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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti — Direzione generale della M.C.T.C.
  • La velocità massima effettiva (quella realmente raggiungibile) è verificata con metodo distinto, anch'esso fondato su tabelle di unificazione ministeriali.
  • I limiti di velocità massima per le macchine agricole semoventi sono fissati dall'art. 57 del Codice della Strada, che l'art. 210 del Regolamento attua sul piano tecnico-metodologico.
  • Alle velocità dichiarate dal costruttore che rientrano nei limiti dell'art. 57 CdS si applicano le tolleranze previste dalle normative comunitarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 210 DPR 495/1992 — Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

2. La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.

In sintesi

  • La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti — Direzione generale della M.C.T.C.
  • La velocità massima effettiva (quella realmente raggiungibile) è verificata con metodo distinto, anch'esso fondato su tabelle di unificazione ministeriali.
  • I limiti di velocità massima per le macchine agricole semoventi sono fissati dall'art. 57 del Codice della Strada, che l'art. 210 del Regolamento attua sul piano tecnico-metodologico.
  • Alle velocità dichiarate dal costruttore che rientrano nei limiti dell'art. 57 CdS si applicano le tolleranze previste dalle normative comunitarie.
Indice dei contenuti

Inquadramento normativo: il raccordo con l'art. 57 del Codice della Strada

L'art. 210 del DPR 495/1992 dà attuazione all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che fissa i limiti di velocità massima per le macchine agricole semoventi ammesse alla circolazione su strada. Il Codice stabilisce il limite, ma non definisce il metodo per misurare e verificare la velocità massima di questi veicoli particolari, che per natura costruttiva e impiego sono profondamente diversi dagli autoveicoli ordinari. L'art. 210 del Regolamento colma questa lacuna, indicando che tanto la velocità teorica quanto quella effettiva devono essere determinate mediante tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti — Direzione generale della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione). Si tratta di un esempio tipico della tecnica normativa del DPR 495/1992: il Codice fissa la regola, il Regolamento stabilisce la metodologia tecnica, il Ministero approva le tabelle applicative.

La distinzione tra velocità «teorica» e velocità «effettiva»

Il Regolamento opera una distinzione significativa tra due grandezze apparentemente simili ma tecnicamente diverse. La velocità massima teorica per costruzione è quella derivante dalle caratteristiche meccaniche intrinseche del veicolo: rapporti del cambio, potenza del motore, diametro degli pneumatici, configurazione degli assi. È un valore calcolato a tavolino sulla base del progetto costruttivo, e corrisponde alla velocità massima che il veicolo potrebbe teoricamente raggiungere in condizioni ideali di funzionamento. La velocità massima effettiva è invece quella concretamente rilevabile sul veicolo in condizioni reali di funzionamento, ed è soggetta a verifica — non a semplice calcolo. Questa distinzione è importante perché le due grandezze possono differire: fattori come l'usura dei pneumatici, le variazioni di carico, la temperatura e le condizioni del terreno possono determinare scostamenti tra la velocità teorica e quella effettiva. Il Regolamento richiede che entrambe siano determinate con le apposite tabelle ministeriali, garantendo uniformità e riproducibilità delle misurazioni.

Le tabelle di unificazione ministeriali: metodo e ruolo

La determinazione della velocità delle macchine agricole semoventi attraverso tabelle di unificazione è una scelta metodologica che riflette le peculiarità di questi veicoli. A differenza degli autoveicoli, le macchine agricole semoventi (trattori, mietitrebbiatrici, macchine per la raccolta, attrezzature semoventi per lavori agricoli) hanno caratteristiche molto variabili in base al modello, al tipo di trazione e alla configurazione di utilizzo. Le tabelle ministeriali forniscono una metodologia standardizzata per ricavare i valori di velocità in modo oggettivo e uniforme, evitando che produttori diversi adottino metodi di calcolo differenti che renderebbero i dati non comparabili. L'approvazione da parte del Ministero dei trasporti, Direzione generale della M.C.T.C., garantisce che le tabelle siano validate da un'autorità tecnica pubblica e abbiano valore ufficiale ai fini delle verifiche amministrative e dell'omologazione.

Le tolleranze delle normative comunitarie

Il comma 3 introduce un elemento di flessibilità importante: alle velocità massime dichiarate dal costruttore, qualora rientrino nei limiti previsti dall'art. 57 del Codice, si applicano le tolleranze previste dalle normative comunitarie. Questa disposizione risponde a un'esigenza pratica: in qualsiasi misurazione tecnica esiste un margine di incertezza strumentale e metodologica, e imporre un rispetto assoluto e senza tolleranze del limite di velocità dichiarato porterebbe i costruttori a sottodichiarare sistematicamente le prestazioni dei propri veicoli, con conseguenti distorsioni nel mercato. Le tolleranze comunitarie — fissate nelle direttive europee sull'omologazione dei veicoli agricoli — consentono una variazione accettabile tra il valore dichiarato e quello misurato, purché questa variazione sia contenuta entro i limiti approvati. Nella pratica, ciò significa che una macchina agricola dichiarata a una certa velocità massima può presentare in sede di verifica una velocità effettiva lievemente superiore senza per questo risultare non conforme, se lo scostamento rientra nelle tolleranze consentite.

Rilevanza pratica: quando queste norme entrano in gioco

Le disposizioni dell'art. 210 rilevano principalmente in tre contesti: l'omologazione e l'immatricolazione delle macchine agricole semoventi, i controlli su strada da parte delle autorità di polizia stradale, e i contenziosi relativi all'accertamento di infrazioni ai limiti di velocità. In sede di omologazione, il costruttore deve dichiarare le velocità massime del veicolo secondo le tabelle ministeriali, e il Ministero verifica la conformità ai limiti dell'art. 57 CdS. Nei controlli su strada, qualora una macchina agricola sia fermata per sospetto superamento dei limiti, la verifica della velocità effettiva deve avvenire con i metodi previsti dalle tabelle di unificazione. Negli eventuali contenziosi amministrativi, il rispetto delle tolleranze comunitarie può essere fatto valere come elemento a favore del proprietario del veicolo. Per gli agricoltori e i contoterzisti che utilizzano macchine semoventi su strade pubbliche, è importante verificare che le macchine siano correttamente omologate e che la velocità massima dichiarata sia compatibile con i limiti dell'art. 57 CdS.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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