Autore: Andrea Marton

  • Art. 97 D.Lgs. 174/2016 – Consulenza tecnica d’ufficio

    Art. 97 D.Lgs. 174/2016 – Consulenza tecnica d’ufficio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all’articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche.

    2. Con la medesima ordinanza, il collegio formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al giudice, a tal fine delegato, per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi dell’ articolo 193 del codice di procedura civile.

    3. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico e alle parti a cura della segreteria.

    4. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 2.

    5. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’ articolo 154 del codice di procedura civile, per: a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso; b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche; c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici; d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte; e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

    6. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, dal presidente con decreto, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Con la sentenza che definisce il giudizio il collegio regola definitivamente il relativo onere.

  • Domanda concordato (anche in bianco) – casi pratici art. 161 L.Fall.

    L’art. 161 L.Fall. disciplinava la domanda di concordato preventivo: contenuto del ricorso, documenti da allegare, requisiti di ammissibilità e, dal 2012, la possibilità di depositare una domanda «in bianco» (o prenotativa) per congelare le azioni esecutive in attesa di costruire il piano. Era uno dei cardini procedurali della vecchia legge fallimentare, perché dalla sua presentazione decorrevano effetti protettivi immediati per il debitore e per la massa dei creditori. La norma articolava in modo dettagliato il contenuto minimo del ricorso, la documentazione obbligatoria, il ruolo del professionista indipendente attestatore e il regime degli atti di straordinaria amministrazione compiuti durante la fase prenotativa.

    Dal 15 luglio 2022 la norma è abrogata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), che ha riscritto la disciplina del concordato preventivo agli artt. 39-44 CCII. La procedura non è scomparsa: è stata riorganizzata, modernizzata e integrata con gli altri strumenti di regolazione della crisi, ma molti articoli, sentenze e commenti continuano a fare riferimento all’art. 161 L.Fall. perché le procedure aperte prima del 15/7/2022 restano regolate dalla legge previgente per tutta la loro durata residua, fino all’omologazione o alla chiusura.

    Quadro dell’abrogazione: cosa è cambiato

    L’art. 161 L.Fall. resta vivo solo come norma applicabile alle procedure di concordato preventivo aperte prima del 15 luglio 2022, in virtù dell’art. 390 CCII (norme transitorie) che impone l’applicazione della legge previgente alle procedure pendenti. Significa che, a distanza di anni, i tribunali fallimentari italiani applicano ancora la legge fallimentare a centinaia di concordati pendenti, mentre tutte le nuove istanze seguono il CCII.

    Per le crisi che esplodono oggi, il riferimento operativo è il CCII:

    • Art. 39 CCII – obblighi di deposito documentale (bilanci, situazione patrimoniale, elenco creditori, dichiarazioni fiscali, dichiarazioni IVA).
    • Art. 40 CCII – domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
    • Art. 44 CCII – domanda di accesso con riserva (l’erede diretto della «domanda in bianco»).
    • Art. 84 CCII – finalità e tipologie del concordato preventivo (in continuità o liquidatorio).

    La logica del legislatore del CCII è stata quella di unificare i punti di accesso alle procedure (un unico ricorso per tutte le procedure concorsuali) e di rafforzare la responsabilizzazione del debitore, anche con l’obbligo di adeguati assetti organizzativi (art. 2086 c.c.).

    La domanda «in bianco» (oggi domanda con riserva)

    Era lo strumento più usato negli ultimi dieci anni di vita dell’art. 161 L.Fall.: l’imprenditore depositava un ricorso minimale, riservandosi di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale (60-120 giorni, prorogabile di ulteriori 60 in presenza di giustificati motivi). Dal momento del deposito scattavano gli effetti protettivi: blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori, divieto di acquisire titoli di prelazione e cristallizzazione dei crediti anteriori.

    Lo strumento aveva permesso a molte imprese di sottrarsi a pignoramenti aggressivi mentre costruivano una proposta concordataria realistica, ma aveva anche generato abusi (uso meramente dilatorio): per questo nel 2015 il legislatore aveva irrigidito la disciplina, imponendo obblighi informativi periodici e poteri di controllo del commissario giudiziale provvisorio.

    Oggi la stessa funzione è assolta dalla domanda con riserva ex art. 44 CCII, che mantiene la logica della «protezione anticipata» ma la coordina con gli altri strumenti del Codice (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), prevedendo misure protettive richieste e confermate dal tribunale, con obblighi informativi rafforzati e un controllo più stringente sulla genuinità dell’iniziativa.

    I documenti obbligatori

    Sotto l’art. 161 L.Fall. la domanda di concordato «piena» richiedeva un corredo documentale stringente, oggi sostanzialmente confermato dall’art. 39 CCII:

    • bilanci degli ultimi tre esercizi e dichiarazioni dei redditi;
    • aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
    • elenco analitico dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
    • elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
    • valore dei beni e creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
    • piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
    • relazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano;
    • idonea documentazione fiscale e contributiva, comprese le dichiarazioni IVA degli ultimi periodi.

    La centralità della relazione del professionista indipendente attestatore è rimasta inalterata anche nel CCII: si tratta del filtro tecnico che garantisce al tribunale e ai creditori che i numeri esposti dal debitore corrispondano alla realtà e che il piano sia, nella valutazione professionale, eseguibile.

    5 casi pratici

    1) SRL Alfa deposita ricorso ex art. 161 L.Fall. con piano completo

    SRL Alfa, indebitata per 4,2 milioni di euro con banche, fornitori e Agenzia delle Entrate, predispone un piano di concordato in continuità aziendale: prosecuzione dell’attività produttiva, vendita di un capannone non strumentale, dismissione di una linea produttiva obsoleta e soddisfacimento dei chirografari al 28% in cinque anni. Deposita ricorso al tribunale fallimentare territorialmente competente con tutta la documentazione richiesta dall’art. 161, comprese le tre relazioni del professionista indipendente sulla veridicità dei dati, sulla fattibilità del piano e sull’utilità della continuità rispetto all’alternativa liquidatoria. Il tribunale, verificata la completezza, dichiara aperta la procedura e nomina il commissario giudiziale, fissando l’adunanza dei creditori per il voto sulla proposta.

    2) Ditta individuale Beta deposita domanda in bianco per congelare i pignoramenti

    Beta, ditta individuale del settore edile, riceve in dieci giorni tre pignoramenti presso terzi su conti correnti e crediti verso committenti pubblici, per un controvalore complessivo di 380.000 euro. Non ha ancora un piano strutturato, ma teme la paralisi operativa e la perdita degli affidamenti bancari. Deposita una domanda di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, L.Fall.: il tribunale fissa un termine di 90 giorni per il deposito del piano, dispone l’automatic stay e nomina un pre-commissario con poteri di vigilanza. I pignoramenti pendenti si sospendono, i nuovi sono inibiti e l’imprenditore guadagna il tempo necessario per costruire la proposta con il professionista, ricucendo i rapporti con i committenti pubblici e ridefinendo i flussi di cassa.

    3) Integrazione documentale richiesta dal tribunale

    SAS Gamma deposita il ricorso, ma la relazione del professionista indipendente è carente sui criteri di valutazione del magazzino e sulle assunzioni di scenario per i flussi di cassa prospettici. Il tribunale, ai sensi dell’art. 162 L.Fall., concede 15 giorni per integrare la documentazione, segnalando puntualmente le criticità. Il debitore, con il proprio consulente, riformula la relazione di stima, produce le perizie giurate sui beni strumentali e aggiorna i prospetti di tesoreria con un’analisi di sensibilità sui ricavi attesi. L’integrazione è ammessa, il tribunale ritiene superate le criticità e la procedura prosegue verso l’ammissione e la votazione dei creditori.

    4) Conversione del concordato in liquidazione giudiziale (già fallimento)

    SRL Delta deposita la domanda in bianco, ottiene la protezione e la nomina del pre-commissario, ma allo scadere dei 120 giorni – pur essendo intervenuta una proroga di 60 – non presenta il piano. Inoltre, dalle relazioni periodiche del pre-commissario emerge che il debitore ha compiuto atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, depauperando il patrimonio. Il tribunale, su istanza di un creditore qualificato, dichiara l’improcedibilità del concordato e, accertato lo stato di insolvenza, apre la liquidazione giudiziale (nuovo nome del fallimento sotto il CCII). Sotto il vecchio regime sarebbe stato dichiarato il fallimento ex art. 162 L.Fall., con il conseguente passaggio al curatore di tutta l’attività di liquidazione dell’attivo.

    5) Transizione L.Fall. → CCII: procedura pendente al 15/7/2022

    SPA Epsilon aveva depositato la domanda di concordato il 30 giugno 2022. La procedura, regolarmente aperta sotto l’art. 161 L.Fall., al momento dell’entrata in vigore del CCII era pendente. Per effetto dell’art. 390 CCII continua a essere regolata dalla legge fallimentare fino alla sua naturale conclusione: l’omologazione del concordato avviene quindi ex art. 180 L.Fall., non secondo le regole del Codice della crisi. Anche le opposizioni dei creditori dissenzienti, le impugnazioni e l’eventuale esecuzione coattiva del concordato omologato seguiranno la disciplina previgente, con i relativi termini e poteri del commissario.

    Quando rileva oggi

    L’art. 161 L.Fall. rileva ancora oggi nei procedimenti aperti prima del 15 luglio 2022 e nelle controversie giurisprudenziali che li riguardano, oltre che nelle azioni di responsabilità e revocatorie collegate a quelle procedure. Per le nuove crisi, l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza si rivolge agli artt. 40 e 44 CCII per accedere al concordato preventivo o alla domanda con riserva; il tribunale competente per territorio (luogo della sede principale dell’impresa) valuta la domanda; il commissario giudiziale (nominato dal tribunale) vigila sulla procedura, riferisce sulla fattibilità del piano e sulla condotta del debitore, esprime parere su atti di straordinaria amministrazione e relaziona ai creditori prima del voto. Il curatore entra in gioco soltanto in caso di conversione del concordato in liquidazione giudiziale, prendendo in carico l’attivo e procedendo alla sua liquidazione secondo il piano di ripartizione.

    Norme di riferimento

    • R.D. 267/1942, art. 161 (Legge Fallimentare) – abrogato dal 15/7/2022, applicabile alle procedure pendenti.
    • D.Lgs. 14/2019, artt. 39-44 CCII – disciplina vigente della domanda di concordato preventivo e della domanda con riserva.
    • D.Lgs. 14/2019, art. 84 CCII – finalità e tipologie di concordato preventivo (continuità e liquidatorio).
    • D.Lgs. 14/2019, art. 390 CCII – norma transitoria: alle procedure aperte prima del 15/7/2022 si applica la legge previgente.

    FAQ

    L’art. 161 L.Fall. è ancora applicabile?

    Sì, ma solo alle procedure di concordato preventivo aperte prima del 15 luglio 2022, in forza dell’art. 390 CCII. Per le nuove domande si applicano gli artt. 39-44 CCII e, per la disciplina sostanziale, l’art. 84 CCII.

    Cosa è oggi la «domanda in bianco»?

    Si chiama domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII): consente di depositare una domanda minimale per ottenere subito gli effetti protettivi (blocco delle azioni esecutive e cautelari) e riservarsi di presentare piano e proposta entro un termine fissato dal tribunale, con obblighi informativi periodici verso il commissario.

    Quali documenti servono per la domanda «piena»?

    Bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori e diritti reali, piano analitico con tempi e modalità di adempimento, relazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano (art. 39 CCII, in continuità con l’art. 161 L.Fall.), oltre alle dichiarazioni fiscali e IVA recenti.

    Cosa succede se non si deposita il piano nei termini?

    Il tribunale dichiara improcedibile la domanda e, accertata l’insolvenza dell’imprenditore, può aprire la liquidazione giudiziale (già fallimento), nominando un curatore. È quindi cruciale rispettare i termini fissati dal tribunale al momento della concessione della riserva e mantenere un dialogo trasparente con il commissario nominato.

  • Acquisti immobiliari ed eredita degli enti privati: esempi pratici sull’art. 17 c.c. (abrogato) e disciplina vigente

    In sintesi

    • L’art. 17 c.c. richiedeva, nel testo originario del 1942, l’autorizzazione governativa per gli acquisti di immobili e per l’accettazione di donazioni, eredita e legati da parte delle persone giuridiche private.
    • La L. 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. Bassanini-bis) ha abrogato l’art. 17 c.c. nell’ambito della semplificazione amministrativa, eliminando ogni controllo preventivo sull’incremento patrimoniale degli enti.
    • Oggi associazioni riconosciute, fondazioni e comitati possono acquistare immobili e accettare lasciti senza alcuna autorizzazione, salvo i limiti generali di capacita e le regole statutarie interne.
    • Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS la disciplina speciale e dettata dal D.Lgs. 117/2017: vincolo di destinazione, divieto di distribuzione utili, obblighi di rendicontazione.
    • Per le ONLUS residue e per gli enti non commerciali restano gli obblighi di tenuta delle scritture e i controlli ex art. 13 D.Lgs. 460/1997, fino al pieno transito al Terzo settore.
    • Le accettazioni di eredita degli enti devono comunque essere fatte con beneficio di inventario ex art. 473 c.c., regola sopravvissuta all’abrogazione dell’art. 17.
    • La dismissione del controllo pubblico ha spostato il presidio sulla vigilanza ordinaria (prefettura, RUNTS) e sulla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 per le operazioni immobiliari di rilievo.

    Prima degli esempi: cosa diceva l’art. 17 c.c. e perche e stato abrogato

    L’art. 17 c.c., nel testo del 1942, imponeva alle persone giuridiche private di ottenere l’autorizzazione governativa per acquistare immobili, accettare donazioni e accettare eredita o legati. La ratio rifletteva la concezione statalistica del codice: gli enti morali, una volta riconosciuti, non potevano accrescere il proprio patrimonio senza un controllo dell’autorita, che valutava l’opportunita politica e la coerenza con i fini statutari. Il procedimento era farraginoso, generava ritardi e di fatto bloccava molte successioni testamentarie a favore di associazioni e fondazioni.

    La L. 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis), nell’ambito di un vasto programma di semplificazione amministrativa, ha abrogato l’art. 17 c.c. con effetto immediato. Da quel momento gli enti riconosciuti possono compiere acquisti immobiliari e accettare liberalita o successioni senza alcuna autorizzazione preventiva. La tutela del patrimonio dell’ente e affidata agli organi interni e alle regole statutarie; la tutela dei terzi e dell’ordinamento e affidata ai controlli ordinari di legalita e, per gli enti non profit, alle discipline speciali successive (ONLUS, ETS, RUNTS).

    Il regime attuale: capacita piena salvo discipline speciali

    Dopo l’abrogazione, vale il principio della capacita patrimoniale piena delle persone giuridiche private. Associazioni riconosciute, fondazioni e comitati possono comprare, vendere, accettare lasciti, costituire trust e ipoteche con la stessa liberta di una societa commerciale, nei limiti dell’oggetto statutario. Il riconoscimento si ottiene oggi con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, tramite registrazione prefettizia con controllo di legalita ma senza discrezionalita politica.

    La disciplina speciale piu rilevante e quella del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017). Gli ETS iscritti al RUNTS sono soggetti al vincolo di destinazione del patrimonio ai fini civici, solidaristici o di utilita sociale, al divieto di distribuzione anche indiretta di utili, all’obbligo di rendicontazione e, sopra determinate soglie, alla revisione legale. Per le ONLUS ancora attive nella fase transitoria e per gli enti non commerciali in genere restano gli obblighi dell’art. 13 D.Lgs. 460/1997: scritture contabili separate, rendiconto annuale, divieto di distribuzione di avanzi.

    Il presidio antiriciclaggio sulle operazioni immobiliari degli enti

    L’eliminazione dell’autorizzazione governativa non significa assenza di controlli. Per le operazioni immobiliari di importo rilevante, il presidio e oggi affidato al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (antiriciclaggio). Notai, banche e intermediari finanziari sono soggetti a obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e segnalazione di operazioni sospette. Per gli enti non profit, particolarmente esposti al rischio di abuso, le linee guida UIF richiedono una valutazione rafforzata della provenienza dei fondi e della coerenza tra operazione e oggetto statutario.

    Sul piano successorio resta in vigore la regola dell’art. 473 c.c.: le persone giuridiche e gli enti non possono accettare eredita se non con beneficio di inventario. Si tratta di una garanzia di separazione patrimoniale che protegge l’ente da debiti ereditari ignoti e che e sopravvissuta all’abrogazione dell’art. 17. La dichiarazione di accettazione beneficiata va resa con atto pubblico e iscritta nel registro delle successioni.

    Caso 1: associazione riconosciuta che acquista un immobile

    Scenario. Tizio e presidente dell’Associazione Alfa, ente riconosciuto iscritto al registro delle persone giuridiche della prefettura di Milano. L’associazione vuole acquistare un capannone da destinare a magazzino per le attivita di solidarieta. Il consiglio direttivo chiede al notaio se serva un’autorizzazione governativa come previsto dal vecchio art. 17 c.c.

    Come si legge in pratica. Nessuna autorizzazione e necessaria. L’art. 17 c.c. e stato abrogato dalla L. 127/1997. Alfa puo procedere all’acquisto purche la delibera del consiglio sia conforme allo statuto e siano rispettati gli adempimenti antiriciclaggio del notaio. Se Alfa e ETS iscritto al RUNTS, l’immobile entra nel patrimonio vincolato ai fini di utilita sociale.

    Documenti. Statuto, visura del registro delle persone giuridiche o del RUNTS, delibera del consiglio, perizia di stima, KYC antiriciclaggio, atto pubblico di compravendita.

    Caso 2: fondazione che accetta un’eredita testamentaria

    Scenario. Caio dispone per testamento che la propria abitazione e un portafoglio titoli siano devoluti alla Fondazione Beta, ente riconosciuto con sede a Torino. Gli eredi legittimi contestano la disposizione sostenendo che, in mancanza dell’autorizzazione di cui all’art. 17 c.c., l’accettazione della fondazione sarebbe inefficace.

    Come si legge in pratica. L’eccezione e infondata. L’art. 17 c.c. e abrogato dal 1997 e non occorre alcuna autorizzazione. Beta puo accettare l’eredita, ma deve farlo con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 473 c.c.: e una regola imperativa che protegge il patrimonio dell’ente da passivita ereditarie occulte. L’accettazione si fa con atto pubblico ricevuto da notaio o cancelliere e iscritta nel registro delle successioni. Se la fondazione e ETS, il bene entra nel patrimonio vincolato e non puo essere distratto dai fini istituzionali.

    Documenti. Testamento pubblicato, dichiarazione di accettazione beneficiata, inventario notarile dei beni ereditari, statuto della fondazione, delibera del consiglio di amministrazione, dichiarazione di successione, eventuale denuncia al RUNTS per gli incrementi patrimoniali rilevanti.

    Caso 3: comitato non riconosciuto e donazione immobiliare

    Scenario. Sempronio promuove un comitato per la raccolta fondi a favore di una causa benefica. Una sostenitrice intende donare al comitato un appartamento a Roma. Il comitato non e riconosciuto e non ha personalita giuridica. Il notaio si interroga sul regime applicabile.

    Come si legge in pratica. L’art. 17 c.c. non rileva in nessun caso, essendo abrogato. Il problema, semmai, riguarda la capacita del comitato non riconosciuto: gli artt. 39-42 c.c. attribuiscono ai comitati una soggettivita limitata e una responsabilita personale e solidale degli organizzatori. La donazione immobiliare a comitato non riconosciuto e possibile ma sconsigliabile: meglio costituire una fondazione di scopo o un’associazione riconosciuta che possa intestarsi il bene con piena capacita. In alternativa, la donazione puo essere accettata da un fiduciario con vincolo di destinazione.

    Documenti. Atto costitutivo del comitato, regolamento interno, identita degli organizzatori, eventuale progetto di trasformazione in fondazione, atto di donazione con vincolo di destinazione, KYC antiriciclaggio della donante, dichiarazione dei sostenitori, modulistica per costituzione ETS se prevista.

    Caso 4: ETS che vende un immobile ricevuto in lascito

    Scenario. La Fondazione Gamma, ETS iscritto al RUNTS, ha ricevuto in lascito un immobile a Firenze che non e funzionale alle attivita statutarie. Il consiglio decide di venderlo per finanziare un nuovo progetto sociale. Mevio, donatore storico, contesta l’operazione sostenendo che il bene era vincolato.

    Come si legge in pratica. Anche dopo l’abrogazione dell’art. 17 c.c., il D.Lgs. 117/2017 impone agli ETS il vincolo di destinazione del patrimonio ai fini istituzionali. Il vincolo non significa immobilizzazione: l’ente puo vendere e reinvestire, purche il ricavato sia destinato a finalita statutarie e l’operazione sia coerente con l’oggetto. La delibera deve essere motivata, l’operazione tracciata in bilancio e rendicontata nel bilancio sociale. Gamma deve dimostrare la coerenza tra dismissione e nuovo progetto, conservando documentazione contabile e progettuale.

    Documenti. Atto di lascito originario, delibera consiliare motivata, perizia di stima, atto pubblico di vendita, contabilita separata del provento, progetto sociale beneficiario, bilancio sociale e di esercizio, eventuale comunicazione al RUNTS, relazione del revisore legale se previsto.

    Caso 5: ente straniero che acquista immobile in Italia

    Scenario. Una fondazione di diritto svizzero intende acquistare un immobile a Como per ospitare convegni scientifici. Calpurnia, consulente della fondazione, chiede se servano autorizzazioni come quelle del vecchio art. 17 c.c.

    Come si legge in pratica. L’art. 17 c.c. e abrogato e non si applica neppure agli enti stranieri. La capacita giuridica della fondazione svizzera si valuta secondo la legge del paese di costituzione (art. 25 L. 218/1995). Occorre verificare la reciprocita, gli adempimenti antiriciclaggio rafforzati per enti esteri non profit, la registrazione e le imposte ipocatastali. Se l’ente opera in modo stabile in Italia, va valutata l’apertura di sede secondaria.

    Documenti. Statuto e atto costitutivo tradotti e legalizzati, certificato di esistenza, certificato di residenza fiscale, attestazione di reciprocita, KYC antiriciclaggio rafforzato, eventuale iscrizione della sede secondaria, atto pubblico di compravendita.

    Quando chiedere una verifica

    L’abrogazione dell’art. 17 c.c. ha semplificato la vita di associazioni e fondazioni, ma ha spostato la complessita sul piano della corretta governance interna, della disciplina del Terzo settore e degli obblighi antiriciclaggio. Quando un ente non profit acquista immobili rilevanti, accetta lasciti complessi o opera con elementi di estraneita, conviene mappare con anticipo i vincoli statutari, gli obblighi RUNTS e gli adempimenti notarili e fiscali. Per una verifica caso per caso, e possibile rivolgersi al servizio di consulenza qualificata su fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 14 c.c. – atto costitutivo della fondazione.
    • Art. 16 c.c. – atto costitutivo e statuto delle persone giuridiche.
    • Art. 473 c.c. – accettazione di eredita da parte di enti con beneficio di inventario.
    • L. 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis) – abrogazione dell’art. 17 c.c. e semplificazione amministrativa.
    • D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 – regolamento sulle persone giuridiche private.
    • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore (RUNTS, vincolo di destinazione).
    • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – disciplina ONLUS ed enti non commerciali (art. 13).
    • D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 – antiriciclaggio per operazioni immobiliari e clientela non profit.
    • Testo dell’art. 17 c.c. abrogato consultabile su Normattiva.

    Domande frequenti

    L’art. 17 c.c. e ancora in vigore?
    No. E stato abrogato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini-bis). Le persone giuridiche private possono oggi acquistare immobili e accettare donazioni o eredita senza alcuna autorizzazione governativa.

    Un’associazione riconosciuta deve chiedere autorizzazioni per comprare un immobile?
    No, salvo quanto previsto dal proprio statuto. La capacita patrimoniale e piena. Restano gli adempimenti antiriciclaggio in capo al notaio e, per gli ETS, il vincolo di destinazione del patrimonio ai fini istituzionali.

    Una fondazione puo accettare un’eredita senza beneficio di inventario?
    No. L’art. 473 c.c. impone alle persone giuridiche e agli enti l’accettazione beneficiata. La regola e imperativa e sopravvive all’abrogazione dell’art. 17 c.c.

    Gli enti del Terzo settore hanno vincoli ulteriori sugli acquisti immobiliari?
    Si. Il D.Lgs. 117/2017 impone il vincolo di destinazione del patrimonio, il divieto di distribuzione utili e obblighi di rendicontazione. La vendita di beni ricevuti in lascito e ammessa solo per reinvestimento in finalita istituzionali, con delibera motivata e tracciatura contabile.

    Un comitato non riconosciuto puo ricevere donazioni immobiliari?
    Tecnicamente si, ma con responsabilita personale e solidale degli organizzatori (artt. 39-42 c.c.). E preferibile costituire una fondazione o un’associazione riconosciuta, oppure ricorrere a un fiduciario con vincolo di destinazione, per garantire piena tutela del bene e dei terzi.

    Vedi anche: Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Successione legittima, Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, Rinuncia all’eredità, Eredità e casa del convivente e Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni.

  • Art. 58 RD 12/1941

    Art. 58 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 10 D.Lgs. 141/2024 – Spazi doganali

    Art. 10 D.Lgs. 141/2024 – Spazi doganali

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. L’Agenzia delimita gli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna località.

    2. Nei porti e negli aeroporti, nonché dove è presente una struttura stabile dell’Agenzia o della Guardia di finanza, la delimitazione degli spazi doganali è determinata dall’Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di istituzione o soppressione di varchi.

  • Sciopero: trattenute, diritti e obblighi del lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · Diritti sindacali, trattenute e tutele

    In sintesi

    Lo sciopero è un diritto costituzionale (art. 40 Cost.) che sospende temporaneamente l’obbligazione di lavorare senza sciogliere il rapporto. Il lavoratore che sciopera non percepisce la retribuzione per le ore non prestate; il datore può trattenere anche la quota di tredicesima e altri ratei. Nei servizi pubblici essenziali vigono regole speciali (L. 146/1990) con obbligo di preavviso e servizi minimi garantiti.

    Riferimento normativo

    Art. 40 Costituzione; L. 146/1990 (servizi pubblici essenziali)

    Tabella riepilogativa

    Effetti dello sciopero sul rapporto di lavoro
    Aspetto Regola generale Servizi essenziali (L. 146/1990)
    Retribuzione Non spetta per le ore di sciopero Idem; contingenti minimi retribuiti
    Continuità del rapporto Il contratto non si scioglie Idem
    Ratei (13ª, ferie, TFR) Decurtazione proporzionale alle ore non lavorate Idem
    Preavviso Non obbligatorio per legge (ma spesso da CCNL) 10 giorni di preavviso obbligatorio alla Commissione di garanzia
    Sciopero illegittimo Eventuale responsabilità civile del sindacato Sanzioni della Commissione di garanzia

    Il diritto di sciopero e le sue conseguenze retributive

    L’art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero, esercitabile nei limiti stabiliti dalla legge. Lo sciopero sospende reciprocamente le obbligazioni: il lavoratore non presta l’attività, il datore non deve la retribuzione per le ore non lavorate. La trattenuta è proporzionale: se lo sciopero dura due ore su otto, il datore può decurtare due ore di paga, inclusi i ratei di tredicesima, ferie e TFR maturato in quel periodo.

    Regole speciali nei servizi pubblici essenziali

    Nei settori considerati essenziali (sanità, trasporti, scuola, energia, ecc.) la L. 146/1990 impone obblighi aggiuntivi:

    • Preavviso di 10 giorni alla Commissione di garanzia e al datore;
    • Garanzia dei servizi minimi concordati;
    • Comunicazione agli utenti con adeguato anticipo;
    • Divieto di sciopero nei cosiddetti periodi di franchigia (festività, eventi civili rilevanti).

    Le violazioni sono sanzionate dalla Commissione di garanzia.

    Tutele del lavoratore che aderisce allo sciopero

    Aderire a uno sciopero legittimo non può costituire motivo di licenziamento, sanzione disciplinare o discriminazione. Il datore non può computare le ore di sciopero come assenza ingiustificata, né penalizzare il lavoratore in sede di valutazione delle prestazioni. Lo sciopero non influisce sull’anzianità di servizio.

    Casi pratici

    Tizio – sciopero di mezza giornata in azienda privata

    Tizio aderisce a uno sciopero dalle 8 alle 12 (4 ore su 8 di turno). Il datore trattiene 4 ore di retribuzione oraria, compresi i ratei di tredicesima e ferie relativi a quelle ore. Il rapporto di lavoro prosegue normalmente dal pomeriggio.

    Caia – infermiera in sciopero nel servizio sanitario

    Caia lavora in ospedale pubblico. Prima di scioperare, il sindacato ha comunicato lo sciopero con 10 giorni di anticipo alla Commissione di garanzia. Caia, inserita nei contingenti minimi, è obbligata a presentarsi al turno; i colleghi non inseriti nei minimi possono aderire liberamente.

    Sempronio – sciopero a singhiozzo: il datore può trattenere di più?

    Sempronio aderisce a uno sciopero articolato (una o due ore al giorno per più giorni). Il datore può trattenere solo le ore effettivamente non lavorate. Non può applicare penali aggiuntive né sanzionare Sempronio per la modalità di sciopero, salvo che sia dichiarata illegittima.

    Domande frequenti

    Il datore può licenziarmi per aver partecipato a uno sciopero?

    No. La partecipazione a uno sciopero legittimo non può essere motivo di licenziamento né di sanzione disciplinare. Sarebbe condotta antisindacale.

    Quanto mi trattengono in busta paga se sciopero?

    La trattenuta corrisponde alla retribuzione per le ore non lavorate, calcolata proporzionalmente, inclusi i ratei di tredicesima e altri istituti che maturano in relazione all’orario effettivo.

    Lo sciopero fa perdere giorni di ferie o anzianità?

    No. Le ore di sciopero non riducono l’anzianità di servizio né il monte ferie maturato per legge. Incidono però sulla retribuzione, e quindi indirettamente sul calcolo del TFR per le ore non retribuite.

    Quanti giorni di preavviso servono nei servizi pubblici essenziali?

    La L. 146/1990 prevede un preavviso di 10 giorni alla Commissione di garanzia e al datore, con comunicazione agli utenti.

    Cosa sono i contingenti minimi durante uno sciopero?

    Nei servizi essenziali, accordi o provvedimenti della Commissione di garanzia individuano i lavoratori obbligati a prestare servizio anche durante lo sciopero, per garantire le prestazioni indispensabili agli utenti.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 22 CTS – Acquisto della personalità giuridica

    Art. 22 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Acquisto della personalità giuridica

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ((ai sensi del presente articolo.)) . ((

    1-bis. Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 , che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 . Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente. ))

    2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.

    3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

    4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

    5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

    6. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e

    3. 7. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

  • Art. 17 D.Lgs. 504/1995 – Esenzioni

    Art. 17 D.Lgs. 504/1995 – Esenzioni

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati: a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari; b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi; b-bis) alle forze armate di qualsiasi altro Stato membro dell’Unione europea, per gli usi consentiti, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un’attività dell’Unione europea nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, con esclusione delle Forze armate nazionali; c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali; d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.

    2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Unione europea, con l’osservanza della procedura all’uopo prevista.

    3. Le forze armate e le organizzazioni di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere da altri Stati membri prodotti in regime sospensivo con il documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 6, comma 5, e con un certificato di esenzione conforme al formulario adottato dalla Commissione con atti di esecuzione ai sensi dell’ articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262. 3-bis. Le disposizioni relative all’articolo 6, commi 5 e 6, non si applicano alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo destinati alle forze armate di cui al comma 1, lettera c), nell’ambito di una procedura che si fonda direttamente sul trattato Nord Atlantico, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi stipulati ai sensi dell’ articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262.

    4. La colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l’applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e sono eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale. In luogo della marcatura, può essere previsto il condizionamento in recipienti di determinata capacità. 4-bis. I tabacchi lavorati sono esenti dal pagamento dell’accisa quando sono: a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli; b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa; c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti; d) riutilizzati dal produttore.

  • Art. 47-ter L. 354/1975 – Detenzione domiciliare

    Art. 47-ter L. 354/1975 – Detenzione domiciliare

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4-bis.

    1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

    1-quater. L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4.

    1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA l. 12 LUGLIO 1991, N. 203.

    3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 MAGGIO 1998, N. 165.

    4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

    4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10.

    5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

    6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

    7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1, 1-bis e 1-ter.

    8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.

    9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.

    9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

  • Art. 17-quinquies TULPS – Rapporto delle violazioni al prefetto

    Art. 17-quinquies TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto.

    (58) 60

  • Art. 49 Reg. (UE) 2022/2065 – Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali

    Art. 49 Reg. (UE) 2022/2065 – Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi intermediari e dell'esecuzione del presente regolamento («autorità competenti»).

    2. Gli Stati membri designano una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire alla vigilanza e all'applicazione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione. A tal fine i coordinatori dei servizi digitali cooperano tra loro, con le altre autorità nazionali competenti, con il comitato e con la Commissione, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere meccanismi di cooperazione e scambi regolari di opinioni tra il coordinatore dei servizi digitali e altre autorità nazionali, ove opportuno per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Se uno Stato membro designa una o più autorità competenti oltre al coordinatore dei servizi digitali, provvede affinché i rispettivi compiti di tali autorità e del coordinatore dei servizi digitali siano chiaramente definiti e affinché essi cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti.

    3. Gli Stati membri designano i coordinatori dei servizi digitali entro il 17 febbraio 2024. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e comunicano alla Commissione e al comitato il nome delle rispettive autorità competenti designate come coordinatori dei servizi digitali e i loro recapiti. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione e al comitato il nome delle altre autorità competenti di cui al paragrafo 2 e i compiti assegnati a ciascuna di esse.

    4. Le disposizioni applicabili ai coordinatori dei servizi digitali di cui agli articoli 50, 51 e 56 si applicano anche alle altre autorità competenti designate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

  • Lavoro in somministrazione (ex interinale): i diritti del lavoratore

    Guida pratica · Lavoro · Tipologie contrattuali

    In sintesi

    Nella somministrazione il lavoratore è assunto da un’agenzia per il lavoro (APL) e messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice. Ha diritto alle stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell’utilizzatrice con pari mansioni (principio di parità di trattamento). Il contratto con l’APL può essere a tempo determinato o indeterminato (staff leasing).

    Riferimento normativo

    Artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015

    Tabella riepilogativa

    Il triangolo della somministrazione
    Soggetto Ruolo Obblighi principali
    Agenzia per il Lavoro (APL) Datore formale Assume il lavoratore, paga la retribuzione, versa i contributi
    Impresa utilizzatrice Datore sostanziale Dirige e organizza il lavoro; risponde in solido con l’APL
    Lavoratore somministrato Presta l’attività Ha diritto alla parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatrice

    Parità di trattamento economico e normativo

    Il lavoratore somministrato ha diritto a condizioni economiche e normative equivalenti a quelle dei dipendenti a parità di mansione presso l’utilizzatrice. Questo include la retribuzione base, le indennità, le ferie, i permessi e l’orario di lavoro. Il principio vale sia per i contratti a termine sia per quelli a tempo indeterminato (staff leasing).

    Diritti sindacali e di informazione

    Il lavoratore somministrato ha diritto a partecipare alle assemblee e alle attività sindacali presso l’utilizzatrice; è conteggiato nella forza lavoro dell’utilizzatrice ai fini dell’applicazione di soglie di legge (es. Statuto dei lavoratori). L’agenzia deve informare il lavoratore delle condizioni applicate dall’utilizzatrice prima dell’inizio del servizio.

    Limiti quantitativi

    Il numero di lavoratori somministrati a tempo determinato non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato dell’utilizzatrice (salvo deroghe contrattuali). Per la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) i limiti sono diversi e fissati dai contratti collettivi. Non ci sono limiti per alcune categorie di lavoratori svantaggiati.

    Responsabilità solidale

    L’utilizzatrice risponde in solido con l’agenzia per il pagamento della retribuzione, dei contributi e del TFR. Se l’APL è inadempiente, il lavoratore può agire direttamente contro l’utilizzatrice per ottenere quanto dovuto.

    Casi pratici

    Tizio – retribuzione inferiore a quella dei colleghi diretti

    Tizio è somministrato per 6 mesi in un’azienda metalmeccanica. Scopre che i colleghi assunti direttamente con la stessa mansione guadagnano di più. In virtù del principio di parità di trattamento, può chiedere all’agenzia il conguaglio retributivo.

    Caia – agenzia non paga i contributi

    L’APL non versa i contributi INPS. Caia può rivalersi direttamente sull’utilizzatrice, che risponde in solido con l’agenzia per i contributi e la retribuzione non corrisposta.

    Sempronio – superamento del limite del 20%

    L’azienda utilizzatrice ha 50 dipendenti a tempo indeterminato e già 11 somministrati (22%): supera il limite del 20%. Ogni ulteriore assunzione in somministrazione espone l’utilizzatrice a sanzioni amministrative.

    Domande frequenti

    Chi è il datore di lavoro in caso di somministrazione?

    Il datore di lavoro formale è l’agenzia per il lavoro, che assume il lavoratore e versa contributi e retribuzione. L’utilizzatrice dirige l’attività ma non è il datore formale.

    Il lavoratore somministrato ha gli stessi diritti dei dipendenti dell'azienda?

    Sì, per quanto riguarda le condizioni economiche e normative relative alla mansione svolta: stessa retribuzione base, stesse indennità, stessi permessi e ferie.

    L'utilizzatrice può rifiutarsi di ricevere il lavoratore?

    Sì. L’utilizzatrice può interrompere anticipatamente la missione comunicandolo all’agenzia; il lavoratore rimane dipendente dell’APL che dovrà ricollocarlo o, se impossibilitata, corrispondergli la retribuzione durante il periodo di disponibilità.

    Quanti lavoratori somministrati può avere un'azienda?

    In linea generale non più del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato, salvo diverse previsioni del contratto collettivo applicato all’utilizzatrice.

    La somministrazione a tempo indeterminato è possibile?

    Sì: si chiama staff leasing ed è disciplinata dagli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 81/2015. Il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’APL e messo a disposizione dell’utilizzatrice senza limiti di durata.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.