Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 DPR 230/2000 – Comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà
1. Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi, previsti dagli articoli 64 e 65, il direttore dell'istituto, presso il quale l'interessato si trova, dà notizia senza ritardo al prefetto della provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 66 del DPR 230/2000 disciplina un adempimento procedurale apparentemente tecnico ma di grande rilievo operativo: l'obbligo del direttore dell'istituto di comunicare i provvedimenti di concessione dei permessi all'autorità di pubblica sicurezza territorialmente competente. La norma costruisce un raccordo istituzionale tra la sfera della giurisdizione penale di sorveglianza e quella dell'ordine pubblico, assicurando che le forze dell'ordine siano tempestivamente informate della presenza sul territorio di persone in esecuzione di misura permissiva.
Il contenuto dell'obbligo: oggetto e destinatario
L'art. 66 riguarda i provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi di cui agli artt. 64 e 65 del DPR 230/2000. L'art. 64 reg. disciplina i permessi ordinari (o «di necessità»), previsti dall'art. 30 L. 354/1975, concedibili in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente o in presenza di eventi familiari di particolare gravità. L'art. 65 reg. disciplina i permessi premio, previsti dall'art. 30-ter L. 354/1975, che possono essere concessi al condannato che abbia tenuto regolare condotta e abbia compiuto progressi nel percorso di rieducazione.
Il destinatario della comunicazione è il prefetto della provincia nel cui territorio è situato il comune dove il permesso deve essere fruito. Questa scelta è logicamente coerente: il controllo sul detenuto in permesso spetta alle forze dell'ordine operative nel territorio in cui egli si trova fisicamente, non a quelle del luogo di detenzione. Il prefetto funge da punto di coordinamento per l'attivazione delle strutture di polizia (Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza) competenti per zona.
Il requisito della tempestività: «senza ritardo»
La norma impone che la comunicazione avvenga «senza ritardo». Questa locuzione, mutuata dall'art. 13 Cost. per le comunicazioni all'autorità giudiziaria in materia di libertà personale, ha qui un significato operativo preciso: la comunicazione deve precedere o quanto meno accompagnare l'uscita del detenuto dall'istituto, in modo che le forze dell'ordine abbiano il tempo necessario per pianificare gli eventuali controlli. Una comunicazione effettuata quando il permesso è già in corso avrebbe un valore pratico ridotto e potrebbe essere ritenuta inadempiente ai sensi delle disposizioni del DAP che regolano il flusso informativo tra istituti penitenziari e prefetture.
Nella prassi, le direzioni degli istituti trasmettono la comunicazione con anticipo di almeno 24-48 ore rispetto all'inizio del permesso, tramite canali riservati (telefax, posta elettronica certificata). Il contenuto della comunicazione include i dati identificativi del detenuto, il comune di destinazione, le date e gli orari del permesso, e le prescrizioni di sorveglianza disposte dal magistrato di sorveglianza.
Il sistema di controllo durante i permessi e il suo fondamento normativo
L'art. 66 reg. si inserisce nel più ampio sistema di controllo delle misure permissive delineato dalla L. 354/1975 e dal regolamento. L'art. 30-quater L. 354/1975 prevede che il magistrato di sorveglianza possa impartire prescrizioni al condannato beneficiario di permesso premio, e che la polizia penitenziaria e le altre forze dell'ordine possano effettuare controlli sul rispetto di tali prescrizioni. L'art. 66 reg. crea la condizione logistica di questi controlli, assicurando che le autorità territoriali siano informate.
Il raccordo con l'autorità di pubblica sicurezza non implica che il prefetto abbia poteri di veto o di modifica del provvedimento di concessione del permesso, che è atto esclusivo della giurisdizione di sorveglianza. Il prefetto riceve la comunicazione per poter attivare i propri uffici in funzione di controllo; non è parte del procedimento concessorio.
I riferimenti alla L. 354/1975 e ai principi costituzionali
La norma attua gli artt. 30 e 30-ter della L. 354/1975, che disciplinano rispettivamente i permessi in caso di eventi familiari gravi e i permessi premio. Il fondamento costituzionale si rinviene nell'art. 13 Cost., che tutela la libertà personale e richiede che ogni limitazione o controllo su di essa siano fondati su basi normative precise: l'art. 66 reg. costituisce appunto tale base per la comunicazione alle forze dell'ordine. L'art. 27, co. 3, Cost. rileva indirettamente: i permessi sono uno strumento fondamentale del percorso rieducativo, e il sistema di controllo deve essere calibrato in modo da non rendere i permessi stessi uno strumento di sorveglianza oppressiva che vanifichi la fiducia necessaria per il reinserimento graduale.
Profili operativi: il flusso informativo e il segreto sui dettagli del permesso
Un aspetto delicato riguarda il contenuto della comunicazione al prefetto. Le circolari del DAP hanno precisato che la comunicazione deve contenere le informazioni strettamente necessarie per il controllo (identità del soggetto, luogo, periodo del permesso, prescrizioni), ma non deve rivelare informazioni che possano pregiudicare la sicurezza del detenuto o dei suoi familiari, specialmente nei casi di permessi legati a gravi eventi familiari in cui la riservatezza del luogo di fruizione può essere cruciale (si pensi a casi di detenuti con famigliari in pericolo o a situazioni di soggetti collaboratori di giustizia).
In questi casi particolari, la direzione è chiamata a un bilanciamento tra l'obbligo di comunicazione ex art. 66 e le esigenze di tutela della sicurezza personale, che può portare a comunicazioni più limitate nel dettaglio o coordinate preventivamente con le strutture protette competenti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
A quale prefetto deve essere comunicata la concessione del permesso?
Al prefetto della provincia nel cui territorio si trova il comune dove il permesso sarà fruito, non al prefetto della provincia in cui è situato l'istituto di detenzione. La logica è che il controllo deve essere esercitato sul territorio di presenza fisica del detenuto.
Cosa accade se la direzione non comunica il permesso al prefetto?
L'omissione costituisce un inadempimento dell'obbligo procedurale previsto dall'art. 66 DPR 230/2000 e può comportare responsabilità disciplinare per il direttore. Nei casi in cui il detenuto commetta violazioni durante il permesso e l'assenza di comunicazione abbia impedito i controlli, le conseguenze possono essere più gravi.
Il prefetto può bloccare un permesso già concesso?
No. Il prefetto è destinatario di una comunicazione informativa, non è parte del procedimento concessorio del permesso. Solo il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza possono revocare o sospendere il permesso.
La comunicazione al prefetto riguarda anche le misure alternative alla detenzione?
L'art. 66 riguarda specificamente i permessi ordinari (art. 64 reg.) e i permessi premio (art. 65 reg.). Per le misure alternative in senso stretto (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) vi sono specifici obblighi di comunicazione previsti da altre norme del regolamento.
Il detenuto viene informato della comunicazione al prefetto?
La legge non prevede un obbligo di informare il detenuto della comunicazione al prefetto, che è un atto amministrativo interno al coordinamento tra autorità. Tuttavia, le prescrizioni imposte dal magistrato di sorveglianza - che possono includere l'obbligo di presentarsi alle forze dell'ordine - sono comunicate al detenuto nell'atto di concessione del permesso.