Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 138 D.Lgs. 42/2004 – (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

    Art. 138 D.Lgs. 42/2004 – (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    ((

    1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

    2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

    3. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.

    ))

  • Art. 208 TUF – Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revision…

    Art. 208 TUF – Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revision…

    Art. 208 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le disposizioni in materia di deleghe di voto si applicano alle assemblee convocate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo

    144. 2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    3. Le società con azioni quotate applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del presente decreto. Fino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 148, comma 4, si applica l’ articolo 2397, secondo comma, del codice civile .

    4. I collegi sindacali nominati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ma successivamente alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale restano in carica per un solo esercizio.

    5. Le altre disposizioni in materia di collegio sindacale e quelle in materia di società di revisione si applicano a partire dall’esercizio sociale che inizia il 1 luglio 1998 o successivamente a tale data.

  • Art. 207 TUF – Patti parasociali

    Art. 207 TUF – Patti parasociali

    Art. 207 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Patti parasociali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I patti parasociali previsti dall’articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data.

    2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1 luglio

    2001. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l’articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Art. 70 TUPI – Articolo 70

    Art. 70 TUPI – Articolo 70

    Art. 70 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 70

    In vigore dal 9/5/2001

    Norme finali ( Art. 73, commi 1 , 3 , 4 , 5 e 6-bis del d.lgs n. 29 del 1993 , come modificati dall' art. 21 del d.lgs n. 470 del 1993 , successivamente sostituiti dall' art. 37 del d.lgs n. 546 del 1993 e modificati dall' art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997 , dall' art. 45, comma 4 del d.lgs n. 80 del 1998 e dall' art. 20 del d.lgs n. 387 del 1998 ; art. 45, commi 1 , 2 , 7 , 10 , 11 , 21 , 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998 , come modificati dall' art. 22, comma 6 del d.lgs n. 387 del 1998 , dall' art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall' art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000 )

    1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale dì posti nel pubblico impiego.

    2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 , riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 – esclusi gli articoli 10 e 13 – sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall' art. 11, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 .

    3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

    4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 , e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio

    1984. n. 312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 , decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma

    3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150 .

    5. Le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 , vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319 .

    6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

    7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti a tale data, contenute in leggi, regolamenti, contratti collettivi o provvedimenti amministrativi riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

    8. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 . Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

    9. Per il personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 3, comma I del presente decreto, gli istituti della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti parco nazionale.

    11. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (72) ((79))

    12. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma sì applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 46, commi 8 e 9, del presente decreto, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del medesimo decreto. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze istituito dall' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , in posizione di comando, dì fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza.

    13. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

  • Art. 220-decies D.Lgs. 209/2005 – (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie)

    Art. 220-decies D.Lgs. 209/2005 – (Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione si dota di procedure per individuare il deterioramento delle proprie condizioni finanziarie e comunica immediatamente all'IVASS il deterioramento individuato.

    ))

  • Articolo 24 L. 184/1983: Reclamo alla Corte d’appello sul preadottivo

    Art. 24 L. 184/1983 – Reclamo alla Corte d’appello sul preadottivo

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello. La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.

  • Art. 206 TUF – Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in merca…

    Art. 206 TUF – Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in merca…

    Art. 206 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni applicabili alle società alle società quotate in mercati diversi dalla borsa

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea.

  • Art. 205 TUF – Quotazioni di prezzi

    Art. 205 TUF – Quotazioni di prezzi

    Art. 205 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Quotazioni di prezzi

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e, se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II. ))

  • Art. 204 TUF – Gestione accentrata

    Art. 204 TUF – Gestione accentrata

    Art. 204 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Gestione accentrata

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Banca d’Italia promuove la vendita della partecipazione al capitale della “Monte Titoli S.p.A. Istituto per la custodia e l’amministrazione accentrata di valori mobiliari” dalla stessa detenuta.

    2. Fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d’Italia resta disciplina dalle previgenti disposizioni.

  • Art. 203 TUF – Contratti a termine

    Art. 203 TUF – Contratti a termine

    Art. 203 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Contratti a termine

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fermi restando la decorrenza degli effetti della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 83 del T.U. bancario, e quanto previsto dall’articolo 90, comma 3, del medesimo T.U. bancario, l’ articolo 76 della legge fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati, a quelli analoghi individuati ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonché alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorché non ancora eseguiti in tutto o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

    2. Per l’applicazione dell’ articolo 76 della legge fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni indicati nel comma 1, può farsi riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Nota all’art. 203: – Per il testo degli articoli 83 e 90 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all’art.

    57. – Il testo dell’ art. 76 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente: “Art. 76 (Contratto di borsa a termine). – Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, è risolto alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.

  • Art. 222-bis D.Lgs. 209/2005 – (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo)

    Art. 222-bis D.Lgs. 209/2005 – (Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l'autorità di vigilanza qualora rilevino che il Requisito Patrimoniale Minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

    2. Entro un mese dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo, ovvero, in mancanza di comunicazione dell'impresa, su richiesta dell'IVASS, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta all'IVASS, ai fini dell'approvazione, un piano di finanziamento a breve termine fondato su basi realistiche per riportare, entro tre mesi da tale rilevazione, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del Requisito Patrimoniale Minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del Requisito Patrimoniale Minimo.

    3. L'IVASS può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'IVASS può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.

    4. L'IVASS può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224))

  • Risoluzione e proroga dell’affitto: l’imposta di registro

    In sintesi

    • La risoluzione anticipata del contratto va comunicata all’Agenzia delle Entrate con il modello RLI
    • La proroga e la cessione del contratto scontano anch’esse l’imposta fissa di 67 euro
    • Il termine per comunicare ogni variazione è 30 giorni dall’evento
    • Con la cedolare secca l’imposta fissa di 67 euro rimane dovuta per le variazioni
    • Nessuna delle parti può ignorare queste comunicazioni: entrambe sono solidalmente responsabili
    • La stessa regola si applica a qualsiasi modifica del contratto che incida sui suoi elementi essenziali

    Cosa succede quando il contratto cambia prima della scadenza

    Un contratto di affitto non sempre segue il suo corso naturale: a volte le parti concordano di risolvere anticipatamente il rapporto (cioè di interrompere l’affitto prima della scadenza prevista), oppure decidono di prorogarlo oltre il termine originario, o ancora il locatore cede il contratto a un terzo. Tutte queste variazioni hanno conseguenze fiscali e devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate.

    La regola di base è semplice: ogni volta che il contratto viene modificato nella sua struttura essenziale – durata, parti, canone – occorre inviare un nuovo modello RLI entro 30 giorni dall’evento. Non farlo espone entrambe le parti a sanzioni, esattamente come avviene per la mancata registrazione iniziale.

    Sul piano economico, la buona notizia è che queste variazioni non comportano il calcolo proporzionale che si applica alla prima registrazione. Per la risoluzione anticipata, la proroga e la cessione del contratto si versa un’imposta fissa di 67 euro, indipendentemente dal valore del canone o dalla durata residua. Fa eccezione il caso in cui la base imponibile proporzionale risulti superiore: si applica allora quella regola specifica, ma si tratta di ipotesi particolari.

    Vale la pena notare che questa imposta fissa di 67 euro è dovuta anche quando si è optato per la cedolare secca. La cedolare azzera il registro sulla prima registrazione e sulle annualità ordinarie, ma non esonera dal pagamento dell’imposta fissa in caso di variazioni straordinarie del contratto.

    Variazioni del contratto di locazione: imposta e adempimenti
    Tipo di variazione Imposta dovuta Modello Termine
    Risoluzione anticipata Fissa 67 euro RLI 30 giorni dall'evento
    Proroga del contratto Fissa 67 euro RLI 30 giorni dall'evento
    Cessione del contratto Fissa 67 euro RLI 30 giorni dall'evento
    Prima registrazione (regime ordinario) 2% canone annuo (min 67 €) RLI 30 giorni dalla decorrenza
    Prima registrazione (cedolare secca) Non dovuta RLI 30 giorni dalla decorrenza

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio firmano un contratto di affitto di 4 anni, ma dopo 2 anni decidono di comune accordo di scioglierlo anticipatamente. Tizio invia il modello RLI entro 30 giorni dalla data di risoluzione e versa l’imposta fissa di 67 euro. Se invece decidessero di prorogare il contratto di altri 2 anni, dovrebbero di nuovo inviare l’RLI e versare gli stessi 67 euro.

    Documenti necessari

    • Atto di risoluzione o accordo di proroga firmato da entrambe le parti
    • Modello RLI compilato con i dati della variazione
    • Ricevuta del versamento dell’imposta fissa di 67 euro (F24 Elide o pagamento telematico)
    • Copia della registrazione originale del contratto (con numero di registrazione)
    • Eventuale documentazione attestante la data effettiva della variazione

    Tizio e Caio risolvono il contratto prima della scadenza

    Scenario. Tizio aveva affittato casa a Caio per 4 anni. Dopo 18 mesi, Caio trova lavoro in un’altra città e i due si accordano per terminare il contratto in anticipo. Vogliono sapere cosa devono fare dal punto di vista fiscale.

    Come si applica. La risoluzione anticipata va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI entro 30 giorni dalla data concordata di risoluzione. L’imposta dovuta è quella fissa di 67 euro: né Tizio né Caio devono calcolare nessuna percentuale sul canone residuo. La somma di 67 euro si ripartisce di norma al 50% (33,50 euro ciascuno), salvo diverso accordo. Dopo l’invio dell’RLI, il contratto è formalmente chiuso agli occhi del fisco.

    In pratica

    • Stipula un accordo scritto di risoluzione con la data precisa
    • Invia l’RLI entro 30 giorni da quella data
    • Versa 67 euro di imposta fissa (di norma 33,50 euro a testa)

    Caio proroga il contratto per altri due anni

    Scenario. Caio vive nell’appartamento di Tizio da 3 anni e il contratto scade tra qualche mese. Entrambi sono soddisfatti e vogliono rinnovarlo per altri 2 anni alle stesse condizioni.

    Come si applica. La proroga va comunicata con il modello RLI entro 30 giorni dalla scadenza originaria del contratto. Anche qui l’imposta è quella fissa di 67 euro, indipendentemente dalla durata della proroga. Se Tizio aveva scelto la cedolare secca per il contratto originario, questa imposta fissa rimane comunque dovuta: la cedolare azzera il registro ordinario ma non l’imposta fissa sulle variazioni. Se invece Caio e Tizio non comunicano la proroga, rischiano sanzioni per omessa registrazione della variazione.

    In pratica

    • Invia l’RLI entro 30 giorni dalla scadenza del contratto originario
    • Paga 67 euro di imposta fissa anche se hai scelto la cedolare secca
    • Metti per iscritto la proroga: serve come documento per l’RLI

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si paga per la risoluzione anticipata di un contratto di affitto?

    L’imposta di registro è fissa: 67 euro, indipendentemente dal valore del canone o dalla durata residua del contratto. Va versata contestualmente alla comunicazione tramite modello RLI.

    E per la proroga del contratto di affitto?

    Anche per la proroga si paga l’imposta fissa di 67 euro. La stessa regola vale per la cessione del contratto a un terzo.

    Con la cedolare secca si evita l'imposta sulle variazioni?

    No. La cedolare secca azzera l’imposta di registro sulla registrazione iniziale e sulle annualità ordinarie, ma l’imposta fissa di 67 euro per risoluzione, proroga e cessione è comunque dovuta.

    Entro quando bisogna comunicare la risoluzione del contratto?

    Entro 30 giorni dalla data di risoluzione. Se si supera il termine, si va incontro a sanzioni per ritardata registrazione della variazione.

    Cosa succede se non si comunica la proroga?

    Il mancato invio dell’RLI per la proroga è equiparato alla mancata registrazione di una variazione contrattuale: entrambe le parti rischiano sanzioni amministrative. Anche se la proroga avviene automaticamente per legge (come nel caso dei contratti 4+4), la comunicazione fiscale rimane obbligatoria.

    La cessione del contratto di locazione richiede un atto scritto?

    Sì. La cessione del contratto deve risultare da un accordo scritto tra cedente, cessionario e, di norma, il consenso del locatore (salvo diversa previsione contrattuale). Solo dopo si comunica la variazione con il modello RLI e si versa l’imposta fissa di 67 euro.

    Vedi anche: Registrare un contratto di affitto, Imposta di registro sul comodato, Imposta di registro sull’affitto, Detrazioni inquilini, IVA sulle locazioni e Locazione immobili commerciali e strumentali.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.