← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Un CASP autorizzato in uno Stato membro può prestare servizi in altri Stati UE sulla base di un sistema di passaporto unico europeo, senza necessità di autorizzazioni separate in ciascun paese ospitante.
  • Prima dell'espansione transfrontaliera, il CASP trasmette all'autorità del proprio Stato membro d'origine le informazioni su paesi di destinazione, servizi offerti e data prevista di inizio.
  • L'autorità d'origine notifica le informazioni ai punti di contatto unici degli Stati ospitanti, all'ESMA e all'ABE entro 10 giorni lavorativi.
  • Il CASP può avviare l'operatività nello Stato ospitante dalla data di ricevimento della conferma dall'autorità d'origine, o al più tardi dopo 15 giorni di calendario dalla trasmissione delle informazioni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 Reg. (UE) 2023/1114 — Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

1. Un prestatore di servizi per le cripto-attività che intende prestare servizi per le cripto-attività in più di uno Stato membro trasmette le informazioni seguenti all’autorità competente dello Stato membro d’origine:

a) un elenco degli Stati membri in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;

b) i servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare su base transfrontaliera;

c) la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività;

d) un elenco di tutte le altre attività offerte dal prestatore di servizi per le cripto-attività non disciplinate dal presente regolamento.

2. L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica tali informazioni ai punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti, all’ESMA e all’ABE entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. L’autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa senza indugio il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato della comunicazione di cui al paragrafo 2.

4. Il prestatore di servizi per le cripto-attività può iniziare a prestare servizi per le cripto-attività in uno Stato membro diverso dal suo Stato membro d’origine a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o al più tardi a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Commento

Il passaporto europeo per i CASP: inquadramento nel sistema MiCA

L'articolo 65 del Regolamento MiCA consacra per i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) il principio del passaporto unico europeo, che costituisce uno dei pilastri del mercato unico dei servizi finanziari dell'Unione. Questo meccanismo consente a un CASP autorizzato in uno Stato membro di estendere le proprie attività agli altri 26 Stati membri senza dover richiedere una nuova autorizzazione in ciascun paese. Il principio è analogo a quello che il diritto dell'Unione ha già consolidato per le banche (Direttiva CRD), le imprese di investimento (MiFID II), le società di gestione del risparmio (UCITS e AIFMD) e gli istituti di moneta elettronica (EMD2). L'articolo 65 rappresenta dunque la trasposizione nel settore delle cripto-attività di un modello regolatorio già ben noto agli operatori del mercato finanziario europeo.

Il meccanismo si inserisce nel contesto del Titolo V di MiCA, dedicato all'autorizzazione e alle condizioni operative dei CASP. L'autorizzazione CASP rilasciata ai sensi dell'articolo 63 abilita il prestatore a fornire i servizi elencati nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 16 — custodia e amministrazione di cripto-attività, gestione di piattaforme di negoziazione, scambio di cripto-attività contro fondi o altre cripto-attività, esecuzione di ordini, collocamento, ricezione e trasmissione, consulenza, gestione di portafogli, trasferimento. Il passaporto dell'articolo 65 consente di esercitare questi stessi servizi in tutti gli Stati UE, purché il CASP rispetti le condizioni previste dalla disposizione.

Il procedimento di notifica transfrontaliera: le informazioni da trasmettere

Il paragrafo 1 elenca con precisione le informazioni che il CASP deve trasmettere all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine prima di avviare l'operatività transfrontaliera:

  • Elenco degli Stati membri ospitanti: il CASP deve indicare in quale o quali paesi intende espandere la propria attività. Non è necessario notificare contestualmente tutti i paesi: il CASP può comunicare l'espansione in nuovi paesi in un secondo momento, ripetendo la procedura.
  • Servizi che intende prestare su base transfrontaliera: il CASP deve specificare quali dei servizi coperti dalla propria autorizzazione intende offrire in ciascuno Stato ospitante. Non è obbligatorio estendere tutti i servizi autorizzati: un CASP autorizzato per custodia, exchange e consulenza potrebbe decidere di offrire all'estero solo l'exchange.
  • Data di inizio prevista: fondamentale per l'attivazione del meccanismo di notifica a cascata verso le autorità ospitanti.
  • Elenco di altre attività non disciplinate da MiCA: questa previsione garantisce trasparenza verso le autorità ospitanti su eventuali attività collaterali del CASP che potrebbero essere soggette a regolamentazione nazionale o a norme settoriali diverse da MiCA.
La notifica a cascata verso gli Stati ospitanti, l'ESMA e l'ABE

Il paragrafo 2 fissa il termine di 10 giorni lavorativi entro cui l'autorità d'origine deve trasmettere le informazioni ricevute ai punti di contatto unici degli Stati ospitanti, all'ESMA e all'ABE. L'ESMA pubblica queste informazioni nel registro dei CASP previsto dall'articolo 109, contribuendo alla trasparenza del mercato europeo: gli utenti possono verificare se un CASP che afferma di operare in un determinato paese sia effettivamente notificato come operatore transfrontaliero.

Il coinvolgimento dell'ABE nella notifica — oltre all'ESMA — riflette la struttura di co-vigilanza prevista da MiCA per i token significativi: l'ABE è l'autorità competente per gli ART significativi e gli EMT significativi. Anche se il procedimento dell'articolo 65 riguarda i CASP (non gli emittenti di token), l'ABE deve essere informata perché i CASP spesso operano con token significativi soggetti alla sua vigilanza, creando potenziali intersezioni tra regimi di supervisione diversi.

