- In ogni istituto penitenziario i testi normativi — legge, regolamento, regolamento interno, norme sui diritti dei detenuti — devono essere accessibili nella biblioteca o in altro locale aperto ai detenuti.
- All'ingresso in istituto, a ogni detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri, che deve essere disponibile anche nelle lingue più diffuse tra i detenuti stranieri.
- Di ogni nuova disposizione nelle materie attinenti alla vita penitenziaria è data notizia a tutti i detenuti e internati, garantendo l'aggiornamento informativo continuo.
- L'osservanza delle norme deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni che le fondano, non solo attraverso la loro imposizione coercitiva.
- La norma attua l'art. 1 della L. 354/1975 sull'individualizzazione del trattamento e i principi di trasparenza e partecipazione consapevole del detenuto al proprio percorso, valorizzando anche l'art. 27, co. 3, Cost.
Testo dell'articoloVigente
Art. 69 DPR 230/2000 — Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi della legge, del presente regolamento, del regolamento interno nonché delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.
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2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.
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3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma 1 è data notizia ai detenuti e agli internati.
4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 69 L. 184/1983: Registro delle tutele: annotazione provvedimenti
- Art. 69 Reg. (UE) 2024/1689 — Accesso al gruppo di esperti da parte degli Stati membri
- Art. 69 Cod. Amb. — programmi di intervento
- Art. 69 D.Lgs. 159/2011 — Elenco generale degli enti e delle amministrazioni
- Art. 69 D.Lgs. 209/2005 — Obblighi di comunicazione
- Art. 69 D.Lgs. 42/2004 — Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato
In sintesi
Il diritto all'informazione come presupposto di ogni diritto penitenziario
L'art. 69 del DPR 230/2000 disciplina un aspetto apparentemente tecnico — la disponibilità delle norme e delle informazioni sulla vita penitenziaria — che in realtà è il presupposto logico e giuridico dell'esercizio di qualsiasi altro diritto del detenuto. Un soggetto privato della libertà che non conosce le norme che regolano la sua condizione, che non sa quali sono i suoi diritti e i suoi doveri, che ignora le modalità per presentare istanze o reclami, è strutturalmente impossibilitato a esercitare qualsiasi tutela. L'art. 69 è, dunque, la norma che rende effettivo il sistema dei diritti penitenziari.
Il fondamento costituzionale di questa disposizione è plurimo. L'art. 24 Cost. garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, il che presuppone la conoscenza delle norme che regolano la propria condizione. L'art. 3 Cost., nella sua dimensione sostanziale, impone che le differenze di condizione — e la privazione della libertà è una condizione radicalmente diversa da quella del cittadino libero — non si traducano in una disuguaglianza nell'accesso agli strumenti di tutela. L'art. 27, co. 3, Cost. infine, imponendo la finalità rieducativa della pena, richiede che il detenuto partecipi consapevolmente al proprio percorso, il che è impossibile senza un'adeguata informazione.
L'obbligo di tenere i testi normativi accessibili
Il comma 1 dell'art. 69 stabilisce l'obbligo per ogni istituto di tenere in un luogo accessibile ai detenuti — la biblioteca o altro locale — i testi della L. 354/1975, del DPR 230/2000, del regolamento interno dell'istituto e delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei detenuti. Questo obbligo ha una portata pratica immediata: il detenuto che vuole verificare se una decisione del direttore è conforme alla legge, o che vuole capire quali sono le procedure per presentare un'istanza di permesso premio, deve poter accedere fisicamente ai testi normativi.
L'obbligo non è meramente formale: non è sufficiente che i testi siano «custoditi» nell'istituto; devono essere disponibili in un luogo a cui i detenuti possono accedere. Questa precisione è significativa: i detenuti non devono dipendere dalla buona volontà del personale per ottenere un testo normativo, ma devono potervi accedere in modo autonomo, nei tempi e con le modalità previste per l'accesso alla biblioteca. La disponibilità deve coprire non solo la normativa primaria (legge e regolamento), ma anche le disposizioni attuative e il regolamento interno dell'istituto, che spesso contiene prescrizioni di dettaglio fondamentali per la vita quotidiana.
La carta dei diritti e dei doveri: uno strumento di trasparenza e garanzia
Il comma 2, introdotto da una successiva modifica normativa, rappresenta un significativo avanzamento rispetto alla sola disponibilità passiva dei testi: impone la consegna attiva di un documento informativo al momento dell'ingresso in istituto. La carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati è un documento sintetico e accessibile che indica i diritti e i doveri del detenuto, le strutture e i servizi a sua disposizione.
La norma prevede che il contenuto della carta sia stabilito con decreto ministeriale — una scelta che garantisce uniformità su tutto il territorio nazionale, evitando che la qualità dell'informazione vari da istituto a istituto. Prevede inoltre che la carta sia disponibile nelle lingue più diffuse tra i detenuti stranieri: una misura essenziale, considerata la composizione della popolazione penitenziaria italiana, che vede una presenza stabile di stranieri intorno al 30-35%. Un detenuto che non comprende l'italiano non può essere informato dei propri diritti con un documento scritto solo in italiano.
Il decreto ministeriale deve anche disciplinare le modalità con cui la carta è portata a conoscenza dei familiari del detenuto. Questa previsione riflette la consapevolezza che l'informazione sull'esecuzione penale è rilevante non solo per il detenuto ma anche per la sua rete familiare, che spesso deve orientarsi in un sistema normativo complesso per mantenere i contatti, organizzare i colloqui e supportare il percorso trattamentale.
L'aggiornamento informativo continuo e il principio di chiarimento delle ragioni
Il comma 3 completa il sistema informativo con un obbligo di aggiornamento continuo: di ogni nuova disposizione nelle materie che regolano la vita penitenziaria deve essere data notizia ai detenuti e agli internati. Questo obbligo è particolarmente rilevante in un sistema normativo, come quello penitenziario, che è soggetto a frequenti modifiche — sia legislative che regolamentari — e che produce anche disposizioni interne (circolari, ordini di servizio) che incidono sulla vita quotidiana nell'istituto.
Il comma 4 introduce invece un principio di carattere più profondo: l'osservanza delle norme deve essere ottenuta «anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime». Questo significa che l'Amministrazione non può limitarsi a imporre il rispetto delle regole, ma deve spiegarne il fondamento e la finalità. Un approccio puramente coercitivo — «fai così perché lo dice il regolamento» — non è sufficiente: il detenuto ha il diritto di capire perché una certa norma esiste. Questo principio ha un duplice valore: rispetta la dignità del detenuto come persona razionale capace di comprendere e aderire consapevolmente alle regole; e promuove un'osservanza più stabile e autentica delle norme, basata sulla comprensione piuttosto che sul solo timore della sanzione.
Raccordo con il sistema dei reclami e con i diritti processuali del detenuto
L'art. 69 si raccorda strettamente con il sistema di tutele giurisdizionali del detenuto. Il magistrato di sorveglianza — che ex art. 69 L. 354/1975 è competente a provvedere sui reclami dei detenuti — può esercitare efficacemente la propria funzione di garanzia solo se il detenuto conosce i propri diritti e sa come presentare un reclamo. La cartella dei diritti, la disponibilità dei testi normativi e l'aggiornamento informativo sono le precondizioni pratiche perché il sistema di tutela giurisdizionale abbia effettività.
Analogamente, le norme sui colloqui, sulla corrispondenza, sui permessi, sull'accesso alle misure alternative — che il DPR 230/2000 disciplina in dettaglio — possono essere concretamente esercitate solo da un detenuto che ne conosca l'esistenza e le modalità di accesso. L'art. 69 è, in questo senso, la norma che garantisce l'accesso informato all'intero sistema dei diritti penitenziari.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti