Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 52 CTS – Opponibilità ai terzi degli atti depositati

    Art. 52 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Opponibilità ai terzi degli atti depositati

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

    2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

  • Art. 92 D.Lgs. 174/2016 – Rinvii dell’udienza

    Art. 92 D.Lgs. 174/2016 – Rinvii dell’udienza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, è aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.

    2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, può rinviarla ad altra data.

    3. Il rinvio è disposto con ordinanza a verbale o con decreto.

    4. Se il rinvio è disposto d’ufficio prima della data di udienza, di esso è data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.

    5. Il rinvio deliberato a verbale è considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.

  • Art. 20 D.Lgs. 231/2001 – Reiterazione

    Art. 20 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Reiterazione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

  • Art. 64 ter CAD – Piattaforma di gestione deleghe

    Art. 64 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – Piattaforma di gestione deleghe

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il cittadino iscritto ((nell'ANPR)) può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono ((l'identificazione informatica a)) non più di due soggetti iscritti ((nell'ANPR)) , titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.

    2. ((Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1)) tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui ((al comma 5 dell'esercizio)) della delega da parte del delegato.

    3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile ((nella piattaforma)) di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.

    4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe ((conferite)) al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.

    5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell' articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .

    6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell' articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 .

    7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 ((,)) di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

  • Art. 25 T.U. Stupefacenti – Procedura di distruzione delle sostanze disposta dal Ministro della salute

    Art. 25 T.U. Stupefacenti – Distruzione delle cose consegnate o messe a disposizione dal Ministero della Sanita’

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del Ministro della sanita' che ne stabilisce le modalita' di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

    2. In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi', richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distribuzione.

    3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e' trasmesso al Ministero della sanita'. Torna al sommario

  • Art. 48 CTS – Contenuto e aggiornamento

    Art. 48 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Contenuto e aggiornamento

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Nel Registro unico nazionale del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all'articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni.

    2. Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

    3. I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ((ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e, per gli enti di cui all'articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall'approvazione)) . Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

    4. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine ((non inferiore a trenta giorni e)) non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

    5. Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l' articolo 2630 del codice civile .

    6. All'atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31, comma 1, l'ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

  • Art. 102 D.Lgs. 174/2016 – Forma dei provvedimenti del collegio

    Art. 102 D.Lgs. 174/2016 – Forma dei provvedimenti del collegio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio.

    2. I provvedimenti del collegio, che hanno forma di ordinanza, comunque succintamente motivati, non possono mai pregiudicare la decisione della causa; essi sono modificabili e revocabili dallo stesso collegio, e non sono soggetti ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze.

    3. L’ordinanza se pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; se pronunciata fuori dell’udienza, è comunicata alle parti costituite a cura della segreteria della sezione.

    4. Il collegio pronuncia, altresì, ordinanza quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.

    5. L’ordinanza che, decidendo soltanto questioni di competenza, definisce il giudizio è appellabile.

    6. Il collegio pronuncia sentenza: a) quando definisce il giudizio, decidendo questioni di giurisdizione; b) quando definisce il giudizio decidendo questioni pregiudiziali attinenti al processo o questioni preliminari di merito; c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere a), b) e c), non definisce il giudizio e impartisce con separata ordinanza distinti provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa.

    7. Le ordinanze del collegio sono immediatamente esecutive. Tuttavia, quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dalla lettera d) del comma 6, il collegio, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio di appello.

  • Art. 47 L. 354/1975 – Affidamento in prova al servizio sociale

    Art. 47 L. 354/1975 – Affidamento in prova al servizio sociale

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

    2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna, se l’istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

    2-bis. Il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno tramite attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell’ambito di piani di attività predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessati, le direzioni penitenziarie e gli uffici per l’esecuzione penale esterna e comunicati al presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente

    3. L’affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all’osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

    3-bis. L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

    3-ter. L’affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l’espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell’articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

    4. L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con ordinanza.
    L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.

    5. All’atto dell’affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

    6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

    7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

    8. Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.

    9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

    10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

    11. L’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

    12. L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo.
    Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita.

