Autore: Andrea Marton

  • Art. 71-bis Codice del Processo Amministrativo – Effetti dell’istanza di prelievo

    Art. 71-bis Codice del Processo Amministrativo – Effetti dell’istanza di prelievo

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. A seguito dell’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • Art. 785 Codice della Navigazione – Vettori designati

    Art. 785 Codice della Navigazione – Vettori designati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino. I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonché gli obblighi dei vettori medesimi. La scelta dei vettori è effettuata dall'ENAC sulla base di criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure trasparenti e non discriminatorie. I vettori designati non possono cedere, né in tutto né in parte, il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC, pena la decadenza dall'esercizio del servizio ceduto. Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato decade dal servizio:

    a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui non imputabile;

    b) negli altri casi indicati dalla convenzione. Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero revocare la designazione. La vigilanza sull'attività dei vettori designati è esercitata dall'ENAC.

  • Art. 6 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione figurativa

    Art. 6 D.Lgs. 148/2015 – Contribuzione figurativa

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.

    2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 60 CAD – Base di dati di interesse nazionale

    Art. 60 D.Lgs. 82/2005 CAD – Base di dati di interesse nazionale

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma

    2. 2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , e successive modificazioni.

    2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma di cui all'articolo

    50-ter. 2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3-bis. In sede di prima applicazione , sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale: a) repertorio nazionale dei dati territoriali; b) anagrafe nazionale della popolazione residente; c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis; d) casellario giudiziale; e) registro delle imprese; f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242 ; f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA); f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n.

    503. f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ; ((38)) f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all' articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ; ((38)) f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ; ((38)) f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo

    6-quater. ((38))

    3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua, aggiorna e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma

    3-bis. ((38))

    4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all' articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 .

  • Art. 169 DPR 495/1992 – Funzionamento degli impianti semaforici

    Art. 169 DPR 495/1992 – Funzionamento degli impianti semaforici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli "a richiesta" azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.

    2. Allorchè si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.

    3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti. 4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.

  • Art. 759 Codice della Navigazione – Demolizione e smantellamento dell’aeromobile

    Art. 759 Codice della Navigazione – Demolizione e smantellamento dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile deve darne comunicazione all'ENAC. L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti. Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 556 e 1023, nonché degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC. In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonché al deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi dell'ENAC. L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata la fideiussione di cui al terzo e quarto comma. L'autorizzazione non è rilasciata se la demolizione può pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la sicurezza aerea. Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri regolamenti. L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo 760. ————— AGGIORNAMENTO La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea".

  • Art. 17 D.Lgs. 74/2000 – Interruzione della prescrizione

    Art. 17 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Interruzione della prescrizione

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dal presente decreto è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell' articolo 160 del codice penale , dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni. ((1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo)) ((4))

  • Art. 78 Reg. (UE) 2023/1114 – Esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti

    Art. 78 Reg. (UE) 2023/1114 – Esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che eseguono ordini di cripto-attività per conto di clienti adottano tutte le misure necessarie per ottenere, nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, tenendo conto dei fattori di prezzo, costi, velocità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura, condizioni di custodia delle cripto-attività o qualsiasi altra considerazione pertinente all’esecuzione dell’ordine. Fatto salvo il primo comma, i prestatori di servizi per le cripto-attività che eseguono ordini di cripto-attività per conto di clienti non sono tenuti ad adottare le misure necessarie di cui al primo comma quando eseguono ordini di cripto-attività secondo specifiche istruzioni fornite dai loro clienti.

    2. Al fine di garantire la conformità al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività che eseguono ordini di cripto-attività per conto di clienti istituiscono e attuano dispositivi di esecuzione efficaci. In particolare, elaborano e attuano una strategia di esecuzione degli ordini per consentire loro di rispettare il paragrafo 1. Tale strategia di esecuzione degli ordini prevede, tra l’altro, un’esecuzione tempestiva, corretta ed efficiente degli ordini dei clienti e previene l’uso improprio, da parte dei dipendenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, di qualsiasi informazione relativa agli ordini dei clienti.

