Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 35 quater TUPI – Procedimento per l’assunzione del pe

    Art. 35 quater TUPI – Procedimento per l’assunzione del pe

    Art. 35 quater D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale

    In vigore dal 9/5/2001

    1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3, prevedono: a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo

    37. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 . Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2; b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando; d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 . Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali; f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

    2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 . Nelle selezioni non contestuali le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

    3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. ((3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta))

  • Rinuncia all’eredità: come si fa e quando conviene

    Quando l’eredità rischia di portare più debiti che beni, o semplicemente non la si vuole, la legge consente di rifiutarla con la rinuncia. È un atto formale, con regole precise e conseguenze importanti. In questa guida vediamo come si fa la rinuncia, quali effetti produce, entro quando va decisa e cosa accade alla quota rifiutata.

    Che cos’è la rinuncia all’eredità

    Chi è chiamato all’eredità non diventa erede automaticamente: deve accettare. In alternativa può rinunciare, cioè rifiutare formalmente di subentrare nel patrimonio del defunto. La rinuncia è disciplinata dall’articolo 519 del Codice civile.

    Finché non accetta né rinuncia, il chiamato è in una posizione di attesa: la legge gli riconosce un certo tempo per decidere.

    Come si fa la rinuncia

    La rinuncia deve essere fatta con dichiarazione, a pena di nullità, ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (cioè dell’ultimo domicilio del defunto).

    La dichiarazione viene poi inserita nel registro delle successioni. Non sono ammesse rinunce verbali o per scrittura privata: la forma è essenziale.

    L’effetto retroattivo

    La rinuncia ha effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato all’eredità. Non acquista quindi alcun diritto sui beni, ma soprattutto non assume alcun obbligo.

    Questo significa che il rinunciante non risponde dei debiti ereditari: i creditori del defunto non potranno aggredire il suo patrimonio personale.

    Non si rinuncia prima della morte

    La rinuncia presuppone che la successione sia già aperta, cioè che il de cuius sia deceduto. Non è possibile rinunciare a un’eredità futura quando la persona è ancora in vita: un accordo di questo tipo sarebbe nullo.

    Allo stesso modo non si può accettare un’eredità non ancora aperta. Tutto parte dal momento della morte.

    Il termine per accettare o rinunciare

    Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. Entro questo termine il chiamato può decidere; se non accetta nel termine, perde il diritto.

    In alcuni casi, su istanza di chi ha interesse, il giudice può fissare un termine più breve entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinuncia.

    Che fine fa la quota rifiutata

    La quota di chi rinuncia non resta senza destinatario. Di regola si accresce agli altri chiamati dello stesso grado, oppure passa ai chiamati successivi.

    Quando opera la rappresentazione, i discendenti del rinunciante possono subentrare al suo posto. Le regole variano a seconda che la successione sia legittima o testamentaria.

    Un esempio concreto

    Alla morte del padre, Caio scopre che l’eredità è gravata da debiti superiori al valore dei beni. Entro dieci anni dall’apertura della successione si reca dal notaio e rende la dichiarazione di rinuncia. Da quel momento è come se non fosse mai stato chiamato: i creditori del padre non possono rivalersi su di lui. La sua quota si accresce alla sorella Caia, che a sua volta dovrà valutare se accettare con beneficio d’inventario o rinunciare a propria volta.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Posso rinunciare a un’eredità con una scrittura privata?

    No. La rinuncia deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo della successione, a pena di nullità. Non bastano accordi verbali o scritti privati.

    Se rinuncio, rispondo comunque dei debiti del defunto?

    No. La rinuncia ha effetto retroattivo: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato e non risponde dei debiti ereditari.

    Entro quando devo decidere?

    Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione. In quel periodo puoi accettare o rinunciare; il giudice può fissare un termine più breve su richiesta di chi vi ha interesse.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

    Vedi anche: Successione legittima, Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, Eredità e casa del convivente, Imposta di registro sulla divisione di eredità e immobili, Acquisti immobiliari ed eredita degli enti privati e Valore dell’eredità e asse ereditario.

  • Art. 35 ter TUPI – Portale unico del reclutamento

    Art. 35 ter TUPI – Portale unico del reclutamento

    Art. 35 ter D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Portale unico del reclutamento

    In vigore dal 9/5/2001

    1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all' articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 , di seguito denominato "Portale", disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

    2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione. ((Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo

    35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, sono altresì affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata)) . La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al quarto periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al ((quarto periodo)) , per le amministrazioni di cui all' articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 . Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione nel Portale o richieste dai bandi di concorso.

    2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 13 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N. 41 . (119)

    4. L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma

    2. 5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

    6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (114)

  • Interpello all’Agenzia: quando conviene a una società

    In sintesi

    • L’interpello è una domanda ufficiale all’Agenzia delle Entrate su un caso concreto e personale, prima di compiere l’atto fiscale.
    • Quattro tipologie principali: ordinario (interpretativo o qualificatorio), probatorio, anti-abuso, disapplicativo.
    • Silenzio-assenso: se l’Agenzia non risponde entro il termine prefissato, la proposta del contribuente si intende accettata.
    • La risposta vincola l’Agenzia solo per il caso prospettato: se i fatti cambiano, l’orientamento può cambiare.
    • L’interpello disapplicativo è lo strumento tipico per le società che vogliono sottrarsi alle norme presuntive anti-elusive (es. società di comodo).

    Che cos'è l'interpello e a cosa serve

    Immagina che Alfa SRL stia per concludere un’operazione insolita, magari una fusione con una società estera o la cessione di una partecipazione. L’amministratore non sa con certezza come la tratterà il fisco: potrebbe pagare troppo, oppure comportarsi in un modo che l’Agenzia delle Entrate contesterà anni dopo. L’interpello è la soluzione: è la possibilità di chiedere in anticipo all’Agenzia ‘come interpreti questa norma nel mio caso specifico?’.

    L’istituto è disciplinato dall’art. 11 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ed è aperto a tutti i contribuenti, comprese le società. Funziona così: presenti un’istanza scritta, descrivi la situazione concreta e personale, proponi la tua interpretazione e aspetti la risposta. L’Agenzia risponde entro termini prefissati; se non risponde, vale il silenzio-assenso, cioè la tua proposta si considera accettata.

    Esistono quattro tipi di interpello con funzioni diverse. Conoscerli aiuta a scegliere quello giusto e a capire quando l’investimento di tempo per preparare l’istanza è ripagato dalla certezza giuridica che si ottiene.

    Attenzione: l’interpello non è uno strumento difensivo da usare quando l’Agenzia ti ha già notificato un avviso. Serve prima, quando il comportamento fiscale non è ancora stato adottato o la dichiarazione non è ancora stata presentata.

    Le quattro tipologie di interpello: quando si usa ciascuna
    Tipo Quando si usa Oggetto tipico Silenzio-assenso
    Ordinario interpretativo Norma oscura o di incerta applicazione al caso concreto Qualificazione di un'operazione, regime fiscale applicabile
    Ordinario qualificatorio Si vuole sapere se un'operazione rientra in una fattispecie normativa specifica Classificazione contrattuale, regime IVA, ecc.
    Probatorio Necessità di dimostrare i presupposti di una norma che richiede prova (es. CFC, PEX, ecc.) Stato a fiscalità privilegiata, holding period, ecc.
    Anti-abuso Operazione che potrebbe essere qualificata come abuso del diritto (art. 10-bis L.212/2000) Ristrutturazioni, operazioni straordinarie complesse
    Disapplicativo Si chiede di disapplicare una norma anti-elusiva presuntiva che altrimenti si applica automaticamente Società di comodo, perdite sistematiche, ACE (ora abrogata), ecc. No – silenzio = diniego

    Esempio pratico

    • Esempio – Alfa SRL e la cessione di partecipazione. Alfa SRL possiede il 30% di Beta SRL da 14 mesi, classifica la partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie e vuole cederla. L’amministratore ritiene di poter applicare la PEX (Participation Exemption), che esenta il 95% della plusvalenza. Tuttavia ha dubbi perché Beta SRL ha subìto perdite negli ultimi due esercizi e potrebbe non essere considerata ‘esercente un’impresa commerciale’ ai sensi dell’art. 87 TUIR.

      Alfa SRL presenta un interpello ordinario qualificatorio descrivendo l’attività effettiva di Beta SRL. Se l’Agenzia risponde entro il termine confermando i requisiti PEX, Alfa SRL cede la partecipazione in piena certezza. Se l’Agenzia non risponde nel termine, scatta il silenzio-assenso e la proposta di Alfa SRL si intende accettata.

    Documenti necessari

    • Istanza di interpello in forma scritta (firmata dal legale rappresentante o dal professionista delegato)
    • Statuto aggiornato della società e visura camerale
    • Documentazione dell’operazione prospettata (bozza di contratto, delibera, schema operativo)
    • Bilanci degli ultimi esercizi, rilevanti per illustrare la situazione di fatto
    • Eventuale procura o delega al professionista che presenta l’istanza
    • Codice fiscale e dati identificativi della società

    Caso 1: interpello disapplicativo per società di comodo

    Scenario. Alfa SRL possiede un immobile non locato. In base alle norme sulle società di comodo (art. 30 L. 724/1994), i ricavi presunti sarebbero superiori ai ricavi effettivi, costringendo la società a dichiarare un reddito minimo e a versare un’addizionale IRES del 10,5%. L’amministratore sa però che l’immobile è invendibile perché oggetto di contenzioso condominiale bloccante.

    Come si applica. La norma anti-elusiva sulle società di comodo si applica automaticamente quando il test dei ricavi non è superato. Per uscirne, Alfa SRL deve presentare un interpello disapplicativo indicando le ‘oggettive situazioni’ che giustificano lo scarto tra ricavi presunti ed effettivi. Attenzione: per l’interpello disapplicativo il silenzio dell’Agenzia vale come diniego, non come assenso. Se l’Agenzia non risponde, la norma anti-elusiva resta applicabile. La società deve quindi presentare l’istanza con anticipo e, in caso di diniego, valutare se procedere comunque esponendo le ragioni in dichiarazione e, se del caso, in contenzioso.

    In pratica

    • Per l’interpello disapplicativo non vale il silenzio-assenso: assenza di risposta = la norma si applica.
    • Documenta con cura le ‘oggettive situazioni’ (es. contenzioso, crisi di mercato, cause di forza maggiore): sono il cuore dell’istanza.
    • Presenta l’istanza con largo anticipo rispetto alla dichiarazione, per avere tempo di gestire un eventuale diniego.

    Caso 2: interpello ordinario su qualificazione di un'operazione

    Scenario. Alfa SRL vuole erogare un bonus ai propri dipendenti sotto forma di buoni carburante. L’amministratore Tizio si chiede se quell’importo sia interamente deducibile come costo del personale oppure se scatti qualche limitazione (es. benefit in natura, fringe benefit).

    Come si applica. Il dubbio ha natura interpretativa: dipende da come la norma qualifica quei buoni carburante. Alfa SRL presenta un interpello ordinario interpretativo descrivendo l’operazione nel dettaglio (importo, modalità di erogazione, categoria di dipendenti, contratto collettivo applicato). L’Agenzia risponde entro il termine; se non risponde, vale il silenzio-assenso. Il vantaggio è che una volta ottenuta la risposta positiva, l’Agenzia non potrà contestare quella specifica operazione se i fatti corrispondono a quanto dichiarato nell’istanza. L’interpello ordinario è lo strumento meno ‘pesante’ ed è adatto a dubbi di qualificazione che emergono nella gestione quotidiana.

    In pratica

    • Descrivi i fatti in modo completo e preciso: la risposta vale solo per il caso prospettato.
    • Se i fatti cambiano rispetto a quanto descritto nell’istanza, la risposta dell’Agenzia non ti protegge più.
    • L’interpello ordinario può essere usato anche per chiedere chiarimenti su regimi agevolativi: non è riservato solo alle operazioni straordinarie.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto tempo ha l'Agenzia per rispondere a un interpello?

    I termini variano per tipo: per l’interpello ordinario sono 90 giorni, per quello probatorio e anti-abuso 120 giorni. Per quello disapplicativo i termini specifici seguono le stesse indicazioni. Se l’Agenzia chiede integrazioni documentali, il termine si sospende fino alla ricezione dei documenti. Scaduto il termine senza risposta, scatta il silenzio-assenso (tranne per il disapplicativo).

    La risposta all'interpello mi protegge sempre da accertamenti futuri?

    La risposta vincola l’Agenzia solo per il caso concreto e personale prospettato nell’istanza. Se i fatti reali coincidono con quelli descritti, l’Agenzia non può accertare in modo difforme. Se i fatti cambiano, la copertura viene meno. La risposta non vale come parere generale applicabile a operazioni future diverse.

    Devo presentare l'interpello prima o dopo la dichiarazione?

    L’interpello va presentato prima di compiere l’atto o di tenere il comportamento fiscale su cui si chiede il parere. Non è uno strumento difensivo post-dichiarazione. Se hai già dichiarato in un certo modo e l’Agenzia ti contesta, l’iter da seguire è diverso (autotutela, ravvedimento, contenzioso).

    L'interpello sospende i termini di presentazione della dichiarazione?

    No. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento delle imposte non si sospendono per il solo fatto di aver presentato un’istanza di interpello. Devi rispettare le scadenze ordinarie anche mentre aspetti la risposta.

    Qual è la differenza tra interpello anti-abuso e interpello disapplicativo?

    L’interpello anti-abuso serve a verificare se un’operazione pianificata integri un abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto: la preoccupazione è che il fisco la riqualifichi come costruzione priva di sostanza economica. L’interpello disapplicativo serve invece a disapplicare una specifica norma anti-elusiva (come quella sulle società di comodo) che scatterebbe automaticamente in base ai numeri. Sono strumenti diversi con diverse conseguenze in caso di silenzio dell’Agenzia.

    La società di comodo può presentare interpello disapplicativo ogni anno?

    Sì, se ogni anno si ripresenta la situazione che giustifica lo scarto tra ricavi presunti ed effettivi. Non c’è un limite al numero di istanze, ma ogni anno bisogna documentare le circostanze oggettive specifiche di quell’esercizio. Una risposta positiva degli anni precedenti non si estende automaticamente agli anni successivi.

  • Art. 35 bis TUPI – Articolo

    Art. 35 bis TUPI – Articolo

    Art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

    In vigore dal 9/5/2001

    ((

    1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale : a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

    2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari))

  • Art. 35 TUPI – Articolo 35

    Art. 35 TUPI – Articolo 35

    Art. 35 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 35

    In vigore dal 9/5/2001

    Reclutamento del personale ( Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituiti prima dall' art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall' art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998 , successivamente modificati dall' art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993 , aggiunto dall' art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000 )

    1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

    2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 , avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 , e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

    3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ; (81) (80) (84) e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all' articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell' articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.

    3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando nonché con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 . Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.

    3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

    3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113 .

    4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma

    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218 . A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate. (68) (78) (82) (84) (129)(136) ((140))

    4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo

    36. 4-ter. Fatte salve la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità. (136)

    4-quater. Con le medesime modalità di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità. (136)

    4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM. (136)

    4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione. (136)

    4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter: a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies; b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 . Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve; c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ; d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo

    35-quater. (136)

    4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. (136)

    5. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 MARZO 2025, N. 25 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 MAGGIO 2025, N. 69 . La Commissione RIPAM è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma. 5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell' articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125 . 5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 , linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

    5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. (60) (68)

    5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma. Espletata la verifica di cui all' articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 . (27) (124)

    5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma

    5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 .