    12-bis. All’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all’articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l’articolo 54, comma 3.

  • Art. 15 D.Lgs. 231/2001 – Commissario giudiziale

    Art. 15 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Commissario giudiziale

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. (( b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 . In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187 , la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. ))

    2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

    3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

    4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

    5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

  • Art. 52 TULPS – Requisiti soggettivi per le licenze sugli esplosivi

    Art. 52 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

    Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

    Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

  • CCNL Energia e Petrolio: apprendistato professionalizzante

    CCNL Energia e Petrolio

    Apprendistato nel CCNL Energia e Petrolio: durata, retribuzione e formazione

    L’apprendistato professionalizzante è lo strumento contrattuale per inserire giovani lavoratori nel settore energia e petrolio con un percorso di formazione strutturato. Il CCNL Energia e Petrolio disciplina durata, progressione retributiva e piano formativo individuale nel rispetto del D.Lgs. 81/2015.

    In sintesi

    Nel CCNL Energia e Petrolio l’apprendistato professionalizzante dura da 24 a 36 mesi secondo il livello di destinazione. La retribuzione parte dal 70% del minimo del livello inferiore e sale progressivamente. Il piano formativo individuale, obbligatorio ex D.Lgs. 81/2015, deve prevedere almeno 120 ore di formazione per il settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Riferimento normativo
    D.Lgs. 81/2015, artt. 41-47 (apprendistato professionalizzante)
    Età massima apprendista
    29 anni (legge); nessun limite ridotto dal CCNL

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante — CCNL Energia e Petrolio: durata per livello di destinazione
    Livello di destinazione Durata apprendistato Retribuzione 1ª metà Retribuzione 2ª metà
    Livelli 1-3 (quadri, specialisti, tecnici di processo) 36 mesi Indicativamente 70% del minimo del livello inferiore Indicativamente 85% del minimo del livello inferiore
    Livello 4 (operatori qualificati, impiegati) 30 mesi Indicativamente 70% del minimo livello 5 Indicativamente 85% del minimo livello 5
    Livelli 5-6 (mansioni esecutive, inserimento) 24 mesi Indicativamente 70% del minimo livello 6 Indicativamente 85% del minimo livello 6

    Le percentuali retributive esatte sono fissate nelle tabelle allegate al CCNL Energia e Petrolio sottoscritto il 16 aprile 2025 e consultabili presso le associazioni datoriali (Confindustria Energia) e le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil). Nella presente guida si indicano valori indicativi in linea con le prassi del settore industriale, senza riportare minimi al centesimo non verificabili a livello pubblico.

    Quadro normativo: legge e contratto collettivo

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro), che costituisce la fonte di legge inderogabile. Il CCNL Energia e Petrolio integra e specifica la disciplina legale nei seguenti aspetti:

    • Durata massima: il D.Lgs. 81/2015 fissa il massimo a 3 anni; il CCNL stabilisce la durata specifica per ciascun livello di destinazione, mai superiore al limite legale.
    • Retribuzione: la legge vieta retribuzioni inferiori al 70% del minimo contrattuale del livello di riferimento per i primi 24 mesi; il CCNL articola la progressione per scaglioni.
    • Formazione: il D.Lgs. 81/2015 impone un piano formativo individuale (PFI) scritto; il CCNL, attraverso gli accordi interconfederali dell’industria, fissa il monte ore minimo e i contenuti minimi della formazione trasversale e tecnico-professionale.
    • Inquadramento finale: al termine del percorso, e salvo recesso con preavviso, il rapporto si consolida automaticamente nel livello contrattuale concordato nel PFI.

    È importante distinguere ciò che è diritto del lavoratore per legge (tredicesima, quattordicesima, TFR, contributi previdenziali INPS, copertura INAIL per infortuni) da ciò che il CCNL aggiunge o specifica (durata, percentuali, formazione di settore).

    Il piano formativo individuale (PFI) nel settore energia e petrolio

    Il piano formativo individuale è il documento che descrive il percorso di formazione dell’apprendista e deve essere allegato al contratto di lavoro. Nel settore energia e petrolio il PFI è particolarmente rilevante per la complessità tecnica e le esigenze di sicurezza degli impianti. La formazione si articola su due assi:

    • Formazione trasversale (obbligatoria per legge): include la conoscenza dell’organizzazione del lavoro, dei diritti e doveri del lavoratore, della normativa antinfortunistica (D.Lgs. 81/2008), delle competenze relazionali e comunicative. Tipicamente erogata da enti accreditati dalla Regione.
    • Formazione tecnico-professionale (specifica di settore): comprende la conoscenza dei processi di raffinazione, estrazione, distribuzione o lavorazione dei prodotti petroliferi; la normativa ADR per il trasporto di merci pericolose, ove applicabile; i sistemi di gestione HSE (Health, Safety, Environment) in uso presso l’impresa; le procedure operative di impianto.

    Il monte ore minimo di formazione per il settore energia e petrolio è, in linea con gli accordi interconfederali Confindustria, pari ad almeno 120 ore per l’intera durata del contratto. Il datore ha l’obbligo di erogare (o fare erogare) la formazione prevista nel PFI; in caso di inadempimento, il contratto può essere riqualificato come ordinario contratto a tempo indeterminato.

    Contribuzione previdenziale e agevolazioni per il datore

    L’apprendistato professionalizzante beneficia di un regime contributivo agevolato stabilito dalla legge (non dal CCNL), con aliquote ridotte a carico del datore per tutta la durata del contratto e per un anno dopo la sua trasformazione a tempo indeterminato. In particolare:

    • Aliquota contributiva INPS a carico del datore ridotta rispetto al contratto ordinario (attualmente al 11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti, in luogo del 23,81% ordinario; valori di legge soggetti a aggiornamento).
    • Aliquota contributiva a carico dell’apprendista pari al 5,84%, come per tutti i lavoratori dipendenti.
    • Esonero dal contributo di licenziamento (ticket) per tutto il periodo di apprendistato.
    • Per le aziende con meno di 50 dipendenti, sgravio contributivo ulteriore per il periodo successivo alla conferma.

    Le agevolazioni fiscali e contributive sono disciplinate da legge (D.Lgs. 81/2015 e successive modifiche) e non dal CCNL; per i valori aggiornati si raccomanda di verificare la circolare INPS di competenza dell’anno di assunzione.

    Recesso e conferma al termine dell’apprendistato

    L’art. 42 del D.Lgs. 81/2015 prevede che al termine del periodo di apprendistato, salvo recesso comunicato con preavviso, il rapporto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Le regole operative sono le seguenti:

    • Il recesso può essere esercitato da entrambe le parti (datore e apprendista) al termine del contratto, senza obbligo di motivazione, con il preavviso previsto dal CCNL per il livello di destinazione.
    • Il recesso anticipato (durante il periodo di apprendistato) è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo, con i medesimi limiti del licenziamento ordinario.
    • In caso di conferma, il lavoratore acquisisce anzianità piena a partire dal primo giorno di apprendistato, con effetti su ferie, comporto per malattia, preavviso e TFR.
    • Il datore che recede senza motivazione prima della scadenza del PFI può essere esposto a richieste risarcitorie per la formazione non erogata.

    Specificità di settore: sicurezza e impianti a rischio

    Il settore energia e petrolio presenta caratteristiche particolari che incidono sull’apprendistato. Gli apprendisti assegnati a raffinerie, depositi carburanti, impianti di estrazione o reti di distribuzione devono completare una formazione HSE obbligatoria prima di essere adibiti in autonomia ai relativi impianti (D.Lgs. 81/2008, accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza). Tale formazione è parte integrante del PFI e non si sovrappone alle ore di formazione trasversale o tecnico-professionale del contratto. Gli apprendisti non possono essere adibiti a mansioni soggette a sorveglianza sanitaria obbligatoria senza la preventiva visita del medico competente.