    3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che eseguono ordini di cripto-attività per conto di clienti forniscono ai loro clienti informazioni chiare e adeguate sulla loro strategia di esecuzione degli ordini di cui al paragrafo 2 e su qualsiasi modifica significativa alla stessa. Tali informazioni spiegano in modo chiaro, sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile dai clienti come i prestatori di servizi per le cripto-attività eseguono gli ordini dei clienti. I prestatori di servizi per le cripto-attività ottengono il consenso preliminare di ciascun cliente in merito alla strategia di esecuzione degli ordini.

    4. I prestatori di servizi per le cripto-attività che eseguono ordini di cripto-attività per conto di clienti sono in grado di dimostrare ai loro clienti, su loro richiesta, di aver eseguito gli ordini conformemente alla loro strategia di esecuzione degli ordini e sono in grado di dimostrare all’autorità competente, su sua richiesta, la conformità al presente articolo.

    5. Qualora la strategia di esecuzione degli ordini preveda che gli ordini dei clienti possano essere eseguiti al di fuori di una piattaforma di negoziazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività che eseguono ordini di cripto-attività per conto di clienti informano i loro clienti di tale possibilità e ottengono il loro consenso esplicito preliminare prima di procedere all’esecuzione dei loro ordini al di fuori di una piattaforma di negoziazione, sotto forma di accordo generale o in relazione a singole operazioni.

    6. I prestatori di servizi per le cripto-attività che eseguono ordini di cripto-attività per conto di clienti monitorano l’efficacia dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione degli ordini al fine di individuare e, se del caso, correggere eventuali carenze al riguardo. In particolare essi valutano regolarmente se le sedi di esecuzione previste nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per i clienti o se essi debbano modificare i dispositivi di esecuzione degli ordini. I prestatori di servizi per le cripto-attività che eseguono ordini di cripto-attività per conto di clienti notificano ai clienti con i quali intrattengono una relazione qualsiasi modifica rilevante dei loro dispositivi di esecuzione degli ordini o della loro strategia di esecuzione degli ordini.

  • Casi pratici art. 3-bis T.U.E.: interventi di conservazione

    L’art. 3-bis T.U.E. affronta un nodo concreto e diffuso: cosa fare degli edifici che esistono da decenni, ma che il nuovo piano urbanistico considera “fuori zona”, incompatibili con la destinazione attuale o in contrasto con gli indirizzi di pianificazione. La norma evita la scelta drastica fra demolizione e abbandono e introduce una terza via: la conservazione. Gli esempi che seguono mostrano, su scenari realistici, quali interventi sono ammessi su un capannone, una villa rurale, un opificio dismesso o una tettoia preesistente, e quali invece restano preclusi salvo accordi specifici con l’amministrazione comunale.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’articolo 3-bis del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) introduce una categoria autonoma rispetto a quelle dell’art. 3: gli “interventi di conservazione”. La logica della norma e’ chiara: un fabbricato realizzato legittimamente puo’ diventare, nel tempo, incompatibile con il nuovo strumento urbanistico (PUC, PRG, PGT, a seconda della regione). Senza l’art. 3-bis, il proprietario sarebbe paralizzato: il piano non consente nuovi interventi, ma neppure pretende la demolizione. L’edificio degraderebbe da solo.

    La norma rovescia questa prospettiva. Il piano urbanistico individua espressamente gli edifici esistenti che non sono piu’ compatibili con i propri indirizzi, e l’amministrazione comunale puo’ consentire su di essi interventi conservativi. Non si tratta di una sanatoria, ne’ di una deroga: e’ una disciplina ordinaria, pensata per garantire la tutela del patrimonio edilizio esistente quando la demolizione sarebbe sproporzionata.

    Tre principi guidano l’applicazione pratica: il fabbricato deve essere legittimo all’origine; l’incompatibilita’ deve risultare da una scelta esplicita del piano; gli interventi ammessi devono rispettare la sagoma, il volume e la destinazione consolidata, salvo accordi specifici con il Comune.

    Edifici in contrasto: la mappatura del PUC

    Il punto di partenza, prima di qualunque intervento, e’ la lettura dello strumento urbanistico comunale. Solo se il PUC (o il PRG, o il PGT regionale) ha individuato l’edificio come “non compatibile con gli indirizzi di pianificazione”, il proprietario puo’ invocare la disciplina dell’art. 3-bis.

    Le situazioni tipiche di “incompatibilita’” sono ricorrenti: capannoni produttivi in aree riclassificate come residenziali; ville o cascinali in zone agricole sottoposte a vincolo paesaggistico stringente; opifici in zone produttive ridimensionate dal nuovo piano; tettoie, depositi o pertinenze accessorie in aree dove il piano non ammette nuove volumetrie.

    La mappatura non e’ automatica. Spetta al richiedente verificare, presso l’ufficio tecnico comunale, che il proprio fabbricato rientri nell’elenco degli edifici in contrasto. La verifica si fa con due documenti: le tavole grafiche del piano (dove il fabbricato risulta perimetrato con un simbolo specifico) e le norme tecniche di attuazione (che descrivono quali interventi sono ammessi su quella categoria di edifici).

    Se l’edificio non e’ espressamente mappato, l’art. 3-bis non si applica. Il proprietario dovra’ percorrere altre strade: la richiesta di variante puntuale, l’accordo di pianificazione, oppure la disciplina ordinaria dell’art. 3 sulle categorie di intervento.

    Interventi ammessi: cosa si puo’ e cosa no

    La regola generale e’ che gli interventi devono essere “conservativi”: devono mantenere l’edificio nelle sue caratteristiche essenziali, senza trasformarlo in qualcosa di diverso.

    Ammessi senza accordo specifico: manutenzione ordinaria (riparazioni, rifacimento finiture, sostituzione infissi), manutenzione straordinaria (rifacimento tetto, consolidamento strutture, adeguamento impianti), restauro e risanamento conservativo (recupero filologico, ripristino di parti degradate, miglioramento prestazionale senza alterazione di sagoma e volumi).

    Preclusi, salvo accordi specifici: ristrutturazione edilizia pesante con modifica di sagoma o volumetria, ampliamenti, cambi d’uso che contrastino con la destinazione del piano, nuove costruzioni anche se accessorie. Per questi interventi serve un accordo formalizzato con l’amministrazione, di solito nella forma del permesso di costruire convenzionato o dell’accordo di programma.

    Un caso particolare riguarda la pertinenza paesaggistica: se l’edificio si trova in area sottoposta a vincolo, ogni intervento conservativo richiede comunque l’autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza, anche quando l’art. 3-bis lo consente sotto il profilo urbanistico. Le due valutazioni sono autonome e cumulative.

    Scenario 1: capannone industriale in zona divenuta residenziale

    Un proprietario possiede un capannone realizzato negli anni ’80 ai margini del centro abitato. Il nuovo PUC ha riclassificato l’area come residenziale (zona B di completamento) e il capannone risulta espressamente perimetrato come “edificio non compatibile con gli indirizzi del piano”.

    Il proprietario vuole rifare la copertura, sostituire i serramenti, consolidare la struttura portante e adeguare l’impianto elettrico. Tutti questi interventi rientrano nella manutenzione straordinaria e nel risanamento conservativo. L’art. 3-bis li consente senza accordo specifico: basta la SCIA o, a seconda dell’entita’, la CILA. La destinazione produttiva resta congelata, ma il fabbricato non si degrada.

    Se invece il proprietario volesse demolire il capannone e ricostruirlo come residenza, l’art. 3-bis non basta: occorre una variante puntuale o un accordo di pianificazione.

    Scenario 2: villa rurale in zona F vincolata

    Una villa ottocentesca si trova in zona F (verde di interesse paesaggistico) sottoposta a vincolo D.Lgs. 42/2004. Il PUC la indica come edificio storico esistente, non compatibile con i nuovi indirizzi di salvaguardia ma meritevole di tutela.

    Il proprietario intende effettuare un restauro filologico: ripristino degli intonaci a calce, recupero del manto in coppi originale, consolidamento delle volte, rifacimento dei serramenti in legno secondo il disegno storico. Sotto il profilo urbanistico, l’art. 3-bis ammette l’intervento. Sotto il profilo paesaggistico, serve l’autorizzazione della Soprintendenza, che valutera’ la coerenza del progetto con il vincolo.

    L’ampliamento, anche minimo, della villa resta precluso: la conservazione non ammette aumenti di volume, neppure motivati da esigenze funzionali (bagno aggiuntivo, locale tecnico esterno).

    Scenario 3: opificio dismesso in zona produttiva ridimensionata

    Un opificio degli anni ’60 si trova in una zona produttiva che il nuovo PUC ha ridimensionato per ridurre il consumo di suolo. L’opificio risulta dismesso da anni e mappato come edificio in contrasto.

    Il proprietario vuole intervenire per evitare il degrado strutturale: messa in sicurezza della copertura, demolizione di superfetazioni interne non legittime, consolidamento dei pilastri. Tutti interventi di manutenzione straordinaria e risanamento, ammessi dall’art. 3-bis.

    Diverso il discorso se il proprietario volesse riconvertire l’opificio in un complesso polifunzionale (uffici, residenza, commerciale). Qui non si parla piu’ di conservazione, ma di trasformazione: serve un accordo con il Comune, di solito in forma di permesso di costruire convenzionato con cessione di standard urbanistici o oneri compensativi.

    Scenario 4: immobile fuori centro abitato classificato D

    Un fabbricato isolato lungo una strada provinciale e’ classificato dal PUC come zona D (produttiva), ma il piano ne segnala l’incompatibilita’ con la nuova viabilita’ e con le esigenze di salvaguardia ambientale.

    Il richiedente, proprietario di un’attivita’ di piccola produzione artigianale che occupa il fabbricato, vuole adeguare l’edificio dal punto di vista energetico (cappotto esterno, fotovoltaico in copertura, pompa di calore). L’art. 3-bis consente questi interventi come adeguamento prestazionale rientrante nel risanamento conservativo. Il D.L. 69/2024 (cd. “Salva-casa”) ha rafforzato questa lettura, agevolando gli interventi di efficientamento anche su edifici in regime di tolleranza.

    Resta escluso l’ampliamento per ospitare nuove linee produttive. Per quello, l’unica strada e’ un accordo formalizzato con l’amministrazione.

    Scenario 5: tettoia preesistente non conforme

    Una tettoia realizzata negli anni ’90 con regolare titolo edilizio si trova oggi in un’area che il PUC ha classificato come non edificabile, all’interno di una fascia di rispetto stradale. La tettoia e’ mappata come pertinenza esistente non conforme.

    Il proprietario vuole sostituire il manto in lamiera ondulata con una copertura in legno e tegole, mantenendo identiche le dimensioni e il sedime. L’intervento e’ di manutenzione straordinaria con miglioramento estetico: l’art. 3-bis lo ammette, perche’ non altera sagoma, volume e sedime della tettoia originaria.

    Non sarebbe invece ammessa la sostituzione con una tettoia piu’ ampia, neppure di pochi metri quadrati: la conservazione esclude per definizione qualunque incremento dimensionale.

    Quando e come orientarsi

    Il primo passo, per il proprietario o per il richiedente, e’ sempre lo stesso: chiedere all’ufficio tecnico comunale un accesso agli atti del PUC e verificare se il proprio fabbricato e’ mappato come “edificio in contrasto”. La verifica si fa con la tavola dei vincoli e con le norme tecniche di attuazione.

    Se l’edificio rientra nell’elenco, il proprietario puo’ presentare il titolo edilizio adeguato (CILA, SCIA o permesso di costruire, a seconda della categoria di intervento) richiamando esplicitamente l’art. 3-bis. La motivazione del titolo deve dimostrare che l’intervento e’ conservativo: relazione tecnica con stato di fatto e stato di progetto a confronto, computo metrico, dimostrazione del mantenimento di sagoma e volumi.

    Se l’edificio non e’ mappato, o se l’intervento desiderato eccede la conservazione, occorre valutare strade alternative: variante puntuale al piano, accordo di programma con il Comune, oppure attendere la prossima revisione del PUC presentando osservazioni nella fase di pubblicazione.

    In presenza di vincolo paesaggistico, il procedimento urbanistico si affianca a quello autorizzativo della Soprintendenza: i due percorsi sono indipendenti e vanno gestiti in parallelo.

