Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 58 DPR 230/2000 – Manifestazioni della libertà religiosa

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.

2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

3. È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.

4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 , le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime; negli istituti in cui operano più cappellani , l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro per la giustizia minorile , sentito l'ispettore dei cappellani.

5. Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.

6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge.

In sintesi

  • I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della propria confessione religiosa, purché compatibili con l'ordine e la sicurezza e non contrari alla legge.
  • È consentito esporre simboli e immagini religiose nella propria camera; durante il tempo libero è possibile praticare individualmente il culto, purché non in modo molesto per la comunità.
  • Per il culto cattolico ogni istituto è dotato di cappella e di cappellano; per le altre confessioni la direzione mette a disposizione locali idonei e si avvale dei ministri di culto indicati dalle rispettive confessioni.
  • La norma attua l'art. 26 L. 354/1975, che garantisce la libertà di religione dei detenuti, in attuazione degli artt. 19 e 8 Cost. e dell'art. 9 CEDU.
  • Il bilanciamento tra libertà religiosa e ordine e sicurezza è affidato alla valutazione discrezionale della direzione dell'istituto, con limiti imposti dalla Costituzione e dalla legge.
Indice dei contenuti

L'art. 58 del DPR 230/2000 costituisce la norma regolamentare centrale in materia di esercizio della libertà religiosa negli istituti penitenziari. Dà attuazione all'art. 26 della L. 354/1975, che garantisce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede religiosa, di praticarne il culto e di ricevere assistenza spirituale da parte di ministri della propria confessione. Il fondamento costituzionale è nell'art. 19 Cost. (libertà di religione e di culto) e nell'art. 8 Cost. (uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge); sul piano internazionale, l'art. 9 CEDU tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione come diritto che non può essere limitato se non per le ragioni tassativamente indicate dalla Convenzione.

Il diritto di partecipazione ai riti: presupposti e limiti

Il comma 1 enuncia la regola generale: il detenuto ha diritto di partecipare ai riti della propria confessione religiosa, con due condizioni cumulative: compatibilità con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrarietà alla legge. Questa formula bilanciante è tipica dell'ordinamento penitenziario: i diritti fondamentali non sono sospesi dalla detenzione, ma possono subire limitazioni giustificate dalla necessità di mantenere l'ordine e la sicurezza dell'istituto.

La compatibilità con l'ordine e la sicurezza è una valutazione discrezionale affidata alla direzione dell'istituto, ma non illimitata: deve essere proporzionata e ragionata. Vietare tout court i riti di una confessione religiosa minoritaria senza addurre motivazioni specifiche legate alla sicurezza sarebbe incompatibile con l'art. 19 Cost. e con l'art. 9 CEDU. Il limite della «non contrarietà alla legge» si riferisce a pratiche rituali che integrino illeciti penali o violino norme imperative dell'ordinamento.

Esposizione di simboli e pratica individuale del culto

Il comma 2 consente ai detenuti di esporre, nella propria camera o nel proprio spazio, immagini e simboli della confessione religiosa di appartenenza. Questa previsione esprime la tutela dello spazio privato del detenuto: la camera detentiva, pur non essendo un'abitazione nel senso costituzionale del termine, è lo spazio in cui il detenuto vive la propria intimità, e la possibilità di personalizzarla con simboli religiosi contribuisce a preservare l'identità culturale e spirituale della persona.

Il comma 3 riconosce la pratica individuale del culto durante il tempo libero, con il solo limite che non si esprima in «comportamenti molesti per la comunità». Questa previsione tutela sia il detenuto praticante sia gli altri detenuti: chi vuole pregare lo può fare, ma non può imporre le proprie pratiche religiose ai conviventi. Il criterio della «molestia per la comunità» è necessariamente elastico e deve essere valutato in concreto: una preghiera sommessa non è molesta, un canto religioso ad alta voce nelle ore notturne potrebbe esserlo.

Il culto cattolico: cappella e cappellano

Il comma 4 riserva una disciplina specifica al culto cattolico, storicamente maggioritario tra la popolazione detenuta italiana. Ogni istituto deve essere dotato di una o più cappelle, in relazione alle esigenze del servizio religioso. L'assistenza religiosa è affidata a uno o più cappellani, nominati secondo le disposizioni del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (Accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con L. 121/1985). Negli istituti con più cappellani, uno di essi è incaricato del coordinamento dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

La previsione di cappella e cappellano come struttura istituzionale fissa riflette la tradizione storica del carcere italiano, ma deve essere letta in combinato con il principio di laicità dello Stato e di uguaglianza delle confessioni sanciti dagli artt. 7 e 8 Cost. La dotazione di strutture religiose cattoliche non deve tradursi in un trattamento deteriore per le altre confessioni, le quali hanno eguale diritto a spazi e assistenza spirituale adeguati.

