Autore: Andrea Marton

  • Art. 15 D.Lgs. 74/2000 – Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme…

    Art. 15 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie

    In vigore dal 15/04/2000

    1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell' articolo 47, terzo comma, del codice penale , non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. Nota all'art. 15: – Il testo dell' art. 47 del codice penale è il seguente: "Art. 47 (Errore di fatto). – L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa; quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato".

  • Cessioni di beni IVA: casi pratici art. 2 T.U.IVA

    L’art. 2 del D.P.R. 633/1972 definisce, ai fini IVA, che cosa si intende per «cessione di beni»: la nozione è oggettiva e ruota intorno al trasferimento di proprietà o alla costituzione/trasferimento di diritti reali di godimento, a titolo oneroso. Sembra una definizione astratta, ma nella vita quotidiana di un’azienda decide se una fattura va emessa, con quale aliquota e su quale base imponibile. In questa guida pratica trovi cinque scenari concreti (vendita con riserva di proprietà, omaggio sopra soglia, autoconsumo del titolare, conferimento di azienda, cessione di credito) letti alla luce dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 2 T.U.IVA, con indicazioni operative su documenti, registrazioni e verifiche.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 2 si articola su tre commi che funzionano in cascata. Il comma 1 fissa la regola generale: costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, superficie, enfiteusi) su beni di ogni genere. Tre elementi qualificanti: onerosità, effetto traslativo (o costitutivo di diritto reale) e oggetto materiale (beni mobili o immobili).

    Il comma 2 estende per equiparazione la nozione ad alcune fattispecie che, in mancanza di previsione espressa, sfuggirebbero al perimetro IVA: vendite con riserva di proprietà, locazioni con clausola di trasferimento vincolante per entrambe le parti, autoconsumo, cessioni gratuite oltre soglia. Sono le cosiddette «operazioni assimilate».

    Il comma 3 compie l’operazione opposta: sottrae espressamente dal campo IVA alcune fattispecie che, pur producendo effetti traslativi, hanno natura economica diversa (cessioni di denaro, cessioni di aziende o rami d’azienda, conferimenti d’azienda, passaggi di beni in dipendenza di fusioni e scissioni). Queste operazioni non sono IVA-esenti: sono fuori campo, distinzione tecnica con effetti pratici sulla fatturazione e sul pro-rata.

    La base imponibile è disciplinata dall’art. 13 D.P.R. 633/1972: di regola coincide con il corrispettivo pattuito; nelle operazioni assimilate senza corrispettivo (autoconsumo, omaggi sopra soglia) si applica il valore normale del bene, ossia il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza.

    Operazioni assimilate (comma 2): autoconsumo, omaggi, riserva di proprietà

    Il comma 2 dell’art. 2 contiene un elenco tassativo di fattispecie che il legislatore ha voluto attrarre nell’IVA per evitare salti d’imposta. Le principali categorie:

    • Vendite con riserva di proprietà (n. 1): il trasferimento è differito al pagamento dell’ultima rata, ma ai fini IVA l’operazione si considera effettuata alla consegna; questo evita che il venditore rinvii la fatturazione per anni.
    • Locazioni con clausola di trasferimento vincolante (n. 2): contratti che, pur denominati locazione, prevedono il passaggio automatico della proprietà al termine; l’IVA si applica sul valore del bene, non sui singoli canoni come prestazione di servizi.
    • Autoconsumo (n. 5): destinazione di beni dell’impresa a finalità estranee, compreso l’uso personale o familiare dell’imprenditore; serve a recuperare l’IVA detratta a monte sull’acquisto.
    • Cessioni gratuite (n. 4): omaggi e regalie, salvo le esclusioni per beni di costo unitario non superiore a 50 euro e per beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa entro determinati limiti.

    Scenario 1 – Vendita di macchinario con riserva di proprietà

    Una S.r.l. produttrice vende un macchinario industriale a 60.000 euro + IVA a una ditta cliente, con pagamento in 24 rate mensili e clausola di riserva di proprietà: il bene viene consegnato subito, ma la proprietà passa solo con il versamento dell’ultima rata. Il venditore si chiede quando deve emettere fattura: con la consegna o a saldo finale.

    Come si legge l’art. 2: il comma 2 n. 1 assimila espressamente alle cessioni di beni le «vendite con riserva di proprietà». L’effetto pratico è che l’operazione si considera effettuata, ai fini IVA, al momento della consegna del bene (art. 6 D.P.R. 633/1972), nonostante civilisticamente la proprietà sia ancora del venditore. La fattura va dunque emessa subito sull’intero corrispettivo di 60.000 euro, con IVA al 22% per 13.200 euro.

    Documenti/azioni: emissione fattura elettronica unica all’atto della consegna con riferimento espresso alla clausola di riserva; annotazione nel registro vendite; conservazione del contratto che documenta la riserva; nessuna fattura aggiuntiva alla scadenza delle rate, che rappresentano solo modalità di pagamento di un debito già fatturato.

    Scenario 2 – Omaggio natalizio a cliente del valore di 60 euro

    Una ditta di distribuzione acquista 200 cesti natalizi a 60 euro ciascuno + IVA per regalarli ai clienti. I cesti contengono prodotti alimentari non commercializzati abitualmente dall’azienda. Il responsabile amministrativo deve capire se l’omaggio rientra nel comma 2 (cessione assimilata imponibile) o resta fuori dal perimetro IVA.

    Come si legge l’art. 2: il comma 2 n. 4 assimila alle cessioni le «cessioni gratuite di beni» con esclusione di quelle di costo unitario non superiore a 50 euro e di quelle per le quali non sia stata operata la detrazione all’atto dell’acquisto. Un cesto da 60 euro supera la soglia: la cessione gratuita rientra dunque nel campo IVA come operazione assimilata, con base imponibile pari al valore normale.

    Documenti/azioni: verifica del costo unitario di acquisto sui documenti del fornitore; emissione di autofattura per omaggi sopra soglia (oppure fattura intestata al cliente con annotazione «omaggio»), con IVA calcolata al 22% sul valore normale; registrazione nel registro vendite con causale dedicata; il costo dell’omaggio è deducibile come spesa di rappresentanza nei limiti dell’art. 108 TUIR.

    Scenario 3 – Autoconsumo del titolare di ditta individuale

    Un titolare di ditta individuale che gestisce un negozio di elettronica preleva un televisore dal magazzino aziendale (valore di mercato 800 euro, IVA detratta all’acquisto) per portarlo a casa propria a uso personale. Si chiede se deve registrare l’operazione e con quale documento.

    Come si legge l’art. 2: il comma 2 n. 5 assimila alle cessioni di beni la «destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore» e, più in generale, a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. La ratio è recuperare l’IVA che era stata detratta sull’acquisto del bene, evitando un consumo finale privato sgravato da imposta.

    Documenti/azioni: emissione di autofattura per autoconsumo intestata alla ditta stessa, con base imponibile pari al valore normale (800 euro) e IVA al 22% (176 euro); registrazione esclusivamente nel registro vendite; storno del bene dalle giacenze di magazzino con scrittura contabile dedicata; conservazione di una breve nota motivazionale che giustifichi il prelievo e il valore attribuito.

    Operazioni escluse (comma 3): aziende, conferimenti, denaro

    Il comma 3 dell’art. 2 elenca le operazioni che, pur producendo effetti traslativi, non sono cessioni di beni ai fini IVA. La distinzione è cruciale: fuori campo non significa esente: nelle operazioni fuori campo non si applica l’IVA, ma neppure si genera reverse charge né si concorre al volume d’affari, e la qualificazione si traduce in obblighi documentali diversi (registro corrispettivi, imposta di registro proporzionale, eventuale imposta ipocatastale).

    Le principali esclusioni:

    • Cessioni di denaro o di crediti in denaro (lett. a): il denaro è mezzo di pagamento, non oggetto di consumo.
    • Cessioni e conferimenti di aziende o rami d’azienda (lett. b): l’azienda è complesso organizzato, non semplice somma di beni; queste operazioni scontano imposta di registro.
    • Cessioni di terreni non edificabili (lett. c): rilevano per imposta di registro.
    • Cessioni di campioni gratuiti appositamente contrassegnati (lett. d).
    • Passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni (lett. f): operano in continuità di soggetto IVA.

    Scenario 4 – Conferimento di azienda in S.r.l. di nuova costituzione

    Un imprenditore individuale decide di conferire la propria azienda (un panificio con immobile commerciale, macchinari, scorte e licenze) in una S.r.l. di nuova costituzione, ricevendo in cambio il 100% delle quote sociali. Il valore complessivo del compendio aziendale è di 350.000 euro. Si chiede se l’operazione richieda fattura con IVA.

    Come si legge l’art. 2: il comma 3 lett. b esclude espressamente dal campo IVA «le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda». Si tratta di operazione fuori campo IVA: la S.r.l. acquisisce l’azienda in continuità e l’imprenditore non emette fattura. L’operazione sconta però imposta di registro in misura proporzionale sui beni immobili e fissa sul resto, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

    Documenti/azioni: atto notarile di conferimento con perizia giurata di stima ex art. 2465 c.c.; nessuna fattura elettronica e nessuna annotazione nel registro vendite; comunicazione di cessazione partita IVA dell’imprenditore individuale (o continuazione se prosegue altra attività); presentazione del modello AA9/12 per la cessazione e AA7/10 per l’apertura della S.r.l.; registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni con pagamento dell’imposta di registro.

    Scenario 5 – Cessione di credito a società di factoring

    Una S.r.l. cede pro-soluto a una società di factoring un portafoglio di crediti commerciali del valore nominale di 80.000 euro per un corrispettivo di 75.000 euro. L’ufficio amministrativo si chiede se la differenza di 5.000 euro vada considerata cessione di bene assoggettata a IVA.

    Come si legge l’art. 2: il comma 3 lett. a esclude dal campo IVA «le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro». Il credito commerciale è un credito in denaro: la sua cessione è operazione fuori campo IVA. La componente finanziaria (lo sconto di 5.000 euro) costituisce remunerazione del servizio di factoring per la società cessionaria, che applicherà la propria disciplina IVA sulle commissioni di factoring (esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972 se riconducibili a operazioni finanziarie).

    Documenti/azioni: contratto di cessione del credito notificato al debitore ceduto; nessuna fattura emessa dalla S.r.l. cedente per la cessione; rilevazione contabile come uscita del credito dall’attivo e iscrizione del corrispettivo incassato, con la differenza imputata a oneri finanziari; eventuale fattura della società di factoring per la commissione di servizio, in regime di esenzione IVA.

    Quando verificare la qualificazione IVA

    La corretta qualificazione di un’operazione come cessione di beni, prestazione di servizi, operazione assimilata o operazione esclusa determina obblighi diversi: emissione fattura elettronica, applicazione dell’aliquota, concorso al volume d’affari, pro-rata di detraibilità, imposta di registro alternativa. Conviene verificare la qualificazione prima dell’operazione, non dopo. I momenti tipici:

    • Prima della redazione del contratto, soprattutto in presenza di clausole atipiche (riserva di proprietà, locazione con riscatto, cessione mista di beni e know-how).
    • In sede di chiusura annuale, quando il soggetto passivo IVA deve riconciliare omaggi, autoconsumo e prelievi del titolare con le registrazioni dell’anno.
    • Prima di operazioni straordinarie (conferimento, cessione di ramo, fusione) per evitare di emettere fatture indebite o di omettere imposte di registro dovute.
    • Quando l’ufficio fatturazione riceve richieste «non standard» (cessione di credito, permuta, datio in solutum), che richiedono verifica del confine tra art. 2 e art. 3 D.P.R. 633/1972.

    Gli strumenti operativi più utili sono il contratto scritto (che fissa la qualificazione condivisa con la controparte), una nota tecnica interna che documenti il ragionamento giuridico, e l’eventuale interpello ordinario all’Agenzia delle Entrate ex art. 11 L. 212/2000 per i casi di obiettiva incertezza interpretativa.

    Norme e fonti

    • Art. 2 D.P.R. 633/1972 – Cessioni di beni (commi 1, 2 e 3).
    • Art. 3 D.P.R. 633/1972 – Prestazioni di servizi (criterio residuale rispetto all’art. 2).
    • Art. 6 D.P.R. 633/1972 – Momento di effettuazione delle operazioni.
    • Art. 13 D.P.R. 633/1972 – Base imponibile (corrispettivo e valore normale).
    • Art. 10 D.P.R. 633/1972 – Operazioni esenti (cessioni di credito a titolo oneroso).
    • Direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (artt. 14-19 sulle cessioni di beni e operazioni assimilate).
    • D.P.R. 131/1986 – Testo Unico dell’imposta di registro (regime delle cessioni d’azienda).
    • Art. 2465 c.c. – Perizia di stima dei conferimenti in natura nella S.r.l.

    Domande frequenti

    La vendita con riserva di proprietà va fatturata alla consegna o al saldo dell’ultima rata?

    Alla consegna. L’art. 2 comma 2 n. 1 assimila la vendita con riserva di proprietà alle cessioni di beni ordinarie e l’art. 6 fissa il momento di effettuazione ai fini IVA alla consegna o spedizione, indipendentemente dal momento civilistico del trasferimento. Il venditore emette quindi un’unica fattura sull’intero corrispettivo alla consegna.

    Gli omaggi natalizi ai clienti sono sempre soggetti a IVA?

    No. Sono fuori campo IVA gli omaggi di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa con costo unitario non superiore a 50 euro, oppure i beni per i quali non sia stata detratta l’IVA all’acquisto. Sopra soglia o con IVA detratta, scattano gli obblighi del comma 2 n. 4: autofattura per omaggi e IVA sul valore normale.

    Conferire un’azienda in S.r.l. comporta IVA o solo imposta di registro?

    Solo imposta di registro. Il comma 3 lett. b dell’art. 2 esclude espressamente i conferimenti d’azienda dal campo IVA. L’operazione si formalizza con atto notarile, perizia di stima ex art. 2465 c.c. e versamento dell’imposta di registro proporzionale sui beni immobili e fissa sul resto del compendio aziendale.

    La cessione di un credito commerciale rientra nell’art. 2?

    No. Le cessioni di crediti in denaro sono escluse dal campo IVA dal comma 3 lett. a dell’art. 2. La S.r.l. che cede crediti pro-soluto o pro-solvendo non emette fattura per la cessione; la società cessionaria (factor o cessionario) applicherà la propria disciplina sulle commissioni di servizio, tipicamente esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972.

    Vedi anche: art. 6 T.U.IVA, Cessioni di beni e territorialità IVA, IVA su omaggi e cessioni gratuite, IVA sulla cessione di fabbricati, Beni significativi e Autoconsumo di beni dell’impresa.

  • Art. 23 CAD – (Copie analogiche di documenti informatici)

    Art. 23 D.Lgs. 82/2005 CAD – (Copie analogiche di documenti informatici)

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

    2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

    2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le ((Linee guida)) , tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. ((I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.)) .

  • Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio

    Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio

    Art. 99 c.c. – Termine per la celebrazione del matrimonio

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

    Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

  • Art. 40 CAD – Formazione di documenti informatici

    Art. 40 D.Lgs. 82/2005 CAD – Formazione di documenti informatici

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le ((Linee guida)) .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 62 CTS – Finanziamento dei Centri di servizio per il volontar…

    Art. 62 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 , di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.

    2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma

    9. 3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 .

    4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.

    5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.

    6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018 e di euro 10 milioni per gli anni successivi. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nei limiti dell'importo riconosciuto, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all' articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e all' articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni. Il credito è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile , a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

    7. L'ONC determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, anche sulla base del fabbisogno storico e delle mutate esigenze di promozione del volontariato negli enti del Terzo settore, e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo criteri trasparenti, obiettivi ed equi, definiti anche in relazione alla provenienza delle risorse delle FOB, ad esigenze di perequazione territoriale, nonché all'attribuzione storica delle risorse. L'ONC può destinare all'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti una quota di tale finanziamento per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale.

    8. L'ONC determina, secondo criteri di efficienza, di ottimizzazione e contenimento dei costi e di stretta strumentalità alle funzioni da svolgere ai sensi del presente decreto, l'ammontare previsto delle proprie spese di organizzazione e funzionamento a valere sul FUN, inclusi i costi relativi all'organizzazione e al funzionamento degli OTC e ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera e), in misura comunque non superiore al 5 per cento delle somme versate dalle FOB ai sensi del comma

    3. In ogni caso, non possono essere posti a carico del FUN eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC. Le somme non spese riducono di un importo equivalente l'ammontare da destinarsi al medesimo fine nell'anno successivo a quello di approvazione del bilancio di esercizio.

    9. Le risorse del FUN sono destinate esclusivamente alla copertura dei costi di cui ai commi 7 ed

    8. L'ONC, secondo modalità dalla stessa individuate, rende annualmente disponibili ai CSV, all'associazione dei CSV di cui al comma 7, e agli OTC le somme ad essi assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni.

    10. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino superiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, la differenza è destinata dall'ONC ad una riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV.

    11. Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN ai sensi del comma 3 risultino inferiori ai costi annuali di cui ai commi 7 e 8, ed anche la riserva con finalità di stabilizzazione sia insufficiente per la loro copertura, l'ONC pone la differenza a carico delle FOB, richiedendo a ciascuna di esse il versamento al FUN di un contributo integrativo proporzionale a quello obbligatorio già versato.

    12. I CSV possono avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che possono essere liberamente percepite e gestite dai CSV, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, lettera c). I CSV non possono comunque accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo

    72. Note all'art. 62: – Per i riferimenti del decreto legislativo n. 153 del 1999 , si veda nelle note all'art.

    3. – Si riporta l'art. 8, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999 : «Art. 8 (Destinazione del reddito). –

    1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine: (Omissis); c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza; d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 10, ai settori rilevanti; (Omissis).». – Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 : «Art. 17 (Oggetto). –

    1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

    2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell' Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall' art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; d-bis); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 , e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all' art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , come da ultimo modificato dall' art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell' art. 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , e successive modificazioni.

    2-bis. 2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.». – Si riporta l'art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del 2007 : «Art.

    1. –

    53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , a partire dalla data del 1° gennaio 2010.». – Si riporta l' art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti). –

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell' art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

    Attenzione: il testo dell’art. 34 della L. 388/2000 è riportato come promulgato (importo originario in lire, pari a 516.456,90 euro). Il limite vigente dei crediti compensabili è oggi di 2 milioni di euro per ciascun anno solare, a regime dal 2022 (art. 1, comma 72, L. 234/2021).

    2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

    3. All' art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 ".

    4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell' art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

    5. All' art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le parole: "entro il termine previsto dall' art. 2946 del codice civile " sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

    6. All' art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".».

  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: apprendistato 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Apprendistato nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: durata, formazione e regole

    Il CCNL Fiavet regola l'apprendistato professionalizzante come porta d'ingresso privilegiata nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. La durata varia da 24 a 48 mesi in funzione della qualifica, con una disciplina speciale per l'addetto alle prenotazioni, figura chiave del comparto.

