Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Acconto IRPEF 2026: metodo storico o previsionale, come scegliere

    In sintesi

    • Due metodi di calcolo: il metodo storico usa l’imposta dell’anno precedente, quello previsionale si basa su quanto stimi di dover pagare nell’anno in corso.
    • Come comunicarlo al sostituto: se vuoi versare un acconto inferiore o zero, devi comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre.
    • Rateizzazione possibile: puoi chiedere di rateizzare il versamento del saldo e del primo acconto da 2 a 6 rate (massimo 5 per i pensionati), con interessi dello 0,33% mensile.
    • Scadenza delle rate: il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre; l’ultima trattenuta puo avvenire insieme alle ritenute di novembre.
    • Codici tributo per gli acconti autonomi: prima rata Irpef con codice 4033, seconda rata o unica rata con codice 4034, anno di riferimento 2025.
    • Rischio se stimi male: se versi meno del dovuto con il metodo previsionale e il calcolo risulta errato, paghi l’imposta mancante con sanzioni e interessi.

    Come funzionano gli acconti IRPEF nel modello 730

    L’acconto IRPEF e una somma che versi in anticipo sull’imposta che stimerai dovuta per l’anno in corso. Non e una tassa in piu: e un anticipo che ti viene ‘scalato’ quando a fine anno fai il conguaglio definitivo. Nel modello 730 questo meccanismo viene gestito in modo quasi automatico: se hai un sostituto d’imposta, ci pensa lui a trattenere gli acconti direttamente dalla busta paga.

    Ci sono due metodi per calcolare l’acconto: il metodo storico e il metodo previsionale. Con il metodo storico, l’acconto e calcolato sulla base dell’imposta risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente: e il metodo predefinito, quello che usa normalmente il tuo sostituto o il Caf se non dici nulla di diverso. Con il metodo previsionale, invece, stimi tu stesso quanto imposta pagherai quest’anno: se ritieni che sara inferiore a quella dell’anno scorso (ad esempio perche hai avuto meno reddito o piu spese detraibili), puoi chiedere di versare meno.

    La scelta non e irrevocabile, ma va comunicata in tempo. Se vuoi che il sostituto trattenga un acconto inferiore rispetto a quanto calcolato dal prospetto di liquidazione, oppure che non trattenga nulla, devi comunicarglielo per iscritto entro il 10 ottobre, indicando sotto la tua responsabilita l’importo che ritieni dovuto.

    Acconti IRPEF nel 730: riepilogo pratico
    Voce Dettaglio
    Prima rata acconto Irpef 2025 (versata autonomamente) Codice tributo F24: 4033, anno 2025
    Seconda o unica rata acconto Irpef 2025 (versata autonomamente) Codice tributo F24: 4034, anno 2025
    Acconto addizionale comunale 2025 (versato autonomamente) Codice tributo F24: 3843, anno 2025
    Prima rata acconto cedolare secca 2025 Codice tributo F24: 1840, anno 2025
    Seconda o unica rata acconto cedolare secca 2025 Codice tributo F24: 1841, anno 2025
    Rateizzazione saldo e primo acconto Da 2 a 6 rate (max 5 per pensionati), interesse 0,33% mensile, conclusione entro 16 dicembre

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha avuto un reddito di lavoro dipendente regolare. Nel 730/2026 risulta un primo acconto Irpef. A settembre si accorge di aver sostenuto molte spese mediche e di ristrutturazione, e stima che l’imposta 2026 sara sensibilmente inferiore. Comunica per iscritto al datore di lavoro entro il 10 ottobre l’importo minore che ritiene dovuto come acconto. Il datore tratterra solo quella somma a novembre. Se poi a conguaglio risulta che ha versato meno del dovuto, Tizio dovra integrare la differenza con sanzioni e interessi.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 121-122 per le rate di acconto Irpef trattenute dal 730/2025)
    • Modelli F24 con i versamenti di acconto eseguiti autonomamente (codici tributo 4033, 4034)
    • Prospetto di liquidazione 730-3/2025, se l’anno scorso hai presentato un 730 senza sostituto
    • Comunicazione scritta al sostituto d’imposta per richiedere un acconto inferiore (da consegnare entro il 10 ottobre)
    • Eventuale documentazione a supporto della stima previsionale (spese sostenute, variazioni di reddito)

    Chi usa il metodo storico senza fare nulla

    Scenario. Caia e una lavoratrice dipendente. Il suo reddito e stabile da anni e non prevede variazioni significative. Non ha comunicato nulla al datore di lavoro entro il 10 ottobre.