    5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.

    5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione.

    6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all' articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 , e successive modificazioni ed integrazioni.

    7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

  • Art. 34 ter TUPI – Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

    Art. 34 ter TUPI – Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

    Art. 34 ter D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA", del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del ((Ministero dell'economia e delle finanze)) , strumentale all'erogazione dei servizi di cui all' articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , ((e del codice di cui al decreto legislativo)) 30 giugno 2003, n. 196 . Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa ((in sede di Conferenza unificata)) di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ((del presente decreto)) e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  • CCNL Elettrici: prova per parametro

    CCNL Settore Elettrico

    In sintesi

    Il CCNL Elettrici prevede prove di 30-180 giorni in base al parametro: 30 gg per ausiliari (100-140), 60 gg per operai qualificati (145-170), 90 gg per operatori centrali/tecnici rete (175-205), 120 gg per quadri tecnici (215-230), 180 gg per dirigenti (260-280). Test pratico + verifica patentini PEI/PES/PAV obbligatori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Elettricità Futura · Utilitalia · Confindustria Energia · FILCTEM-CGIL · FLAEI-CISL · UILTEC-UIL
    Ultimo rinnovo
    11 febbraio 2025: ipotesi di accordo per il rinnovo 2025-2027, firmata da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL settore elettrico 2025-2027)
    Platea
    ~70.000 (operatori centrali termoelettriche, idroelettriche, nucleari dismesse, tecnici rete elettrica, personale Enel/Terna/Edison/A2A/E.ON)

    Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL del settore elettrico è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: l’ipotesi di accordo è stata firmata l’11 febbraio 2025 da Elettricità Futura, Utilitalia ed Energia Libera insieme ai gruppi maggiori (Enel, Terna, Sogin, GSE) con Filctem-CGIL, Flaei-CISL e Uiltec-UIL, per circa 60.000 addetti in poco meno di 130 imprese. L’aumento complessivo (TEC) è di 312 euro, quello sui minimi (TEM) di 290 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° aprile 2025, 65 dal 1° aprile 2026, 65 dal 1° aprile 2027 e 70 dal 1° ottobre 2027. Fra le novità normative: il confronto preventivo in azienda sull’intelligenza artificiale, la certificazione della rappresentanza, il comporto per i lavoratori con disabilità esteso da 12 a 18 mesi continuativi (da 18 a 24 non consecutivi nell’arco di 36 mesi) e il congedo per le vittime di violenza di genere portato da 6 a 12 mesi. Vedi l’hub CCNL Elettrici e le tabelle retributive.

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per parametro
    Parametro Prova Mansioni
    100-140 30 gg Ausiliari, operai semplici
    145-170 60 gg Operai qualificati, manutentori base
    175-205 90 gg Operatori centrali, tecnici rete
    210-230 120 gg Quadri tecnici, capi turno
    240-280 180 gg Dirigenti operativi

    Cos'è e come si conta

    Prova in giorni di calendario effettivi. Ferie/malattia/infortunio sospendono.

    Deve essere scritta nel contratto: se manca o è generica, non vale.

    Recesso libero entrambe le parti

    Durante la prova entrambe le parti recedono senza preavviso o motivazione. Pagamento solo periodo lavorato + ratei.

    Licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale) sempre nullo.

    Test pratico e patentini

    La prova include verifiche specifiche per il settore:

    • Verifica patentini PEI/PES/PAV (per lavori elettrici)
    • Test pratico su impianti (apertura/chiusura interruttori, manovre quadri)
    • Test sicurezza in quota (per tecnici linee AT)
    • Test su PLC/DCS (per strumentisti)
    • Visita medico-attitudinale

    Fallimento test = recesso datoriale ammesso.

