- In attuazione dell'art. 56, comma 2, lettere c) e d), del Codice della Strada, l'art. 204 classifica i rimorchi in due categorie: rimorchi per trasporto specifico e rimorchi per uso speciale.
- I rimorchi per trasporto specifico sono quelli dotati di carrozzerie permanenti destinate a tipologie particolari di merci: prodotti a temperatura controllata, rifiuti solidi urbani, liquidi, materiali sfusi, container, coils, calcestruzzo, animali vivi e altri.
- I rimorchi per uso speciale sono quelli destinati ad accompagnare autoveicoli per uso speciale o dotati di attrezzature particolari: pompe, scale, gru, saldatrici, gruppi elettrogeni, abitazione, ufficio, officina, negozio, laboratori mobili.
- Per i rimorchi non compresi negli elenchi tariffari, la carta di circolazione riporta una portata fittizia ai fini fiscali, calcolata sottraendo la tara dalla massa complessiva.
Testo dell'articoloVigente
Art. 204 DPR 495/1992 — Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli; o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi: a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati; b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati; c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari; d) attrezzati con pompe; e) attrezzati con scale; f) attrezzati con gru; g) attrezzati con saldatrici; h) attrezzati con scavatrici; i) attrezzati con perforatrici; l) attrezzati con gruppi elettrogeni; m) attrezzati con bobine avvolgicavi; n) attrezzati per uso abitazione; o) attrezzati per uso ufficio; p) attrezzati per uso officina; q) attrezzati per uso negozio; r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..
3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.
Stesso numero, altri codici
- Art. 204 Cod. Amb. — gestioni esistenti
- Art. 204 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
- Art. 204 Codice Civile: Retroattività della sentenza
- Articolo 204 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 204 Codice della Strada: Provvedimenti del prefetto
- Art. 204 c.p.c.: Rogatorie alle autorità estere e ai consoli ita
In sintesi
Indice dei contenuti
La classificazione dei rimorchi nel sistema del Codice della Strada
Il Codice della Strada, all'art. 56, distingue i rimorchi in diverse categorie in funzione del loro utilizzo: rimorchi per uso generale, rimorchi per trasporto specifico e rimorchi per uso speciale. Questa classificazione non ha solo valore nomenclaturale, ma determina l'applicazione di regole diverse in materia di immatricolazione, carta di circolazione, revisione, tarature e, soprattutto, di circolazione su strada (sagome, pesi, autorizzazioni speciali).
L'art. 204 del DPR 495/1992 traduce le definizioni del Codice in elenchi dettagliati di tipologie, fornendo agli operatori del settore, agli uffici della Motorizzazione Civile e ai gestori del parco veicoli uno strumento concreto per classificare correttamente i propri rimorchi. La corretta classificazione ha effetti pratici diretti: incide sull'aliquota della tassa di possesso, sulla categoria ai fini della revisione periodica, sull'obbligo o meno di munirsi di autorizzazioni speciali per la circolazione, e sulla fiscalità connessa (portata fittizia ai fini della legge 21 maggio 1955, n. 463).
I rimorchi per trasporto specifico: la carrozzeria come elemento classificatore
Il comma 1 elenca le tipologie di rimorchi e semirimorchi che rientrano nella categoria «trasporto specifico». Il criterio classificatorio è la carrozzeria permanentemente installata, progettata per il trasporto di una specifica tipologia di merce o per una specifica funzione. Le tipologie elencate sono:
I rimorchi per uso speciale: attrezzatura al posto della carrozzeria standard
Il comma 2 elenca i rimorchi classificati come «per uso speciale». In questo caso, il criterio non è la tipologia di merce trasportata, ma la funzione operativa del rimorchio, che non è quella del trasporto di merci in senso tradizionale, ma quella di supporto a un'attività specifica:
La portata fittizia ai fini fiscali per i rimorchi non classificati
Il comma 3 affronta un problema pratico: alcuni rimorchi non rientrano negli elenchi tariffari allegati alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornata dal decreto ministeriale 15 marzo 1958. Per questi rimorchi, la carta di circolazione riporta una portata fittizia ai fini fiscali, calcolata come differenza tra la massa complessiva a pieno carico e la tara del rimorchio allestito con carrozzeria cassone. Se non esiste una versione a cassone, si prende la tara del telaio e la si incrementa del 20%.
Questa portata fittizia serve esclusivamente per determinare l'importo della tassa di possesso (bollo) e non riflette necessariamente la reale capacità di carico del rimorchio. È una finzione fiscale introdotta per equiparare, ai fini tributari, i rimorchi speciali a quelli da trasporto ordinario.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti