Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: apprendistato professionalizzante

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Apprendistato professionalizzante nel CCNL Aeroportuali e Handling

    Come funziona il contratto di apprendistato nel settore aeroportuale: chi può essere assunto, per quanti mesi, con quale retribuzione e quale formazione obbligatoria. Attenzione: il CCNL esclude l’apprendistato per il personale navigante; questa guida riguarda esclusivamente il personale di terra (handlers e gestori aeroportuali).

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Trasporto Aereo (personale di terra) dura da 24 a 36 mesi a seconda del livello finale, con retribuzione crescente (indicativamente 70-90% del tabellare). Il datore deve garantire almeno 120 ore annue di formazione. Alla scadenza il datore può confermare a tempo indeterminato o non confermare con preavviso.

    Dati contrattuali

    Tipologia
    Apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015)
    Età
    Da 15 a 29 anni (fino a 29 anni e 364 giorni)
    Durata indicativa
    24-36 mesi per livelli 3°-4°; fino a 48 mesi per livelli superiori
    Formazione obbligatoria
    Minimo 120 ore/anno (D.Lgs. 81/2015)
    Esclusione
    Personale navigante (piloti, assistenti di volo) – CCNL Parte Generale
    Rinnovo Gestori
    4 giugno 2025 – vigenza 2025-2027

    Tabella riepilogativa: retribuzione dell’apprendista per fase

    Retribuzione indicativa dell’apprendista – CCNL Trasporto Aereo (in % del minimo tabellare del livello finale)
    Fase contrattuale % del minimo tabellare Esempio livello 4° handler (base 1.704,66 €)
    1° anno ~70-75% ~1.193 – 1.278 €
    2° anno ~80-85% ~1.364 – 1.449 €
    3° anno (se previsto) ~90-95% ~1.534 – 1.619 €
    Dopo la conferma 100% 1.704,66 €

    Le percentuali esatte di retribuzione per ciascuna fase dell’apprendistato sono definite dalla Parte Specifica del CCNL (sezione Gestori o Handlers). I valori indicati si basano sulle prassi contrattuali del settore. La retribuzione include paga base e contingenza; gli scatti di anzianità non maturano durante l’apprendistato (iniziano dopo la conferma).

    Il contratto di apprendistato nel settore aeroportuale: perché è importante

    Il settore dell’handling e della gestione aeroportuale è caratterizzato da attività complesse che richiedono qualificazione specifica (patenti speciali per i mezzi di piazzale, certificazioni di sicurezza aeroportuale ENAC, formazione antincendio, lingua inglese per le operazioni). Il contratto di apprendistato professionalizzante consente di inserire giovani lavoratori in un percorso strutturato di acquisizione di queste competenze, con un costo retributivo ridotto per l’azienda e garanzie di formazione per il lavoratore.

    Dal punto di vista normativo, l’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (art. 41-47). Il CCNL Trasporto Aereo ha il compito di definire la durata contrattuale, i piani formativi di riferimento e le percentuali retributive per ciascuna fase, integrando la normativa di legge.

    Formazione obbligatoria: contenuti e responsabilità

    Il piano formativo individuale (PFI) è obbligatorio e deve essere allegato al contratto di apprendistato. Descrive gli obiettivi formativi, le competenze da acquisire e le modalità di erogazione della formazione. Le ore di formazione si suddividono in:

    • Formazione trasversale (o di base): sicurezza sul lavoro, diritti e doveri del lavoratore, organizzazione dell’azienda, competenze comunicative. Almeno 40-60 ore annue a seconda del livello.
    • Formazione tecnico-professionale: specifica per il ruolo (es. procedure di rampa, gestione dei sistemi di check-in, normativa ENAC, operazioni de-icing, procedure di emergenza). La quota rimanente delle 120 ore annue obbligatorie.

    Il datore deve nominare un tutor aziendale (figura interna con esperienza adeguata) che accompagna l’apprendista nel percorso formativo. Il tutor non può avere in carico più di 3 apprendisti contemporaneamente nelle piccole imprese (più nelle grandi).

    Agevolazioni per il datore di lavoro

    L’assunzione in apprendistato comporta vantaggi economici per il datore:

    • Contribuzione previdenziale ridotta: per le aziende con meno di 9 dipendenti la contribuzione INPS è del 5% (invece del 23,81% ordinario) nei primi 10 anni di contratto. Per le aziende con 10 o più dipendenti la riduzione è del 10% nel primo anno e poi si riduce progressivamente.
    • Incentivo alla conferma: se il datore conferma l’apprendista al termine del contratto, mantiene la contribuzione ridotta per un ulteriore anno.
    • Deducibilità della formazione: i costi di formazione sono deducibili dal reddito d’impresa.

    Apprendistato e clausola sociale: un caso particolare

    Il CCNL prevede che la clausola sociale non si applichi in modo automatico all’apprendista: poiché il contratto di apprendistato è un contratto formativo a causa mista (lavoro e formazione), la sua natura è diversa da un contratto ordinario. In caso di cambio di gestore o di handler, l’impresa subentrante non è obbligata ad assumere l’apprendista dell’impresa uscente nella stessa qualità di apprendista. Tuttavia, l’impresa subentrante può assumere il lavoratore (eventualmente con un nuovo contratto di apprendistato o con un contratto ordinario al livello già raggiunto) tenendo conto delle competenze acquisite.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista di rampa al 4° livello: retribuzione e formazione
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista handler al 4° livello. Il contratto ha durata di 24 mesi. Nel primo anno percepisce indicativamente il 75% del minimo tabellare del 4° livello handlers: 1.704,66 × 75% = 1.278,50 € mensili lordi. Nel secondo anno sale all’85%: circa 1.449 €. Deve frequentare 120 ore di formazione l’anno: 40 trasversale (sicurezza, ENAC, emergenze) e 80 tecnico-professionale (rampa, mezzi, check-in, de-icing). Il tutor aziendale è il capo reparto con 10 anni di esperienza in rampa.
    Caia – Apprendistato non confermato: diritti al termine
    Caia ha completato 36 mesi di apprendistato come agente passeggeri al 3° livello. L’azienda comunica la mancata conferma con preavviso di 30 giorni. Caia non è stata licenziata per giustificato motivo: è il termine naturale del contratto. Ha diritto alla liquidazione del TFR maturato, ai ratei di tredicesima e quattordicesima, e alla NASpI se ha maturato almeno 13 settimane contributive negli ultimi 4 anni. Può iscriversi al Centro per l’Impiego e accedere alle politiche attive del lavoro.
    Sempronio – Datore che non eroga la formazione: conseguenze
    Sempronio è apprendista da 18 mesi. L’azienda non ha erogato alcuna ora di formazione: zero ore trasversali, zero tecniche. Sempronio si rivolge al delegato sindacale Filt-Cgil. La mancata erogazione della formazione è un inadempimento contrattuale grave. Le conseguenze per il datore: (a) perdita degli sgravi contributivi; (b) conversione del contratto in ordinario a tempo indeterminato secondo la giurisprudenza; (c) sanzioni ispettive. Sempronio chiede all’Ispettorato del Lavoro l’accertamento dell’inadempimento.