    Casi pratici

    Tizio — Apprendista operatore di impianto, livello 4 (30 mesi)
    Tizio, 24 anni, viene assunto come apprendista con destinazione livello 4/4 in una raffineria. Il PFI prevede 30 mesi e 130 ore di formazione (60 trasversali + 70 tecniche su processi di distillazione e normativa ADR). Nei primi 15 mesi percepisce indicativamente il 70% del minimo del livello 5; nei successivi 15 mesi sale all’85% del medesimo minimo. Al termine dei 30 mesi, il datore non esercita il recesso: Tizio viene inquadrato al livello 4/4 con il relativo minimo tabellare del CCNL e matura anzianità di 30 mesi ai fini del TFR, delle ferie e degli scatti.
    Caia — Apprendista ingegnera di processo, livello 2 (36 mesi)
    Caia, 26 anni, laureata in ingegneria chimica, viene assunta con contratto di apprendistato professionalizzante per il livello 2/4 in una società di estrazione. Il PFI dura 36 mesi e include 140 ore di formazione (40 trasversali, 100 di specializzazione tecnica su impianti di perforazione e normativa ambientale). Per i primi 18 mesi percepisce circa il 70% del minimo del livello 3; nei successivi 18 mesi circa l’85% dello stesso minimo. Al 36° mese, in assenza di recesso, viene confermata al livello 2/4 con inquadramento a tempo indeterminato.
    Sempronio — Recesso al termine dell’apprendistato
    Sempronio, 22 anni, completa 24 mesi di apprendistato per il livello 6 in un deposito carburanti. L’azienda comunica il recesso al 23° mese con un mese di preavviso. Sempronio ha diritto: alla retribuzione per il mese di preavviso, ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati, al TFR accantonato durante i 24 mesi e all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Non è dovuta l’indennità NASPI poiché il recesso al termine del PFI non configura licenziamento.

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Energia e Petrolio?
    La durata varia da 24 mesi (livelli 5-6) a 30 mesi (livello 4) fino a 36 mesi (livelli 1-3), in conformità con il tetto legale di 3 anni fissato dal D.Lgs. 81/2015.
    Quale retribuzione spetta all’apprendista nel CCNL Energia e Petrolio?
    La retribuzione è una percentuale del minimo tabellare del livello di destinazione o del livello inferiore, progressiva nel tempo (indicativamente 70% nella prima metà, 85% nella seconda). Le cifre esatte sono nelle tabelle allegate al CCNL siglato il 16 aprile 2025.
    L’apprendista ha diritto a tredicesima e quattordicesima?
    Sì, l’apprendista matura tredicesima e quattordicesima calcolate sulla retribuzione effettivamente percepita durante ciascun periodo di maturazione, esattamente come un lavoratore ordinario.
    Quante ore di formazione sono obbligatorie?
    Il D.Lgs. 81/2015 impone un piano formativo individuale (PFI) scritto. Per il settore energia e petrolio, in linea con gli accordi interconfederali, la formazione minima è di almeno 120 ore per l’intera durata del contratto, ripartite tra formazione trasversale e tecnico-professionale.
    Il periodo di apprendistato conta ai fini dell’anzianità di servizio?
    Sì, integralmente. Al momento dell’inquadramento definitivo nel livello di destinazione, tutta l’anzianità maturata durante l’apprendistato vale ai fini di scatti, TFR, ferie, comporto per malattia e preavviso.
    Cosa succede se il datore di lavoro recede al termine dell’apprendistato?
    Il recesso è legittimo, con il preavviso contrattuale. Il lavoratore ha diritto a TFR, ratei di mensilità aggiuntive e ferie non godute. Non spetta l’indennità di disoccupazione NASpI per il recesso al termine del PFI (non è licenziamento). Se il recesso avviene anticipatamente, senza giusta causa né giustificato motivo, il lavoratore può impugnarlo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Le percentuali retributive indicate sono indicative e vanno verificate sulle tabelle ufficiali del CCNL disponibili presso Confindustria Energia, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil o tramite consulente del lavoro. Per i valori contributivi aggiornati fare riferimento alle circolari INPS di competenza.

  • Art. 5 D.Lgs. 22/2015 – Durata

    Art. 5 D.Lgs. 22/2015 – Durata

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148. articolo precedente articolo successivo