Autore: Andrea Marton

  • Art. 7 D.Lgs. 22/2015 – Condizionalità

    Art. 7 D.Lgs. 22/2015 – Condizionalità

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’ articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.

    2. Con il decreto legislativo di cui all’ articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

    3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l’attuazione della presente disposizione nonché le misure conseguenti all’inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

  • Art. 826 Codice della Navigazione – Inchiesta tecnica

    Art. 826 Codice della Navigazione – Inchiesta tecnica

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano. Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.

  • Art. 104 CTS – Entrata in vigore

    Art. 104 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Entrata in vigore

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall' articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 . Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro. (1)

    2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo ((a quello in corso al 31 dicembre 2025)) .(1)

    3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  • Art. 218 DPR 495/1992 – Massa limite sugli assi

    Art. 218 DPR 495/1992 – Massa limite sugli assi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 62 del codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 7, del codice.

  • Art. 60 TULPS – articolo abrogato

    Art. 60 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162

  • CCNL Pubblici Esercizi: particolarità del settore, indennità specifiche e norme peculiari

    CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione

    In sintesi

    Il CCNL Pubblici Esercizi contiene norme specifiche per un settore caratterizzato da stagionalità, appalti di ristorazione collettiva e orari atipici. La clausola sociale tutela i lavoratori delle mense in caso di cambio appalto. Il lavoro intermittente (a chiamata) e i contratti stagionali sono strumenti contrattuali diffusi. L’indennità di cassa, di divisa e le maggiorazioni per lavoro notturno e domenicale sono voci peculiari di questo contratto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fipe-Confcommercio · Angem · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 8 febbraio 2024 (decorrenza 1° gennaio 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2027
    Platea
    ~1 milione (bar, ristoranti, mense, catering, ristorazione collettiva)

    Tabella riepilogativa

    Indennità e istituti specifici CCNL Pubblici Esercizi 2026
    Istituto Importo/Condizione Applicazione
    Indennità di cassa ~20-30 € mensili Addetti stabili alle operazioni di cassa
    Fornitura divisa Gratuita dal datore o indennità sostitutiva Se il datore impone abbigliamento non in libera vendita
    Maggiorazione domenicale +20% quota oraria Domeniche non festive lavorate
    Maggiorazione festiva +30% quota oraria 11 festività nazionali + patrono
    Maggiorazione notturna (turno misto) +20% ore notturne Ore tra 24:00 e 06:00 in turno misto
    Clausola sociale (cambio appalto) Conservazione rapporto e anzianità Ristorazione collettiva, mense, catering
    Indennità di reperibilità Definita da accordo aziendale Servizi di pronto intervento o reperibilità

    Clausola sociale nei cambi di appalto mensa

    La clausola sociale è uno degli istituti più rilevanti nella ristorazione collettiva. Quando un’impresa perde un appalto (es. gestione di una mensa aziendale o scolastica) e subentra un nuovo gestore, il CCNL prevede l’obbligo per l’impresa subentrante di assorbire i lavoratori precedentemente addetti al servizio, conservandone inquadramento, anzianità e condizioni economiche.

    La clausola sociale è obbligatoria quando:

    • Il bando di gara o il capitolato la prevede espressamente;
    • Il contratto collettivo applicabile (CCNL Pubblici Esercizi) la include.

    I lavoratori assorbiti mantengono il livello, gli scatti maturati e la data di assunzione ai fini del comporto e del preavviso. L’impresa subentrante può applicare il proprio contratto collettivo solo se uguale o più favorevole.

    Lavoro stagionale e contratti a tempo determinato

    Il settore dei pubblici esercizi è caratterizzato da una forte stagionalità: bar e ristoranti balneari, strutture turistiche, catering per eventi. Il CCNL disciplina specificamente il lavoro stagionale:

    • I lavoratori stagionali maturano ferie, 13ª e TFR proporzionalmente ai mesi lavorati;
    • Al termine del contratto stagionale, le ferie non fruite e la quattordicesima proporzionale vengono liquidate;
    • I lavoratori stagionali richiamati per almeno due stagioni consecutive hanno un diritto di precedenza nelle assunzioni per la stagione successiva (art. 24 D.Lgs. 81/2015);
    • La durata massima del contratto stagionale può eccedere i 24 mesi complessivi previsti per i contratti a tempo determinato ordinari, nei limiti fissati dal CCNL per i settori stagionali.

    Lavoro intermittente (a chiamata) nel settore

    Il lavoro intermittente (o “a chiamata”) è molto diffuso in bar, ristoranti e catering per coprire punte di lavoro o sostituire assenti. Il datore può chiamare il lavoratore di volta in volta; il lavoratore può accettare o rifiutare (se non ha garantito la disponibilità) o deve presentarsi (se ha garantito la disponibilità in cambio di un’indennità di disponibilità).

    Il CCNL Pubblici Esercizi ammette il lavoro intermittente per lavoratori con più di 55 anni, per under 24 (fino al compimento del 25° anno), e per un arco temporale di 400 giornate nell’arco di tre anni solari con lo stesso datore (oltre tale limite il rapporto si trasforma in full-time a tempo indeterminato).

    La retribuzione per le giornate effettivamente lavorate segue i minimi tabellari del CCNL; l’eventuale indennità di disponibilità è aggiuntiva e fissata dagli accordi collettivi.

    Indennità di cassa, divisa e norme igieniche

    Alcune indennità specifiche sono proprie del settore:

    • Indennità di cassa: spetta ai lavoratori incaricati stabilmente di gestire operazioni di cassa (cassieri, banconieri). L’importo, definito contrattualmente in circa 20-30 € mensili, compensa il rischio di differenze di cassa. Non è dovuta per operazioni di cassa occasionali.
    • Divisa e abbigliamento da lavoro: se il datore impone un abbigliamento specifico non reperibile in libera vendita (es. uniforme personalizzata), è tenuto a fornirlo gratuitamente o a corrispondere un’indennità sostitutiva. Il lavoratore deve indossare la divisa solo durante l’orario di lavoro.
    • Libretto sanitario e HACCP: i lavoratori a contatto con alimenti devono essere in possesso dell’attestato di formazione igienico-alimentare (HACCP) e sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente. L’onere della formazione e dei costi è a carico del datore.

    Casi pratici

    Tizio – Lavoratore stagionale con diritto di precedenza
    Tizio lavora come cameriere in un ristorante balneare per la stagione 2024 (giugno-settembre) e poi per la stagione 2025 (giugno-settembre). Avendo lavorato per due stagioni consecutive, matura il diritto di precedenza per la stagione 2026. Il datore lo contatta entro il 30 aprile 2026: Tizio accetta e viene riassunto senza necessità di nuova selezione.
    Caia – Cambio appalto mensa con clausola sociale
    Caia lavora come addetta mensa (4° livello, 8 anni di anzianità, 2 scatti) per la cooperativa Alfa nella mensa di un’azienda metalmeccanica. Il contratto di appalto passa alla cooperativa Beta dal 1° gennaio 2026. Beta applica la clausola sociale: assume Caia mantenendo il 4° livello, i 2 scatti (~30 €) e l’anzianità. Il prossimo scatto scatterà al 9° anno (settembre 2026) come programmato.
    Sempronio – Lavoratore a chiamata oltre le 400 giornate
    Sempronio (26 anni) è lavoratore a chiamata in un bar dal 2023. Al 31 dicembre 2025 ha totalizzato 420 giornate nell’arco di tre anni solari (2023+2024+2025), superando il limite di 400 giornate previsto dal D.Lgs. 81/2015. Il rapporto si converte automaticamente in un contratto a tempo indeterminato full-time. Sempronio può richiedere la conversione in sede sindacale o giudiziale con effetto retroattivo.