    Domande frequenti

    Chi può essere assunto con contratto di apprendistato nel settore aeroportuale?
    I giovani tra 15 e 29 anni per il personale di terra (handlers, gestori aeroportuali). Il CCNL esclude espressamente il personale navigante (piloti, assistenti di volo) dall’apprendistato.
    Quanto dura il contratto di apprendistato nel settore aeroportuale?
    Per i livelli 3°-4° (addetti operativi di rampa e check-in) la durata è di 24-36 mesi. Per i livelli superiori (2A-2B) può arrivare a 36-48 mesi. Le durate esatte sono definite dalla Parte Specifica del CCNL applicato.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Almeno 120 ore annue per l’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015), suddivise tra formazione trasversale (sicurezza, diritti, organizzazione) e formazione tecnico-professionale specifica del ruolo aeroportuale.
    Cosa succede se il datore non eroga la formazione?
    L’inadempimento nella formazione comporta la perdita degli sgravi contributivi, possibile conversione del contratto in ordinario a tempo indeterminato per giurisprudenza e sanzioni dell’Ispettorato del Lavoro. Il lavoratore può segnalare la violazione all’ITL competente.
    Alla scadenza dell’apprendistato il datore può non assumere?
    Sì. Alla scadenza il datore può non confermare l’apprendista, comunicando il recesso con il preavviso previsto. Non si tratta di licenziamento per giustificato motivo. Il lavoratore ha diritto al TFR maturato e potenzialmente alla NASpI.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Generale CCNL Trasporto Aereo del 7 febbraio 2025 e al rinnovo della Parte Specifica Gestori del 4 giugno 2025. L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, applicabile indipendentemente dal CCNL. Le percentuali retributive esatte per fase sono contenute nei testi integrali del CCNL di settore. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 72 DPR 230/2000 – Risarcimento dei danni arrecati a beni dell’amministrazione o di terzi

    Art. 72 DPR 230/2000 – Risarcimento dei danni arrecati a beni dell’amministrazione o di terzi

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.

    2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.

    3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.

    4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.

    5. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.

  • Art. 70 TULPS – articolo abrogato

    Art. 70 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480

  • Art. 25 D.Lgs. 74/2000 – Abrogazioni

    Art. 25 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Abrogazioni

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Sono abrogati: a) l' articolo 97, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; b) l' articolo 8, undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249 ; c) l' articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 ; d) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 ; e) l' articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649 ; f) l' articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1984, n. 17 ; g) l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 60 ; h) l' articolo 2, commi 27 e 28 , e l' articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ; i) l' articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 ; l) l' articolo 54, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; m) l' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 .

    2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

  • Quattordicesima: a chi spetta e come si calcola

    Guida pratica · Lavoro · Busta paga e retribuzione

    In sintesi

    La quattordicesima mensilità non è prevista dalla legge per tutti i lavoratori: spetta solo ai dipendenti il cui CCNL la prevede espressamente, tra cui commercio, turismo, alcune categorie artigiane e altre. Matura per dodicesimi come la tredicesima e viene di norma erogata in estate, tra giugno e luglio.

    Riferimento normativo

    Contrattazione collettiva (CCNL)

    Tabella riepilogativa

    Quattordicesima: settori principali e periodo di erogazione
    Settore / CCNL Prevista Erogazione indicativa
    Commercio (Confcommercio) Luglio
    Turismo e pubblici esercizi Luglio
    Artigianato (vari) Sì (verifica per settore) Luglio / giugno
    Metalmeccanici Industria No
    Credito (ABI) No (previsioni integrative possibili)
    Pubblico impiego (CCNL PI) No (non prevista nei CCNL PI)

    Cos'è la quattordicesima e quando spetta

    La quattordicesima è una mensilità aggiuntiva estiva prevista da alcuni contratti collettivi, distinta dalla tredicesima natalizia. Non esiste un obbligo di legge generalizzato: spetta solo se il CCNL applicato la prevede espressamente. I settori più noti che la riconoscono sono il commercio, il turismo e alcune categorie artigiane. Per sapere se spetta, occorre leggere il proprio CCNL o verificare con il sindacato.

    Calcolo per dodicesimi e basi di computo

    Quando è prevista, la quattordicesima matura con le stesse regole della tredicesima: per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestati nell’anno (o nel periodo contrattuale di riferimento). L’importo si calcola sulla retribuzione mensile lorda contrattuale, includendo le voci continuative indicate dal CCNL. I periodi di assenza che incidono sulla maturazione sono disciplinati dal contratto collettivo.

    Tassazione e impatto su TFR

    La quattordicesima, quando spetta, è soggetta a IRPEF ordinaria e concorre alla retribuzione imponibile previdenziale. Come la tredicesima, rientra di norma nella retribuzione utile per il calcolo del TFR, salvo diversa previsione del CCNL. La sua erogazione nel mese di giugno o luglio può determinare un picco nell’IRPEF di quel mese rispetto ai mesi ordinari.

    Casi pratici

    Tizio – dipendente commercio, anno intero

    Tizio lavora in un negozio al dettaglio con CCNL Commercio Confcommercio. Matura la quattordicesima per l’intero anno: con un lordo mensile di 1.900 € riceve a luglio una quattordicesima di 1.900 €.

    Caia – metalmeccanica, la quattordicesima non spetta

    Caia è operaia in una fabbrica metalmeccanica con CCNL Metalmeccanici Industria: il suo contratto non prevede la quattordicesima. Se Caia riceve un importo extra in estate, si tratta di un eventuale premio di risultato aziendale, non di una quattordicesima.

    Sempronio – assunto a marzo, CCNL turismo

    Sempronio è assunto il 1° marzo in un hotel con CCNL Turismo. A luglio matura 5 mesi (marzo-luglio). La quattordicesima sarà 5/12 della mensilità lorda. Con stipendio di 1.800 € riceve 1.800 × 5/12 = 750 €.

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere se ho diritto alla quattordicesima?

    Occorre verificare il CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro, indicato in busta paga. Se il contratto la prevede, il datore è obbligato ad erogarla; in caso di dubbio è utile rivolgersi al sindacato di categoria.

    La quattordicesima è obbligatoria per legge?

    No. A differenza della tredicesima, la quattordicesima non è imposta da un obbligo legale generale ma deriva esclusivamente dalla contrattazione collettiva di settore.

    Quando viene pagata la quattordicesima?

    Di norma in giugno o luglio, in coincidenza con le ferie estive. Il mese preciso è stabilito dal CCNL applicato.

    Se cambio lavoro a maggio, perdo la quattordicesima?

    No. Al momento della cessazione del rapporto (o comunque entro il termine contrattuale) il datore deve corrispondere i dodicesimi maturati di quattordicesima, come saldo finale.

    La quattordicesima entra nel calcolo del TFR?

    Sì, di norma concorre alla retribuzione utile ai fini TFR, salvo diversa previsione del CCNL. È quindi opportuno verificare le istruzioni specifiche del proprio contratto collettivo.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 L. 91/1992

    Art. 7 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Ai sensi dell’articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’interno, a istanza dell’interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

    2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

  • Art. 819 Codice della Navigazione – Getto da aeromobili in volo

    Art. 819 Codice della Navigazione – Getto da aeromobili in volo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fuori del caso di necessità, è vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.

  • Art. 77 CAD – Articolo abrogato

    Art. 77 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 49 RD 12/1941 – Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

    Art. 49 RD 12/1941 – Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie). In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni circondariali. La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge. La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.

  • Art. 224 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi

    Art. 224 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.

    2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 m a destra e di 1 m a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.

    3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.

    4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di (Più o Meno) 15 gradi in verticale e di (Più o Meno) 45 gradi in orizzontale.

    5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di (Più o Meno) 10 gradi in verticale e di (Più o Meno) 10 gradi in orizzontale.

    6. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. 6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di (Più o Meno) 45 gradi e di (Più o Meno) 15 gradi. Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate. 7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto. 8. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo. 9. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi catadiottrici a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e

    4. 10. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.

  • Art. 53 D.Lgs. 231/2001 – Sequestro preventivo

    Art. 53 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sequestro preventivo

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo

    19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale , in quanto applicabili.

    1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 .

    1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, ((commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,)) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . ((49))

  • Art. 72 CAD – Articolo abrogato

    Art. 72 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179