    Come si applica. Il datore di lavoro di Caia calcola l’acconto Irpef 2026 con il metodo storico, cioe sulla base dell’imposta risultante dal prospetto di liquidazione del 730/2026. La prima rata viene trattenuta in busta paga nei mesi estivi; la seconda o unica rata a novembre. Caia non deve fare nulla: il meccanismo e automatico. Nel quadro F del 730 successivo trovera i dati degli acconti gia trattenuti, che la Certificazione Unica 2027 riportera ai punti 121 e 122.

    In pratica

    • Se non comunichi nulla al sostituto, si usa il metodo storico: nessuna azione richiesta da parte tua.
    • Controlla la Certificazione Unica per verificare gli acconti effettivamente trattenuti.
    • Il pagamento rateale del saldo e del primo acconto deve concludersi entro il 16 dicembre.

    Chi sceglie il metodo previsionale

    Scenario. Sempronio nel 2025 ha guadagnato molto meno del 2024 per via di una lunga malattia. Stima che l’Irpef 2026 dovuta sara notevolmente inferiore rispetto a quella dell’anno scorso.

    Come si applica. Sempronio comunica per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre l’importo che ritiene dovuto come seconda rata di acconto (o che non deve essere versato nulla). Il sostituto tratterra solo quella somma a novembre. Attenzione: Sempronio si assume la responsabilita della stima. Se a conguaglio risulta che ha versato meno del dovuto, dovra pagare la differenza con sanzioni e interessi.

    In pratica

    • La comunicazione al sostituto va consegnata per iscritto entro il 10 ottobre: non basta dirlo a voce.
    • Sei responsabile della stima: se paghi meno del dovuto, arrivano sanzioni e interessi.
    • In alternativa, puoi scegliere la rateizzazione: da 2 a 6 rate (max 5 per i pensionati) con interesse dello 0,33% mensile, tutto da concludere entro il 16 dicembre.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo l'importo degli acconti Irpef gia versati l'anno scorso?

    Nella Certificazione Unica 2026 rilasciata dal tuo datore di lavoro: la prima rata e al punto 121 (321 per il coniuge in dichiarazione congiunta), la seconda o unica rata al punto 122 (322 per il coniuge).

    Entro quando devo comunicare al datore di lavoro che voglio versare un acconto inferiore?

    Entro il 10 ottobre, per iscritto, indicando l’importo che ritieni dovuto oppure comunicando che non deve essere trattenuto nulla.

    Cosa succede se stimo male e verso meno del dovuto?

    Dovrai pagare la differenza con sanzioni e interessi quando fai il conguaglio successivo. Il metodo previsionale conviene solo se hai elementi concreti per stimare un reddito o un’imposta inferiori.

    Posso rateizzare il saldo e il primo acconto?

    Si. Puoi scegliere da 2 a 6 rate (massimo 5 per i pensionati). Le rate scadono con un interesse dello 0,33% mensile e il pagamento deve concludersi entro il 16 dicembre.

    Cosa sono i codici tributo 4033 e 4034?

    Sono i codici F24 per il versamento autonomo degli acconti Irpef 2025: 4033 per la prima rata e 4034 per la seconda o unica rata. Vanno indicati nel modello F24 con l’anno di riferimento 2025.

    Se ho presentato un 730 senza sostituto, come calcolo l'acconto?

    Riporti nel quadro F del 730/2026 l’importo indicato nel rigo 141 del prospetto di liquidazione 730-3/2025, aumentato dell’eventuale importo versato autonomamente con F24 codice tributo 4033.

  • Art. 32 TUPI – Collegamento con le istituzioni internazionali, d

    Art. 32 TUPI – Collegamento con le istituzioni internazionali, d

    Art. 32 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Collegamento con le istituzioni internazionali, dell’Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati)

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera c), al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso: a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati; b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce; c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro: a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche; b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea; c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

    3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale. 3-bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui alle proprie unità di personale impiegate come esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea non sono corrisposte dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati, sulla base di intese con gli stessi, le indennità di soggiorno, comunque denominate, previste dalla disciplina dell'Unione europea, possono corrispondere al predetto personale, per il periodo di effettiva assegnazione come esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2022 e di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2023 che costituisce il limite di spesa per l'erogazione della indennità di cui al presente comma.

    4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica ((ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa)) .

  • Art. 30 TUPI – Articolo 30

    Art. 30 TUPI – Articolo 30

    Art. 30 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 30

    In vigore dal 9/5/2001

    Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ( Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 13 del d.lgs n. 470 del 1993 e poi dall' art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall' art.20, comma 2 della Legge n.488 del 1999 )

    1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36 . (65) (76) 1.1. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146 . Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all'esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell'ente.

    1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

    1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo

    35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte. (114)

    2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile . Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all' articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede. 2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e

    2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e

    2. 2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 . Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e

    2. 2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

    2-bis. ((A decorrere dall'anno 2026,)) Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri ((, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale)) , destinano alle procedure di mobilità di cui al ((presente articolo)) una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali ((impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale,)) provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, ((ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti)) che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che ((abbiano conseguito)) una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. ((Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis)) . Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento ((,)) assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del ((Piano integrato di attività e organizzazione)) relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

    2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente ((…)) al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.

    2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all' articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 .

    2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione .

    2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.(52) (60) (74) (76) (78) (103)

  • Art. 29 bis TUPI – Articolo

    Art. 29 bis TUPI – Articolo

    Art. 29 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 , sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. ((61))

  • CCNL Croce Rossa Italiana: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: tredicesima, premi e mensilità aggiuntive

    La tredicesima è l’unica mensilità aggiuntiva prevista a livello nazionale dal CCNL CRI. Eventuali premi di risultato o ulteriori mensilità dipendono dalla contrattazione di secondo livello. Questa guida chiarisce come si calcola, quando si paga e cosa dicono le fonti ufficiali.

    In sintesi

    Il CCNL CRI prevede una tredicesima mensilità a dicembre (pari al minimo tabellare + scatti). Non esiste una quattordicesima a livello di CCNL nazionale; eventuali mensilità extra o premi di risultato sono rimessi alla contrattazione di secondo livello. La tredicesima si matura proporzionalmente (1/12 per mese intero); la maternità non interrompe la maturazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Mensilità previste
    13 (tredicesima garantita; ulteriori per accordo decentrato)

    La tredicesima: cos’è e quando si paga

    La tredicesima mensilità (detta anche «gratifica natalizia») è la mensilità aggiuntiva che il datore di lavoro corrisponde ai dipendenti nel mese di dicembre. Nel CCNL CRI è espressamente prevista e garantita a ogni lavoratore dipendente.

    La tredicesima è normalmente corrisposta entro il 24 dicembre (in concomitanza con le festività natalizie), salvo diverse pattuizioni. Non è soggetta a particolari condizioni: matura automaticamente mese per mese nel corso dell’anno.

    Tabella riepilogativa: calcolo della tredicesima per livello

    Stima della tredicesima per l’Area A (valori al 01/09/2022)
    Livello Minimo mensile Tredicesima (annua intera) Lordo annuo (12 + 13)
    A1 €1.302,72 €1.302,72 €16.935,36
    A2 €1.341,79 €1.341,79 €17.443,27
    A3 €1.380,87 €1.380,87 €17.951,31
    A4 €1.446,01 €1.446,01 €18.798,13

    I valori si riferiscono al solo minimo tabellare dell’Area A verificato al 01/09/2022. La tredicesima reale può essere superiore se il lavoratore ha maturato scatti di anzianità o percepisce un superminimo. Per le Aree B-E i valori sono proporcionalmente più alti; consultare le tabelle ufficiali del CCNL.

    Come si calcola la tredicesima proporzionale

    Per i lavoratori che non hanno prestato servizio per l’intero anno solare, la tredicesima si calcola proporzionalmente:

    • Si divide il monte annuo in 12 quote mensili (1/12 ciascuna).
    • Si moltiplica per il numero di mesi interi di servizio prestati nell’anno.
    • Si considera mese intero quello con almeno 15 giorni lavorati.

    Esempio: un dipendente assunto il 1° aprile 2026 e ancora in servizio al 31 dicembre 2026 ha maturato 9 mesi interi. La sua tredicesima sarà pari a 9/12 di una mensilità intera.

    La quattordicesima e i premi: cosa dice il CCNL

    Il CCNL nazionale CRI non prevede una quattordicesima mensilità come istituto contrattuale obbligatorio per tutti. Questa è una differenza rispetto ad alcuni altri CCNL del settore terziario o dei servizi, dove la quattordicesima è esplicitamente prevista a livello nazionale.

    Tuttavia, il CCNL CRI valorizza espressamente la contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o decentrati) come strumento per istituire:

    • eventuale quattoridicesima mensilità;
    • premi di risultato o produttività collegati a obiettivi;
    • ulteriori istituti retributivi o welfare aggiuntivi.

    Il dipendente che vuole sapere se il proprio comitato o ente CRI applica una quattordicesima o un premio deve consultare l’eventuale accordo integrativo in vigore, disponibile presso il responsabile del personale o il sindacato.

    Tassazione della tredicesima

    La tredicesima è assoggettata a contribuzione previdenziale INPS e a tassazione IRPEF come qualsiasi altra retribuzione. Non gode di tassazione separata: viene sommata alle retribuzioni del mese di dicembre e il datore opera la ritenuta IRPEF sul totale del mese. Questo può far scattare aliquote marginali più elevate nel cedolino di dicembre rispetto ai mesi ordinari.

    Casi pratici

    Tizio — Assunto ad aprile, tredicesima ridotta
    Tizio (Area A2) è assunto il 1° aprile 2026. A dicembre matura 9 mesi interi di servizio (aprile-dicembre). La sua tredicesima è pari a 9/12 × €1.341,79 = €1.006,34 lordi, anziché la mensilità intera di €1.341,79. Questa proporzione è automatica e non richiede accordi specifici.
    Caia — In maternità obbligatoria a dicembre
    Caia (Area D) è in maternità obbligatoria da ottobre a febbraio. La tredicesima di dicembre matura comunque per intero: i mesi di congedo obbligatorio sono computati come mesi interi di servizio ai fini di tutti gli istituti contrattuali. Caia percepisce la tredicesima piena (minimo tabellare Area D) anche se è assente.
    Sempronio — Comitato CRI con accordo integrativo
    Sempronio lavora presso un comitato CRI che ha stipulato un accordo decentrato che prevede un premio di risultato annuo di €500 lordi, erogato a luglio al raggiungimento di determinati indicatori di servizio. Questo premio non è dovuto dal CCNL nazionale ma dall’accordo integrativo locale. Per verificarne l’applicazione Sempronio consulta le RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) del suo comitato.

    Domande frequenti

    Il CCNL CRI prevede la quattordicesima?
    No, il CCNL nazionale non prevede la quattordicesima. Può essere introdotta da accordi decentrati a livello di singolo comitato o ente. Verificare con il proprio responsabile del personale o il sindacato.
    Quando viene pagata la tredicesima?
    Di norma entro il 24 dicembre di ogni anno, contestualmente al cedolino di dicembre o in un cedolino separato a dicembre.
    Se mi dimetto a giugno ho diritto alla tredicesima?
    Sì, hai diritto alla quota maturata fino alla data di dimissioni: 6/12 della mensilità intera. Deve essere liquidata con il saldo finale (TFR e competenze di fine rapporto).
    I permessi non retribuiti riducono la tredicesima?
    Sì. I periodi di aspettativa non retribuita o le assenze non retribuite prolungate riducono proporzionalmente la maturazione della tredicesima, escludendo i mesi in cui il servizio non è stato prestato per almeno 15 giorni.
    Esistono premi di risultato nel CCNL CRI?
    Non a livello di CCNL nazionale. I premi di risultato sono rimessi alla contrattazione di secondo livello. Se il tuo comitato ha un accordo integrativo puoi avere diritto a un premio; in assenza di tale accordo, no.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020. Per i valori precisi della tredicesima per le Aree B-E consultare le tabelle retributive del CCNL disponibili su cri.it. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 29 TUPI – Reclutamento dei dirigenti scolastici

    Art. 29 TUPI – Reclutamento dei dirigenti scolastici

    Art. 29 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Reclutamento dei dirigenti scolastici

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione e del merito, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all' articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 . Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126 . Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova ((…)) .

  • Art. 64 TUPI: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratto collettivi

    Art. 64 TUPI: Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratto collettivi

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratto collettivi ( Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.30 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall' art.19, commi 1 e 2 del d.lgs n.387 del 1998 ) 1.

    Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 63, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.

    Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa.

    All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49.

    Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.

    Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa.

    Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa.

    La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

    Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo.

    La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell' articolo 383 del codice di procedura civile , rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

    La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione.

    In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.

    L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre i] termine previsto dall' articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi dì impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1.

    Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione.

    Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.

    In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi.

    Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.

    Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.

    La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell' articolo 96 del codice di procedura civile , anche in assenza di istanza di parte.

    Note all'art. 64: – Si trascrive il testo vigente dell' art. 383 del codice di procedura civile : "Art. 383 (Cassazione con rinvio). – La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

    Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.

    La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo". – Si trascrive il testo vigente dell' art. 419 del codice di procedura civile : "Art.

    419. (Intervento volontario). – Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili". – Si trascrive il testo vigente dell' art. 96 del codice di procedura civile : "Art.

    96. (Responsabilità aggravata). – Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

    Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza.

    La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente".

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 28 bis TUPI – Accesso alla qualifica di dirigente della pri

    Art. 28 bis TUPI – Accesso alla qualifica di dirigente della pri

    Art. 28 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, e dall'articolo 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma

    3-bis. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso.

    2. Nei casi in cui le amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l'attribuzione dell'incarico può avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Nei casi di cui al presente comma non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma

    6. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni. L'applicazione della disposizione di cui al presente comma non deve determinare posizioni sovrannumerarie.

    3. Al concorso per titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) , sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.

    3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    4. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale secondo moduli definiti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. In ogni caso il periodo di formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113 .

    6. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) , sono disciplinate le modalità di compimento del periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo

    32. 7. Al termine del periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma

    13. 8. Le spese sostenute per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. (48) (65) (69) (76) (89) (104) (106)

  • Art. 28 TUPI – Accesso alla qualifica di dirigente della seconda

    Art. 28 TUPI – Accesso alla qualifica di dirigente della seconda

    Art. 28 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia

    In vigore dal 9/5/2001

    1. ((L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.))

    1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

    1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all' articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . A tal fine, i bandi, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .

    5. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) , sono definiti: a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami, al corso-concorso; b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

    6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 . Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

    7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .

    7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70 .

    8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla ((Scuola nazionale dell'amministrazione)) un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno

    2002. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  • Art. 24 TUPI – Articolo 24

    Art. 24 TUPI – Articolo 24

    Art. 24 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 24

    In vigore dal 9/5/2001

    Trattamento economico ( Art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 13 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall' art. 16 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato prima dall' art. 9 del d.lgs n. 387 del 1998 e poi dall' art. 26, comma 6 della legge n. 448 del 1998 )

    1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) .

    1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività.

    1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    1-quater. La parte della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.

    2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.

    3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

    4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata ai sensi dell' articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216 , nonché dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.

    5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personali dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell' articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334 .

    6. I fondi per la perequazione di cui all' articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 , destinati al personale di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997 , è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.

    7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.

    8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.

    9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 MAGGIO 2004, N. 136 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 2004, N. 186 .

  • CCNL Autoferrotranvieri: 13ª, 14ª, premi produttività

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri prevede 14 mensilità: tredicesima a dicembre + quattordicesima a giugno. Premi di Produzione legati a obiettivi aziendali (puntualità, customer satisfaction, riduzione assenze, sicurezza). Detassazione 5%. Welfare aziendale crescente (buoni pasto, polizze, voucher). FASC e Priamo come fondi di settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · FILT-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FAISA-CISAL · UGL-AF
    Ultimo rinnovo
    28 novembre 2023 (in vigore dal 1° dicembre 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2026
    Platea
    ~125.000 (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e premi CCNL Autoferrotranvieri
    Voce Valore
    Tredicesima 1 mensilità completa (entro 20 dicembre)
    Quattordicesima 1 mensilità completa (entro 30 giugno)
    Premio di Risultato (PdR) Variabile aziendale
    PdR detassazione 5% imposta sostitutiva
    Tetto PdR detassato €3.000 (€4.000 con welfare)
    Welfare aziendale Variabile
    Buoni pasto €5,29-€8/giorno esenti IRPEF
    Premio puntualità Aziendale (es. €100-200/anno)

    Tredicesima a dicembre

    La tredicesima è erogata entro il 20 dicembre. Maturazione 1/12 per mese (almeno 15 giorni).

    Composizione: minimo parametrico + ISV + indennità fisse continuative.

    Quattordicesima a giugno

    La quattordicesima è erogata entro il 30 giugno. Pari a una mensilità completa.

    È particolarmente apprezzata per sostenere le spese estive (ferie). Punto forte del settore (insieme a Servizi Ambientali, Edilizia, Commercio).

    Premio di Produzione (PdR)

    Negoziato a livello aziendale, collegato a:

    • Puntualità di servizio: % corse in orario
    • Customer satisfaction: sondaggi utenti
    • Riduzione assenze: presenza media squadra
    • Sicurezza: zero incidenti, zero infortuni
    • Efficienza energetica: consumo carburante autobus

    Detassato al 5% se depositato ITL. Tetto €3.000 (€4.000 con welfare).

    Welfare aziendale crescente

    Crescita welfare nel settore:

    • Buoni pasto €5,29-€8/giorno esenti
    • Voucher servizi (asili, anziani, baby-sitter)
    • Polizza sanitaria contributo azienda esente €3.615/anno
    • Abbonamento trasporto pubblico (per parenti dipendenti, gratuito in molte aziende)
    • Beni e servizi €600/anno (2024)

    Conversione PdR in welfare totalmente esente IRPEF.

    Premio puntualità

    In molte aziende esiste il premio puntualità aziendale (non contrattuale):

    • Bonus annuale per dipendenti con bassa assenza
    • Es. ATAC: €100-200/anno se assenze <5%
    • Es. Trenord: premio fedeltà 10 anni di servizio

    Si somma al PdR contrattuale aziendale.

    Casi pratici

    Tizio – 13ª + 14ª autista urbano
    Tizio (autista urbano) con stipendio €2.300/mese (incl. ISV+indennità). 13ª dicembre €2.300 + 14ª giugno €2.300 = €4.600 lordi mensilità extra.
    Caia – PdR conducente metro
    Caia (conducente metro) riceve PdR €1.800 lordi (obiettivi puntualità ATM raggiunti). Detassato 5% = €90 imposta sostitutiva.
    Sempronio – Conversione PdR macchinista in welfare
    Sempronio (macchinista) PdR €2.500: converte €2.000 in voucher + polizza sanitaria. €500 monetari (5% tax) + €2.000 esenti IRPEF. Risparmio fiscale ~€600.

    Domande frequenti

    Il CCNL Autoferrotranvieri prevede 14 mensilità?
    Sì, 14 mensilità: tredicesima a dicembre + quattordicesima a giugno. Ciascuna pari a una retribuzione mensile completa (parametro + ISV + indennità fisse).
    Quanto vale tredicesima e quattordicesima per un autista?
    Per autista urbano con stipendio €2.300/mese (incl. ISV+indennità): €2.300 + €2.300 = €4.600 lordi annui mensilità aggiuntive (oltre le 12 mesi base).
    Cos'è il PdR nel TPL?
    Premio di Risultato aziendale legato a obiettivi (puntualità, customer satisfaction, riduzione assenze, sicurezza). Detassato 5%. Tetto €3.000 (€4.000 con welfare). Riservato a redditi ≤€80.000.
    I dipendenti hanno abbonamenti gratuiti?
    In molte aziende sì: ATAC Roma, ATM Milano, Trenord offrono abbonamenti gratuiti o agevolati ai dipendenti e familiari. Welfare aziendale tipico del settore (esente IRPEF).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 23 bis TUPI – Articolo

    Art. 23 bis TUPI – Articolo

    Art. 23 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ((i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia,)) e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. (25)

    2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.

    3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

    4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni ((, è rinnovabile per una sola volta)) e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

    5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile ; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità. ((6. Il personale di cui al comma 1, nei successivi due anni, non può essere destinatario di incarichi né essere impiegato nello svolgimento di attività che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5))

    7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

    8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

    9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 101 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125 .

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