Le confessioni religiose non cattoliche

I commi 5 e 6 disciplinano l'assistenza spirituale per i fedeli di confessioni diverse da quella cattolica. La direzione mette a disposizione idonei locali per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto, anche in assenza di ministri di culto. Per l'assistenza spirituale e la celebrazione dei riti, la direzione si avvale dei ministri di culto indicati dalle confessioni i cui rapporti con lo Stato sono regolati con legge (le cosiddette «intese» ex art. 8, comma 3, Cost., come quelle con le Chiese evangeliche, le comunità ebraiche e la comunità islamica in alcune sue articolazioni).

In assenza di intese, la direzione può avvalersi dei ministri di culto indicati dal Ministero dell'interno, o fare ricorso alla disposizione dell'art. 17, comma 2, L. 354/1975, che consente l'accesso di ministri di culto su richiesta dei detenuti. Questa articolazione normativa riflette la complessità del pluralismo religioso contemporaneo: la popolazione detenuta in Italia include persone di fede islamica, cristiana evangelica, ortodossa, testimoni di Geova, buddista e di molte altre confessioni, e l'ordinamento deve garantire a ciascuno un'assistenza spirituale adeguata.

Il bilanciamento tra libertà religiosa e sicurezza: profili attuali

Il tema del bilanciamento tra libertà religiosa e sicurezza penitenziaria ha assunto rinnovata attualità con la crescita della popolazione detenuta di fede islamica. Le questioni che si pongono riguardano, tra l'altro, la disponibilità di spazi di preghiera collettiva, la dieta halal, l'accesso al Corano e ai testi religiosi, la possibilità di digiunare nel mese di Ramadan. Il principio che emerge dalla normativa vigente è che queste esigenze devono essere accolte nella misura in cui siano compatibili con le esigenze organizzative dell'istituto, senza che il pretesto della sicurezza possa essere utilizzato per una discriminazione sostanziale tra confessioni religiose. L'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) e l'art. 19 Cost. (libertà religiosa) impongono all'amministrazione penitenziaria di trattare in modo equo tutte le confessioni religiose, garantendo a ciascuna gli strumenti minimi per un esercizio effettivo della fede.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

I detenuti hanno diritto di praticare la propria religione in carcere?

Sì. L'art. 58 DPR 230/2000, in attuazione dell'art. 26 L. 354/1975 e degli artt. 19 e 8 Cost., garantisce ai detenuti il diritto di partecipare ai riti della propria confessione religiosa, di esporre simboli religiosi nella propria camera e di praticare individualmente il culto durante il tempo libero.

Quali limiti può porre la direzione all'esercizio della libertà religiosa?

La direzione può limitare i riti religiosi solo se incompatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto o contrari alla legge. Le limitazioni devono essere motivate, proporzionate e non possono tradursi in discriminazione tra confessioni religiose.

Le confessioni non cattoliche hanno gli stessi diritti di quella cattolica?

Sì. La direzione deve mettere a disposizione locali idonei per tutte le confessioni e avvalersi dei rispettivi ministri di culto. L'art. 8 Cost. garantisce l'uguaglianza di tutte le confessioni davanti alla legge, principio che si applica anche in ambito penitenziario.

Un detenuto può tenere testi religiosi (Bibbia, Corano, ecc.) nella propria cella?

Sì. Il possesso di testi religiosi rientra nella libertà di espressione religiosa garantita dall'art. 19 Cost. e dall'art. 58 DPR 230/2000, che consente di avere immagini e simboli della propria confessione. I testi religiosi possono essere acquistati o ricevuti come dono, salve le normali verifiche di sicurezza.

Un detenuto islamico può ottenere un'alimentazione halal?

Le esigenze alimentari religiose rientrano nella libertà di religione garantita dall'art. 19 Cost. e dall'art. 9 CEDU. L'amministrazione penitenziaria è tenuta a contemperare queste esigenze con le proprie capacità organizzative; la giurisprudenza di merito ha riconosciuto in varie occasioni il diritto a un'alimentazione compatibile con le prescrizioni religiose.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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