Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 – (Abusi di mercato)

    Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – (Abusi di mercato)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto))

  • Screening ambientale: casi pratici comma 954 LB 2026

    Il comma 954 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) autorizza una spesa di 2 milioni di euro annui per il biennio 2026-2027 per la realizzazione di programmi di screening dedicati alle patologie legate all’inquinamento ambientale. L’articolo che qui si esamina in chiave applicata è approfondito nella scheda normativa disponibile su leggeinchiaro.it. Di seguito si illustrano i casi pratici più frequenti che possono interessare cittadini, enti locali, operatori sanitari e parti coinvolte nei procedimenti di attuazione.

    Quadro normativo

    Il comma 954 si inserisce nella più ampia architettura della prevenzione sanitaria pubblica sancita dall’art. 32 della Costituzione, che riconosce la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. La disposizione ha natura di norma di principio e di copertura finanziaria: stabilisce la finalità (screening per patologie da inquinamento), l’entità della spesa (2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027) e rinvia al decreto attuativo previsto dal comma 956 per la definizione dei criteri operativi. Il programma si affianca ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) aggiornati con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, senza modificarli formalmente, e si integra con il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) approvato in Conferenza Stato-Regioni. Sotto il profilo ambientale, il riferimento alle «patologie legate all’inquinamento» richiama il perimetro disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) in materia di qualità dell’aria, delle acque e di bonifica dei siti contaminati, con particolare attenzione ai Siti di Interesse Nazionale (SIN) di cui all’art. 252 del medesimo decreto.

    Ambito di applicazione

    La disposizione copre un perimetro epidemiologico ampio: le patologie bersaglio possono includere malattie respiratorie croniche, neoplasie associate all’esposizione a sostanze cancerogene (amianto, benzene, metalli pesanti), patologie cardiovascolari e disturbi dello sviluppo neurologico riconducibili all’esposizione ambientale. La norma non individua direttamente le popolazioni beneficiarie, demandando questa scelta al decreto attuativo del comma 956. Tuttavia, il richiamo ai siti inquinati nella cornice sistematica suggerisce che priorità possa essere data ai residenti nei SIN (Taranto, Brescia-Caffaro, Priolo, Casale Monferrato e altri) e nelle aree interessate da fonti di inquinamento diffuso. Poiché la sanità è materia di legislazione concorrente ex art. 117, comma 3, della Costituzione, il coordinamento con le Regioni è strutturalmente necessario: il decreto attuativo dovrà essere adottato previa intesa o parere favorevole in sede di Conferenza Stato-Regioni.

    Profili operativi e procedurali

    L’attuazione del comma 954 si articola su tre livelli. A livello statale, il Ministero della Salute e il MEF adottano il decreto interministeriale (comma 956) che definisce patologie target, criteri territoriali e modalità di riparto dei fondi. A livello regionale, le Regioni integrano il programma nei piani sanitari regionali e coordinano le ASL per l’organizzazione delle campagne. A livello locale, i Comuni possono svolgere un ruolo propositivo, segnalando situazioni di rischio e facilitando il coinvolgimento delle popolazioni esposte.

    Caso 1: Comune ricadente in un Sito di Interesse Nazionale

    Scenario. Tizio è sindaco di un Comune il cui territorio è parzialmente incluso in un SIN sottoposto a procedura di bonifica. La popolazione residente nelle zone più prossime alla fonte di inquinamento storico (ex stabilimento chimico) lamenta un’incidenza elevata di patologie respiratorie. Il Comune vuole capire se e come beneficiare del programma di screening previsto dal comma 954.

    Come si legge il comma 954. La disposizione non attribuisce al Comune un diritto soggettivo diretto all’accesso ai fondi, ma il contesto sistematico (SIN, studio SENTIERI, art. 252 D.Lgs. 152/2006) indica che le popolazioni residenti nei siti contaminati sono le destinatarie naturali del programma. Il Comune può tuttavia agire in senso propositivo, segnalando la situazione alla Regione e attivando i canali della Conferenza Stato-Regioni.

    • Verificare se il territorio comunale è formalmente incluso nell’elenco SIN del Ministero dell’Ambiente.
    • Inviare formale richiesta alla Regione affinché includa il Comune tra le aree prioritarie da proporre al Ministero della Salute in sede di Conferenza Stato-Regioni.
    • Raccogliere dati epidemiologici locali (registro tumori, rapporti ASL) da allegare alla segnalazione.
    • Monitorare la pubblicazione del decreto attuativo del comma 956 nella Gazzetta Ufficiale per verificare i criteri di priorità territoriale.

    Caso 2: Lavoratore ex-esposto a sostanze inquinanti

    Scenario. Caio ha lavorato per vent’anni in un’area portuale industriale ed è stato esposto ad amianto e a emissioni di metalli pesanti. Ora, in pensione, si interroga su come accedere agli screening previsti dal comma 954 e se esistono canali dedicati agli ex-lavoratori.

    Come si legge il comma 954. Il comma non distingue tra esposizione occupazionale e ambientale residenziale: il riferimento alle «patologie legate all’inquinamento ambientale» è sufficientemente ampio da ricomprendere anche soggetti esposti in ragione dell’attività lavorativa svolta in contesti industriali inquinati. L’accesso concreto al programma dipenderà tuttavia dal decreto attuativo del comma 956, che potrà individuare criteri di selezione basati sulla storia di esposizione documentata.

    • Richiedere al medico di medicina generale una valutazione della storia espositiva, con eventuale produzione della documentazione lavorativa (buste paga, attestazioni del datore di lavoro).
    • Verificare se l’ASL competente già eroga screening per lavoratori ex-esposti ad amianto (previsti da circolari ministeriali pregresse) e segnalare l’interesse al nuovo programma.
    • Seguire le comunicazioni della Regione di residenza sull’attivazione del programma, anche tramite il portale del Servizio Sanitario Regionale.

    Caso 3: Associazione ambientalista che promuove l’accesso agli screening

    Scenario. Un’associazione di cittadini residenti in una valle con elevato inquinamento atmosferico (dovuto a un inceneritore) vuole promuovere presso le autorità sanitarie locali l’attivazione di un programma di screening per le patologie respiratorie e oncologiche della popolazione, facendo leva sulla norma del comma 954.

    Come si legge il comma 954. La disposizione, pur non attribuendo diritti azionabili in sede giurisdizionale prima dell’adozione del decreto attuativo, costituisce un fondamento normativo legittimo per sostenere istanze di attivazione del programma. L’associazione può utilizzare la norma come base per richieste formali alle istituzioni sanitarie, stimolando il percorso che conduce all’adozione del decreto attuativo da parte del Ministero della Salute.

    • Redigere un esposto-petizione formale indirizzato alla ASL, alla Regione e al Ministero della Salute, citando espressamente il comma 954 L. 199/2025 e documentando le fonti di inquinamento locale con dati ARPA.
    • Richiedere l’accesso agli atti (L. 241/1990) per ottenere i rapporti di qualità dell’aria e le valutazioni di impatto sanitario dell’impianto.
    • Interagire con il Consiglio regionale affinché, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la Regione inserisca la zona tra le aree prioritarie per il programma.
    • Seguire l’iter del decreto attuativo del comma 956 e partecipare alle eventuali consultazioni pubbliche.

    Caso 4: Azienda Sanitaria Locale che pianifica l’adesione al programma

    Scenario. Sempronia è direttore generale di una ASL il cui territorio comprende alcune zone industriali dismesse in procedura di bonifica. L’ASL riceve dalla Regione l’indicazione di prepararsi a recepire il programma di screening del comma 954 non appena il decreto attuativo del comma 956 sarà pubblicato. Si interroga sugli adempimenti preliminari da avviare fin da ora.

    Come si legge il comma 954. La norma individua nell’ASL l’articolazione operativa attraverso cui il programma sarà materialmente attuato, in raccordo con la Regione. Pur in attesa del decreto attuativo, l’ASL può avviare la fase preparatoria senza oneri aggiuntivi non autorizzati, operando nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione sanitaria.

    • Avviare una mappatura delle aree a rischio ambientale nel territorio di competenza (in collaborazione con ARPA e Comune), da utilizzare come base per la selezione della popolazione da invitare agli screening.
    • Verificare la disponibilità di ambulatori e strumentazione diagnostica adeguata (spirometria, radiologia, analisi ematochimiche specialistiche) e pianificare eventuali potenziamenti.
    • Aggiornare il personale medico e infermieristico sui protocolli di screening per le patologie ambientali più diffuse nel territorio.
    • Predisporre un sistema di invito e recall della popolazione target, compatibile con il sistema di prenotazione CUP regionale.
    • Attendere la pubblicazione del decreto attuativo e le istruzioni operative regionali prima di avviare le campagne di screening.

    Caso 5: Cittadino che chiede chiarimenti sui tempi di attivazione

    Scenario. Tizia vive in una città con elevata concentrazione di PM10 e PM2.5 e ha letto del nuovo programma di screening ambientale della Legge di Bilancio 2026. Si chiede quando potrà accedere concretamente agli screening e a chi rivolgersi.

    Come si legge il comma 954. Il comma 954 autorizza la spesa e fissa la finalità, ma non determina direttamente i tempi di accesso: questi dipendono dall’adozione del decreto attuativo del comma 956 (interministeriale Salute-MEF) e dal successivo recepimento regionale. Fino all’emanazione del decreto, il programma non è operativo e non genera obblighi per le strutture sanitarie.

    • Verificare sul sito del Ministero della Salute (salute.gov.it) e della propria Regione la pubblicazione di avvisi relativi al programma di screening ambientale previsto dal comma 954.
    • Consultare il medico di medicina generale per valutare la propria situazione di rischio e, se indicato, richiedere esami diagnostici già disponibili nei LEA ordinari.
    • Iscriversi, se disponibile, ai canali informativi della ASL locale per ricevere notifiche sull’avvio delle campagne di screening.

    Quando intervenire

    I cittadini esposti devono monitorare la Gazzetta Ufficiale per il decreto attuativo (comma 956): solo dopo la sua emanazione sarà possibile accedere agli screening. Le Regioni e le ASL possono avviare fin da ora la fase preparatoria (mappatura aree, adeguamento strutture, formazione del personale). I Comuni in SIN devono segnalarsi tempestivamente in Conferenza Stato-Regioni come destinatari prioritari. Le associazioni di cittadini possono esercitare legittima pressione istituzionale citando il comma 954 come base normativa.

    Norme e fonti

    • L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), comma 954 – autorizzazione di spesa per screening patologie da inquinamento ambientale
    • L. 30 dicembre 2025, n. 199, comma 956 – decreto attuativo interministeriale Salute-MEF
    • Art. 32 della Costituzione – diritto alla salute come diritto fondamentale e interesse della collettività
    • Art. 117, comma 3, Costituzione – legislazione concorrente in materia di tutela della salute
    • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – riordino della disciplina in materia sanitaria
    • D.P.C.M. 12 gennaio 2017 – definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
    • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), art. 252 – Siti di Interesse Nazionale (SIN)
    • L. 7 agosto 1990, n. 241 – procedimento amministrativo e accesso agli atti

    Domande frequenti

    Il programma di screening del comma 954 è già operativo nel 2026?

    No. Il comma 954 autorizza la spesa e fissa l’obiettivo, ma il programma diventa operativo solo dopo l’adozione del decreto attuativo previsto dal comma 956. Fino alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e al recepimento regionale, le strutture sanitarie non hanno obblighi di attivare campagne di screening specifiche in base a questa norma.

    Chi decide quali patologie e quali territori sono inclusi nel programma?

    Il decreto attuativo interministeriale (Salute-MEF) previsto dal comma 956 definirà le patologie target, i criteri di selezione dei territori e delle popolazioni, e le modalità di coordinamento con le Regioni. Il comma 954 lascia ampia discrezionalità al decreto attuativo su questi aspetti, limitandosi a fissare la finalità e la copertura finanziaria.

    I residenti in aree non classificate come SIN possono accedere agli screening?

    La classificazione SIN costituisce un indicatore di rischio rilevante, ma il decreto attuativo del comma 956 potrebbe adottare criteri più ampi, includendo zone con elevati livelli di inquinamento atmosferico (PM10, PM2.5, NO2) o idrico anche al di fuori dei SIN formalmente individuati. La risposta definitiva dipende dal contenuto del decreto attuativo.

    Le Regioni possono rifiutarsi di attuare il programma?

    No. In materia di tutela della salute (legislazione concorrente ex art. 117, comma 3, Cost.), lo Stato può disporre finanziamenti vincolati per programmi specifici. Le Regioni partecipano all’elaborazione del decreto attuativo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ma una volta adottato il decreto, sono tenute a dare attuazione al programma nell’ambito dei propri sistemi sanitari regionali, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

  • Art. 33 D.Lgs. 171/2005

    Art. 33 D.Lgs. 171/2005

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    Articolo abrogato.

  • Art. 33 CAD – Articolo abrogato

    Art. 33 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217

  • Art. 10 D.Lgs. 175/2016 – Alienazione di partecipazioni sociali

    Art. 10 D.Lgs. 175/2016 – Alienazione di partecipazioni sociali

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1.

    2. L’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

    3. La mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’alienazione della partecipazione rende inefficace l’atto di alienazione della partecipazione.

    4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 55 Reg. (UE) 2022/2065 – Relazioni sulle attività

    Art. 55 Reg. (UE) 2022/2065 – Relazioni sulle attività

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I coordinatori dei servizi digitali elaborano relazioni annuali sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento, compreso il numero di reclami ricevuti a norma dell'articolo 53 e una panoramica del loro seguito. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico in un formato leggibile meccanicamente, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni a norma dell'articolo 84, e le comunicano alla Commissione e al comitato.

    2. La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:

    a) il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità degli articoli 9 e 10 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;

    b) il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 9 e 10.

    3. Lo Stato membro che abbia designato più autorità competenti a norma dell'articolo 49 provvede affinché il coordinatore dei servizi digitali elabori un'unica relazione riguardante le attività di tutte le autorità competenti e riceva tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessari a tal fine dalle altre autorità competenti interessate.

  • Art. 54 RD 12/1941 – Costituzione delle sezioni nelle corti di appello

    Art. 54 RD 12/1941 – Costituzione delle sezioni nelle corti di appello

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Costituzione delle sezioni nelle corti di appello. Nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti. Si osserva per le corti di appello il disposto dell’articolo 46, in quanto applicabile. Sono altresì designate le sezioni in funzione di corte di assise, la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, la sezione per le persone, per i minorenni e per le famiglie ed eventualmente quella che funziona da tribunale ordinario regionale delle acque pubbliche. (110a)

  • Art. 791 Codice della Navigazione

    Art. 791 Codice della Navigazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Articolo abrogato

  • Art. 37 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di filiazione

    Art. 37 L. 218/1995 – Giurisdizione in materia di filiazione

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 66 CTS – Sanzioni e ricorsi

    Art. 66 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Sanzioni e ricorsi

    In vigore dal 03/08/2017

    1. In presenza di irregolarità, gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.

    2. In presenza di irregolarità non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarità all'ONC affinchè adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravità del caso: a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarità; b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.

    3. Contro i provvedimenti dell'ONC è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

  • Senior non-preferred: casi pratici art. 12-bis TUB

    L’art. 12-bis del Testo Unico Bancario disciplina gli strumenti di debito chirografario di secondo livello – i cosiddetti senior non-preferred (SNP) – titoli emessi dalle banche per soddisfare i requisiti MREL e TLAC imposti dalla disciplina europea sulla risoluzione delle crisi. Questa pagina illustra, attraverso casi pratici, come la norma opera in concreto nei rapporti tra banche emittenti, investitori e autorità di vigilanza. Per il testo integrale e il commento sistematico si rimanda alla scheda dell’art. 12-bis TUB.

    Quadro normativo

    L’art. 12-bis TUB, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e modificato dal D.Lgs. 193/2021 in attuazione della Direttiva 2017/2399/UE, ha creato una nuova categoria di passività bancarie collocata tra il capitale regolamentare Tier 2 e i crediti chirografari ordinari. La norma risponde a un’esigenza sistemica precisa: dotare le banche di passività sufficientemente subordinate da assorbire le perdite in uno scenario di risoluzione (gone concern), senza però richiedere le clausole di partecipazione al rischio proprie degli strumenti di capitale. Il meccanismo tecnico è la subordinazione legale sancita dall’art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis) TUB, che opera erga omnes indipendentemente dal contenuto contrattuale del singolo titolo.

    Requisiti cumulativi e struttura dell’emissione

    Per qualificarsi ai sensi dell’art. 12-bis, il titolo deve soddisfare tre condizioni cumulative: durata originaria minima di dodici mesi; assenza di componenti derivative o di legami a strumenti derivati; indicazione contrattuale espressa del rango subordinato rispetto agli altri crediti chirografari. Le clausole difformi sono nulle per effetto dell’art. 1419 c.c. (nullità parziale), senza propagazione al contratto. La Banca d’Italia esercita il potere regolamentare sull’emissione, attuando le linee guida dell’Autorità Bancaria Europea (EBA).

    Profili operativi: divieto di modifica e opponibilità del rango

    L’art. 12-bis vieta in modo assoluto qualsiasi modifica successiva delle caratteristiche qualificanti: durata, assenza di derivati e indicazione del rango non possono essere alterati dopo l’emissione. Questo presidio garantisce la stabilità del pool MREL/TLAC. La subordinazione legale è altresì opponibile a qualsiasi cessionario: chi acquista il titolo sul mercato secondario subentra nella stessa posizione di rango del sottoscrittore originario, indipendentemente dal contenuto del contratto di cessione.

    Caso 1: Banca che emette obbligazioni SNP per soddisfare il requisito MREL

    Scenario. Alfa Banca S.p.A. riceve dall’autorità di risoluzione la comunicazione del proprio requisito MREL pari al 18% delle attività ponderate per il rischio. Dispone già di capitale CET1 e Tier 2 sufficienti, ma le mancano passività subordinate di rango SNP. Il consiglio di amministrazione delibera un programma di emissione triennale.

    Come si legge l’art. 12-bis. L’emissione è legittima se le obbligazioni presentano durata minima di dodici mesi dalla data di emissione, non incorporano opzioni o swap collegati a derivati, e il prospetto indica espressamente che il rimborso avverrà dopo le passività di cui all’art. 91, comma 1-bis, lett. a), b) e c) TUB ma prima dei crediti chirografari ordinari. La Banca d’Italia verifica la conformità in sede di autorizzazione.

    • Redigere il prospetto informativo con indicazione esplicita del rango SNP e richiamo all’art. 12-bis TUB e all’art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis) TUB.
    • Assicurare che il regolamento del prestito obbligazionario escluda qualsiasi clausola di indicizzazione a derivati o di rimborso anticipato discrezionale inferiore ai dodici mesi.
    • Notificare l’emissione alla Banca d’Italia e all’EBA secondo le modalità previste dal regolamento delegato UE applicabile.
    • Aggiornare il registro delle passività ammissibili ai fini MREL comunicato all’autorità di risoluzione.

    Caso 2: Investitore che acquista SNP sul mercato secondario e verifica del rango

    Scenario. Tizio, investitore professionale, acquista sul mercato secondario obbligazioni di Beta Banca S.p.A. classificate come SNP. Un intermediario gli propone uno swap sulla durata residua, sostenendo che non altera la qualificazione regolamentare. Tizio si chiede se l’operazione sia lecita.

    Come si legge l’art. 12-bis. Il divieto di collegamento a derivati ha carattere dinamico: opera per tutta la vita del titolo, non solo al momento dell’emissione. Se la banca emittente partecipasse alla struttura derivata o il titolo incorporasse clausole di adeguamento collegate al derivato, lo strumento perderebbe la qualificazione SNP e le pattuizioni difformi sarebbero nulle ex art. 12-bis, comma 2.

    • Verificare nel regolamento del prestito obbligazionario che non esistano clausole di indicizzazione a indici di mercato strutturati come derivati impliciti.
    • Acquisire conferma scritta dall’emittente che il titolo mantiene la qualificazione SNP ai sensi dell’art. 12-bis TUB.
    • Consultare il prospetto depositato presso la Consob per accertare l’assenza di strutture derivative incorporate.
    • Evitare contratti di swap o operazioni derivate che alterino il profilo di rischio del titolo in modo da renderlo incompatibile con i requisiti della norma.

    Caso 3: Nullità parziale di una clausola di modifica del rango

    Scenario. Gamma Banca S.p.A. emette obbligazioni SNP e, a distanza di due anni, propone agli obbligazionisti di deliberare – in assemblea separata – una modifica del regolamento che elimini l’indicazione del rango subordinato, equiparando il titolo a un’obbligazione chirografaria ordinaria senior preferred. La proposta viene approvata dalla maggioranza degli obbligazionisti presenti. Caio, obbligazionista di minoranza contrario, si chiede se la delibera sia efficace.

    Come si legge l’art. 12-bis. Il comma 3 dell’art. 12-bis stabilisce che «sono nulle le pattuizioni successive dirette a modificare le caratteristiche» dello strumento. La nullità è assoluta e opera di diritto: non può essere sanata dall’accordo della maggioranza degli obbligazionisti né dalla volontà dell’emittente. La delibera assembleare è quindi nulla nella parte in cui incide sulle caratteristiche qualificanti (rango), mentre il resto del regolamento rimane in vigore ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c. Caio può far valere la nullità in qualsiasi momento, anche in via incidentale in un procedimento esecutivo.

    • Verificare che eventuali modifiche al regolamento del prestito non tocchino le caratteristiche qualificanti elencate all’art. 12-bis, comma 1.
    • In caso di delibera assembleare illegittima, diffidare formalmente l’emittente prima di adire l’autorità giudiziaria o arbitrale.
    • Segnalare la fattispecie alla Banca d’Italia, competente in materia di vigilanza prudenziale e di corretta qualificazione delle passività.

    Caso 4: Risoluzione bancaria e ordine di soddisfacimento dei creditori SNP

    Scenario. Delta Banca S.p.A. è sottoposta a procedura di risoluzione. L’autorità dispone il bail-in. Sempronio è titolare sia di obbligazioni SNP sia di un deposito non garantito superiore a 100.000 euro. Si chiede in quale ordine i due crediti vengono aggrediti.

    Come si legge l’art. 12-bis. In combinato disposto con l’art. 91, comma 1-bis TUB, la gerarchia è: prima le perdite vengono assorbite dagli strumenti di capitale (CET1, AT1, Tier 2); seguono gli SNP ex lett. c-bis); solo dopo vengono aggrediti i depositi non garantiti superiori a 100.000 euro. Le obbligazioni SNP di Sempronio sono svalutate o convertite prima del deposito. Il principio NCWO (no creditor worse off than in liquidation) tutela Sempronio solo se nella liquidazione alternativa avrebbe ottenuto meno.

    • Prima di sottoscrivere obbligazioni SNP, accertare la propria posizione complessiva di credito verso la banca e valutare l’esposizione al bail-in.
    • Verificare se la banca è soggetta a requisito MREL vincolante e in che misura le SNP emesse coprono tale requisito.
    • Tenere separati i depositi garantiti (fino a 100.000 euro per depositante per banca) dalle esposizioni in strumenti bail-inable.

    Caso 5: Emissione con durata inferiore a dodici mesi – effetti sulla qualificazione

    Scenario. Epsilon Banca S.p.A. emette strumenti di debito chirografario con scadenza a nove mesi, indicando nel prospetto che si tratta di passività di rango SNP computabili ai fini MREL. La Banca d’Italia, in sede di ispezione, contesta la qualificazione. La banca sostiene che la durata residua al momento del computo è superiore a dodici mesi grazie a un’opzione di proroga a favore dell’emittente.

    Come si legge l’art. 12-bis. Il requisito della durata minima di dodici mesi si riferisce alla durata originaria contrattualmente pattuita al momento dell’emissione, non alla durata residua o a quella risultante da opzioni unilaterali. Un’opzione di proroga a favore dell’emittente non costituisce durata originaria certa: la banca emittente potrebbe non esercitarla, lasciando il titolo con durata inferiore al minimo legale. Lo strumento non soddisfa il requisito dell’art. 12-bis, comma 1, lettera a) e non può essere computato nel MREL. La Banca d’Italia ha il potere di escludere il titolo dal computo e di irrogare le sanzioni previste dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

    • Definire la durata originaria minima di dodici mesi come termine contrattuale fisso, non dipendente da opzioni discrezionali dell’emittente.
    • Sottoporre lo schema contrattuale al parere della funzione legale e di conformità prima dell’emissione.
    • Interagire preventivamente con la Banca d’Italia in fase di programmazione dell’emissione per ottenere conferma della computabilità ai fini MREL.

    Quando intervenire

    Sul lato dell’emittente, il momento critico è la strutturazione del programma di emissione: qualsiasi difformità dai requisiti cumulativi determina la non computabilità ai fini MREL/TLAC senza possibilità di sanatoria. Sul lato dell’investitore, la verifica va compiuta prima dell’acquisto – primario o secondario – esaminando prospetto e regolamento del prestito. In sede di risoluzione o liquidazione coatta, la parte interessata deve ricostruire la propria posizione nella gerarchia dei creditori per valutare l’impatto del bail-in e la tutela NCWO. Un confronto preventivo con la Banca d’Italia è opportuno ogni volta che la struttura dello strumento presenti profili di incertezza qualificatoria.

    Norme e fonti

    • Art. 12-bis D.Lgs. 385/1993 (T.U. Bancario) – strumenti di debito chirografario di secondo livello
    • Art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis) D.Lgs. 385/1993 – ordine di priorità in liquidazione e risoluzione
    • Art. 1419 c.c. – nullità parziale del contratto
    • D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (BRRD) – recepimento della Bank Recovery and Resolution Directive
    • Direttiva 2017/2399/UE – modifica della gerarchia dei creditori (creditor hierarchy)
    • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193 – modifiche al TUB in attuazione della BRRD2 (2019/879/UE)
    • Regolamento UE 806/2014 (SRMR) – meccanismo di risoluzione unico
    • Circolari Banca d’Italia in materia di MREL e TLAC (aggiornamenti periodici)

    Domande frequenti

    Un’obbligazione SNP può essere rimborsata anticipatamente dalla banca?

    Il rimborso anticipato è possibile solo se previsto nel regolamento del prestito e autorizzato dalla Banca d’Italia, a condizione che il titolo abbia già completato almeno dodici mesi dalla data di emissione e che il rimborso non pregiudichi il rispetto del requisito MREL residuo. In assenza di autorizzazione, il rimborso anticipato sarebbe irregolare sul piano della vigilanza prudenziale.

    Cosa succede se la banca introduce una componente derivativa dopo l’emissione?

    Qualsiasi pattuizione successiva che introduca elementi derivativi nello strumento è nulla ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2. La nullità è parziale: colpisce la clausola diforme senza travolgere l’intero titolo, salvo che la clausola sia essenziale alla struttura complessiva dell’operazione. Lo strumento perde in ogni caso la qualificazione SNP e non può più essere computato nel MREL.

    Come si distingue un’obbligazione SNP da un’obbligazione subordinata Tier 2?

    Gli strumenti Tier 2 sono capitale regolamentare: assorbono le perdite già in going concern, hanno durata minima quinquennale e richiedono l’autorizzazione della Banca d’Italia per qualsiasi rimborso. Le SNP sono passività chirografarie: assorbono le perdite solo in gone concern (risoluzione o liquidazione), non hanno requisiti minimi di durata superiori ai dodici mesi e non partecipano al capital ratio. Nella gerarchia dei creditori, Tier 2 è senior rispetto al capitale ma junior rispetto alle SNP; a sua volta, SNP è junior rispetto ai crediti chirografari ordinari.

    L’investitore retail può acquistare obbligazioni SNP?

    La normativa non esclude a priori la vendita al dettaglio, ma la Direttiva MiFID II e le sue norme di attuazione impongono agli intermediari valutazioni di adeguatezza e appropriatezza particolarmente rigorose per strumenti con profilo di rischio elevato come le SNP. In pratica, molte emissioni SNP sono riservate a investitori professionali o hanno tagli minimi elevati proprio per limitare l’accesso al mercato retail.

  • Art. 16 D.Lgs. 74/2000 – Articolo abrogato

    Art. 16 D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Articolo abrogato

    In vigore dal 15/04/2000

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 158