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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • In caso di danni a beni dell'amministrazione, la direzione svolge accertamenti sull'ammontare del danno e sull'identità del responsabile, valutandone la colpa.
  • Il responsabile viene sentito prima della notifica dell'addebito e può concordare modalità di risarcimento anche rateali.
  • Il risarcimento viene prelevato dal peculio disponibile del detenuto.
  • Per i danni tra detenuti, la direzione favorisce il risarcimento spontaneo senza intervento autoritativo diretto.
  • Il risarcimento spontaneo costituisce circostanza attenuante nel procedimento disciplinare eventualmente avviato per lo stesso fatto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 DPR 230/2000 — Risarcimento dei danni arrecati a beni dell’amministrazione o di terzi

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 — Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione, la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.

2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato, la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile, invitandolo al risarcimento e fissandone le modalità, le quali possono comportare anche pagamenti rateali.

3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal peculio disponibile.

4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il risarcimento spontaneo.

5. Il risarcimento spontaneo è considerato come circostanza attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.

In sintesi

  • In caso di danni a beni dell'amministrazione, la direzione svolge accertamenti sull'ammontare del danno e sull'identità del responsabile, valutandone la colpa.
  • Il responsabile viene sentito prima della notifica dell'addebito e può concordare modalità di risarcimento anche rateali.
  • Il risarcimento viene prelevato dal peculio disponibile del detenuto.
  • Per i danni tra detenuti, la direzione favorisce il risarcimento spontaneo senza intervento autoritativo diretto.
  • Il risarcimento spontaneo costituisce circostanza attenuante nel procedimento disciplinare eventualmente avviato per lo stesso fatto.

L'art. 72 del DPR 230/2000 disciplina il risarcimento dei danni causati da detenuti e internati ai beni dell'amministrazione penitenziaria o di terzi presenti nell'istituto, predisponendo una procedura interna che si affianca — senza sostituirla — all'eventuale azione civile e al procedimento disciplinare. La norma riflette un principio fondamentale del diritto civile (art. 2043 c.c.) calato nel contesto dell'esecuzione penale: la condizione di detenzione non esime dalla responsabilità patrimoniale per i danni causati a cose.

Il fondamento normativo: L. 354/1975 e responsabilità civile

L'art. 72 del regolamento si collega all'art. 39 L. 354/1975, che disciplina il regime disciplinare, e all'art. 24 della stessa legge, relativo al peculio del detenuto. La responsabilità patrimoniale del detenuto per danni arrecati a beni dell'istituto è una conseguenza naturale del dovere di rispetto delle strutture e dei beni comuni, che il regolamento tematizza esplicitamente. Sul piano del diritto civile generale, il danno arrecato attiva l'obbligo risarcitorio ex art. 2043 c.c., indipendentemente dalla pendenza di un procedimento penale separato per lo stesso fatto.

La procedura di accertamento: indagini e contraddittorio

Il primo comma prevede che la direzione svolga indagini interne per accertare l'ammontare del danno e identificare il responsabile, con valutazione della colpa. Il secondo comma introduce una garanzia procedurale minima ma essenziale: prima di notificare l'addebito, la direzione deve sentire l'interessato. Questo contraddittorio preventivo — seppure privo delle garanzie formali del processo civile — assicura che il detenuto possa esporre la propria versione dei fatti, contestare l'entità del danno stimata o allegare circostanze escludenti la sua responsabilità (forza maggiore, caso fortuito, concorso di terzi). La sua omissione renderebbe il provvedimento di addebito illegittimo e impugnabile davanti al magistrato di sorveglianza.

Le modalità di risarcimento: il prelievo dal peculio

Il terzo comma stabilisce che la somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal «peculio disponibile» del detenuto. Il peculio è la somma di denaro amministrata dall'istituto per conto del detenuto, composta dai proventi del lavoro penitenziario, dai versamenti dei familiari e da altre entrate. Il regolamento distingue tra peculio disponibile — di cui il detenuto può disporre liberamente secondo le regole dell'istituto — e peculio vincolato, destinato al mantenimento e ad altri scopi. Il prelievo è limitato alla quota disponibile, così da non privare totalmente il detenuto di risorse per i bisogni correnti. Se il peculio disponibile è insufficiente, la norma non prevede un meccanismo di coercizione aggiuntivo: l'amministrazione può agire in sede civile come qualsiasi creditore.

I danni tra detenuti: la mediazione informale della direzione

Il quarto comma regola un caso distinto: i danni a cose appartenenti ad altri detenuti o internati. In questa ipotesi, la direzione non può imporre d'autorità il risarcimento come nel caso dei danni ai beni pubblici, ma si adopera per favorire il «risarcimento spontaneo». La scelta legislativa è comprensibile: trattandosi di rapporto tra privati, l'intervento autoritativo dell'amministrazione sarebbe sprovvisto di base legale. La direzione agisce come mediatore informale, facilitando l'accordo tra le parti. Il quinto comma aggiunge un incentivo normativo di significativa portata pratica: il risarcimento spontaneo è considerato circostanza attenuante nel procedimento disciplinare eventualmente avviato per lo stesso fatto. Questo meccanismo — mutuato dalla logica della riparazione del danno presente anche nel codice penale (art. 62 n. 6 c.p.) — incentiva il danneggiante a riparare volontariamente, senza attendere pressioni esterne.

Rapporto con il procedimento disciplinare

La procedura di risarcimento è autonoma rispetto al procedimento disciplinare, ma i due binari si intersecano attraverso la previsione dell'attenuante del quinto comma. Il danno a beni dell'amministrazione o di altri detenuti costituisce di norma un illecito disciplinare ai sensi dell'art. 77 del regolamento stesso. Il fatto che il detenuto abbia spontaneamente risarcito il danno — o si sia impegnato a farlo con un piano rateale concordato — non estingue l'illecito disciplinare, ma mitiga la sanzione. Il consiglio di disciplina e il direttore, in sede di valutazione, devono tenerne conto.

Tutela del detenuto contro addebiti ingiusti

Il detenuto destinatario di un addebito di risarcimento che ritenga infondato o sproporzionato può contestarlo attraverso il reclamo al magistrato di sorveglianza ex art. 35 L. 354/1975 e, in caso di risposta insoddisfacente, attraverso il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis della stessa legge. Il magistrato di sorveglianza può verificare la legittimità della procedura seguita dalla direzione e l'adeguatezza della valutazione del danno.

Casi pratici

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Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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