Autore: Andrea Marton

  • Art. 62 quinquies CAD – (Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore)

    Art. 62 quinquies D.Lgs. 82/2005 CAD – (Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore)

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS).

    2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 . L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali.

    3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente codice, l'ANIS è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.

    4. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo

    64-bis. 5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali; b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità))

  • Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS): a chi si applica

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Il FIS è un fondo residuale che copre i datori non rientranti nella CIGO/CIGS e privi di un fondo di solidarietà bilaterale: in pratica quasi tutti i settori non industriali con almeno un dipendente. Eroga assegno di integrazione salariale (AIS) pari all’80% della retribuzione persa fino al massimale INPS.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 148/2015, artt. 26-40

    Tabella riepilogativa

    Caratteristiche del FIS (D.Lgs. 148/2015)
    Aspetto Dettaglio
    Datori beneficiari Tutti i settori non coperti da CIGO/CIGS né da fondi bilaterali, con almeno 1 dipendente
    Prestazione Assegno di integrazione salariale (AIS): 80% della retribuzione persa fino al massimale INPS
    Durata (datori 1-5 dip.) Fino a 13 settimane nel biennio mobile
    Durata (datori ≥ 6 dip.) Fino a 26 settimane nel biennio mobile
    Contribuzione Aliquota a carico del datore (con parziale compartecipazione del lavoratore); varia per dimensione

    Chi rientra nel FIS

    Il FIS è il fondo residuale del sistema degli ammortizzatori sociali: vi rientrano i datori di lavoro non coperti dalla CIGO o dalla CIGS e non aderenti a fondi di solidarietà bilaterali (come quello del commercio, del credito, delle assicurazioni). Ciò include ad esempio commercio al dettaglio di piccole dimensioni, agenzie, servizi professionali, piccola ristorazione. A partire dalla riforma del 2022 (D.L. 4/2022) il campo è stato esteso: anche i datori con un solo dipendente accedono al FIS.

    L'assegno di integrazione salariale

    L’assegno di integrazione salariale (AIS) è pari all’80% della retribuzione globale persa nelle ore sospese o ridotte, fino al massimale INPS aggiornato annualmente. Il trattamento è erogato dall’INPS direttamente al lavoratore (pagamento diretto) oppure anticipato dal datore con successivo conguaglio. La procedura prevede l’accordo o l’esame congiunto sindacale per la causale di crisi, mentre per la causale ordinaria è sufficiente la comunicazione preventiva.

    Differenze rispetto alla CIGO e contribuzione FIS

    A differenza della CIGO (riservata al settore industriale) il FIS non ha categorie merceologiche specifiche: è il fondo di chiusura del sistema. I datori versano una contribuzione obbligatoria al FIS proporzionale alla dimensione aziendale. Il lavoratore in AIS beneficia di contribuzione figurativa valida ai fini pensionistici. La durata massima è inferiore alla CIGS ma il meccanismo di calcolo dell’integrazione è identico.

    Casi pratici

    Tizio – dipendente di un'agenzia immobiliare in crisi

    L’agenzia immobiliare di Tizio (4 dipendenti) attraversa una crisi di fatturato. Non rientra nella CIGO (è un’impresa commerciale). Il datore attiva il FIS per 8 settimane: Tizio riceve l’AIS pari all’80% delle ore sospese.

    Caia – piccola libreria, 1 dipendente

    La libreria di Caia ha un solo dipendente. Dopo la riforma 2022 anche questo datore accede al FIS: può attivare l’AIS per un massimo di 13 settimane nel biennio mobile.

    Sempronio – studio professionale con 8 dipendenti

    Sempronio lavora in uno studio di consulenza con 8 dipendenti. Rientra nel FIS (non in fondi bilaterali specifici) e può beneficiare dell’AIS fino a 26 settimane nel biennio mobile.

    Domande frequenti

    Il FIS si attiva automaticamente?

    No. È il datore che deve presentare domanda all’INPS, dopo aver espletato la procedura sindacale prevista (comunicazione preventiva o accordo a seconda della causale e della dimensione aziendale).

    Anche i lavoratori con contratto a tempo determinato accedono al FIS?

    Sì, purché il contratto sia in corso al momento della sospensione e il rapporto sia attivo. Lavoratori con contratto già scaduto non rientrano nella tutela.

    Il FIS copre anche le assenze per malattia?

    No. Il FIS copre sospensioni e riduzioni dell’orario per cause aziendali (crisi, riorganizzazione); le assenze per malattia sono gestite dall’INPS con l’indennità di malattia.

    Cosa succede se il datore non ha versato i contributi al FIS?

    L’INPS può comunque erogare le prestazioni al lavoratore, ma agisce in via amministrativa per il recupero dei contributi omessi dal datore, che risponde anche delle sanzioni.

    Il FIS e la CIGS si possono usare in sequenza?

    Dipende dalla dimensione aziendale: le imprese con almeno 15 dipendenti possono accedere anche alla CIGS. Sotto tale soglia il FIS è l’unico strumento residuale; si possono però sommare più periodi distinti entro i limiti di durata.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 86 CTS – Regime forfetario per le attività commerciali svolte…

    Art. 86 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a ((85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 DICEMBRE 2025, N. 186 )) .

    2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

    3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari all'1 per cento. Le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

    4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5 e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale computare in diminuzione le perdite quello determinato ai sensi del comma

    3. 5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , i documenti ricevuti ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 .

    6. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

    7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l' articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l' articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera c) , e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . Per le operazioni di cui al presente comma le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

    8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali ((…)) e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive modificazioni.

    9. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

    10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione delle regole ordinarie.

    11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo d'imposta in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all' articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all' articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 . Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 , il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012 , i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

    12. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .

    13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'articolo

    80. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

    14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma

    1. 15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

    16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all' articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all' articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , nonché degli indici sintetici di affidabilità di cui all' articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96 .

  • Art. 42 D.Lgs. 231/2001 – Vicende modificative dell’ente nel corso del processo

    Art. 42 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Vicende modificative dell’ente nel corso del processo

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

  • Art. 88 D.Lgs. 259/2003 – Separazione funzionale

    Art. 88 D.Lgs. 259/2003 – Separazione funzionale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. L’Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e conformemente all’articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluse le altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

    2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’Autorità presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo: a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall’Autorità descritti al comma 1; b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti; c) un’analisi dell’impatto previsto dall’Autorità, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori; d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.

    3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi: a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata; b) l’individuazione dei beni dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire; c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti; d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi; e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate; f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.

    4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 79, comma 3, l’Autorità effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 78. Sulla base di detta analisi, l’Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.

    5. Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all’articolo 79 comma 2.

  • Art. 2 D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o…

    Art. 2 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    In vigore dal 15/04/2000

    1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. ((8))

    2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. ((2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.)) ((8))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148 . (4)

  • Art. 16 CAD – Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri…

    Art. 16 D.Lgs. 82/2005 CAD – Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi: a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione; b) ((approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e)) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali; c) ((promuove e)) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie; e) ((stabilisce i)) criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

    2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

  • Art. 778 Codice della Navigazione – Rilascio della licenza di esercizio

    Art. 778 Codice della Navigazione – Rilascio della licenza di esercizio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, è esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili. Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia. Quando il rilascio della licenza non è richiesto dal proprietario dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al quarto comma. Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza stessa.

  • Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 – (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo d…

    Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: ferie, permessi e ROL

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: ferie, permessi e ROL

    Guida completa alle ferie annue, ai permessi ROL e ai permessi retribuiti previsti dal CCNL per le imprese artigiane del legno, arredamento e mobili: maturazione, fruizione, festività e diritto allo studio.

    In sintesi

    Il CCNL Legno Arredamento Artigianato riconosce 4 settimane (160 ore) di ferie annue retribuite e 16 ore di permessi ROL annui. Sono previsti permessi per assemblea (10 ore), cariche sindacali, lutto, matrimonio e diritto allo studio. Almeno due settimane di ferie devono essere godute su richiesta del lavoratore in estate.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Ferie annue
    4 settimane (160 ore su orario a 40 h/settimana)
    ROL annui
    16 ore (4 ex festività soppresse × 4 ore)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e ROL – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
    Istituto Quantità Modalità Note
    Ferie annue 4 settimane / 160 ore Individuale; almeno 2 settimane consecutive su richiesta Pro rata per assunzioni/cessazioni in corso d’anno
    Permessi ROL (ex festività) 16 ore/anno Individuale o collettiva Non goduti entro 31 gennaio dell’anno successivo: liquidati in busta paga
    Assemblea retribuita 10 ore/anno Collettiva in orario di lavoro Indetta dalle RSA o organizzazioni sindacali firmatarie
    Permessi cariche sindacali 4 ore/dip. (min. 16 h/anno) Individuale per dirigenti sindacali Comunicazione preventiva al datore
    Diritto allo studio 150 ore/persona nel triennio Individuale su richiesta Per corsi di istruzione o formazione professionale
    Permesso per lutto 3 giorni retribuiti Individuale per decesso di familiari stretti Aggiornamento 2025: 2 giorni aggiuntivi (ferie/ROL)

    Il CCNL distingue le ferie (diritto irrinunciabile ex art. 36 Cost. e D.Lgs. 66/2003) dai permessi ROL (istituto contrattuale). Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro; i ROL non goduti entro il termine possono essere liquidati.

    Le ferie annue: quanto spettano e come si godono

    Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato riconosce a ogni lavoratore quattro settimane di ferie retribuite per anno solare, pari a 160 ore su base di 40 ore settimanali. L’entità delle ferie è fissata dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) come minimo inderogabile di quattro settimane, che il contratto di lavoro artigiano conferma.

    Il lavoratore ha il diritto di usufruire di almeno due settimane consecutive nel periodo estivo, su propria richiesta. La pianificazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che deve tenere conto delle esigenze produttive e di quelle dei lavoratori. Il datore non può imporre unilateralmente la concentrazione di tutte le ferie in un periodo senza tener conto delle preferenze dei lavoratori.

    Per i lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, le ferie si calcolano in dodicesimi: per ogni mese intero di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) spetta un dodicesimo delle ferie annue.

    ROL: i permessi per le festività soppresse

    I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) derivano dalla trasformazione in permessi retribuiti delle quattro festività infrasettimanali soppresse dalla legge n. 54/1977: ognuna vale quattro ore, per un totale di 16 ore annue. Nel CCNL del settore lapideo questi permessi sono esplicitamente indicati in 16 ore per anno solare, fruibili individualmente o collettivamente.

    I permessi ROL maturano per ogni anno di servizio e devono essere goduti entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Se non vengono fruiti entro tale data, vengono liquidati nel cedolino di febbraio.

    Permessi retribuiti per eventi specifici

    Il CCNL prevede permessi retribuiti per situazioni particolari della vita del lavoratore:

    • Lutto: tre giorni di permesso retribuito per decesso del coniuge/partner, dei figli o dei genitori. Il rinnovo 2025 ha introdotto la possibilità di aggiungere due giorni supplementari a carico di ferie o ROL.
    • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di congedo retribuito (istituto di legge ex art. 1 L. 53/2000, confermato dal CCNL).
    • Donazione sangue: giornata di riposo retribuito ai sensi della L. 584/1967.
    • Festività religiose non cattoliche: a partire dal rinnovo 2025, permessi non retribuiti per i lavoratori che osservano festività di altre religioni (Islam, Induismo, Chiese ortodosse).

    Diritto allo studio e formazione

    I lavoratori che frequentano corsi di istruzione primaria, secondaria, universitaria o di formazione professionale hanno diritto a 150 ore retribuite per persona nell’arco di tre anni (diritto allo studio, art. 10 Stat. Lavoratori). La fruizione è su richiesta individuale del lavoratore, con comunicazione preventiva al datore e modalità da concordare per non interferire con l’attività produttiva.

    Casi pratici

    Tizio – Falegname, maturazione ferie e ROL
    Tizio lavora a tempo pieno per l’intera annualità. A fine anno ha diritto a 160 ore di ferie e 16 ore di ROL. Il datore pianifica le ferie collettive a agosto (due settimane). Tizio ha il diritto di godere delle restanti due settimane in un altro periodo concordato, e di usufruire dei 16 ore ROL quando preferisce, previa comunicazione. Se al 31 gennaio dell’anno successivo non ha ancora goduto dei ROL, li riceve liquidati in busta paga.
    Caia – Assunzione a giugno, ferie proporzionali
    Caia viene assunta il 1° giugno. A fine anno ha maturato 7 mesi di ferie (giugno-dicembre), pari a 7/12 di 160 ore = circa 93 ore di ferie e 7/12 di 16 ore ROL = circa 9 ore di ROL. Il datore deve assicurarle la fruizione di queste ferie nell’anno o al più tardi entro i 18 mesi successivi (art. 10 D.Lgs. 66/2003).
    Sempronio – Permesso per lutto improvviso
    Il padre di Sempronio viene a mancare il martedì. Sempronio ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per lutto a partire dal giorno del decesso. Se vuole anche giovedì e venerdì, può chiederli a titolo di ferie o ROL. La comunicazione al datore deve avvenire al più presto, con documentazione (es. certificato di morte) da presentare al rientro.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Legno Arredamento Artigianato?
    Il CCNL riconosce 4 settimane di ferie retribuite annue, corrispondenti a 160 ore per un orario di 40 ore settimanali. Il lavoratore ha diritto a godere di almeno due settimane consecutive nel periodo estivo su sua richiesta.
    Cosa sono i permessi ROL nel settore legno artigianato?
    I permessi ROL derivano dalla trasformazione in permessi retribuiti delle 4 festività infrasettimanali soppresse (L. 54/1977). Ammontano a 16 ore annue, fruibili individualmente o collettivamente. Se non goduti entro il 31 gennaio dell’anno successivo, vengono liquidati in busta paga.
    Come maturano le ferie nel corso dell’anno?
    Le ferie maturano in proporzione ai mesi lavorati: per ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) spetta un dodicesimo delle ferie annue. Per chi lavora l’intera annualità spettano 160 ore.
    Cosa succede se le ferie non vengono godute entro l’anno?
    Almeno due settimane devono essere fruite nell’anno di maturazione. Le altre due settimane possono essere godute entro i 18 mesi successivi. La monetizzazione è ammessa solo in caso di cessazione del rapporto.
    Ci sono permessi retribuiti per motivi personali o familiari?
    Sì: 3 giorni per lutto, 15 giorni per matrimonio/unione civile, 1 giornata per donazione sangue, permessi per cariche sindacali e diritto allo studio (150 ore nel triennio). Il rinnovo 2025 ha aggiunto la possibilità di 2 giorni aggiuntivi di lutto a carico di ferie/ROL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024 e alle successive intese. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 69 DPR 230/2000 – Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

    Art. 69 DPR 230/2000 – Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.

    ((

    2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

    ))

    3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli internati.

    4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.

  • Art. 748 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    Art. 748 Codice della Navigazione – Norme applicabili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744. L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali. Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato , nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC . Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà. Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione …