- Ogni bicicletta deve essere dotata di due dispositivi di frenatura indipendenti, uno per la ruota anteriore e uno per quella posteriore, che possono agire sul pneumatico, sul cerchione, sul mozzo o sugli organi di trasmissione.
- Il comando dei freni può essere a mano o a pedale (tipico delle biciclette a pignone fisso con freno contropedale).
- La trasmissione tra comando e freni può avvenire tramite leve rigide a snodo, cavi flessibili o sistemi idraulici.
- Il campanello (o dispositivo acustico equivalente) deve emettere un suono percepibile ad almeno 30 metri di distanza.
- Tutti questi sistemi possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture del veicolo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 223 DPR 495/1992 — Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.
2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.
3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica.
4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture… del veicolo. 5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 223 Cod. Amb. — consorzi
- Art. 223 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 223 Codice Civile: Obblighi gravanti sui beni della comunione
- Articolo 223 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 223 C.d.S.: Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi d
- Art. 223 c.p.c.: Processo verbale di deposito del documento
In sintesi
Indice dei contenuti
Il quadro normativo: l'art. 68 del Codice della Strada e i velocipedi
L'articolo 223 del DPR 495/1992 costituisce la norma tecnica di attuazione delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) relative ai requisiti dei velocipedi (biciclette). Il Codice definisce i velocipedi come veicoli a due o più ruote, a pedalata umana (o con pedalata assistita nei limiti di legge), e ne prescrive le dotazioni essenziali di sicurezza: il regolamento di esecuzione specifica in dettaglio le caratteristiche tecniche di ciascun dispositivo.
La disposizione riguarda in primo luogo le biciclette tradizionali, ma i principi tecnici si applicano, con gli opportuni adattamenti, anche ai tricicli e ai quadricicli a pedalata non assistita rientranti nella categoria dei velocipedi.
I freni: indipendenza e modalità di azione
Il comma 1 stabilisce il requisito fondamentale: i dispositivi di frenatura devono essere due e indipendenti, uno per ciascuna ruota (anteriore e posteriore). L'indipendenza è essenziale per ragioni di sicurezza attiva: in caso di guasto o cedimento di un dispositivo, l'altro deve continuare a funzionare. Una bicicletta con un unico freno — comune in certi contesti urbani trendy, come le bici fisse da pista — non è conforme ai requisiti del Regolamento per la circolazione su strada pubblica.
L'azione frenante può avvenire su diversi punti della ruota o della trasmissione:
Questa pluralità di soluzioni tecniche è riconosciuta esplicitamente dal Regolamento, che non obbliga a un tipo specifico di freno ma si limita a prescriverne la duplicità e l'efficacia.
Sistemi di trasmissione del comando
Il comma 3 classifica i sistemi di trasmissione tra il comando (leva o pedale) e il meccanismo frenante:
Il comma 4 specifica che tutti questi sistemi possono essere applicati sia internamente (con il cavo o il tubo idraulico incanalato all'interno del telaio, soluzione sempre più frequente sulle bici da corsa moderne per ragioni aerodinamiche ed estetiche) sia esternamente alle strutture del veicolo (il classico cavo esterno con guaina).
Il campanello: obbligatorio e standardizzato
Il comma 5 prescrive l'obbligo del dispositivo di segnalazione acustica (comunemente il campanello) e ne fissa il requisito minimo di efficacia: il suono deve essere percepibile ad almeno 30 metri di distanza. Questa soglia non è arbitraria: a 30 metri, percorrendo anche solo 20 km/h, rimangono circa 5,4 secondi al pedone avvisato per spostarsi. È un margine minimo di preavviso che consente una reazione in tempo utile.
Il campanello è un dispositivo obbligatorio la cui assenza, oltre a costituire violazione del Codice della Strada, ha rilevanza concreta in termini di responsabilità civile: un ciclista che investe un pedone senza aver prima segnalato acusticamente la propria presenza su un percorso ciclopedonale o in prossimità di un incrocio difficilmente potrà invocare il caso fortuito per sottrarsi alle conseguenze risarcitorie.
Conformità e circolazione: cosa deve sapere il ciclista
Per circolare su strada pubblica in modo regolare, ogni bicicletta deve rispettare quanto previsto dall'art. 223 del Regolamento. In pratica:
La verifica di conformità è immediatamente effettuabile da qualsiasi organo di polizia stradale: il conducente della bicicletta può essere invitato a dimostrare il funzionamento dei freni (ad esempio premendo le leve) e a suonare il campanello. Il Codice della Strada prevede sanzioni amministrative per la circolazione con un velocipede non conforme ai requisiti tecnici prescritti.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti