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Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Ogni bicicletta deve essere dotata di due dispositivi di frenatura indipendenti, uno per la ruota anteriore e uno per quella posteriore, che possono agire sul pneumatico, sul cerchione, sul mozzo o sugli organi di trasmissione.
  • Il comando dei freni può essere a mano o a pedale (tipico delle biciclette a pignone fisso con freno contropedale).
  • La trasmissione tra comando e freni può avvenire tramite leve rigide a snodo, cavi flessibili o sistemi idraulici.
  • Il campanello (o dispositivo acustico equivalente) deve emettere un suono percepibile ad almeno 30 metri di distanza.
  • Tutti questi sistemi possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 223 DPR 495/1992 — Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.

2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.

3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica.

4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture… del veicolo. 5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

In sintesi

  • Ogni bicicletta deve essere dotata di due dispositivi di frenatura indipendenti, uno per la ruota anteriore e uno per quella posteriore, che possono agire sul pneumatico, sul cerchione, sul mozzo o sugli organi di trasmissione.
  • Il comando dei freni può essere a mano o a pedale (tipico delle biciclette a pignone fisso con freno contropedale).
  • La trasmissione tra comando e freni può avvenire tramite leve rigide a snodo, cavi flessibili o sistemi idraulici.
  • Il campanello (o dispositivo acustico equivalente) deve emettere un suono percepibile ad almeno 30 metri di distanza.
  • Tutti questi sistemi possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo.
Indice dei contenuti

Il quadro normativo: l'art. 68 del Codice della Strada e i velocipedi

L'articolo 223 del DPR 495/1992 costituisce la norma tecnica di attuazione delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) relative ai requisiti dei velocipedi (biciclette). Il Codice definisce i velocipedi come veicoli a due o più ruote, a pedalata umana (o con pedalata assistita nei limiti di legge), e ne prescrive le dotazioni essenziali di sicurezza: il regolamento di esecuzione specifica in dettaglio le caratteristiche tecniche di ciascun dispositivo.

La disposizione riguarda in primo luogo le biciclette tradizionali, ma i principi tecnici si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche ai tricicli e ai quadricicli a pedalata non assistita rientranti nella categoria dei velocipedi.

I freni: indipendenza e modalità di azione

Il comma 1 stabilisce il requisito fondamentale: i dispositivi di frenatura devono essere due e indipendenti, uno per ciascuna ruota (anteriore e posteriore). L'indipendenza è essenziale per ragioni di sicurezza attiva: in caso di guasto o cedimento di un dispositivo, l'altro deve continuare a funzionare. Una bicicletta con un unico freno — comune in certi contesti urbani trendy, come le bici fisse da pista — non è conforme ai requisiti del Regolamento per la circolazione su strada pubblica.

L'azione frenante può avvenire su diversi punti della ruota o della trasmissione:

  • sul pneumatico o cerchione: è il sistema tradizionale delle biciclette con pattini in gomma che stringono il cerchio metallico (freni a caliper, cantilever, V-brake);
  • sul mozzo: tipico dei freni a tamburo (hub brake) integrati nel mozzo della ruota, presenti su alcune bici da città di fascia alta;
  • sugli organi di trasmissione: il caso classico è il freno a contropedali (backpedaling brake) presente sulle bici a pignone fisso o a mozzo Torpedo, dove premere a ritroso sui pedali aziona il freno sulla ruota posteriore.

Questa pluralità di soluzioni tecniche è riconosciuta esplicitamente dal Regolamento, che non obbliga a un tipo specifico di freno ma si limita a prescriverne la duplicità e l'efficacia.

Sistemi di trasmissione del comando

Il comma 3 classifica i sistemi di trasmissione tra il comando (leva o pedale) e il meccanismo frenante:

  • Leve rigide a snodo: sistemi meccanici con bielle e snodi metallici, tipici di bici da lavoro o cargo bike di vecchia concezione;
  • Cavi flessibili: il sistema oggi più diffuso su qualsiasi bicicletta da strada o mountain bike, con cavi in acciaio o rivestiti alloggiati in guaine;
  • Trasmissione idraulica: tipica delle mountain bike e gravel bike moderne, offre maggiore modulabilità e potenza frenante; i tubi dell'olio percorrono il telaio fino alle pinze sui dischi o sui tamburi.

Il comma 4 specifica che tutti questi sistemi possono essere applicati sia internamente (con il cavo o il tubo idraulico incanalato all'interno del telaio, soluzione sempre più frequente sulle bici da corsa moderne per ragioni aerodinamiche ed estetiche) sia esternamente alle strutture del veicolo (il classico cavo esterno con guaina).

Il campanello: obbligatorio e standardizzato

Il comma 5 prescrive l'obbligo del dispositivo di segnalazione acustica (comunemente il campanello) e ne fissa il requisito minimo di efficacia: il suono deve essere percepibile ad almeno 30 metri di distanza. Questa soglia non è arbitraria: a 30 metri, percorrendo anche solo 20 km/h, rimangono circa 5,4 secondi al pedone avvisato per spostarsi. È un margine minimo di preavviso che consente una reazione in tempo utile.

Il campanello è un dispositivo obbligatorio la cui assenza, oltre a costituire violazione del Codice della Strada, ha rilevanza concreta in termini di responsabilità civile: un ciclista che investe un pedone senza aver prima segnalato acusticamente la propria presenza su un percorso ciclopedonale o in prossimità di un incrocio difficilmente potrà invocare il caso fortuito per sottrarsi alle conseguenze risarcitorie.

Conformità e circolazione: cosa deve sapere il ciclista

Per circolare su strada pubblica in modo regolare, ogni bicicletta deve rispettare quanto previsto dall'art. 223 del Regolamento. In pratica:

  • Freni anteriore e posteriore entrambi funzionanti e indipendenti (non basta il solo contropedale su una bici a pignone fisso se è l'unico sistema frenante);
  • Campanello integro, posizionato sul manubrio e con suono udibile a 30 m;
  • Se si opta per freni a disco idraulici, i tubi devono essere integri e il liquido a livello corretto.

La verifica di conformità è immediatamente effettuabile da qualsiasi organo di polizia stradale: il conducente della bicicletta può essere invitato a dimostrare il funzionamento dei freni (ad esempio premendo le leve) e a suonare il campanello. Il Codice della Strada prevede sanzioni amministrative per la circolazione con un velocipede non conforme ai requisiti tecnici prescritti.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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