Autore: Andrea Marton

  • Art. 42-sexies RD 12/1941

    Art. 42-sexies RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 7 sexies L. 212/2000 – (Vizi delle notificazioni)

    Art. 7 sexies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Vizi delle notificazioni)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, semprechè l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.

    2. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati. ))

  • Art. 72 Reg. (UE) 2023/1114 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    Art. 72 Reg. (UE) 2023/1114 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra:

    a) loro e i) i loro azionisti o soci; ii) qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci; iii) i membri del loro organo di amministrazione; iv) i loro dipendenti; o v) i loro clienti; o i) i loro azionisti o soci; ii) qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci; iii) i membri del loro organo di amministrazione; iv) i loro dipendenti; o v) i loro clienti; o

    i) i loro azionisti o soci;

    ii) qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci;

    iii) i membri del loro organo di amministrazione;

    iv) i loro dipendenti; o

    v) i loro clienti; o

    b) due o più clienti i cui interessi reciproci sono in conflitto.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano, in una posizione ben visibile del loro sito web, ai loro clienti effettivi e potenziali la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.

    3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 è effettuata in formato elettronico ed è sufficientemente dettagliata, tenendo conto della natura di ciascun cliente, al fine di consentire a ciascun cliente di prendere una decisione informata in merito al servizio per le cripto-attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

    4. I prestatori di servizi per le cripto-attività valutano e riesaminano almeno una volta all’anno la loro politica in materia di conflitti di interesse e adottano tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze in tal senso.

    5. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

    a) i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati;

    b) i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 2.

    L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

  • Art. 42 CTS – Rinvio

    Art. 42 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Rinvio

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 , e successive modificazioni. Note all'art. 42: – La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 1886 .

  • Art. 13 DPR 487/1994 – Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

    Art. 13 DPR 487/1994 – Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

    2. Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.

    3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

    4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

    5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. articolo precedente articolo successivo

  • Apprendistato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Apprendistato nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Come funziona l’apprendistato professionalizzante nel settore: durata, inquadramento, retribuzione e formazione.

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante consente di assumere giovani 18-29 anni con formazione sul lavoro. Nel CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati l’apprendista è inquadrato con retribuzione ridotta rispetto al profilo di destinazione e periodo di prova di 60 giorni. La disciplina di base è il d.lgs. 81/2015.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    Cos’è l’apprendistato

    L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015. La tipologia più usata nel settore è l’apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni, che unisce lavoro retribuito e formazione finalizzata a una qualificazione professionale. Al termine, se nessuna parte recede, il rapporto prosegue come ordinario.

    Inquadramento e retribuzione

    Durante l’apprendistato il lavoratore è retribuito in misura ridotta rispetto al profilo di destinazione. Il metodo tipico è il sotto-inquadramento (fino a due livelli sotto la qualifica finale) oppure una percentuale crescente della retribuzione del profilo di arrivo, che aumenta con il progredire del periodo. Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato dal CCNL in 60 giorni di calendario.

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante: elementi chiave
    Elemento Disciplina
    Età 18-29 anni (17 con qualifica)
    Durata fino a 3 anni (di norma) secondo il profilo
    Retribuzione ridotta: sotto-inquadramento o percentuale crescente
    Periodo di prova 60 giorni di calendario
    Formazione obbligatoria, con tutor aziendale e piano formativo
    Conferma al termine prosegue come rapporto ordinario, salvo recesso

    Nota: le percentuali retributive e la durata massima precise sono fissate dal CCNL in funzione del profilo di destinazione e vanno verificate sul testo vigente; i 60 giorni di prova sono il dato certo da contratto.

    La formazione

    L’apprendistato comporta un obbligo formativo: l’impresa (o il condominio datore di lavoro) deve garantire la formazione professionalizzante prevista dal piano formativo individuale, affiancando all’apprendista un tutor. La formazione è condizione di legittimità del contratto: la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall’inizio, con i relativi oneri.

    Vantaggi e limiti per il datore

    Per il datore l’apprendistato offre agevolazioni contributive e una retribuzione ridotta a fronte dell’impegno formativo. Va però considerato che molti datori di lavoro del settore sono singoli condomini o piccoli proprietari: l’adempimento degli obblighi formativi e amministrativi richiede attenzione, ed è consigliabile l’assistenza di un consulente del lavoro nella stesura del piano formativo.

    Casi pratici

    Tizio – apprendista portiere
    Tizio, 24 anni, è assunto con apprendistato professionalizzante per diventare portiere. È inquadrato con retribuzione ridotta rispetto al profilo di destinazione, con periodo di prova di 60 giorni; al termine del percorso formativo, se confermato, passa alla retribuzione piena del profilo.
    Caia – formazione non erogata
    Caia è apprendista ma il datore non eroga la formazione prevista dal piano. La mancanza dell’elemento formativo può portare alla riqualificazione del rapporto come ordinario fin dall’inizio, con diritto alla retribuzione piena del profilo per il periodo trascorso.
    Sempronio – passaggio a tempo indeterminato
    Sempronio completa il periodo di apprendistato senza che alcuna parte receda: il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con piena retribuzione del profilo e l’anzianità maturata durante l’apprendistato.

    Domande frequenti

    Chi può essere assunto con apprendistato?
    L’apprendistato professionalizzante è rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni (17 se già in possesso di una qualifica). È un contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, disciplinato dal d.lgs. 81/2015.
    Quanto guadagna un apprendista portiere?
    Meno del profilo di destinazione: la retribuzione è ridotta tramite sotto-inquadramento (fino a due livelli sotto) o una percentuale crescente della paga del profilo finale, che aumenta con il progredire del periodo. Le percentuali esatte sono nel CCNL.
    Quanto dura la prova per l’apprendista?
    Il CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati fissa il periodo di prova degli apprendisti in 60 giorni di calendario.
    La formazione è obbligatoria?
    Sì. L’apprendistato comporta un obbligo formativo con tutor e piano formativo individuale: la formazione è condizione di legittimità del contratto e la sua mancata erogazione può comportare la riqualificazione del rapporto come ordinario.
    Cosa succede alla fine dell’apprendistato?
    Se nessuna delle parti recede al termine del periodo formativo, il rapporto prosegue automaticamente come ordinario a tempo indeterminato, con retribuzione piena del profilo e conservazione dell’anzianità maturata.

    Stesso CCNL: consulta anche minimi per livello, come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Regolamento di competenza: esempi pratici sull’art. 49 c.p.c.

    In sintesi.

    • L’ordinanza della Corte di cassazione che decide il regolamento di competenza vincola in modo pieno il giudice di rinvio.
    • Il giudice destinatario non può riaprire la questione già definita né sollevare nuove eccezioni di competenza sugli stessi presupposti.
    • Quando la competenza dipende da accertamenti di fatto, la Cassazione può rimettere la decisione al merito e sospendere il processo.
    • La L. 69/2009 ha sostituito la «sentenza» con l’«ordinanza»: la forma è semplificata, ma il vincolo resta integrale.
    • La riassunzione davanti al giudice indicato deve avvenire nel termine fissato dalla Corte o, in mancanza, entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza ex art. 50 c.p.c.

    Prima degli esempi: la funzione dell’art. 49 c.p.c.

    L’art. 49 c.p.c. chiude il sistema dei regolamenti di competenza disciplinati dagli articoli 42-48 c.p.c. e fissa il punto di approdo del meccanismo: la decisione della Corte di cassazione produce un vincolo stabile, idoneo a impedire la riproposizione della questione e a garantire che il processo riparta davanti al giudice individuato come competente. La logica è quella della certezza processuale: senza un vincolo forte, l’istituto del regolamento perderebbe la propria utilità deflattiva e si trasformerebbe in una fase ulteriore di contenzioso.

    La norma va letta in combinato disposto con l’art. 47 c.p.c., che disciplina l’istanza di regolamento, e con l’art. 50 c.p.c., che regola la riassunzione del processo dopo la pronuncia. Senza una corretta riassunzione, infatti, anche l’ordinanza più favorevole rischia di restare lettera morta e il processo si estingue.

    Quando opera il vincolo: an, quomodo, limiti

    Il vincolo riguarda anzitutto l’an, cioè l’individuazione del giudice competente. Il giudice di rinvio non può dichiararsi incompetente per le medesime ragioni già esaminate dalla Corte: la pronuncia di legittimità ha forza preclusiva sui presupposti di fatto e di diritto considerati. Il vincolo si estende, in linea generale, anche al quomodo, cioè al criterio di competenza utilizzato (territoriale, per valore, per materia, funzionale).

    Restano invece estranei al vincolo i fatti sopravvenuti o non ancora emersi al momento della pronuncia: se in fase istruttoria emergono elementi nuovi e radicalmente diversi (per esempio una clausola di deroga prima ignorata o un mutamento del foro per ragioni soggettive sopravvenute), la questione può essere riproposta nei limiti previsti dalla legge processuale.

    La rimessione al merito con sospensione

    Il secondo periodo dell’art. 49 c.p.c. introduce un’eccezione: quando la Corte ritiene che la decisione sulla competenza richieda un accertamento di fatto, può rimettere la questione al giudice di merito e, contestualmente, sospendere il processo principale. È il caso tipico in cui occorre verificare il luogo di conclusione del contratto, l’effettivo domicilio del convenuto, la sede dell’amministrazione di una società o la natura del rapporto dedotto. In questi casi la Cassazione fissa il perimetro istruttorio e demanda al giudice di merito il compito di acquisire le prove necessarie.

    Casi pratici applicati

    1. Rinvio vincolante al Tribunale di Milano

    Scenario. Tizio cita Caio davanti al Tribunale di Torino per un contratto di fornitura. Caio eccepisce l’incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Milano, foro del convenuto e luogo di esecuzione del contratto. Sull’istanza di regolamento ex art. 47 c.p.c., la Corte di cassazione pronuncia ordinanza che indica Milano come giudice competente.

    Come si legge in pratica. Tizio deve riassumere il giudizio davanti al Tribunale di Milano entro il termine indicato dall’ordinanza o, in difetto, entro tre mesi dalla comunicazione ex art. 50 c.p.c. Il Tribunale di Milano non può dichiararsi a sua volta incompetente per le stesse ragioni esaminate dalla Corte: il vincolo dell’art. 49 c.p.c. preclude qualunque rimessione in discussione del foro già individuato.

    Documenti. Copia dell’ordinanza della Cassazione con comunicazione di cancelleria, atto di riassunzione notificato a Caio, fascicolo di parte trasmesso al nuovo ufficio, nota di iscrizione a ruolo.

    2. Eccezione di incompetenza reiterata dal giudice di rinvio

    Scenario. Dopo il regolamento, il Tribunale indicato come competente solleva d’ufficio una nuova eccezione di incompetenza, ritenendo che la causa rientri nella competenza di un tribunale specializzato in materia di impresa.

    Come si legge in pratica. Se il profilo era già stato dedotto o era comunque ricavabile dagli atti esaminati dalla Corte, il rilievo è precluso dal vincolo dell’art. 49 c.p.c. Se invece la questione di competenza per materia non era stata sottoposta alla Corte e dipende da elementi nuovi (per esempio la qualificazione della controversia come endosocietaria emersa solo dopo l’integrazione del contraddittorio), il giudice può sollevarla nei limiti previsti dall’art. 38 c.p.c.

    Documenti. Verbale d’udienza con la sollevazione d’ufficio, ordinanza della Cassazione contenente la motivazione, memorie di parte sulla preclusione, eventuale atto di nuova istanza di regolamento.

    3. Rimessione al merito per accertamento del luogo di conclusione del contratto

    Scenario. Sempronio agisce contro una società per inadempimento contrattuale davanti al Tribunale di Bologna, sostenendo che il contratto si è perfezionato nella propria sede. La convenuta eccepisce che il perfezionamento è avvenuto a Napoli, foro alternativo del consumatore. Sulla questione la Cassazione rileva la necessità di accertare in concreto dove sia maturato l’accordo.

    Come si legge in pratica. La Corte applica il secondo periodo dell’art. 49 c.p.c.: rimette al giudice di merito la decisione sulla competenza e sospende il processo principale. Il Tribunale di Bologna istruisce specificamente la questione del foro (scambio di e-mail, conferme d’ordine, prassi commerciale tra le parti) e, all’esito, decide se trattenere la causa o spogliarsene.

    Documenti. Ordinanza Cassazione con perimetro istruttorio, provvedimento di sospensione, prove documentali sulla formazione del contratto, eventuale CTU sulle modalità di scambio dei consensi.

    4. Riassunzione tardiva ed estinzione del processo

    Scenario. La Corte indica come competente il Tribunale di Bari. La parte interessata, per disguidi organizzativi, riassume il processo oltre i tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza, senza che la Corte avesse indicato un termine più breve.

    Come si legge in pratica. Il vincolo dell’art. 49 c.p.c. resta intatto, ma il processo originario si estingue ai sensi dell’art. 50 c.p.c. La parte conserva il diritto sostanziale e può introdurre un nuovo giudizio davanti al giudice indicato, salvi gli effetti già prodotti dalla domanda originaria sotto il profilo della prescrizione e della decadenza. Restano persi gli atti processuali compiuti, salvo quelli a contenuto probatorio utilizzabili nel nuovo processo.

    Documenti. Comunicazione di cancelleria dell’ordinanza, calcolo del termine di riassunzione, atto di citazione introduttivo del nuovo giudizio, eccezione di prescrizione eventualmente sollevata dalla controparte.

    5. Ordinanza che individua un giudice diverso da entrambi

    Scenario. Tizio agisce a Roma, Caio eccepisce la competenza di Firenze. La Cassazione, valutando d’ufficio la natura locatizia della controversia, indica come competente il Tribunale di Venezia in funzione di giudice specializzato.

    Come si legge in pratica. Anche se l’ordinanza ha individuato un foro non prospettato dalle parti, il vincolo dell’art. 49 c.p.c. opera in modo pieno. Il Tribunale di Venezia non può rifiutare la trattazione invocando profili già esaminati dalla Corte. La parte attrice ha onere di riassumere nei termini, indicando in citazione il provvedimento di Cassazione e le sue motivazioni.

    Documenti. Ordinanza con motivazione sull’individuazione del foro specializzato, atto di riassunzione che dia conto del titolo, eventuale richiesta di mutamento di rito.

    Tempi e profili operativi

    Il termine ordinario per la riassunzione è di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza, salvo diverso termine fissato dalla Corte. Il dies a quo si individua nella comunicazione di cancelleria, non nella pubblicazione: è prudente verificare entrambe le date e calcolare il termine in modo conservativo. La riassunzione segue le forme della citazione o del ricorso, secondo il rito del processo originario.

    Sul piano economico, l’ordinanza che decide il regolamento pronuncia anche sulle spese della fase di legittimità; la parte soccombente sulla questione di competenza sopporta tipicamente queste spese, salva la compensazione per motivi peculiari. Nel processo riassunto le spese complessive saranno regolate dal giudice di merito con la decisione finale.

    Quando chiedere una valutazione

    La valutazione preventiva è utile quando la competenza territoriale dipende da elementi documentali complessi (luogo di adempimento, foro del consumatore, foro erariale), quando si sospetta che la controparte stia radicando la causa davanti a un giudice non competente per ragioni strumentali, o quando occorre stimare costi e tempi della fase di legittimità rispetto alla strategia processuale complessiva.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il giudice di rinvio può disattendere l’ordinanza della Cassazione?
    No. Il vincolo dell’art. 49 c.p.c. è pieno sull’individuazione del giudice competente. Il giudice di rinvio può sollevare nuove questioni solo se fondate su elementi diversi e sopravvenuti, non esaminati dalla Corte.

    Cosa succede se non si riassume nei termini?
    Il processo originario si estingue ai sensi dell’art. 50 c.p.c. Resta possibile introdurre un nuovo giudizio davanti al giudice indicato, ma si perdono gli effetti processuali maturati e occorre verificare prescrizione e decadenza sostanziali.

    Quando la Corte rimette al merito la decisione sulla competenza?
    Quando l’accertamento richiede istruttoria, per esempio per stabilire dove sia stato concluso il contratto, dove abbia il domicilio il convenuto o quale sia la sede effettiva di una società. In questi casi la Corte sospende il processo principale.

    Il vincolo opera anche se la Corte indica un giudice non prospettato dalle parti?
    Sì. La Cassazione può individuare d’ufficio il giudice competente, anche diverso da quelli proposti. Il vincolo dell’art. 49 c.p.c. si estende a quel foro, salvo elementi nuovi non valutati nell’ordinanza.

    La modifica del 2009 ha cambiato la natura del provvedimento?
    No nella sostanza. La L. 69/2009 ha sostituito la «sentenza» con l’«ordinanza» per semplificare la forma, ma il vincolo per il giudice di rinvio e gli effetti processuali sono rimasti immutati.

  • Art. 13 D.Lgs. 231/2001 – Sanzioni interdittive

    Art. 13 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sanzioni interdittive

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

    2. Fermo restando quanto previsto ((dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3)) , le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

    3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

  • Art. 41 L. 354/1975 – Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione

    Art. 41 L. 354/1975 – Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Non è consentito l’impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti.
    Il personale che, per qualsiasi motivo; abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati deve immediatamente riferirne al direttore dell’istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.
    Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto.
    L’uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.
    Gli agenti in servizio nell’interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

  • Art. 5 L. 91/1992

    Art. 5 L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

    2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

  • Art. 11 L. 300/1970 – Articolo 11

    Art. 11 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Articolo 11

    In vigore dal 20/05/1970

    ( Attività culturali, ricreative e assistenziali ((e controlli sul servizio di mensa)) ) Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. ((Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva)) .

  • Ferie, permessi, ex-festività e ROL nel CCNL Legno e Arredamento

    CCNL Legno e Arredamento

    In sintesi

    Il CCNL Legno e Arredamento prevede un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue (28 giorni per anzianità superiore a 5 anni in alcune categorie). Ai lavoratori spettano inoltre permessi retribuiti per eventi specifici, ex-festività soppresse (4 giornate) e ore di riduzione dell’orario di lavoro (ROL). Il godimento delle ferie deve avvenire entro 18 mesi dalla maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FederlegnoArredo (Confindustria) · Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2026 (testo consolidato in vigore)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~150.000 (industria del legno, mobile, arredamento)

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e ROL – CCNL Legno e Arredamento (riepilogo)
    Istituto Quantità Note
    Ferie annue (fino a 5 anni anzianità) 26 giorni lavorativi Maturazione proporzionale nei primi anni
    Ferie annue (oltre 5 anni anzianità) 26-28 giorni lavorativi Incremento previsto da alcuni accordi integrativi
    Ex-festività soppresse 4 giornate Da fruire entro l’anno o monetizzabili su accordo
    ROL – operai (annui) 40-56 ore Differenziato per categoria e accordo aziendale
    ROL – impiegati (annui) 56-72 ore Differenziato per categoria
    Permesso matrimoniale 15 giorni di calendario Retribuito, non detraibile dalle ferie
    Permesso lutto 1° grado 3 giorni lavorativi Coniuge, genitori, figli

    Ferie annue: maturazione e godimento

    Il CCNL Legno e Arredamento garantisce un periodo minimo di ferie pari a 26 giorni lavorativi per anno, maturati in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati nel corso dell’anno. Per i lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 5 anni, alcuni accordi integrativi territoriali (es. distretto bresciano, brianzolo) prevedono un incremento fino a 28 giorni.

    Le ferie non possono essere monetizzate in costanza di rapporto di lavoro, salvo la quota eccedente i 26 giorni garantiti dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003). Il periodo minimo di godimento continuativo è fissato in due settimane consecutive, da concedere nel corso dell’anno di maturazione; le restanti settimane possono essere fruite entro i 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

    ROL: riduzione orario di lavoro

    La riduzione dell’orario di lavoro (ROL) è un istituto che si è consolidato nell’industria manifatturiera a partire dagli anni ’80 come strumento di riduzione complessiva dell’orario annuo. Nel CCNL Legno, il monte ROL è differenziato per categoria:

    • Operai comuni e qualificati: da 40 a 48 ore annue, secondo l’anzianità e l’accordo aziendale.
    • Operai specializzati: da 48 a 56 ore annue.
    • Impiegati: da 56 a 72 ore annue.

    Le ore ROL maturano mensilmente (di norma 1/12 del monte annuo per ogni mese intero di servizio). Possono essere fruite singolarmente, per mezze giornate, o accumulate in blocchi. Quelle non godute entro l’anno possono essere monetizzate o accantonate in banca ore su accordo aziendale.

    Ex-festività soppresse

    A seguito della legge 5 marzo 1977 n. 54, quattro festività nazionali (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre) furono soppresse come giornate di riposo obbligatorio. I CCNL dell’industria, incluso il CCNL Legno, ne garantiscono il recupero sotto forma di 4 giornate di permesso retribuito da fruire nell’anno.

    Le ex-festività si aggiungono al monte ferie e ROL, e non possono essere detratte da queste. In caso di coincidenza con una giornata non lavorativa (domenica o giorno non compreso nella settimana contrattuale), il permesso va recuperato in altra data concordata.

    Permessi per eventi e causali speciali

    Il CCNL riconosce permessi retribuiti per i seguenti eventi:

    • Matrimonio: 15 giorni di calendario (anche unione civile, per effetto della L. 76/2016), non detraibili dalle ferie.
    • Lutto per parenti di 1° grado (coniuge/parte civile, genitori, figli): 3 giorni lavorativi.
    • Lutto per parenti di 2° grado (fratelli, suoceri, nonni): 1 giorno lavorativo.
    • Donazione sangue: giornata intera retribuita (L. 584/1967).
    • Visite mediche specialistiche: il CCNL o gli accordi aziendali possono prevedere permessi brevi per visite documentate; in assenza, il lavoratore può utilizzare ore ROL.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo ferie residue alla fine dell’anno
    Tizio ha maturato 26 giorni di ferie nel 2025 e ne ha goduti 20. I 6 giorni residui devono essere fruiti entro il 30 giugno 2027 (18 mesi dalla maturazione). Se non li fruisce entro tale termine e il mancato godimento è imputabile al datore, Tizio ha diritto alla monetizzazione. Se imputabile al lavoratore, l’azienda non è obbligata a pagare, salvo accordo.
    Caia – ROL non goduto a fine anno
    Caia (impiegata A1) ha un monte ROL annuo di 64 ore. Ne ha godute 40. Alla fine dell’anno, le 24 ore residue possono, per accordo aziendale, essere monetizzate o trasferite in banca ore per l’anno successivo. La monetizzazione avviene alla quota oraria ordinaria senza maggiorazioni: 24 × (2.050/173) = 24 × 11,85 = 284,40 € lordi.
    Sempronio – Permesso matrimoniale e ferie consecutive
    Sempronio si sposa a giugno. Il CCNL gli garantisce 15 giorni di calendario di permesso matrimoniale. Sempronio decide di aggiungere 5 giorni di ferie ordinarie: il totale è 20 giorni di assenza retribuita. Il datore non può computare i 15 giorni di permesso matrimoniale nel monte ferie annuo: sono istituti separati e distinti.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Legno?
    Il minimo nazionale è 26 giorni lavorativi annui. Gli accordi integrativi di alcuni distretti prevedono 28 giorni per lavoratori con più di 5 anni di anzianità aziendale.
    Cosa sono le ex-festività nel CCNL Legno?
    Sono 4 giornate di permesso retribuito che recuperano le festività soppresse dalla legge del 1977 (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre). Si sommano a ferie e ROL.
    Si possono monetizzare le ferie?
    No, non in costanza di rapporto. La monetizzazione è ammessa solo per la quota eventualmente eccedente i 26 giorni garantiti per legge, oppure alla cessazione del rapporto di lavoro (liquidazione del residuo ferie).
    Come si matura il ROL durante la malattia?
    Durante la malattia il lavoratore è in aspettativa retribuita: il ROL continua a maturare come se lavorasse, a meno che la malattia non determini la sospensione del rapporto oltre i limiti del comporto. La maturazione delle ferie durante la malattia è garantita dall’art. 10 D.Lgs. 66/2003.
    Il permesso matrimoniale spetta anche per la convivenza di fatto?
    Il permesso matrimoniale stricto sensu (15 giorni) è riservato al matrimonio e all’unione civile. Le convivenze di fatto (L. 76/2016) non danno diritto allo stesso permesso, salvo estensione esplicita da accordo aziendale o integrativo.

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    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Legno e Arredamento. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.