educazione stradale
- Articolo 230 Codice di Procedura Civile: Modo dell’interrogatorio
In sintesi
Indice dei contenuti
Inquadramento normativo e finalità del segnale
L'art. 230 del DPR 495/1992 disciplina le caratteristiche tecniche del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, il cui utilizzo è previsto dall'art. 72, comma 3, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Si tratta di un dispositivo di segnalazione di emergenza che il conducente può esporre sul proprio veicolo fermo in strada in caso di difficoltà, con lo scopo di avvertire gli altri utenti della strada e, al contempo, indicare la natura del problema per facilitare l'intervento dei soccorsi.
Il segnale si affianca al tradizionale triangolo di emergenza (art. 162 CdS) ma se ne distingue per la sua funzione comunicativa pluridirezionale: non si limita a segnalare la presenza di un veicolo fermo, ma specifica visivamente il tipo di emergenza. Questa caratteristica è particolarmente utile nelle situazioni in cui il conducente non è in grado di comunicare verbalmente (es. malore) o nei casi in cui sia necessario un intervento specializzato (avaria meccanica, rifornimento di carburante).
Le tre situazioni di emergenza e i simboli corrispondenti
Il comma 1 elenca le situazioni che legittimano l'esposizione del segnale: malore del conducente, avaria al motore, ai pneumatici, ai freni o ai dispositivi di segnalazione e illuminazione, mancanza di carburante. Ciascuna situazione corrisponde a un simbolo specifico sul lato posteriore del segnale:
— La croce rossa indica il malore del conducente: è un richiamo immediato all'esigenza di soccorso medico. Il comma 3 precisa che questo simbolo può essere utilizzato solo nel caso di malore, non in caso di avaria o mancanza di carburante, per evitare falsi allarmi e garantire la prontezza di risposta del sistema di emergenza sanitaria.
— La chiave regolabile (simbolo di riparazione meccanica) indica un'avaria del veicolo: segnala che il mezzo è fermo per un guasto tecnico e che potrebbe essere necessario l'intervento di un meccanico o di un soccorso stradale.
— Il distributore indica la mancanza di carburante: è la situazione forse più comune tra quelle contemplate e segnala la necessità di rifornimento, non un guasto meccanico.
La tripartizione evita l'ambiguità di un segnale unico che non consente di distinguere la natura dell'emergenza, consentendo una risposta più mirata da parte degli altri utenti o dei servizi di soccorso.
Caratteristiche costruttive: retroriflettenza e visibilità
Il segnale base è realizzato con pellicola retroriflettente di colore bianco o giallo, con simboli di colore rosso trasparente o nero. La retroriflettenza è la caratteristica che consente al segnale di essere visibile di notte grazie alla riflessione della luce dei fari dei veicoli in avvicinamento: senza questa proprietà, il segnale sarebbe praticamente invisibile nelle ore notturne, vanificando la sua funzione protettiva proprio nelle condizioni di maggiore rischio.
Il comma 5 fissa la prestazione minima di visibilità: il segnale deve essere riconoscibile a distanza di almeno 50 m, sia di giorno che di notte, da parte di un osservatore con acuità visiva di almeno 8/10 in un occhio, senza correzione ottica. I 50 metri rappresentano la distanza minima necessaria — su una strada a 50 km/h — per consentire una reazione del conducente in avvicinamento (frenata o cambio di corsia). La prestazione deve essere garantita senza determinare fenomeni di abbagliamento, particolarmente rilevanti nelle ore notturne.
La versione luminosa con schermo a diciture
I commi 6 e 7 contemplano una versione più avanzata del dispositivo: il segnale può essere realizzato con diciture luminose di colore rosso su fondo nero, visibili solo dalla parte posteriore del veicolo (o ripetute anche nella parte anteriore con caratteri bianchi o gialli su fondo nero). Questo segnale luminoso deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE — MOTORE — GOMMA — FRENI — LUCI — BENZINA — GASOLIO. L'elenco copre le situazioni di emergenza più frequenti con una terminologia immediata e comprensibile anche a distanza.
La limitazione a una sola dicitura per volta è voluta: evita la confusione derivante dalla visualizzazione contemporanea di più messaggi, garantendo che il conducente in avvicinamento abbia un messaggio chiaro e inequivocabile da decodificare in pochi secondi.
Omologazione e conformità
Il dispositivo deve essere omologato dal Ministero dei trasporti (all'epoca Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della MCTC) e la sua conformità è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica (commi 9 e 10). Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del DM 10 dicembre 1988, anteriore al regolamento.
L'obbligo di omologazione è coerente con la funzione del dispositivo: un segnale di soccorso che non rispetti i requisiti minimi di visibilità e retroriflettenza potrebbe creare una falsa sensazione di sicurezza, inducendo il conducente in emergenza a non adottare altre misure di segnalazione (come il triangolo di sosta) nella convinzione che il segnale plurifunzionale sia sufficiente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti