Autore: Andrea Marton

  • Art. 175 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione di ostacoli

    Art. 175 DPR 495/1992 – Dispositivi di segnalazione di ostacoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non siano eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato necessario a causa della loro posizione aumentarne la visibilità, particolarmente nelle ore notturne.

    2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45 in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (fig- ure II.470 e II.471).

    3. Quando l'ostacolo è localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte dove i veicoli devono o possono transitare.

    4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento.

    5. I cigli dei marciapiedi possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce alternate di colori contrastanti (bianco e nero o, se vige il divieto di sosta, con strisce alternate di colori giallo e nero).

    6. Le cuspidi di aiuole o spartitraffico possono essere presegnalate con appositi dispositivi che devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

  • Art. 735 Codice della Navigazione – Obbligo di esibizione di licenze e di attestati

    Art. 735 Codice della Navigazione – Obbligo di esibizione di licenze e di attestati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.

  • Art. 15 TULPS – Obbligo di comparizione e accompagnamento coattivo

    Art. 15 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione . 58

    L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

  • Art. 27 CTS – Conflitto di interessi

    Art. 27 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Conflitto di interessi

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l' articolo 2475-ter del codice civile . Note all'art. 27: – Si riporta l' art. 2475-ter del codice civile : «Art. 2475-ter (Conflitto di interessi). – I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art.

    2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.».

  • Art. 101 D.Lgs. 174/2016 – Deliberazione

    Art. 101 D.Lgs. 174/2016 – Deliberazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.

    2. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della causa.

    3. Il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

    4. La decisione è presa a maggioranza dei voti. Il primo a votare è il relatore, quindi l’altro o gli altri giudici e infine il presidente.

    5. Quando su una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti la non esclusa e quella eventualmente restante, e così successivamente finchè le soluzioni siano ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.

    6. Chiusa la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo. La motivazione è quindi stesa dal relatore, a meno che il presidente non creda di stenderla egli stesso o affidarla all’altro giudice.

  • Art. 6 bis L. 212/2000 – Principio del contraddittorio

    Art. 6 bis L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – Principio del contraddittorio

    In vigore dal 01/08/2000

    1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. (23)

    2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. (23)

    3. Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore ((complessivamente)) a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ((e)) , su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

    4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

  • Art. 72 D.Lgs. 259/2003 – Poteri e competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione

    Art. 72 D.Lgs. 259/2003 – Poteri e competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 4, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L’Autorità fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l’accesso e l’interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

    2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 79, l’Autorità può imporre: a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già previsto; b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi; c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi; d) nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall’Autorità, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

    3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto: a) nella misura necessaria a garantire l’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l’uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all’articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali; b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’ articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972.

    4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorità può imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l’accesso al cablaggio e alle risorse correlate all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall’Autorità qualora tale punto sia situato al di fuori dell’edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull’accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l’Autorità concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l’obbligo imposto in conformità del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l’imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell’estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l’Autorità tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L’Autorità può imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L’Autorità non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che: a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall’articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; l’Autorità può estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l’accesso a una rete ad altissima capacità; b) l’imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell’installazione di una nuova rete, in particolare nell’ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.

    5. In deroga al comma 4, lettera a), l’Autorità può imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.

    6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l’Autorità ha la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l’obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l’uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell’Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. L’Autorità può imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d’uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l’uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l’accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l’Autorità può imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L’Autorità tiene conto dei seguenti fattori: a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l’Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali; b) l’uso efficiente dello spettro radio; c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni; d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi; e) l’innovazione tecnologica; f) l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura.

    7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l’Autorità può tra l’altro imporre al beneficiario dell’obbligo di condivisione o di accesso l’obbligo di condividere lo spettro radio con l’operatore ospitante dell’infrastruttura nell’ambito territoriale interessato.

    8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L’Autorità che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni dall’adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell’evolvere della situazione. L’Autorità comunica l’esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

    9. Ai fini dei commi 1 e 2, l’Autorità è autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall’articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.

    10. L’Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete di cui all’articolo 73. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 15 DPR 487/1994 – Processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie

    Art. 15 DPR 487/1994 – Processo verbale delle operazioni d’esame e formazione delle graduatorie

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

    2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5.

    3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

    4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82.

    6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all’ articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell’amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l’impugnativa. 6-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82.

    7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. articolo precedente articolo successivo

  • Ricusazione CTU: casi pratici sull’art. 63 c.p.c.

    In sintesi: l’art. 63 c.p.c. impone al consulente tecnico iscritto all’albo del tribunale di accettare l’incarico conferito dal giudice, salvo che ricorra una giusta causa di astensione. Le parti, dal canto loro, possono ricusare il consulente d’ufficio negli stessi casi previsti per il giudice (art. 51 c.p.c.), proponendo istanza nei termini di legge. Conoscere i confini di obbligo, astensione e ricusazione consente di gestire correttamente la fase di nomina, evitare nullità e tutelare il principio di terzietà dell’ausiliario.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 63 c.p.c. regola due profili speculari: da un lato l’obbligo del consulente tecnico d’ufficio (CTU) iscritto all’albo di prestare il proprio ufficio, dall’altro la possibilità per le parti processuali di chiederne la sostituzione qualora sussistano motivi che, se riferiti al giudice, ne imporrebbero l’astensione. La norma fa sistema con l’art. 61 c.p.c., che definisce la figura dell’ausiliario, e con gli artt. 191 e ss. c.p.c. in tema di nomina e operazioni peritali.

    Il rinvio operato dall’art. 63 agli articoli 51 e 52 c.p.c. è centrale: i motivi di astensione e di ricusazione del CTU coincidono con quelli previsti per il giudice. Ciò comporta che il consulente deve dichiarare la propria impossibilità a procedere quando ricorrono, per esempio, vincoli di parentela con le parti o i difensori, interesse personale alla causa, rapporti di credito o debito, inimicizia grave o consulenze pregresse sui medesimi fatti.

    Il sistema completa la tutela con le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che disciplinano la formazione e la tenuta dell’albo dei consulenti presso ciascun tribunale, la rotazione degli incarichi e i criteri di scelta dei nominativi. L’iscrizione all’albo è, per il consulente, il presupposto stesso dell’obbligo previsto dall’art. 63: solo chi è iscritto può essere chiamato a prestare l’ufficio in via coercitiva, mentre il professionista esterno all’albo può sempre rifiutare senza addurre motivazioni specifiche.

    Quando scatta l’obbligo di accettare

    L’obbligo di accettazione opera nel momento in cui il giudice, con ordinanza, individua il consulente nell’elenco dell’albo e gli comunica la nomina. Da quel momento il CTU deve presentarsi all’udienza fissata per il giuramento, salvo presentare per tempo una istanza di astensione motivata. L’inottemperanza ingiustificata espone il consulente a conseguenze disciplinari presso il comitato dell’albo e, nei casi più gravi, alla cancellazione dall’elenco.

    La giusta causa di astensione è ricalcata sui motivi dell’art. 51 c.p.c.: dal coniugio o convivenza con una parte, all’aver prestato consulenza stragiudiziale sui medesimi fatti, fino alla pendenza di una causa con la parte o con il suo difensore. Il consulente ha il dovere di valutare con onestà la propria posizione: la dichiarazione tardiva o omessa, se emersa in corso di operazioni, può determinare la sostituzione del perito e il rinnovo delle attività compiute.

    I motivi e i tempi della ricusazione

    La ricusazione del CTU è proposta dalla parte con istanza scritta, depositata entro tre giorni dalla nomina (o dalla conoscenza del motivo, se sopravvenuto), indicando in modo specifico i fatti dai quali deriva il dubbio di imparzialità. L’istanza è decisa dal giudice che ha conferito l’incarico, sentito il consulente; se accolta, si procede a nuova nomina, se respinta, le operazioni proseguono e la decisione potrà essere riesaminata in sede di impugnazione della sentenza.

    I motivi tipici riguardano la parentela entro il quarto grado, l’affinità entro il secondo, l’interesse economico nella causa, i rapporti di lavoro o di consulenza in atto con una delle parti, l’inimicizia grave o un’amicizia che superi il piano della mera conoscenza. Non sono invece motivi di ricusazione le semplici critiche al metodo del consulente o il dissenso tecnico sulle premesse del quesito: tali aspetti vanno fatti valere in sede di osservazioni del consulente di parte e con le note critiche alla bozza di elaborato.

    Caso Scenario 1 – Il CTU che ha già consigliato una delle parti

    In una causa di responsabilità contrattuale per vizi di costruzione, il giudice nomina come consulente d’ufficio un ingegnere iscritto all’albo del tribunale. L’attore, leggendo l’ordinanza, riconosce nel nominativo il tecnico che, due anni prima, aveva redatto per il convenuto una relazione stragiudiziale sulle stesse opere oggetto di causa. La situazione configura un classico motivo di astensione/ricusazione perché l’imparzialità è compromessa da un pregresso rapporto professionale sui medesimi fatti.

    Il consulente avrebbe dovuto dichiarare immediatamente l’astensione al ricevimento della comunicazione di nomina. Non avendolo fatto, è la parte processuale a doversi attivare con un’istanza di ricusazione tempestiva, allegando la relazione stragiudiziale come prova del precedente incarico.

    Come si legge l’art. 63: il rinvio all’art. 51 n. 4 c.p.c. include espressamente il caso del soggetto che abbia “dato consiglio” sulla causa; per il CTU questo si traduce nell’obbligo di non accettare incarichi su materie già trattate in via stragiudiziale per una delle parti.

    Documenti/azioni: istanza di ricusazione depositata entro tre giorni dalla nomina, copia della relazione stragiudiziale, richiesta al giudice di sospensione delle operazioni e di nuova nomina dell’ausiliario.

    Caso Scenario 2 – Parentela con il difensore di una parte

    In un giudizio di separazione, viene nominato come consulente psicologico un professionista iscritto all’albo. Successivamente alla nomina, una delle parti scopre che il consulente è cugino di primo grado del difensore della controparte. Il vincolo rientra nel quarto grado di parentela e costituisce motivo di astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 51 n. 1 c.p.c., richiamato dall’art. 63.

    La parte processuale può proporre ricusazione anche dopo i tre giorni canonici, purché entro tre giorni dalla scoperta del motivo: il termine decorre dalla conoscenza effettiva del fatto e va dimostrato in giudizio (ad esempio con la stampa del nucleo familiare comune o con dichiarazioni anagrafiche).

    Come si legge l’art. 63: l’obbligo di accettare cede di fronte a un motivo di astensione obbligatoria; il consulente che lo ignora si espone a responsabilità disciplinare oltre che alla sostituzione.

    Documenti/azioni: istanza motivata con prova del rapporto di parentela, eventuale richiesta di rinnovo delle operazioni svolte fino a quel momento, segnalazione al comitato dell’albo.

    Caso Scenario 3 – Inimicizia grave manifestata sui social

    In una controversia tra due società del settore edile, il giudice nomina un perito iscritto all’albo. L’amministratore della convenuta segnala al proprio legale di aver avuto in passato un acceso scambio pubblico con il consulente sui social network, con espressioni offensive reciproche e una querela poi rimessa. La situazione integra un’ipotesi di “inimicizia grave” ai sensi dell’art. 51 n. 3 c.p.c.

    Per ottenere la ricusazione occorre allegare prove concrete: screenshot autenticati, copia degli atti della pregressa querela, eventuali testimonianze. Il giudice valuterà se l’inimicizia ha intensità tale da incidere sull’imparzialità del consulente o se si tratta di un episodio isolato superato dal tempo.

    Come si legge l’art. 63: non ogni dissapore rileva, ma solo l’inimicizia “grave” e attuale; spetta alla parte istante fornire elementi che dimostrino la persistenza del conflitto personale.

    Documenti/azioni: istanza con allegati documentali, richiesta di sospensione delle operazioni peritali, indicazione di un termine ragionevole per la nuova nomina.

    Caso Scenario 4 – Interesse economico nella causa

    In una controversia tra due imprese fornitrici di macchinari industriali, il consulente nominato risulta socio di minoranza, attraverso una holding familiare, di una delle parti. Pur non avendo ruoli operativi, il consulente detiene una partecipazione che lo rende portatore di un interesse economico, sia pur indiretto, nell’esito della causa. L’art. 51 n. 1 c.p.c. richiede l’astensione in caso di interesse nella controversia.

    Il CTU avrebbe dovuto rifiutare l’incarico al momento della nomina dichiarando il conflitto. Non avendolo fatto, la parte avversa, una volta scoperta la partecipazione dalla visura camerale della holding, può chiedere la ricusazione. Anche un interesse mediato attraverso società controllanti rileva ai fini dell’art. 63.

    Come si legge l’art. 63: l’imparzialità del consulente è messa a rischio da qualunque interesse economico, diretto o indiretto, che possa orientare le valutazioni tecniche.

    Documenti/azioni: visure camerali aggiornate, prospetto delle partecipazioni, istanza di ricusazione e contestuale richiesta di acquisizione documentale dal registro imprese.

    Caso Scenario 5 – Mancata accettazione senza giustificato motivo

    Un consulente iscritto all’albo, nominato per una perizia contabile, non si presenta all’udienza fissata per il giuramento e non deposita istanza di astensione. Il giudice, dopo aver verificato l’avvenuta comunicazione della nomina, deve attivare i meccanismi previsti dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: segnalazione al comitato dell’albo per le valutazioni disciplinari e nuova nomina di altro consulente.

    Il consulente assente ingiustificato non ha rispettato l’obbligo previsto dall’art. 63 c.p.c.: la sanzione tipica è la cancellazione o sospensione dall’albo, secondo le procedure interne, ed eventualmente la condanna alle spese del procedimento inutile.

    Come si legge l’art. 63: l’obbligo di accettare non è una raccomandazione ma un dovere giuridico la cui violazione attiva conseguenze disciplinari concrete.

    Documenti/azioni: verbale di udienza con attestazione dell’assenza, ordinanza di segnalazione al comitato dell’albo, comunicazione alla parte istante della nuova udienza per il giuramento del consulente sostituto.

    Quando e come agire

    Per la parte processuale interessata a far valere un motivo di ricusazione, la regola fondamentale è la tempestività: tre giorni dalla nomina sono pochi e impongono una verifica immediata del nominativo del consulente, anche tramite consultazione dell’albo del tribunale e visure dei rapporti professionali. È utile costruire fin dalla fase introduttiva del giudizio un elenco dei consulenti potenzialmente in conflitto, soprattutto nei procedimenti che coinvolgono mercati ristretti o territori limitati.

    Per il consulente d’ufficio, la prudenza impone di verificare al ricevimento della nomina: presenza di parti o difensori conosciuti, precedenti consulenze stragiudiziali sui medesimi fatti, rapporti economici, parentela e affinità. Una dichiarazione tempestiva di astensione tutela tanto la propria reputazione quanto la validità del procedimento: rilevare il conflitto a operazioni già avviate comporta nullità degli atti e perdita di tempo per tutte le parti.

    Norme e fonti

    • Art. 63 c.p.c. – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente tecnico.
    • Art. 51 c.p.c. – Casi di astensione del giudice, richiamati per il CTU.
    • Art. 52 c.p.c. – Forma e termini della ricusazione.
    • Art. 61 c.p.c. – Definizione del consulente tecnico come ausiliario del giudice.
    • Artt. 191 e ss. c.p.c. – Nomina del consulente, formulazione del quesito e operazioni peritali.
    • Disposizioni di attuazione del c.p.c. – Albo dei consulenti tecnici presso il tribunale, criteri di iscrizione e procedimento disciplinare.

    Domande frequenti

    Un consulente non iscritto all’albo può rifiutare la nomina?

    Sì. L’obbligo previsto dall’art. 63 c.p.c. riguarda i consulenti iscritti all’albo del tribunale. Il professionista che il giudice intenda nominare al di fuori dell’albo, in casi eccezionali e con motivazione specifica, può sempre rifiutare l’incarico senza addurre giustificazioni e senza esporsi a conseguenze disciplinari.

    Quanto tempo ho per proporre la ricusazione del CTU?

    L’istanza deve essere depositata entro tre giorni dalla nomina, oppure dalla conoscenza del motivo se questo è emerso successivamente. Il termine è perentorio e va dimostrato con precisione il momento della scoperta del fatto rilevante.

    Il dissenso tecnico con il consulente è motivo di ricusazione?

    No. Il dissenso sul metodo o sulle conclusioni tecniche del consulente non costituisce motivo di ricusazione: deve essere fatto valere con osservazioni alla bozza di elaborato e con il deposito di una relazione del consulente di parte. La ricusazione presuppone un vizio attinente all’imparzialità, non al merito tecnico delle valutazioni.

    Cosa succede se la ricusazione viene accolta dopo l’inizio delle operazioni?

    Il giudice procede alla sostituzione del consulente e dispone se rinnovare integralmente le operazioni peritali o utilizzare le risultanze già acquisite, sentite le parti. Nei casi più gravi, gli atti compiuti dal consulente ricusato possono essere dichiarati nulli e rinnovati ex novo dal sostituto.

  • Art. 35 D.Lgs. 231/2001 – Estensione della disciplina relativa all’imputato

    Art. 35 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Estensione della disciplina relativa all’imputato

    In vigore dal 04/07/2001

    1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

  • Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 – Reati tributari

    Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Reati tributari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

    1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , ((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore)) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

    2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

    3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (37)

  • Esternalizzazione servizi PA: casi pratici art. 6-bis TUPI

    L’art. 6-bis TUPI autorizza le pubbliche amministrazioni e gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato ad acquistare sul mercato i servizi originariamente prodotti al proprio interno. La norma rappresenta una delle leve principali di razionalizzazione organizzativa: consente di spostare attività non strategiche verso operatori specializzati, a condizione che l’operazione produca un risparmio effettivo e non peggiori la qualità del servizio reso ai cittadini.

    Si tratta di una facoltà vincolata, non di una scelta libera. La PA non può esternalizzare per ragioni di mera convenienza politica o per aggirare i vincoli sul personale: deve dimostrare, con dati alla mano, che l’operazione è economicamente conveniente e funzionalmente equivalente. Vediamo come questa regola si traduce nella prassi degli uffici, con cinque casi concreti che mostrano sia gli usi legittimi sia i limiti dell’istituto.

    Il quadro normativo: cosa dice davvero l’art. 6-bis

    La disposizione, introdotta nel TUPI per dare attuazione alle politiche di contenimento della spesa pubblica, individua tre presupposti cumulativi. Primo: l’attività deve già essere svolta internamente, perché la norma disciplina una sostituzione, non un’esternalizzazione ex novo. Secondo: l’acquisto sul mercato deve generare economie di gestione. Terzo: la qualità del servizio deve essere mantenuta o migliorata, valutata con parametri oggettivi e misurabili.

    Il legislatore ha inoltre stabilito un effetto automatico: ai contingenti di personale interessati dall’esternalizzazione si applicano riduzioni proporzionali della dotazione organica. In altre parole, se un’amministrazione esternalizza un servizio, non può mantenere lo stesso numero di dipendenti precedentemente impiegati in quella funzione: la pianta organica viene rimodulata di conseguenza.

    La L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha rafforzato il vincolo, richiedendo alle PA di motivare puntualmente la scelta in atti formali soggetti a controllo della Corte dei conti e di trasmettere i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica e al MEF per il monitoraggio della spesa.

    Quando si può esternalizzare

    L’esternalizzazione è ammessa solo per attività che non costituiscono il core istituzionale dell’ente. Sono tipicamente esternalizzabili: pulizie, manutenzioni ordinarie, mense, servizi informatici di gestione, vigilanza, trasporto, call center, archiviazione. Non sono esternalizzabili in via ordinaria: funzioni autoritative, attività di programmazione, controllo di gestione, gestione del personale a livello dirigenziale, attività ispettive.

    La distinzione è sostanziale: il legislatore vuole che la PA conservi al proprio interno le funzioni che esprimono la sua identità istituzionale, esternalizzando solo le attività di supporto. Una scuola può esternalizzare la mensa, ma non la didattica; un’azienda sanitaria può esternalizzare la lavanderia, ma non la diagnostica clinica fondamentale.

    I criteri di valutazione

    Prima di procedere, l’amministrazione deve elaborare una analisi comparativa che metta a confronto il costo pieno della gestione interna (personale, oneri riflessi, ammortamenti, costi indiretti) con il costo di mercato del servizio equivalente. Non basta confrontare le retribuzioni con la base d’asta: occorre includere tutti i costi diretti e indiretti, anche quelli che resterebbero in capo all’ente dopo l’esternalizzazione (spazi, utenze, costi di coordinamento).

    Sul versante qualitativo, vanno definiti indicatori di servizio (SLA) chiari, verificabili e penalizzabili: tempi di intervento, livelli di pulizia, disponibilità del sistema informatico, qualità nutrizionale dei pasti. La carenza di SLA misurabili è uno dei rilievi più ricorrenti della Corte dei conti.

    Casi pratici

    Caso 1 — Comune che esternalizza la pulizia degli uffici

    Un Comune di medie dimensioni ha 20 ausiliari addetti alle pulizie con costo annuo pieno di 700.000 euro (stipendi, contributi, sostituzioni, materiali). Un’analisi di mercato indica che il servizio equivalente, con stessi metri quadri e frequenze, costa 480.000 euro l’anno tramite appalto a impresa specializzata. Il risparmio stimato è di 220.000 euro annui, pari al 31%.

    Il Comune predispone una delibera motivata che documenta il confronto, definisce gli SLA (frequenze, prodotti certificati, controlli a campione) e dispone la riduzione della dotazione organica di 20 unità sulla categoria interessata. I dipendenti in servizio non vengono licenziati: vengono ricollocati in altre funzioni in base alla loro qualifica oppure, se non ricollocabili, accompagnati con strumenti di mobilità. L’esternalizzazione è legittima perché sono soddisfatti tutti e tre i presupposti: attività già interna, risparmio dimostrato, qualità presidiata da SLA.

    Caso 2 — Servizio IT in outsourcing

    Un’amministrazione regionale gestisce internamente l’help desk, la manutenzione hardware e il presidio delle postazioni di lavoro con 15 tecnici. Il costo pieno annuo è di 900.000 euro. Sul mercato esiste un’offerta di servizi gestiti che, a parità di postazioni e con SLA migliorativi (tempi di risposta certificati, presenza on site dalle 8 alle 20), costa 750.000 euro. Il risparmio è più contenuto (17%), ma la qualità aumenta sensibilmente.

    L’amministrazione decide di esternalizzare l’help desk e la manutenzione, mantenendo internamente il governo dei sistemi (architettura, sicurezza, dati). La scelta è coerente con l’art. 6-bis perché si esternalizzano attività operative non strategiche, mentre restano interne le funzioni di indirizzo. I tecnici vengono parzialmente ricollocati su attività di project management e cybersecurity, dove c’è carenza di profili. La dotazione organica viene ridotta proporzionalmente.

    Caso 3 — Gestione mensa scolastica

    Un Comune gestisce in economia diretta la mensa di sei scuole con cucine interne, 12 cuochi e 18 addetti. Costo pieno: 1,2 milioni di euro l’anno, esclusi i costi di rinnovo delle attrezzature ormai obsolete (preventivo 400.000 euro). Una gara per il servizio in concessione, con cucina centralizzata esterna e veicolazione dei pasti, restituisce un costo annuo di 950.000 euro, comprensivo degli investimenti sulle strutture di rigenerazione.

    Il Comune procede all’esternalizzazione, definendo un capitolato severo: grammature minime, percentuale di prodotti biologici e a chilometro zero, controlli analitici sui pasti, commissione mensa con genitori e nutrizionisti. La scelta è legittima perché il risparmio è effettivo (incluso il mancato esborso per le attrezzature) e la qualità è presidiata. Il personale viene ricollocato nei servizi educativi e di accoglienza. La dotazione organica viene rimodulata.

    Caso 4 — Aziende sanitarie e laboratori

    Un’azienda sanitaria valuta di esternalizzare il laboratorio di analisi chimico-cliniche routinarie, mantenendo internamente il laboratorio di emergenza e la microbiologia specialistica. L’analisi mostra che il service esterno, già utilizzato da numerose ASL del territorio, costa il 25% in meno e garantisce tempi di refertazione più rapidi grazie a impianti di nuova generazione.

    La scelta è ammissibile sotto il profilo dell’art. 6-bis, ma incontra limiti specifici del settore sanitario: la normativa di settore richiede che la diagnostica essenziale per l’emergenza-urgenza resti in capo all’azienda, e che il service sia accreditato secondo gli standard regionali. L’azienda procede esternalizzando solo le analisi routinarie programmate, conservando internamente l’urgenza. Vengono ridefiniti turni e organici, con riconversione di parte del personale tecnico verso la microbiologia e la genetica. La Corte dei conti ha riconosciuto la legittimità di operazioni di questo tipo quando il perimetro è selettivo e la qualità clinica è salvaguardata.

    Caso 5 — Revoca dell’esternalizzazione

    Un ente pubblico aveva esternalizzato sei anni prima il servizio di archiviazione cartacea e digitalizzazione documentale. A regime il servizio si è rivelato più costoso del previsto a causa di numerose variazioni in corso di contratto, e la qualità è peggiorata: ritardi nelle ricerche, errori di indicizzazione, indisponibilità del sistema in fasi critiche.

    L’ente, alla scadenza del contratto, predispone una nuova analisi che dimostra come la reinternalizzazione, con assunzione di 8 unità specializzate e investimento in software documentale, costi il 18% in meno e garantisca tempi di risposta certi. La reinternalizzazione è possibile: l’art. 6-bis non è un binario a senso unico, ma una regola sostanziale. Se l’esternalizzazione non produce più risparmio o qualità, la PA ha il dovere di rimodulare la scelta organizzativa, recuperando in pianta organica le posizioni necessarie.

    Quando rileva per dirigenti e responsabili

    L’art. 6-bis riguarda direttamente i dirigenti pubblici (categoria dei dirigenti PA, non i consulenti esterni né i professionista abilitato), che sono i soggetti istituzionalmente competenti a istruire e firmare gli atti di esternalizzazione. La responsabilità del dirigente si articola su più livelli: corretta predisposizione dell’analisi comparativa, definizione di SLA misurabili, monitoraggio nel tempo, rilievo tempestivo di scostamenti, eventuale attivazione di clausole di penale o di risoluzione.

    Il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce linee guida operative sulle metodologie di analisi e sui parametri di benchmarking, mentre il MEF, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato, monitora gli effetti finanziari delle operazioni e segnala anomalie. La Corte dei conti, in sede di controllo successivo di gestione, verifica la sostenibilità e la correttezza delle scelte: un’esternalizzazione priva di analisi puntuale o con SLA generici espone il dirigente a giudizio di responsabilità amministrativa.

    Norme di riferimento

    • Art. 6-bis del TUPI (D.Lgs. 165/2001) — razionalizzazione e acquisto sul mercato di servizi prodotti all’interno;
    • Art. 1 TUPI — ambito di applicazione e finalità di efficienza, economicità, qualità dei servizi;
    • Art. 3 TUPI — personale in regime di diritto pubblico e categorie escluse;
    • L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) — obblighi di motivazione e monitoraggio delle esternalizzazioni.

    Domande frequenti

    Una PA può esternalizzare per superare i vincoli sul personale?

    No. L’art. 6-bis impone la riduzione proporzionale della dotazione organica e richiede una motivazione fondata su risparmi e qualità. Esternalizzare per aggirare i tetti di spesa o per assumere «in nero» tramite appalto è in contrasto sia con il TUPI sia con la normativa sui contratti pubblici.

    Il risparmio va calcolato solo sui costi del personale?

    No. Va confrontato il costo pieno della gestione interna (stipendi, contributi, materiali, ammortamenti, costi indiretti) con il costo di mercato del servizio equivalente, inclusi i costi residui in capo all’ente. Confrontare la sola retribuzione è un errore metodologico che invalida l’analisi.

    È possibile reinternalizzare un servizio già esternalizzato?

    Sì. L’art. 6-bis non impone l’irreversibilità della scelta. Se a regime l’esternalizzazione non produce più risparmio o qualità, la PA può e deve riconsiderare la propria scelta organizzativa, predisponendo una nuova analisi e adeguando la dotazione organica.

    Chi controlla la correttezza dell’operazione?

    Il controllo si articola su più soggetti: la Corte dei conti, in sede di controllo successivo di gestione; il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso linee guida e monitoraggio; il MEF, sotto il profilo finanziario. Il dirigente che firma l’atto risponde personalmente della correttezza dell’analisi e del monitoraggio successivo.

    Per il testo della disposizione e ulteriori approfondimenti, vedi art. 6-bis TUPI.