Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 220 DPR 495/1992

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo.

2. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote con cerchioni in ferro è uguale a quello dei veicoli a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire almeno sulle due ruote posteriori del veicolo.

3. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene applicato il meccanismo di frenatura che può consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo. I ceppi, situati all'interno del tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta il nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e frena la ruota.

4. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote gommate è lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate. È necessario che almeno le due ruote posteriori siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri agricoli possono essere muniti di freni azionati mediante leva collocata sotto il pianale, a sua volta manovrata con apposita leva di comando, purché sia assicurata l'efficacia della frenatura.

5. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente in uno o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale.

In sintesi

  • L'art. 220 stabilisce le specifiche tecniche dei sistemi frenanti per i veicoli a trazione animale (carri, carretti, slitte), distinguendo tra veicoli con cerchioni in ferro e veicoli gommati.
  • Per i veicoli a due ruote con cerchioni in ferro, il freno è azionato da una manovella a vite meccanica posta sulla parte esterna di una delle stanghe, con ceppi che agiscono sulla superficie esterna del cerchione.
  • Per i veicoli gommati (due o quattro ruote), il freno agisce a espansione all'interno del tamburo metallico oppure tramite nastro metallico a compressione esterna, meccanismo analogo ai freni a tamburo dei veicoli moderni.
  • Per i veicoli a quattro ruote, il dispositivo frenante deve agire almeno sulle due ruote posteriori.
  • Le slitte devono avere un dispositivo di arpioni sui longheroni, utilizzabile solo su superfici innevate o ghiacciate.
Indice dei contenuti

Contesto e ambito di applicazione

L'art. 220 del DPR 495/1992 disciplina i sistemi di frenatura dei veicoli a trazione animale: una categoria che nel diritto della circolazione stradale conserva piena rilevanza giuridica, anche se la sua importanza pratica si è ridotta rispetto ai secoli scorsi. Carri agricoli, carretti per manifestazioni folcloristiche, veicoli per trasporto locale nelle zone rurali e slitte nelle aree montane innevate sono ancora soggetti alle prescrizioni del Codice della Strada e del Regolamento.

La norma si inserisce nella più ampia disciplina delle caratteristiche costruttive dei veicoli non a motore, che il Regolamento tratta con lo stesso rigore tecnico applicato ai veicoli motorizzati. La ratio è identica: garantire che ogni mezzo che circola sulla strada pubblica disponga di un sistema frenante efficace, proporzionato alla massa e alla velocità del mezzo, in modo da non costituire pericolo per gli altri utenti.

Veicoli con cerchioni in ferro a due ruote

Il primo sistema descritto - il più tradizionale - riguarda i veicoli a trazione animale a due ruote con cerchioni metallici, come i classici carri agricoli o i calessi con ruote ferrate. Il meccanismo di frenatura è elementare ma funzionale:

  • Il dispositivo è azionato da una manovella a vite meccanica o a vite senza fine, collocata sulla parte esterna di una delle stanghe (le aste laterali che collegano il carro alla paratura animale).
  • I ceppi, tappi o tamponi - elementi di attrito - si appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro.
  • La pressione del ceppo sul cerchione genera l'attrito necessario per rallentare e fermare il veicolo.

La posizione della manovella sulla parte esterna della stanga garantisce l'accessibilità al conducente seduto sul cassone o in posizione di guida, senza che debba sporgersi in modo pericoloso.

Veicoli con cerchioni in ferro a quattro ruote

Per i veicoli a quattro ruote con cerchioni in ferro - carri più grandi, carrette da trasporto - il sistema frenante è analogo a quello dei veicoli a due ruote, con un requisito aggiuntivo di sicurezza fondamentale: il dispositivo deve agire almeno sulle due ruote posteriori. La scelta delle ruote posteriori non è casuale: su un carro trainato, le ruote posteriori portano la quota maggiore del carico utile e sono quelle che, in discesa, determinano principalmente la spinta in avanti del veicolo. Frenare le posteriori è quindi il modo più efficace per controllare un carro carico in discesa.

Veicoli gommati a due e quattro ruote

Con l'avvento delle ruote gommate anche nei veicoli a trazione animale (in particolare nei carri agricoli moderni e nei calessini da manifestazione), il Regolamento introduce specifiche tecnicamente più avanzate, che richiamano la logica dei freni a tamburo dei veicoli motorizzati:

  • Due tamburi metallici sono solidali con le ruote, posizionati sulla faccia interna di ciascuna.
  • Il meccanismo di frenatura può essere di due tipi:
    • Ceppi a espansione: due ceppi con guarnizioni di attrito che si allargano all'interno del tamburo, strisciando sulla sua superficie interna.
    • Nastro a compressione esterna: un nastro metallico con guarnizioni che si stringe attorno alla superficie esterna del tamburo.

Entrambi i sistemi producono il rallentamento attraverso l'attrito, ma agiscono su superfici diverse: il primo all'interno del tamburo (freno interno), il secondo all'esterno (freno a nastro). I veicoli gommati a quattro ruote richiedono che almeno le due ruote posteriori siano dotate di tale dispositivo, coerentemente con il principio già visto per i veicoli con cerchioni in ferro.

La norma prevede un'ulteriore variante per i carri agricoli: possono essere equipaggiati con freni azionati mediante una leva sotto il pianale, manovrata da un'apposita leva di comando, purché sia assicurata l'efficacia della frenatura. Questa previsione tiene conto della varietà costruttiva dei carri agricoli, che spesso vengono modificati localmente con soluzioni artigianali: purché il risultato - l'efficacia del freno - sia garantito, la conformazione meccanica specifica è lasciata alla discrezionalità costruttiva.

Le slitte: dispositivo di arpioni e limiti d'uso

La norma dedica uno spazio specifico alle slitte, mezzo di trasporto ancora utilizzato nelle aree alpine e appenniniche in condizioni di innevamento prolungato. Il dispositivo di frenatura delle slitte è radicalmente diverso da quello dei veicoli a ruote, perché la slitta non dispone di ruote su cui agire: scivola su longheroni (pattini) direttamente sul manto nevoso o ghiacciato.

Le soluzioni tecniche ammesse sono tre:

  • Uno o più arpioni (uncini metallici) applicati sui longheroni, manovrati con leve o volantini: conficcandosi nel ghiaccio o nella neve compatta, creano resistenza all'avanzamento.
  • Un rullo ancorato all'estremità posteriore dei longheroni, munito di arpioni e azionato a leva o volantino.
  • Catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni, che aumentano l'attrito con il fondo.

Un limite d'uso fondamentale: questi dispositivi sono ammessi solo su strade ricoperte da uno strato sufficiente di neve o ghiaccio da preservare il manto stradale. Su asfalto scoperto, gli arpioni o le catene danneggerebbero irrimediabilmente la pavimentazione e non sarebbero comunque efficaci come sistema frenante.

Rilevanza pratica nel contesto contemporaneo

Sebbene il veicolo a trazione animale sia oggi raro sulle strade pubbliche, la norma mantiene piena vigenza. Le verifiche possono riguardare: carri storici impiegati in manifestazioni, sagre, rievocazioni e parate; mezzi agricoli trainati da cavalli o muli in zone montane; slitte nelle aree alpine in occasione di eventi o trasporti locali invernali. In tutti questi casi, il veicolo è soggetto alle disposizioni del Codice della Strada e il sistema frenante deve essere efficiente e conforme alle specifiche dell'art. 220.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

I veicoli a trazione animale devono avere il freno su tutte le ruote?

Non necessariamente su tutte. Per i veicoli a quattro ruote (sia con cerchioni in ferro sia gommati), l'art. 220 richiede che il sistema frenante agisca almeno sulle due ruote posteriori. Per i veicoli a due ruote, l'obbligo riguarda ovviamente entrambe le ruote.

Dove deve essere posizionata la manovella del freno sui carri con cerchioni in ferro?

Di norma sulla parte esterna di una delle stanghe, in posizione accessibile al conducente. La norma usa la locuzione 'di regola', ammettendo che soluzioni costruttive diverse possano essere giustificate in casi particolari, purché garantiscano l'azionamento sicuro del freno.

Quale differenza c'è tra il freno a espansione e il freno a nastro per i veicoli gommati a trazione animale?

Il freno a espansione ha ceppi con guarnizioni che si allargano all'interno del tamburo, agendo sulla superficie interna. Il freno a nastro ha un nastro metallico con guarnizioni che si stringe attorno alla superficie esterna del tamburo. Entrambi frenano la ruota per attrito, ma con meccanismi invertiti rispetto alla superficie di contatto.

Quando è consentito usare gli arpioni frenanti sulle slitte?

Solo su strade ricoperte da uno strato di neve o ghiaccio sufficiente a preservare il manto stradale. Su asfalto scoperto o con neve insufficiente, l'uso degli arpioni è vietato perché danneggerebbe la pavimentazione e non fornirebbe una frenatura efficace.

I carri agricoli possono avere sistemi frenanti diversi da quelli standard?

Sì, con un limite: i carri agricoli possono essere equipaggiati con freni azionati mediante leva sotto il pianale, manovrata da apposita leva di comando, ma solo a condizione che sia assicurata l'efficacia della frenatura. La flessibilità costruttiva è ammessa a condizione che il risultato funzionale sia garantito.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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