Autore: Andrea Marton

  • Art. 14 D.Lgs. 148/2015 – Informazione e consultazione sindacale

    Art. 14 D.Lgs. 148/2015 – Informazione e consultazione sindacale

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

    2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.

    3. L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

    4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell’impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

    5. Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

    6. All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 20 L. 300/1970 – Assemblea

    Art. 20 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Assemblea

    In vigore dal 20/05/1970

    I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.

  • Art. 7 CTS – Raccolta fondi

    Art. 7 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Raccolta fondi

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

    2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

  • Art. 15 D.Lgs. 504/1995 – Recupero dell’accisa e prescrizione del diritto all’imposta

    Art. 15 D.Lgs. 504/1995 – Recupero dell’accisa e prescrizione del diritto all’imposta

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, gli uffici notificano, con le modalità di cui all’articolo 19-bis, comma 1, del presente testo unico, un avviso di pagamento fissando per l’adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 4, l’avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo è notificato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell’omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell’indebita restituzione ovvero dell’irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a dieci anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal presente testo unico per cui sussiste l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria.

    3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell’Agenzia è di cinque anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di dieci anni.

    4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che si trovano in regime sospensivo, diversi dai tabacchi lavorati, il quinquennio di cui al comma 3 decorre dalla data del verbale di constatazione delle deficienze medesime.

    5. La prescrizione del credito d’imposta è interrotta quando viene esercitata l’azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

    6. Semprechè non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti alle stesse sottoposti abbiano avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i documenti prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d’imposta devono essere conservati per cinque anni successivi a quello di imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni.

    7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30

  • Art. 75 D.Lgs. 174/2016 – Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l’impugnazione

    Art. 75 D.Lgs. 174/2016 – Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all’atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l’impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.

    2. Si applica l’articolo 74, commi 2, 3 e 4.

    3. Salvo che sia stato proposto reclamo…, nel corso del giudizio il collegio può, su istanza di parte o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

  • Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione

    Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione

    Art. 95 c.c. [Durata della pubblicazione] (1)

    Articolo abrogato dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396

    [Abrogato]

  • Cittadino italiano e delitti all’estero: esempi pratici sull’art. 9 c.p.

    In sintesi

    • L’art. 9 c.p. punisce il cittadino italiano che commette un delitto comune all’estero, purche’ al momento del procedimento si trovi nel territorio dello Stato.
    • Se il delitto e’ punito con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, la procedibilita’ e’ d’ufficio.
    • Per i delitti meno gravi serve la richiesta del Ministro della giustizia oppure l’istanza o querela della persona offesa.
    • Se il fatto offende uno Stato estero, l’Unione europea o uno straniero, occorre sempre la richiesta del Ministro, salvo che l’estradizione sia stata concessa o accettata.
    • Per i delitti di corruzione e di traffico di influenze illecite non e’ necessaria alcuna condizione di procedibilita’.
    • Se il cittadino e’ gia’ stato giudicato all’estero opera, di regola, il divieto di bis in idem; la pena gia’ espiata si computa ai sensi dell’art. 138 c.p.
    • La norma riguarda solo i delitti, non le contravvenzioni, e non si applica ai casi gia’ coperti dagli artt. 7 e 8 c.p.

    Prima degli esempi: perche’ un cittadino italiano risponde in Italia di fatti commessi all’estero

    L’art. 9 del codice penale attua il principio di personalita’ attiva: lo Stato italiano rivendica il proprio potere punitivo sui cittadini anche quando la condotta penalmente rilevante si e’ svolta interamente in un altro ordinamento. La ragione e’ duplice: evitare che la cittadinanza diventi un paravento per sottrarsi alla giustizia interna e impedire che fatti gravi restino impuniti solo perche’ l’autore si trovava oltreconfine al momento della condotta.

    La norma non opera in modo indiscriminato. Il legislatore ha graduato la risposta penale a seconda della gravita’ del fatto e dell’interesse leso, introducendo soglie di pena, condizioni di procedibilita’ e il requisito della presenza fisica del reo in Italia. Gli esempi che seguono mostrano come questi filtri funzionano in concreto e quali conseguenze derivano dal mancato rispetto anche di uno solo dei presupposti.

    Le tre fasce di punibilita’ previste dall’art. 9 c.p.

    La norma distingue tre regimi. Il primo riguarda i delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni: la procedibilita’ e’ d’ufficio e l’unica condizione richiesta e’ che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato. Il secondo, di cui al secondo comma, riguarda i delitti meno gravi: la punibilita’ e’ subordinata alla richiesta del Ministro della giustizia oppure all’istanza o querela della persona offesa. Il terzo, di cui al terzo comma, riguarda i delitti commessi a danno di uno Stato estero, dell’Unione europea o di uno straniero e impone sempre la richiesta del Ministro, salvo che l’estradizione sia stata concessa o accettata. L’ultimo comma esclude qualsiasi condizione di procedibilita’ per i delitti di corruzione fra privati, di induzione alla corruzione e di traffico di influenze illecite.

    Presenza in Italia, doppia incriminazione e divieto di bis in idem

    La presenza nel territorio dello Stato e’ condizione necessaria per l’esercizio dell’azione penale, non per l’esistenza del reato: e’ un requisito processuale, sicche’ la sua assenza determina improcedibilita’, non assoluzione nel merito. La cittadinanza italiana deve sussistere al momento del fatto; la perdita successiva e’ irrilevante. La doppia incriminazione non e’ richiesta dall’art. 9 c.p. in via generale: conta che il fatto sia delitto secondo la legge italiana.

    Sul rapporto con la giustizia straniera l’art. 9 va letto insieme all’art. 11 c.p., che prevede il rinnovamento del giudizio in Italia, e all’art. 138 c.p., che impone di computare la pena gia’ espiata all’estero. Sul piano sovranazionale, il divieto di bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, sul piano interno, dall’art. 649 c.p.p. preclude di regola un nuovo procedimento in Italia per lo stesso fatto gia’ definito da un giudice di uno Stato membro dell’Unione.

    Caso 1: Tizio, truffa aggravata commessa in Germania

    Scenario. Tizio, cittadino italiano residente a Monaco di Baviera, mette in piedi un raggiro che induce numerose vittime tedesche a versargli somme rilevanti su un conto estero. L’importo complessivo della truffa supera ampiamente la soglia per la configurabilita’ delle circostanze aggravanti. Tizio rientra successivamente in Italia per motivi familiari; le autorita’ tedesche non hanno ancora avviato un procedimento formale, ma trasmettono una segnalazione alla procura italiana.

    Come si legge in pratica. La truffa aggravata e’ un delitto comune punito con reclusione il cui minimo edittale rientra nella fascia piu’ grave dell’art. 9, comma 1, c.p. Sussistono i presupposti per la procedibilita’ d’ufficio: cittadinanza italiana al momento del fatto, presenza nel territorio dello Stato al momento del procedimento, qualificazione del fatto come delitto secondo la legge italiana. Non e’ necessaria la richiesta del Ministro, ne’ un’istanza della parte offesa.

    Documenti. Atto di nascita o certificato di cittadinanza, attestazione di rientro in Italia, segnalazioni delle autorita’ tedesche, contratti, bonifici e corrispondenza elettronica utilizzati per il raggiro, eventuale denuncia presentata in Germania.

    Caso 2: Caio, furto semplice in Spagna e mancanza della querela

    Scenario. Caio, cittadino italiano in vacanza a Valencia, sottrae alcuni oggetti di modesto valore in un negozio di souvenir. Il fatto non viene scoperto sul momento; rientrato in Italia, viene segnalato da una conoscente al commissariato locale. La cornice edittale del furto semplice e’ inferiore alla soglia dell’art. 9, comma 1, c.p.

    Come si legge in pratica. Si tratta di un delitto meno grave, riconducibile al secondo comma dell’art. 9 c.p. La procedibilita’ presuppone, oltre alla presenza di Caio in Italia, la richiesta del Ministro della giustizia oppure l’istanza o querela della persona offesa. In mancanza di entrambe, la procura deve archiviare per difetto di condizione di procedibilita’. Una mera segnalazione di un terzo non integra ne’ istanza ne’ querela.

    Documenti. Certificato di cittadinanza, verbale della segnalazione, eventuali fatture e fotografie dell’esercizio commerciale, atti dell’autorita’ spagnola, eventuale querela formale della parte offesa con traduzione asseverata.

    Caso 3: Sempronio, condannato in Francia e rinnovamento del giudizio

    Scenario. Sempronio, cittadino italiano, e’ stato condannato a Lione per un delitto comune contro il patrimonio e ha gia’ espiato parte della pena in un istituto francese. Rientrato in Italia, la procura italiana valuta se promuovere un nuovo procedimento per gli stessi fatti, sollecitata da una segnalazione della persona offesa che ritiene insufficiente la sanzione applicata oltreconfine.

    Come si legge in pratica. Il combinato disposto dell’art. 9 e dell’art. 11 c.p. consente, in linea di principio, il rinnovamento del giudizio in Italia su richiesta del Ministro della giustizia. La pena gia’ espiata all’estero deve essere computata ai sensi dell’art. 138 c.p. Va pero’ vagliato il limite imposto dal divieto di bis in idem: se la sentenza francese e’ definitiva e copre lo stesso fatto storico, l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 649 c.p.p. ostano, salvi i casi eccezionali, alla riapertura del procedimento in Italia.

    Documenti. Copia integrale della sentenza francese con traduzione asseverata, attestazione della pena espiata, certificato di esecuzione della pena, eventuale richiesta del Ministro della giustizia, atti relativi all’eventuale procedura di estradizione, segnalazione della parte offesa.

    Caso 4: Mevio, corruzione tra privati negli Emirati Arabi Uniti

    Scenario. Mevio, cittadino italiano impiegato come dirigente commerciale di una societa’ europea, conclude a Dubai accordi corruttivi con il responsabile acquisti di una controparte privata per ottenere appalti privilegiati. Rientra periodicamente in Italia per ragioni di lavoro e per visitare la famiglia. L’attivita’ di indagine viene aperta dalla procura italiana sulla base di una segnalazione di un’autorita’ di controllo straniera.

    Come si legge in pratica. I delitti di corruzione tra privati e di traffico di influenze illecite richiamati dall’ultimo comma dell’art. 9 c.p. sono procedibili d’ufficio: non occorre ne’ richiesta del Ministro ne’ istanza della persona offesa. Resta sempre necessaria la presenza di Mevio nel territorio dello Stato per l’esercizio dell’azione penale. La disciplina riflette gli obblighi internazionali anticorruzione assunti dall’Italia con la legge di ratifica della Convenzione OCSE del 1997.

    Documenti. Atto di cittadinanza, contratti di consulenza e bonifici sospetti, corrispondenza elettronica con la controparte, organigrammi aziendali, eventuali segnalazioni di operazioni sospette, documentazione bancaria estera acquisita tramite cooperazione internazionale.

    Caso 5: Calpurnia, lesioni personali a danno di uno straniero e richiesta del Ministro

    Scenario. Calpurnia, cittadina italiana in trasferta a Lisbona, cagiona lesioni personali a un cittadino portoghese in occasione di una lite. Le autorita’ lusitane non avviano un procedimento e non chiedono l’estradizione. La persona offesa, rientrata nel proprio Paese, manifesta l’intenzione di far valere le proprie ragioni in Italia.

    Come si legge in pratica. Trattandosi di delitto commesso da un cittadino italiano a danno di uno straniero, opera il terzo comma dell’art. 9 c.p.: la procedibilita’ richiede la richiesta del Ministro della giustizia, a condizione che l’estradizione non sia stata concessa ne’ accettata. La persona offesa puo’ sollecitare il Ministro mediante un’istanza, ma non puo’ surrogarsi nella decisione. La mancata richiesta determina improcedibilita’.

    Documenti. Certificato di cittadinanza, referti medici della persona offesa con traduzione asseverata, atti dell’autorita’ portoghese che attestino l’assenza di procedimento e di richieste di estradizione, istanza al Ministero della giustizia, eventuale denuncia o querela.

    Quando chiedere una verifica

    L’art. 9 c.p. interseca diritto penale interno, cooperazione giudiziaria internazionale e tutela dei diritti fondamentali. Condizioni di procedibilita’, soglie di pena, estradizione e vincoli del bis in idem richiedono una valutazione puntuale. Per un esame personalizzato e’ possibile trovare un esperto su fiscoinvestimenti.it.

    Norme e fonti collegate

    • Art. 5 c.p. – Ignoranza della legge penale
    • Art. 6 c.p. – Reati commessi nel territorio dello Stato
    • Art. 7 c.p. – Reati commessi all’estero
    • Art. 8 c.p. – Delitto politico commesso all’estero
    • Art. 10 c.p. – Delitto comune dello straniero all’estero
    • Art. 11 c.p. – Rinnovamento del giudizio
    • Art. 12 c.p. – Riconoscimento delle sentenze penali straniere
    • Art. 138 c.p. – Computo della custodia cautelare e della pena scontata all’estero
    • Art. 649 c.p.p. – Divieto di un secondo giudizio
    • Art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Divieto di bis in idem
    • Testo coordinato del codice penale su Normattiva

    Domande frequenti

    Cosa succede se il cittadino italiano non rientra in Italia?
    L’art. 9 c.p. richiede la presenza nel territorio dello Stato per l’esercizio dell’azione penale. In assenza di tale presupposto il procedimento non puo’ essere avviato, ma l’Italia puo’ attivare strumenti di cooperazione giudiziaria, dal mandato d’arresto europeo alle richieste di estradizione.

    La doppia incriminazione e’ sempre richiesta?
    L’art. 9 c.p. non la impone in via generale: e’ sufficiente che il fatto sia delitto secondo la legge italiana. La doppia incriminazione rileva invece nei procedimenti di estradizione e in talune ipotesi di mandato d’arresto europeo.

    Una sentenza straniera definitiva impedisce sempre un nuovo procedimento in Italia?
    Di regola si’, in forza del divieto di bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 649 c.p.p. Restano i casi eccezionali di rinnovamento del giudizio previsti dall’art. 11 c.p., sempre nel rispetto dei vincoli convenzionali ed europei.

    Chi puo’ presentare l’istanza prevista dal secondo comma?
    L’istanza puo’ essere presentata dalla persona offesa dal reato. La querela segue le regole ordinarie quanto a termini e legittimazione. La richiesta del Ministro della giustizia, invece, e’ atto del potere esecutivo: la parte offesa puo’ soltanto sollecitarla, non sostituirsi al Ministro.

    I delitti di corruzione richiedono la richiesta del Ministro?
    No. L’ultimo comma dell’art. 9 c.p. esclude qualsiasi condizione di procedibilita’ per i delitti di corruzione fra privati, di induzione alla corruzione e di traffico di influenze illecite, in attuazione degli obblighi internazionali anticorruzione assunti dall’Italia.

  • Art. 37 RD 12/1941

    Art. 37 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 36 TULPS – Licenza per il campionario itinerante di armi

    Art. 36 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.

    La licenza deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere.

    La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

  • CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: ferie, permessi e ROL 2024

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    CCNL Lavoratori dello Sport: ferie, permessi e ROL

    Ferie annue, permessi retribuiti, festività e congedo matrimoniale per i lavoratori dipendenti di palestre, piscine e impianti sportivi: la disciplina degli artt. 85-92 del CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026.

    In sintesi

    Il CCNL garantisce 26 giorni lavorativi di ferie annue (settimana sempre calcolata su 6 giorni), 40 ore di permessi retribuiti ex festività (ROL) e 13 giornate di festività nazionali retribuite. Le ferie sono irrinunciabili e la malattia durante le ferie le sospende. Il congedo matrimoniale è di 15 giorni di calendario.

    Dati contrattuali

    Ferie annue
    26 giorni lavorativi (art. 85 CCNL); la settimana è computata come 6 giorni
    Permessi retribuiti (ROL)
    40 ore annue (art. 81 CCNL), in gruppi di 4 o 8 ore
    Festività retribuite
    13 giornate (art. 78 CCNL)
    Congedo matrimoniale
    15 giorni di calendario (art. 92 CCNL)
    Irrinunciabilità ferie
    Sì (art. 91 CCNL); nessuna indennità per presentazione spontanea

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e festività nel CCNL Lavoratori dello Sport 2024-2026
    Istituto Quantità Fruizione / scadenza Retribuzione
    Ferie annue 26 giorni lavorativi Preferibilmente mag-ott; max 2 periodi; turni concordati Retribuzione di fatto (art. 88)
    Permessi retribuiti (ROL/ex festività) 40 ore annue Gruppi da 4 o 8 ore; entro l’anno o al max 30 giugno anno successivo Retribuzione di fatto; se non fruiti: liquidazione o posticipo al 30/6
    Festività nazionali 13 giornate Date fisse (v. art. 78 CCNL) Retribuzione intera anche se non si lavora
    Congedo matrimoniale 15 giorni di calendario Dal 3° giorno antecedente alle nozze; non in prova Retribuzione di fatto (art. 92)
    Festività cadente di domenica Giorno in più di calendario o indennità compensativa Quota giornaliera della retribuzione di fatto (art. 78)

    Come si contano le ferie: il CCNL stabilisce che la settimana lavorativa è sempre considerata di sei giorni (lunedì-sabato), indipendentemente dalla distribuzione oraria effettiva. Ciò significa che il lavoratore che lavora 5 giorni su 7 vederà comunque i sabati computati nelle ferie, salvo che la domenica sia già esclusa come riposo settimanale di legge.

    Le 13 festività retribuite

    Ai sensi dell’art. 78 CCNL, le giornate di festività retribuite sono:

    1. 1° gennaio (Capodanno)
    2. 6 gennaio (Epifania)
    3. Lunedì dopo Pasqua (Pasquetta)
    4. 25 aprile (Liberazione)
    5. 1° maggio (Festa dei Lavoratori)
    6. 2 giugno (Festa della Repubblica)
    7. 15 agosto (Ferragosto)
    8. 1° novembre (Ognissanti)
    9. 8 dicembre (Immacolata Concezione)
    10. 25 dicembre (Natale)
    11. 26 dicembre (Santo Stefano)
    12. Solennità del Santo Patrono del Comune in cui si svolge il lavoro
    13. 4 novembre (trasferita alla prima domenica del mese: trattamento domenicale)

    Se la festività cade di domenica, al lavoratore spetta un importo aggiuntivo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto.

    I permessi retribuiti (ROL/ex festività)

    Il CCNL prevede 40 ore annue di permesso individuale retribuito (art. 81) in sostituzione delle 4 ex festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54. I permessi si fruiscono:

    • in gruppi di 4 o 8 ore;
    • individualmente, in periodi di minore attività, a rotazione;
    • la percentuale di lavoratori contemporaneamente assenti non deve pregiudicare il normale andamento dell’attività;
    • i permessi non fruiti entro l’anno di maturazione vengono retribuiti con la retribuzione di fatto oppure possono essere posticipati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

    In presenza di regimi di flessibilità oraria plurisettimanale, i permessi retribuiti sono aumentati di 20 o 50 minuti per ogni settimana in cui si superano le 40 ore, come compensazione aggiuntiva (artt. 68-69 CCNL).

    Maturazione proporzionale in caso di servizio ridotto

    Se il lavoratore presta servizio per un periodo inferiore all’intero anno (es. assunto a marzo), ha diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Analogamente, in caso di cessazione del rapporto (licenziamento o dimissioni) spettano tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi lavorati nell’anno di competenza (art. 89 CCNL).

    Casi pratici

    Tizio — Istruttore che si ammala durante le ferie

    Tizio è in ferie dal 1° agosto. Il 5 agosto si ammala e va al pronto soccorso, ricevendo un certificato medico per 7 giorni. Comunica prontamente la malattia al datore. I 7 giorni di malattia non si consumano come ferie: Tizio potrà fruire quei 7 giorni feriali in un momento successivo concordato col datore, e durante la malattia riceverà il trattamento economico di malattia (art. 103 CCNL).

    Caia — Lavoratrice part-time e ferie

    Caia lavora a tempo parziale 3 giorni a settimana. Le ferie spettanti sono comunque 26 giorni lavorativi (art. 51 CCNL), computando la settimana come 6 giorni. La retribuzione durante le ferie è commisurata alla prestazione ordinaria riferita al periodo di maturazione. Caia non riceve uno stipendio pieno da 26 giorni, ma la retribuzione part-time proporzionata.

    Sempronio — Permessi ROL non fruiti

    Sempronio ha accumulato 40 ore di permessi nell’anno ma al 31 dicembre ne ha fruite solo 24. Le restanti 16 ore non vengono perse immediatamente: il CCNL consente di fruirle entro il 30 giugno dell’anno successivo oppure di riceverne il pagamento con la retribuzione di fatto del mese di scadenza.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano a un lavoratore nel CCNL sport?
    26 giorni lavorativi annui (art. 85 CCNL), calcolati su una settimana di sei giorni. Le giornate di riposo settimanale di legge e le festività cadenti nel periodo non si contano.
    Quante ore di permessi retribuiti (ROL) sono previste?
    40 ore annue (art. 81 CCNL) in sostituzione delle ex festività abolite. Si fruiscono in gruppi di 4 o 8 ore. Non fruiti entro l’anno decadono e vengono pagati o posticipati al 30 giugno dell’anno successivo.
    Se mi ammalo durante le ferie le ferie vengono sospese?
    Sì. La malattia regolarmente certificata insorta durante le ferie le sospende. Il lavoratore può fruire i giorni non goduti in epoca successiva (art. 87 CCNL).
    Il datore può imporre le ferie in un periodo specifico?
    Sì, compatibilmente con le esigenze aziendali. Il CCNL prevede il periodo feriale preferenziale da maggio a ottobre, con possibilità di accordo per periodi diversi. Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi (art. 87).
    Come vengono retribuite le ferie?
    Con la retribuzione di fatto, che comprende tutti gli elementi retributivi continuativi (art. 88 CCNL). La quota giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile di fatto per il divisore 26.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 99 D.Lgs. 174/2016 – Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio

    Art. 99 D.Lgs. 174/2016 – Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.

    2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l’ora e il luogo dell’assunzione con ordinanza, che è comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni.

    3. Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.

    4. Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.

    5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante.

    6. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.

    7. Decorso il termine prefisso per l’assunzione ovvero se la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenta, il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto di fare assumere la prova, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione.

    8. La parte interessata può chiedere al giudice, nell’udienza successiva, la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

    9. Il giudice dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui al comma 8, non vi sono altri mezzi da assumere.

    10. Eseguita l’istruttoria, ad istanza della parte più diligente il presidente fissa la nuova udienza per la discussione della causa con decreto comunicato dalla segreteria alle parti.

    11. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.

    12. L’integrazione è disposta dal presidente con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura della segreteria della sezione.

  • Art. 18 T.U. Stupefacenti – Comunicazione dei decreti di autorizzazione alle forze di polizia

    Art. 18 T.U. Stupefacenti – Comunicazione dei decreti di autorizzazione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

    2. Uguale comunicazione e' effettuata al Servizio centrale antidroga. Torna al sommario