    Norme e fonti

    • art. 3-bis T.U.E. — interventi di conservazione su edifici non compatibili con la pianificazione
    • art. 3 D.P.R. 380/2001 — definizione delle categorie di intervento edilizio (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, ristrutturazione)
    • art. 10 D.P.R. 380/2001 — interventi subordinati a permesso di costruire
    • D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 — Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
    • D.L. 29 maggio 2024 n. 69 (cd. “Salva-casa”), convertito con modificazioni — misure di semplificazione su tolleranze, stato legittimo e interventi conservativi
    • D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 — Codice dei beni culturali e del paesaggio, per gli interventi su immobili vincolati

    Domande frequenti

    L’art. 3-bis si applica anche se il PUC non ha mappato esplicitamente l’edificio?
    No. La norma richiede che lo strumento urbanistico individui in modo espresso gli edifici considerati in contrasto. Senza mappatura, l’edificio resta soggetto alla disciplina ordinaria del piano e alle categorie di intervento dell’art. 3 T.U.E.

    Posso ampliare un edificio mappato come “in contrasto” se l’ampliamento e’ minimo?
    In linea di principio no: la conservazione esclude ogni incremento di volume o sagoma. Ampliamenti, anche modesti, richiedono un accordo specifico con il Comune, di norma in forma di permesso di costruire convenzionato.

    Il “Salva-casa” (D.L. 69/2024) ha cambiato qualcosa sull’art. 3-bis?
    Il decreto ha rafforzato la disciplina della tolleranza edilizia e dello stato legittimo, agevolando gli interventi conservativi e di efficientamento energetico anche su edifici con difformita’ minori. La logica dell’art. 3-bis non e’ stata stravolta, ma il quadro complessivo e’ diventato piu’ favorevole alla conservazione.

    Se l’edificio e’ vincolato sotto il profilo paesaggistico, basta l’art. 3-bis?
    No. L’art. 3-bis riguarda solo il profilo urbanistico. In presenza di vincolo paesaggistico occorre la separata autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Le due valutazioni sono indipendenti e devono essere ottenute entrambe prima di iniziare i lavori.

  • CCNL Tessile-Abbigliamento: maternità, paternità e congedi parentali

    CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

    In sintesi

    Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi (2 prima e 3 dopo il parto) con indennità INPS all’80%, integrata dall’azienda al 100% secondo il CCNL Tessile. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100%. Il congedo parentale facoltativo dura fino a 6 mesi per ciascun genitore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Sistema Moda Italia (SMI/Confindustria) · Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2022-2025 (in corso di rinnovo per il triennio 2025-2028)
    Vigenza
    Testo vigente 2022-2025; rinnovo 2025-2028 in trattativa a maggio 2026
    Platea
    ~400.000 (industria tessile, abbigliamento, maglieria, calzature/pelletteria)

    Tabella riepilogativa

    Congedi per genitorialità – CCNL Tessile-Abbigliamento 2026
    Istituto Durata Indennità INPS Integrazione aziendale CCNL
    Congedo obbligatorio maternità 5 mesi (2+3 o flessibile) 80% retribuzione +20% (totale 100%)
    Congedo obbligatorio paternità 10 giorni lavorativi 100% (INPS) Nessuna (100% già garantita)
    Congedo parentale facoltativo (primo anno) Fino a 3 mesi (elevabili) 80% (primo mese); 60% (secondo mese); 30% (resto) Integrazione variabile per accordo az.
    Congedo parentale facoltativo (2°-12° anno) Fino a 6 mesi totali ciascun genitore 30% retribuzione Generalmente nessuna
    Riposi orari per allattamento 2 ore/giorno (1 ora se orario ridotto) fino a 1 anno 100% (INPS)

    Congedo obbligatorio di maternità

    Il congedo obbligatorio di maternità dura 5 mesi e può essere fruito in diverse modalità: la distribuzione standard è 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo; la lavoratrice può optare per il regime flessibile (1 mese prima e 4 mesi dopo il parto), previa certificazione medica di assenza di rischi per sé e il nascituro.

    L’indennità INPS è pari all’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Tessile prevede che l’azienda integri il restante 20%, garantendo alla lavoratrice il 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo obbligatorio.

    Durante il congedo obbligatorio la lavoratrice non può essere licenziata, salvo giusta causa. La tutela contro il licenziamento si estende fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

    Congedo di paternità obbligatorio

    Il D.Lgs. 105/2022 ha portato a 10 giorni lavorativi il congedo obbligatorio di paternità, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita (o dall’ingresso in famiglia per adozioni). L’indennità è del 100% a carico dell’INPS.

    Il padre lavoratore è tenuto a comunicare per iscritto all’azienda le date di fruizione con un preavviso di almeno 15 giorni, o prima possibile in caso di nascita improvvisa. Il congedo non può essere negato dall’azienda.

    Congedo parentale facoltativo

    Ciascun genitore ha diritto al congedo parentale facoltativo fino al 12° anno di vita del figlio, per un massimo di 6 mesi individuale (10 mesi totali tra i due genitori, elevabili a 11 se il padre fruisce di almeno 3 mesi).

    Il D.Lgs. 105/2022 ha aumentato l’indennità per i primi due mesi (non trasferibili tra i genitori): 80% per il primo mese, 60% per il secondo, 30% per il resto. Il CCNL Tessile può prevedere integrazioni aziendali per i periodi a 30%.

    Tutele aggiuntive del CCNL Tessile

    Il CCNL Tessile garantisce:

    • Divieto di licenziamento dalla gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino;
    • Diritto al rientro nella stessa mansione o in mansione equivalente dopo il congedo;
    • Computo del congedo obbligatorio ai fini dell’anzianità di servizio, del TFR e della 13ª mensilità;
    • Priorità nell’accesso al part-time per genitori con figli minori di 12 anni, nei limiti delle esigenze organizzative.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo di paternità obbligatorio
    Tizio (5° livello, ~1.900 €/mese) comunica la nascita del figlio il 3 giugno. Fruisce dei 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio dal 3 al 14 giugno (esclusi i festivi). L’INPS eroga il 100% della retribuzione per tutti i 10 giorni: circa 87 € al giorno lordi.
    Caia – Congedo di maternità e integrazione
    Caia (4° livello, ~1.750 €/mese) inizia il congedo 60 giorni prima del parto. L’INPS eroga l’80% (1.400 €/mese). Il CCNL obbliga l’azienda a integrare del 20% restante (350 €/mese). Caia percepisce il 100% per 5 mesi.
    Sempronio – Congedo parentale nel primo anno
    Sempronio (padre, 3° livello) vuole fruire di 2 mesi di congedo parentale nel primo anno del figlio. Per il primo mese percepisce l’80% dell’INPS; per il secondo il 60%. L’accordo aziendale non prevede integrazione oltre questi importi. Costo economico per Sempronio: circa 20% + 40% della retribuzione mensile per i rispettivi mesi.

    Domande frequenti

    Il CCNL Tessile integra l'indennità di maternità?
    Sì. L’azienda integra il 20% non coperto dall’INPS (che paga l’80%), garantendo il 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo obbligatorio di 5 mesi.
    Quanti giorni di paternità obbligatori spettano?
    Dieci giorni lavorativi, retribuiti al 100% dall’INPS, da fruire entro 5 mesi dalla nascita.
    Il congedo parentale matura anzianità?
    Il congedo obbligatorio di maternità matura anzianità piena. Il congedo parentale facoltativo matura anzianità ma con alcune limitazioni ai fini previdenziali, a seconda della durata.
    Posso essere licenziata durante la gravidanza?
    No. Il divieto di licenziamento copre dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino, salvo giusta causa.
    Ho diritto al part-time dopo la maternità?
    Il CCNL Tessile riconosce una priorità nell’accesso al part-time per genitori con figli minori di 12 anni, nei limiti delle possibilità organizzative dell’azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festività e ROL, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, categorie e mansioni.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 56 D.Lgs. 231/2001 – Termine per l’accertamento dell’illecito amministrat…

    Art. 56 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

    2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

  • Art. 30 TULPS – Nozione di arma ai fini del TULPS

    Art. 30 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono :

    1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

    2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gaz asfissianti o accecanti.