    Domande frequenti

    Cos'è la clausola sociale nei cambi appalto mensa?
    È l’obbligo per l’impresa subentrante in un appalto di ristorazione collettiva di assumere i lavoratori dell’impresa uscente, conservandone livello, anzianità e condizioni economiche. È prevista dal CCNL e spesso anche dai capitolati d’appalto pubblici.
    Il lavoratore stagionale ha gli stessi diritti del tempo indeterminato?
    Sì per quanto riguarda i diritti individuali (ferie, malattia, tredicesima, TFR, maggiorazioni): tutti proporzionati alla durata del contratto. La differenza principale riguarda la stabilità: il contratto si esaurisce alla scadenza stagionale.
    Quanto dura massimo un contratto a chiamata?
    Il lavoratore intermittente non può superare 400 giornate lavorate con lo stesso datore nell’arco di tre anni solari consecutivi. Al superamento, il rapporto si converte in contratto a tempo indeterminato a tempo pieno.
    Il datore deve fornire la divisa a spese proprie?
    Sì, se impone un abbigliamento specifico non reperibile in libera vendita. Se invece si tratta di abbigliamento comune (es. camicia bianca) che il lavoratore può acquistare autonomamente, non è dovuta alcuna indennità.
    Chi paga la formazione HACCP per i dipendenti?
    Il datore di lavoro. I costi della formazione obbligatoria in materia di igiene alimentare (HACCP) sono a carico dell’impresa, che deve anche garantire il rinnovo periodico dell’attestato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ROL e festività, maternità, paternità e congedi parentali, scatti di anzianità e tredicesima mensilità e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pubblici Esercizi e Ristorazione. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 763 Codice della Navigazione – Condizioni di navigabilità

    Art. 763 Codice della Navigazione – Condizioni di navigabilità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'aeromobile che imprende la navigazione deve essere in stato di navigabilità, convenientemente attrezzato e atto all'impiego al quale è destinato. Art. 764 (Certificato di navigabilità). L'idoneità dell'aeromobile alla navigazione aerea è attestata dal certificato di navigabilità. Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione.

  • Art. 21 DPR 448/1988 – Permanenza in casa

    Art. 21 DPR 448/1988 – Permanenza in casa

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

    2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall’abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.

    3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi previsti dall’articolo 6 nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

    4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell’ articolo 657 del codice di procedura penale.

    5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 830 Codice della Navigazione – Incidenti aeronautici in mare

    Art. 830 Codice della Navigazione – Incidenti aeronautici in mare

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorità che ne ha notizia informa immediatamente l'autorità marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonché ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.

  • Art. 34 CAD – Norme particolari per le pubbliche amministrazioni

    Art. 34 D.Lgs. 82/2005 CAD – Norme particolari per le pubbliche amministrazioni

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 ; b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

    1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: a) all'interno della propria struttura organizzativa; b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati ((che possiedono i requisiti di qualità, di sicurezza e organizzazione individuati, nel rispetto della disciplina europea, nelle Linee guida di cui all'art 71 relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici nonché in un regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici emanato da AgID, avuto riguardo all'esigenza di assicurare la conformità dei documenti conservati agli originali nonché la qualità e la sicurezza del sistema di conservazione.))

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 .

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

  • Art. 50-bis L. 354/1975

    Art. 50-bis L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2013, N. 78,
    CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94

  • Art. 64 quater CAD – Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema I…

    Art. 64 quater D.Lgs. 82/2005 CAD – Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).

    2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma

    3. 3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta ((dell'AgID)) e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ((e)) periodicamente aggiornate, definiscono: a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet; b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT- Wallet privato; c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter; d) gli standard tecnici adottati per ((garantire l'interoperabilità)) del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti; e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet; f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT- Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo

    69. 4. La società di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 , e la società di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3 ((del presente articolo)) , alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema ((IT-Wallet)) , assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 ((, sono affidate)) la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi ((di rilascio nonché la certificazione)) e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione ((e dei registri)) fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica ((di cui al secondo periodo)) del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

    5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti: a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4; b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, ((deleghe,)) caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del (( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ; c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato; d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.

    6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede ((,)) quanto a 69 milioni ((di euro,)) a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" ((, del PNRR e)) , quanto a 33 milioni ((di euro,)) a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all' articolo 239 del ((decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34 ((, convertito, con modificazioni,)) dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .

    7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema ((IT-Wallet)) , sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018 , concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle ((versioni digitali della)) patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale ((della previdenza sociale)) (INPS) alla società di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 , per il tramite della piattaforma ((di cui all'articolo 50-ter del presente codice)) . Salvo gli utilizzi previsti ((della TS/TEAM)) in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15 , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell' articolo 118-bis del ((codice della strada , di cui al)) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , è titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato ((codice di cui al decreto legislativo)) n. 285 del 1992 , dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del ((codice di cui al decreto legislativo)) n. 285 del 1992 .