    In sintesi

    Il CCNL Fiavet prevede l'apprendistato professionalizzante per i livelli dal 2° al 6°: durata da 24 mesi (6° livello) a 36 mesi (livelli 2°, 5°, 6° Super), con un'eccezione di 48 mesi per l'addetto alle prenotazioni. La formazione si svolge esclusivamente in azienda. Rapporto massimo: 3 apprendisti per ogni 2 qualificati nelle aziende con almeno 10 dipendenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Norma di legge
    Art. 41-47 d.lgs. 81/2015 (Testo Unico Lavoro)
    Livelli abilitati
    Dal 2° al 6° livello

    Tabella riepilogativa dell’apprendistato per livello

    Apprendistato professionalizzante – durata e formazione per livello – CCNL Fiavet
    Livello di destinazione Durata massima Ore formative annue (medie) Profilo tipo
    2° livello 36 mesi 80 ore Agente di viaggio specializzato
    3° livello (addetto prenotazioni) 48 mesi 80 ore Addetto alle prenotazioni (figura speciale)
    5° e 6° Super 36 mesi 60 ore Operatore back-office, addetto qualificato d'ingresso
    6° livello 24 mesi 40 ore Addetto di supporto base

    Le percentuali retributive degli apprendisti rispetto al minimo tabellare di destinazione sono disciplinate nel testo del CCNL (art. 68 ss.) e variano per anno di apprendistato. Non sono disponibili nelle fonti pubbliche consultate; per i valori precisi si rimanda al testo contrattuale integrale (reperibile su filcams.cgil.it).

    Tipologia di apprendistato applicabile: il professionalizzante

    Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie di apprendistato. Nel CCNL Fiavet trova applicazione l'apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015), riservato ai lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 anni se in possesso di qualifica professionale). Ha lo scopo di consentire l'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche attraverso la formazione svolta prevalentemente in azienda.

    La formazione nell’apprendistato Fiavet: solo in azienda

    Il CCNL Fiavet prevede che la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali si svolga esclusivamente in azienda, nell'ambito dell'attività lavorativa ordinaria. Non è previsto il ricorso a strutture formative esterne pubbliche o private per la formazione di tipo professionalizzante. Il piano formativo individuale (PFI) deve essere allegato al contratto di apprendistato.

    Il monte ore formativo annuo è differenziato per livello:

    • 80 ore medie annue per i livelli 2° e 3° (profili più qualificati).
    • 60 ore medie annue per i livelli 4°, 5° e 6° Super.
    • 40 ore medie annue per il 6° livello.

    Limiti numerici: quanti apprendisti si possono assumere

    Il CCNL fissa rapporti massimi tra apprendisti e lavoratori qualificati:

    • Aziende con 10 o più dipendenti: rapporto 3 apprendisti ogni 2 qualificati (3:2).
    • Aziende con meno di 10 dipendenti: 1 apprendista per ogni qualificato (1:1).
    • In assenza di qualificati: massimo 3 apprendisti in totale.

    Attenzione: il termine «qualificati» si riferisce ai lavoratori che abbiano conseguito la qualifica professionale di riferimento, non a tutti i dipendenti. Un'agenzia con 5 dipendenti di cui 2 qualificati come agenti di viaggio può assumere 2 apprendisti.

    La figura speciale: l’addetto alle prenotazioni

    Il CCNL Fiavet riconosce la specificità professionale dell'addetto alle prenotazioni (tipicamente inquadrato al 3° livello) prevedendo per questa qualifica una durata massima dell'apprendistato di 48 mesi, superiore alla norma generale di 36 mesi. La scelta riflette la complessità della formazione richiesta per la gestione autonoma dei sistemi GDS, la biglietteria aerea e ferroviaria, la costruzione di pacchetti turistici e il rapporto con i fornitori internazionali.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendistato per addetto prenotazioni (48 mesi)
    Tizio, 22 anni, viene assunto come apprendista per conseguire la qualifica di addetto alle prenotazioni (3° livello). Il contratto prevede 48 mesi di apprendistato con 80 ore annue di formazione interna. Al termine, se confermato, Tizio ha diritto al minimo tabellare pieno del 3° livello. Se non viene confermato, il datore deve comunicare il recesso con almeno 30 giorni di preavviso.
    Caia – Agenzia piccola, limite numerico
    Caia gestisce un'agenzia con 6 dipendenti, di cui 3 agenti di viaggio qualificati. Può assumere 3 apprendisti (1 per ogni qualificato). Se assume un quarto apprendista, viola i limiti del CCNL e rischia sanzioni amministrative e la trasformazione automatica del contratto in tempo indeterminato.
    Sempronio – Scadenza apprendistato e conferma
    Sempronio ha terminato i 36 mesi di apprendistato al 5° livello. Il datore non ha comunicato nulla. Il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al 5° livello. Sempronio ha diritto al minimo tabellare pieno da quel momento, con tutto il periodo di apprendistato computato nell'anzianità di servizio.