Il meccanismo di avvio dell'operatività: i termini temporali

Il paragrafo 4 stabilisce due criteri alternativi per l'avvio dell'operatività transfrontaliera:

  • A decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'autorità d'origine (ex par. 3) che conferma l'avvenuta notifica verso gli Stati ospitanti;
  • Al più tardi a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla trasmissione delle informazioni ex par. 1.

Il secondo criterio funziona come una «valvola di sicurezza» per il CASP: anche se l'autorità d'origine non invia la comunicazione formale di conferma, trascorsi 15 giorni di calendario il CASP può avviare l'operatività. Questo termine è più breve di quelli previsti per altri procedimenti di passaporto nel diritto finanziario UE — ad esempio, l'articolo 34 della Direttiva MiFID II prevede un termine di un mese per le imprese di investimento. La scelta di un termine più breve riflette la natura più rapida e dinamica del settore delle cripto-attività.

Differenze rispetto al passaporto per gli emittenti di ART e EMT

È importante distinguere il meccanismo dell'articolo 65 (per i CASP) dal regime applicabile agli emittenti di ART ed EMT per l'offerta transfrontaliera. Gli emittenti di ART ed EMT sono soggetti al regime di approvazione del White Paper (artt. 17 e 48 MiCA), che non prevede un passaporto automatico ma richiede l'approvazione caso per caso da parte dell'autorità d'origine e il rispetto delle condizioni specifiche del paese ospitante. Il passaporto per i CASP dell'articolo 65 è invece automatico e basato sul solo principio del paese d'origine, con un meccanismo di notifica puramente informativo verso gli Stati ospitanti — questi ultimi non possono bloccare l'ingresso del CASP nel loro mercato sulla base della notifica.

Implicazioni pratiche per i CASP in espansione europea

Un CASP che intende espandersi in altri paesi UE deve pianificare l'operatività tenendo conto dei seguenti aspetti pratici: (i) predisposizione della documentazione necessaria per la notifica, inclusa la descrizione dettagliata dei servizi per ciascun paese; (ii) rispetto del termine di 15 giorni prima di iniziare a operare; (iii) verifica che i servizi da offrire siano già coperti dall'autorizzazione esistente (non è possibile passaportare servizi per cui non si è autorizzati); (iv) aggiornamento dell'elenco dei servizi e dei paesi in caso di espansione ulteriore; (v) conformità alle norme del paese ospitante applicabili ai CASP in regime di libera prestazione di servizi, incluse le norme di protezione dei consumatori e antiriciclaggio localmente applicabili che non siano armonizzate da MiCA.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Un CASP autorizzato in uno Stato membro deve richiedere una nuova autorizzazione in ogni paese UE in cui vuole operare?

No. Il sistema MiCA prevede un passaporto unico europeo per i CASP: l'autorizzazione rilasciata in uno Stato membro è valida in tutta l'Unione. Per operare in altri paesi è sufficiente la procedura di notifica transfrontaliera dell'art. 65, che non richiede approvazione degli Stati ospitanti. Gli Stati ospitanti non possono bloccare l'ingresso del CASP nel loro mercato sulla base di questa procedura.

Quanto tempo impiega il processo di notifica transfrontaliera prima che un CASP possa iniziare a operare in un altro Stato UE?

Il CASP può avviare l'operatività nel paese ospitante a partire dalla data in cui riceve la conferma dell'avvenuta notifica da parte della propria autorità d'origine, oppure al più tardi dal 15° giorno di calendario successivo alla trasmissione delle informazioni. Il termine massimo è quindi di circa 3 settimane dalla notifica all'autorità d'origine, inclusi i 10 giorni lavorativi che l'autorità ha per notificare i paesi ospitanti.

Il CASP può scegliere di offrire solo alcuni dei propri servizi autorizzati in determinati paesi?

Sì. Il CASP specifica nella notifica quali dei servizi coperti dalla propria autorizzazione intende prestare in ciascun paese ospitante. Non è obbligatorio estendere tutti i servizi autorizzati: un CASP può ad esempio offrire solo exchange in Francia e solo custodia in Germania, oppure tutti i propri servizi in tutti i paesi. In ogni caso non è possibile passaportare servizi che non siano coperti dall'autorizzazione nello Stato d'origine.

Le autorità degli Stati ospitanti possono imporre obblighi aggiuntivi al CASP transfrontaliero?

Le autorità degli Stati ospitanti hanno poteri di vigilanza sul rispetto delle norme di MiCA applicabili nel loro territorio, ma non possono imporre requisiti autorizzativi aggiuntivi. Possono tuttavia richiedere il rispetto di norme nazionali non armonizzate da MiCA, come alcune disposizioni in materia di antiriciclaggio, protezione dei consumatori o fiscali. In caso di violazione di norme locali, possono adottare misure di vigilanza e informare l'autorità d'origine.

Cosa succede se un CASP modifica i servizi offerti in un paese ospitante dopo la prima notifica transfrontaliera?

Se il CASP intende modificare sostanzialmente i servizi prestati in un paese ospitante — ad esempio aggiungendo un nuovo tipo di servizio — deve trasmettere una nuova notifica all'autorità d'origine con le informazioni aggiornate, che ripeterà il procedimento di comunicazione ai paesi coinvolti. L'articolo 65 non prevede esplicitamente la procedura per le modifiche, ma l'obbligo di mantenere informate le autorità competenti è un principio generale del sistema MiCA.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.