Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 90 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 90 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 90 c.p.c.

    Articolo abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Fonte: Normattiva.

  • Art. 89 c.p.c.: Espressioni sconvenienti od offensive

    Art. 89 c.p.c.: Espressioni sconvenienti od offensive

    Art. 89 c.p.c. – Espressioni sconvenienti od offensive

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.

    Il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l’oggetto della causa.

  • Articolo 88 Codice di Procedura Civile: Dovere di lealtà e di probità

    Articolo 88 Codice di Procedura Civile: Dovere di lealtà e di probità

    Art. 88 c.p.c. – Dovere di lealtà e di probità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

    In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.

  • Art. 87 c.p.c.: Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

    Art. 87 c.p.c.: Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

    Art. 87 c.p.c. – Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

  • Articolo 86 Codice di Procedura Civile: Difesa personale della parte

    Articolo 86 Codice di Procedura Civile: Difesa personale della parte

    Art. 86 c.p.c. – Difesa personale della parte

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

  • Articolo 85 Codice di Procedura Civile: Revoca e rinuncia alla procura

    Articolo 85 Codice di Procedura Civile: Revoca e rinuncia alla procura

    Art. 85 c.p.c. – Revoca e rinuncia alla procura

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

  • Articolo 84 Codice di Procedura Civile: Poteri del difensore

    Articolo 84 Codice di Procedura Civile: Poteri del difensore

    Art. 84 c.p.c. – Poteri del difensore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell’interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

    In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

  • Articolo 81 Codice di Procedura Civile: Sostituzione processuale

    Articolo 81 Codice di Procedura Civile: Sostituzione processuale

    Art. 81 c.p.c. – Sostituzione processuale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

  • Art. 80 c.p.c.: Provvedimento di nomina del curatore speciale

    Art. 80 c.p.c.: Provvedimento di nomina del curatore speciale

    Art. 80 c.p.c. – Provvedimento di nomina del curatore speciale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede.

    Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.

    COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .

  • Art. 79 c.p.c.: Istanza di nomina del curatore speciale

    Art. 79 c.p.c.: Istanza di nomina del curatore speciale

    Art. 79 c.p.c. – Istanza di nomina del curatore speciale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La nomina del curatore speciale di cui all’articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

    Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.

  • Art. 77 c.p.c.: Rappresentanza del procuratore e dell’institore

    Art. 77 c.p.c.: Rappresentanza del procuratore e dell’institore

    Art. 77 c.p.c. – Rappresentanza del procuratore e dell’institore

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari.

    Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all’institore.

  • Articolo 75 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale

    Articolo 75 Codice di Procedura Civile: Capacità processuale

    Art. 75 c.p.c. – Capacità processuale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

    Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

    Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

    Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.