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Ultimo aggiornamento: 19 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Prima degli esempi: perche’ un cittadino italiano risponde in Italia di fatti commessi all’estero

L’art. 9 del codice penale attua il principio di personalita’ attiva: lo Stato italiano rivendica il proprio potere punitivo sui cittadini anche quando la condotta penalmente rilevante si e’ svolta interamente in un altro ordinamento. La ragione e’ duplice: evitare che la cittadinanza diventi un paravento per sottrarsi alla giustizia interna e impedire che fatti gravi restino impuniti solo perche’ l’autore si trovava oltreconfine al momento della condotta.

La norma non opera in modo indiscriminato. Il legislatore ha graduato la risposta penale a seconda della gravita’ del fatto e dell’interesse leso, introducendo soglie di pena, condizioni di procedibilita’ e il requisito della presenza fisica del reo in Italia. Gli esempi che seguono mostrano come questi filtri funzionano in concreto e quali conseguenze derivano dal mancato rispetto anche di uno solo dei presupposti.

Le tre fasce di punibilita’ previste dall’art. 9 c.p.

La norma distingue tre regimi. Il primo riguarda i delitti puniti con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni: la procedibilita’ e’ d’ufficio e l’unica condizione richiesta e’ che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato. Il secondo, di cui al secondo comma, riguarda i delitti meno gravi: la punibilita’ e’ subordinata alla richiesta del Ministro della giustizia oppure all’istanza o querela della persona offesa. Il terzo, di cui al terzo comma, riguarda i delitti commessi a danno di uno Stato estero, dell’Unione europea o di uno straniero e impone sempre la richiesta del Ministro, salvo che l’estradizione sia stata concessa o accettata. L’ultimo comma esclude qualsiasi condizione di procedibilita’ per i delitti di corruzione fra privati, di induzione alla corruzione e di traffico di influenze illecite.

Presenza in Italia, doppia incriminazione e divieto di bis in idem

La presenza nel territorio dello Stato e’ condizione necessaria per l’esercizio dell’azione penale, non per l’esistenza del reato: e’ un requisito processuale, sicche’ la sua assenza determina improcedibilita’, non assoluzione nel merito. La cittadinanza italiana deve sussistere al momento del fatto; la perdita successiva e’ irrilevante. La doppia incriminazione non e’ richiesta dall’art. 9 c.p. in via generale: conta che il fatto sia delitto secondo la legge italiana.

Sul rapporto con la giustizia straniera l’art. 9 va letto insieme all’art. 11 c.p., che prevede il rinnovamento del giudizio in Italia, e all’art. 138 c.p., che impone di computare la pena gia’ espiata all’estero. Sul piano sovranazionale, il divieto di bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, sul piano interno, dall’art. 649 c.p.p. preclude di regola un nuovo procedimento in Italia per lo stesso fatto gia’ definito da un giudice di uno Stato membro dell’Unione.

Caso 1: Tizio, truffa aggravata commessa in Germania

Scenario. Tizio, cittadino italiano residente a Monaco di Baviera, mette in piedi un raggiro che induce numerose vittime tedesche a versargli somme rilevanti su un conto estero. L’importo complessivo della truffa supera ampiamente la soglia per la configurabilita’ delle circostanze aggravanti. Tizio rientra successivamente in Italia per motivi familiari; le autorita’ tedesche non hanno ancora avviato un procedimento formale, ma trasmettono una segnalazione alla procura italiana.

Come si legge in pratica. La truffa aggravata e’ un delitto comune punito con reclusione il cui minimo edittale rientra nella fascia piu’ grave dell’art. 9, comma 1, c.p. Sussistono i presupposti per la procedibilita’ d’ufficio: cittadinanza italiana al momento del fatto, presenza nel territorio dello Stato al momento del procedimento, qualificazione del fatto come delitto secondo la legge italiana. Non e’ necessaria la richiesta del Ministro, ne’ un’istanza della parte offesa.

Documenti. Atto di nascita o certificato di cittadinanza, attestazione di rientro in Italia, segnalazioni delle autorita’ tedesche, contratti, bonifici e corrispondenza elettronica utilizzati per il raggiro, eventuale denuncia presentata in Germania.

Caso 2: Caio, furto semplice in Spagna e mancanza della querela

Scenario. Caio, cittadino italiano in vacanza a Valencia, sottrae alcuni oggetti di modesto valore in un negozio di souvenir. Il fatto non viene scoperto sul momento; rientrato in Italia, viene segnalato da una conoscente al commissariato locale. La cornice edittale del furto semplice e’ inferiore alla soglia dell’art. 9, comma 1, c.p.

Come si legge in pratica. Si tratta di un delitto meno grave, riconducibile al secondo comma dell’art. 9 c.p. La procedibilita’ presuppone, oltre alla presenza di Caio in Italia, la richiesta del Ministro della giustizia oppure l’istanza o querela della persona offesa. In mancanza di entrambe, la procura deve archiviare per difetto di condizione di procedibilita’. Una mera segnalazione di un terzo non integra ne’ istanza ne’ querela.

Documenti. Certificato di cittadinanza, verbale della segnalazione, eventuali fatture e fotografie dell’esercizio commerciale, atti dell’autorita’ spagnola, eventuale querela formale della parte offesa con traduzione asseverata.

Caso 3: Sempronio, condannato in Francia e rinnovamento del giudizio

Scenario. Sempronio, cittadino italiano, e’ stato condannato a Lione per un delitto comune contro il patrimonio e ha gia’ espiato parte della pena in un istituto francese. Rientrato in Italia, la procura italiana valuta se promuovere un nuovo procedimento per gli stessi fatti, sollecitata da una segnalazione della persona offesa che ritiene insufficiente la sanzione applicata oltreconfine.

Come si legge in pratica. Il combinato disposto dell’art. 9 e dell’art. 11 c.p. consente, in linea di principio, il rinnovamento del giudizio in Italia su richiesta del Ministro della giustizia. La pena gia’ espiata all’estero deve essere computata ai sensi dell’art. 138 c.p. Va pero’ vagliato il limite imposto dal divieto di bis in idem: se la sentenza francese e’ definitiva e copre lo stesso fatto storico, l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 649 c.p.p. ostano, salvi i casi eccezionali, alla riapertura del procedimento in Italia.

Documenti. Copia integrale della sentenza francese con traduzione asseverata, attestazione della pena espiata, certificato di esecuzione della pena, eventuale richiesta del Ministro della giustizia, atti relativi all’eventuale procedura di estradizione, segnalazione della parte offesa.

Caso 4: Mevio, corruzione tra privati negli Emirati Arabi Uniti

Scenario. Mevio, cittadino italiano impiegato come dirigente commerciale di una societa’ europea, conclude a Dubai accordi corruttivi con il responsabile acquisti di una controparte privata per ottenere appalti privilegiati. Rientra periodicamente in Italia per ragioni di lavoro e per visitare la famiglia. L’attivita’ di indagine viene aperta dalla procura italiana sulla base di una segnalazione di un’autorita’ di controllo straniera.

Come si legge in pratica. I delitti di corruzione tra privati e di traffico di influenze illecite richiamati dall’ultimo comma dell’art. 9 c.p. sono procedibili d’ufficio: non occorre ne’ richiesta del Ministro ne’ istanza della persona offesa. Resta sempre necessaria la presenza di Mevio nel territorio dello Stato per l’esercizio dell’azione penale. La disciplina riflette gli obblighi internazionali anticorruzione assunti dall’Italia con la legge di ratifica della Convenzione OCSE del 1997.

Documenti. Atto di cittadinanza, contratti di consulenza e bonifici sospetti, corrispondenza elettronica con la controparte, organigrammi aziendali, eventuali segnalazioni di operazioni sospette, documentazione bancaria estera acquisita tramite cooperazione internazionale.

Caso 5: Calpurnia, lesioni personali a danno di uno straniero e richiesta del Ministro

Scenario. Calpurnia, cittadina italiana in trasferta a Lisbona, cagiona lesioni personali a un cittadino portoghese in occasione di una lite. Le autorita’ lusitane non avviano un procedimento e non chiedono l’estradizione. La persona offesa, rientrata nel proprio Paese, manifesta l’intenzione di far valere le proprie ragioni in Italia.

Come si legge in pratica. Trattandosi di delitto commesso da un cittadino italiano a danno di uno straniero, opera il terzo comma dell’art. 9 c.p.: la procedibilita’ richiede la richiesta del Ministro della giustizia, a condizione che l’estradizione non sia stata concessa ne’ accettata. La persona offesa puo’ sollecitare il Ministro mediante un’istanza, ma non puo’ surrogarsi nella decisione. La mancata richiesta determina improcedibilita’.

Documenti. Certificato di cittadinanza, referti medici della persona offesa con traduzione asseverata, atti dell’autorita’ portoghese che attestino l’assenza di procedimento e di richieste di estradizione, istanza al Ministero della giustizia, eventuale denuncia o querela.

Quando chiedere una verifica

L’art. 9 c.p. interseca diritto penale interno, cooperazione giudiziaria internazionale e tutela dei diritti fondamentali. Condizioni di procedibilita’, soglie di pena, estradizione e vincoli del bis in idem richiedono una valutazione puntuale. Per un esame personalizzato e’ possibile trovare un esperto su fiscoinvestimenti.it.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Cosa succede se il cittadino italiano non rientra in Italia?
L’art. 9 c.p. richiede la presenza nel territorio dello Stato per l’esercizio dell’azione penale. In assenza di tale presupposto il procedimento non puo’ essere avviato, ma l’Italia puo’ attivare strumenti di cooperazione giudiziaria, dal mandato d’arresto europeo alle richieste di estradizione.

La doppia incriminazione e’ sempre richiesta?
L’art. 9 c.p. non la impone in via generale: e’ sufficiente che il fatto sia delitto secondo la legge italiana. La doppia incriminazione rileva invece nei procedimenti di estradizione e in talune ipotesi di mandato d’arresto europeo.

Una sentenza straniera definitiva impedisce sempre un nuovo procedimento in Italia?
Di regola si’, in forza del divieto di bis in idem sancito dall’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’art. 649 c.p.p. Restano i casi eccezionali di rinnovamento del giudizio previsti dall’art. 11 c.p., sempre nel rispetto dei vincoli convenzionali ed europei.

Chi puo’ presentare l’istanza prevista dal secondo comma?
L’istanza puo’ essere presentata dalla persona offesa dal reato. La querela segue le regole ordinarie quanto a termini e legittimazione. La richiesta del Ministro della giustizia, invece, e’ atto del potere esecutivo: la parte offesa puo’ soltanto sollecitarla, non sostituirsi al Ministro.

I delitti di corruzione richiedono la richiesta del Ministro?
No. L’ultimo comma dell’art. 9 c.p. esclude qualsiasi condizione di procedibilita’ per i delitti di corruzione fra privati, di induzione alla corruzione e di traffico di influenze illecite, in attuazione degli obblighi internazionali anticorruzione assunti dall’Italia.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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