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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Rotte internazionali extra-UE: i diritti di traffico relativi a rotte verso Paesi terzi sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei princìpi di libera concorrenza e con l'obiettivo di assicurare la massima qualità del servizio.
  • Criteri di attribuzione: l'ENAC valuta la capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente con criteri trasparenti e non discriminatori.
  • Limitazioni da accordo internazionale: se l'accordo prevede limitazioni al numero di vettori designabili o ai diritti esercitabili, l'ENAC ripartisce i diritti tra i vettori comunitari ammessi mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 788 Codice della Navigazione — Diritti di traffico

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualità del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente. Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie. Del lavoro aereo

Commento

Ratio e contesto normativo

I diritti di traffico — le cosiddette «libertà dell'aria» enumerate nella Convenzione di Chicago del 1944 e nei suoi allegati — sono i titoli giuridici che abilitano un vettore a sorvolare il territorio di uno Stato, a fare scalo tecnico, a imbarcare e sbarcare passeggeri e merci su rotte internazionali. L'articolo 788 disciplina la fase interna di attribuzione di questi diritti ai vettori italiani o comunitari in relazione alle rotte che collegano l'Italia con Paesi al di fuori dell'Unione europea. La norma si affianca all'art. 785 (designazione del vettore) come suo presupposto logico: prima si attribuiscono i diritti di traffico, poi si designa il vettore che li eserciterà concretamente.

Il ruolo dell'ENAC nell'attribuzione dei diritti

L'ENAC è l'autorità competente per l'attribuzione dei diritti di traffico su rotte internazionali extracomunitarie. La norma le impone di operare nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il «massimo livello di qualità del servizio affidato»: questi due obiettivi possono talvolta essere in tensione tra loro, poiché il massimo della qualità potrebbe suggerire la designazione di un vettore di bandiera storicamente affidabile, mentre la libera concorrenza impone di non discriminare tra vettori. L'ENAC deve bilanciare i due criteri attraverso indicatori oggettivi: esperienza operativa, flotta, storico di puntualità, copertura assicurativa, capacità finanziaria documentata.

I criteri di attribuzione: trasparenza e non discriminazione

La norma prescrive che l'attribuzione avvenga secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore. Il requisito di trasparenza implica che i criteri siano resi pubblici prima dell'apertura della procedura; quello di non discriminazione vieta che criteri apparentemente neutri siano in realtà costruiti per favorire un vettore specifico. Sul piano del diritto dell'UE, questi princìpi si raccordano con gli orientamenti della Commissione europea sulle procedure di designazione, che richiedono che le autorità nazionali non applichino criteri di nazionalità che escludano vettori comunitari non italiani.

La ripartizione in caso di limitazioni da accordo internazionale

Il secondo comma dell'art. 788 affronta la fattispecie più delicata: quando l'accordo internazionale concluso dall'Italia (o dall'UE per le materie di competenza comunitaria) prevede limitazioni al numero di vettori designabili o ai diritti di traffico esercitabili, l'ENAC deve ripartire i diritti disponibili tra i vettori comunitari ammessi. Questa situazione si verifica tipicamente negli accordi con Paesi che non hanno aderito al modello «open sky»: ad esempio, un accordo può prevedere che solo due vettori per parte possano operare una determinata rotta. In tal caso l'ENAC deve scegliere quali due vettori comunitari designare, applicando le medesime procedure trasparenti e non discriminatorie. La norma parla di «vettori comunitari ammessi a fruirne»: l'inclusione dei vettori comunitari non italiani — e non soltanto dei vettori nazionali — è una conseguenza diretta del diritto dell'UE, che impedisce agli Stati membri di riservare i diritti di traffico ai soli vettori nazionali.

Profili di coordinamento con il diritto dell'Unione europea

L'intera disciplina dell'art. 788 si svolge nel quadro del diritto comunitario e in particolare degli orientamenti della Commissione europea sulle procedure di designazione dei vettori per i servizi extracomunitari. Il Reg. CE 847/2004 ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di aprire le procedure di designazione a tutti i vettori comunitari e ha fissato criteri uniformi per la selezione. In alcune materie l'UE ha acquisito competenza esclusiva a negoziare accordi con Paesi terzi, spostando il baricentro dal livello nazionale a quello europeo: in questi casi l'ENAC opera in esecuzione di accordi conclusi dalla Commissione, con ridotto margine di discrezionalità nell'attribuzione.

Casi pratici

Caso 1: Concorso tra più vettori per una rotta limitata

Tizio, direttore commerciale di un vettore low-cost comunitario, e Caio, direttore di un vettore di bandiera italiano, concorrono entrambi per i diritti di traffico su una rotta Roma-Tokyo per la quale l'accordo bilaterale Italia-Giappone consente la designazione di un solo vettore per parte: l'ENAC avvia una procedura pubblica e seleziona il vettore sulla base dei criteri finanziari, tecnico-operativi e di qualità, senza poter privilegiare automaticamente il vettore di bandiera italiano.

Caso 2: Accordo che non prevede limitazioni: attribuzione multipla

Sempronio è CEO di un vettore cargo comunitario che chiede i diritti di traffico su una rotta verso un Paese africano con il quale l'accordo bilaterale non prevede limitazioni al numero di vettori; l'ENAC attribuisce i diritti a tutti i vettori comunitari richiedenti che soddisfino i requisiti di capacità finanziaria e tecnica, senza necessità di una procedura competitiva.

Caso 3: Vettore comunitario non italiano che chiede la designazione

Tizio gestisce un vettore aereo con sede in Germania e licenza tedesca e intende operare voli di linea tra Roma e New York; in applicazione dell'art. 788 e dei princìpi comunitari, l'ENAC non può escludere il vettore tedesco dalla procedura di attribuzione dei diritti di traffico per il solo fatto che non sia italiano, e deve valutarlo con gli stessi criteri applicati ai vettori nazionali.

Domande frequenti

Cosa sono i 'diritti di traffico' nel trasporto aereo?

Sono i titoli giuridici che abilitano un vettore aereo a operare su determinate rotte internazionali, imbarcare e sbarcare passeggeri o merci, e sorvolare il territorio di uno Stato straniero, in conformità alle libertà dell'aria della Convenzione di Chicago.

Chi attribuisce i diritti di traffico per le rotte extracomunitarie in Italia?

L'ENAC, con criteri trasparenti e non discriminatori fondati sulla capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente.

Un vettore comunitario non italiano può ottenere diritti di traffico su rotte da/per l'Italia?

Sì: il diritto comunitario vieta all'ENAC di riservare i diritti di traffico ai soli vettori italiani; i vettori di qualsiasi Stato membro UE devono poter partecipare alle procedure di attribuzione.

Cosa succede se l'accordo internazionale prevede limitazioni al numero di vettori designabili?

L'ENAC deve ripartire i diritti disponibili tra i vettori comunitari ammessi mediante procedure trasparenti e non discriminatorie, scegliendo sulla base dei medesimi criteri di capacità.

La libera concorrenza è il solo criterio di attribuzione?

No: l'art. 788 affianca al principio di libera concorrenza l'obiettivo di assicurare il massimo livello di qualità del servizio, che può portare l'ENAC a privilegiare vettori con migliori standard operativi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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