Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 85 CAD – Articolo abrogato

    Art. 85 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Art. 776 Codice della Navigazione – Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea

    Art. 776 Codice della Navigazione – Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonché, preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.

  • Art. 29 D.Lgs. 231/2001 – Fusione dell’ente

    Art. 29 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Fusione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

  • Art. 19 D.Lgs. 79/2011 – Obbligo di assicurazione

    Art. 19 D.Lgs. 79/2011 – Obbligo di assicurazione

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 35 CAD – Dispositivi sicuri e procedure per la generazione de…

    Art. 35 D.Lgs. 82/2005 CAD – Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi. 1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.

    2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare ((di firma elettronica)) , prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle ((Linee guida)) .

    3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.

    4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma

    5. 5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall'Allegato II del regolamento eIDAS è accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica.

    6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'AgID in conformità alle linee guida di cui al comma 5.

  • Art. 33 T.U. Stupefacenti – Idoneità dell’officina di fabbricazione

    Art. 33 T.U. Stupefacenti – Idoneita’ dell’officina ai fini della fabbricazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope; di apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonche' di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.

    2. Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma

    1. 3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

    4. Il Ministero della sanita' accerta, mediante ispezione, l'idoneita' dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

    5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. Torna al sommario

  • Art. 63 RD 12/1941 – Costituzione della magistratura del lavoro

    Art. 63 RD 12/1941 – Costituzione della magistratura del lavoro

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Costituzione della magistratura del lavoro. Una speciale sezione della corte di appello funziona come magistratura del lavoro, con le attribuzioni e le modalità stabilite dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali. Essa giudica col numero invariabile di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri, e di due esperti che vi sono aggregati di volta in volta. La magistratura del lavoro, quando giudica sulle controversie individuali in materia corporativa in grado di appello, è integrata da due consiglieri designati annualmente dal primo presidente, in sostituzione degli esperti.

  • Art. 15 CTS – Libri sociali obbligatori

    Art. 15 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Libri sociali obbligatori

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

    2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

    3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

    4. Il comma 3 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

  • Reintegra nel posto di lavoro: quando spetta ancora nel 2026

    Guida pratica · Lavoro · Licenziamento

    In sintesi

    La reintegra nel posto di lavoro non è scomparsa, ma si applica in ipotesi specifiche: licenziamento discriminatorio o nullo, licenziamento orale, e – per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 – anche per alcune tipologie di licenziamento illegittimo disciplinare o per motivi economici.

    Riferimento normativo

    L. 300/1970, art. 18

    Tabella riepilogativa

    Reintegra: vecchio e nuovo regime a confronto
    Ipotesi Assunti prima del 7/3/2015 (art. 18) Assunti dal 7/3/2015 (D.Lgs. 23/2015)
    Licenziamento discriminatorio / nullo Reintegra + risarcimento pieno Reintegra + risarcimento pieno
    Licenziamento orale Reintegra Reintegra
    Licenziamento disciplinare illegittimo (fatto insussistente) Reintegra (art. 18, co. 4) Reintegra (solo se fatto materialmente insussistente, secondo decreto)
    Licenziamento economico illegittimo Solo indennità (salvo manifesta insussistenza della ragione) Solo indennità
    Vizio formale/procedurale Indennità minore Indennità

    L'art. 18 Statuto per chi era già assunto

    L’art. 18 della L. 300/1970, nella versione modificata dalla L. 92/2012 (riforma Fornero), prevede per le imprese con oltre 15 dipendenti quattro regimi sanzionatori. La reintegra piena con risarcimento integrale si applica al licenziamento discriminatorio, nullo e orale. Una reintegra più limitata (con risarcimento capped) si applica in certi casi di licenziamento disciplinare con fatto insussistente. Negli altri casi illegittimi scatta una sola indennità risarcitoria.

    Licenziamento discriminatorio e nullo: le tutele più forti

    Il licenziamento è discriminatorio quando è determinato da motivi di sesso, età, disabilità, nazionalità, religione, opinioni politiche o sindacali. È nullo quando avviene in violazione di norme imperative (es. maternità, congedo parentale, periodo di malattia con comporto non ancora scaduto). In entrambi i casi il lavoratore ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento delle retribuzioni perse dall’interruzione alla reintegra, con contribuzione piena, indipendentemente dal regime di assunzione.

    La scelta tra reintegra e indennità

    Quando il giudice dispone la reintegra, il lavoratore può optare – entro 30 giorni – per un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, rinunciando alla reintegra. Questa scelta è irrevocabile. In alternativa il lavoratore può tornare al lavoro e fare valere tutti i diritti patrimoniali maturati nel periodo di estromissione.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato mentre è in malattia nel periodo di comporto

    Tizio viene licenziato quando ha ancora 20 giorni di comporto residui. Il licenziamento è nullo: Tizio ha diritto alla reintegra e al pagamento di tutte le retribuzioni perse, a prescindere dalla data di assunzione.

    Caia – assunta nel 2013, licenziamento disciplinare senza fatto

    Caia è assunta nel 2010 in un’azienda con 30 dipendenti. Viene licenziata disciplinarmente per un fatto che il giudice accerta essere del tutto insussistente. Essendo sotto l’art. 18 (assunzione pre-2015), ottiene la reintegra e un risarcimento.

    Sempronio – sceglie l'indennità sostitutiva alla reintegra

    Il giudice ordina la reintegra di Sempronio. Sempronio non vuole tornare in quella azienda e opta entro 30 giorni per l’indennità sostitutiva di 15 mensilità, chiudendo definitivamente il rapporto.

    Domande frequenti

    La reintegra esiste ancora nel 2026?

    Sì. Rimane obbligatoria per il licenziamento discriminatorio, nullo e orale, indipendentemente dalla data di assunzione; è prevista anche in altre ipotesi per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.

    Cosa si intende per licenziamento discriminatorio?

    Il licenziamento motivato da sesso, età, disabilità, nazionalità, religione, opinioni politiche o sindacali, o altri motivi vietati dalla legge. È considerato nullo e comporta la reintegra.

    Se ottengo la reintegra, devo tornare al lavoro?

    No. Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza il lavoratore può optare per un’indennità sostitutiva di 15 mensilità in luogo della reintegra.

    L'art. 18 si applica alle piccole imprese?

    No. L’art. 18 e la reintegra disciplinare/economica si applicano alle imprese con più di 15 dipendenti (5 in agricoltura); sotto questa soglia si applicano tutele ridotte.

    Come si impugna un licenziamento per ottenere la reintegra?

    Con impugnazione stragiudiziale scritta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, seguita da ricorso giudiziario entro 180 giorni dall’impugnazione.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 827 Codice della Navigazione – Norme di riferimento

    Art. 827 Codice della Navigazione – Norme di riferimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nell'espletamento dell'inchiesta tecnica di cui all'articolo 826, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformità con quanto previsto dall'allegato 13 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.

  • Art. 70 D.Lgs. 231/2001 – Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente

    Art. 70 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sentenza in caso di vicende modificative dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

    2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

  • Art. 53 RD 12/1941 – Funzioni e attribuzioni della corte di appello

    Art. 53 RD 12/1941 – Funzioni e attribuzioni della corte di appello

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    1. La corte di appello: a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale; 110a b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.