    Domande frequenti

    Quanto dura l'apprendistato in un'agenzia di viaggio Fiavet?
    Da 24 mesi (6° livello) a 36 mesi (livelli 2°, 5°, 6° Super). Per l'addetto alle prenotazioni (3° livello) è prevista una durata speciale fino a 48 mesi.
    L'apprendista guadagna meno di un dipendente ordinario?
    Sì. Il CCNL prevede percentuali retributive ridotte rispetto al minimo tabellare del livello di destinazione. Le percentuali esatte per anno di apprendistato sono nel testo contrattuale. Al momento della conferma, spetta il minimo pieno.
    L'apprendistato si può interrompere prima della scadenza?
    Sì, entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso e senza motivazione, durante l'apprendistato. Alla scadenza, se il datore non conferma, deve dare 30 giorni di preavviso; altrimenti il rapporto diventa automaticamente a tempo indeterminato.
    Quante ore di formazione deve fare l'apprendista?
    80 ore annue medie per i livelli 2°-3°, 60 ore per i livelli 4°-5°-6° Super, 40 ore per il 6° livello. La formazione si svolge in azienda secondo il piano formativo individuale.
    L'apprendistato matura TFR e anzianità?
    Sì. Il periodo di apprendistato matura TFR, ferie, permessi e anzianità contrattuale a tutti gli effetti. È computato ai fini del comporto malattia, degli scatti di anzianità e di tutti gli istituti che fanno riferimento all'anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo (accordo base 24 luglio 2019, rinnovo 26 luglio 2024 con vigenza fino al 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 220 DPR 495/1992

    Art. 220 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo.

    2. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote con cerchioni in ferro è uguale a quello dei veicoli a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire almeno sulle due ruote posteriori del veicolo.

    3. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene applicato il meccanismo di frenatura che può consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo. I ceppi, situati all'interno del tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta il nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e frena la ruota.

    4. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote gommate è lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate. È necessario che almeno le due ruote posteriori siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri agricoli possono essere muniti di freni azionati mediante leva collocata sotto il pianale, a sua volta manovrata con apposita leva di comando, purché sia assicurata l'efficacia della frenatura.

    5. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente in uno o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale.

  • Art. 17 CAD – Responsabile per la transizione digitale e difensore…

    Art. 17 D.Lgs. 82/2005 CAD – Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 ; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;(28) i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo

    64-bis. j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

    1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

    1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.

    1-quater. È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma

    2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo

    18-bis. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 .

    1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

    1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.

    1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata. ((È fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house.))

  • Art. 33 RD 12/1941

    Art. 33 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 6 CAD – Utilizzo del domicilio digitale

    Art. 6 D.Lgs. 82/2005 CAD – Utilizzo del domicilio digitale

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma

    4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida. ))

    1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) . ((

    1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti è l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo

    6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), è l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo

    6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo è l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo

    6-quater. 1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all' articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 , fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformità della copia informatica del documento notificato all'originale è attestata dal responsabile del procedimento in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e

    23-bis. ))

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .

  • Art. 5 CAD – Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

    Art. 5 D.Lgs. 82/2005 CAD – Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

    2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36)

    2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 .

    2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 .

    2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma

    2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all' articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , Capo III ((…)) .

    2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

    2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 .

    2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma

    2-sexies. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

    5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.