    Decreto trasparenza

    D.Lgs. 104/2022:

    • Durata proporzionale tempo determinato
    • Cumulo vietato (stesso lavoratore + stesse mansioni)
    • Trasparenza nella lettera assunzione

    Diritti durante la prova

    Stipendio intero, ratei tredicesima/14ª/ferie/ROL/TFR maturano dal primo giorno. Contribuzione INPS/INAIL piena. Tutele anti-mobbing.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore centrale prova 90 gg
    Tizio assunto come operatore centrale con prova 90 gg. Al 80° giorno test su PLC: insufficiente. Datore comunica recesso. Pagati 80 gg + ratei.
    Caia – Tecnica AT prova 90 gg superata
    Caia assunta come tecnica AT con prova 90 gg. Conferma al 90° giorno: prosegue rapporto. Inizia squadre reperibilità.
    Sempronio – Quadro tecnico prova 180 gg
    Sempronio assunto come quadro tecnico con prova 180 gg. Al 4° mese decide di dimettersi (incompatibilità con direzione). Recesso immediato.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un operatore di centrale?
    90 giorni di calendario (effettivi servizio) per parametri 175-205 (operatori centrali, tecnici rete). Include test pratico su PLC/manovre quadri + verifica patentini PEI/PES/PAV.
    Cosa succede se fallisco il test pratico?
    Recesso datoriale ammesso durante o al termine della prova (mancata idoneità mansione). Pagamento solo periodo lavorato + ratei. Possibilità di riprovare in altra azienda dopo conseguimento patentini.
    Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale, razziale) sempre nullo.
    Maturo TFR durante la prova nel CCNL Elettrici?
    Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR. Contribuzione INPS/INAIL piena.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per parametro, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, permessi, congedi, maternità, esonero centrali, paternità, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto, infortunio elettrico.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Settore Elettrico. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 34 bis TUPI – Disposizioni in materia di mobilità del personale

    Art. 34 bis TUPI – Disposizioni in materia di mobilità del personale

    Art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Disposizioni in materia di mobilità del personale

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

    2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro ((otto giorni)) dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e

    34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro ((otto giorni)) dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma

    2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità. (100)

    3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma

    2. 4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma

    2. (100) ((114))

    5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni.

    5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 . (89)

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tredicesima, quattordicesima e premi

    Gli impiegati e i Quadri del settore agricolo hanno diritto a due mensilità aggiuntive ogni anno: la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a giugno o luglio. Questa guida spiega come si calcolano, quando vengono pagate e cosa prevede il CCNL in materia di premi di risultato.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 prevede tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno/luglio), pari ciascuna a una mensilità piena di retribuzione calcolata in dodicesimi pro-rata. Il CCNL nazionale non stabilisce un premio di risultato obbligatorio; esso può essere introdotto dalla contrattazione aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Mensilità aggiuntive
    Tredicesima (dicembre) + Quattordicesima (giugno/luglio)

    Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive

    Tredicesima e quattordicesima – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
    Mensilità aggiuntiva Periodo di maturazione Data di erogazione Base di calcolo
    Tredicesima (gratifica natalizia) 1° gennaio – 31 dicembre Entro il 22 dicembre Retribuzione mensile + scatti + superminimi fissi
    Quattordicesima 1° luglio anno prec. – 30 giugno anno corr. Entro il 30 giugno o prima metà luglio Retribuzione mensile + scatti + superminimi fissi

    Nota: La base di calcolo include il minimo tabellare conglobato, gli scatti di anzianità maturati e i superminimi individuali fissi. Non rientrano nella base le voci variabili (straordinari, indennità occasionali) salvo diverso accordo aziendale. Per i Quadri si aggiunge l’indennità di funzione di €100,00 mensili.

    La tredicesima mensilità: regole e calcolo

    La tredicesima mensilità (o «gratifica natalizia») è un istituto esclusivamente contrattuale: non deriva da una legge, ma dal CCNL. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri la fissa in misura pari a una mensilità intera di retribuzione, da corrispondere entro il 22 dicembre di ogni anno.

    Il calcolo avviene per dodicesimi: per ogni mese intero di servizio nell’anno solare (o frazione superiore a 15 giorni) matura 1/12 della mensilità. Un lavoratore in forza per tutto il 2025 riceverà una tredicesima piena; uno assunto il 1° maggio riceverà 8/12 (da maggio a dicembre, 8 mesi interi).

    La base retributiva per il calcolo comprende:

    • Minimo tabellare conglobato (secondo il livello di inquadramento);
    • Scatti di anzianità maturati al momento dell’erogazione;
    • Superminimi individuali fissi stabiliti per contratto individuale o accordo aziendale;
    • Indennità di funzione dei Quadri (€100,00 mensili).

    Non concorrono alla base di calcolo, salvo accordo diverso, le voci variabili quali compensi per lavoro straordinario, turni occasionali, indennità di trasferta.

    La quattordicesima mensilità

    La quattordicesima mensilità è un ulteriore istituto del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, elemento di maggiore tutela rispetto a molti altri contratti nazionali che non la prevedono. È pari anch’essa a una mensilità intera di retribuzione, con la stessa base di calcolo della tredicesima.

    Il periodo di maturazione della quattordicesima decorre dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno corrente, e viene erogata entro il 30 giugno o nella prima metà di luglio (prima del periodo estivo di ferie).

    Il calcolo è anch’esso per dodicesimi sul periodo di riferimento (luglio-giugno): chi è in forza per tutto il periodo riceve la mensilità intera; chi è entrato a lavoro nel corso del periodo riceve la quota pro-rata.

    Trattamento delle mensilità in caso di assenza

    La maturazione delle mensilità aggiuntive avviene normalmente durante le assenze per:

    • Ferie e riposi: il periodo è retribuito e matura normalmente;
    • Malattia e infortunio: la maturazione prosegue entro il comporto;
    • Maternità obbligatoria e congedo di paternità: la maturazione prosegue per legge;
    • Permessi retribuiti (ROL, lutto, matrimonio): maturazione piena.

    Nelle aspettative non retribuite la maturazione si sospende per il periodo di assenza senza retribuzione, salvo diverso accordo.

    La cessazione del rapporto e i ratei maturati

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa (licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto a termine), il lavoratore ha diritto ai ratei di tredicesima e quattordicesima maturati e non ancora corrisposti alla data di uscita. Vengono liquidati nell’ultima busta paga.

    Esempio: un impiegato che esce il 31 agosto riceverà in ultima busta il rateo di tredicesima maturato da gennaio ad agosto (8/12) e il rateo di quattordicesima già erogato a giugno (nessun rateo residuo se erogata in anticipo, oppure il rateo luglio-agosto per la competenza successiva secondo il periodo CCNL).

    Il premio di risultato nella contrattazione aziendale

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, come è comune nei contratti nazionali del settore agricolo, non stabilisce a livello nazionale un premio di risultato obbligatorio. Tuttavia, la contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello può introdurlo, collegandolo a parametri di produttività, redditività o qualità concordati con le RSU/RSA.

    Un premio di risultato introdotto con accordo aziendale conforme ai requisiti di legge (D.L. 50/2017 e successive leggi di bilancio) può beneficiare della tassazione agevolata al 10% di imposta sostitutiva IRPEF per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore al limite annuo previsto dalla normativa vigente, su importi fino al massimo di legge annuo. I limiti esatti sono aggiornati annualmente.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo tredicesima con 3 scatti di anzianità
    Tizio, impiegato di 2ª categoria con minimo 2025 di circa €1.570 e 3 scatti di anzianità (3 × €29,44 = €88,32), ha una retribuzione mensile base di €1.658,32. La sua tredicesima, avendo lavorato tutto l’anno, è pari a €1.658,32. Se avesse avuto 2 mesi di aspettativa non retribuita nel corso dell’anno, la tredicesima sarebbe ridotta a 10/12: €1.658,32 × (10/12) = €1.381,93.
    Caia – Quattordicesima in caso di assunzione a marzo
    Caia è assunta il 1° marzo. La quattordicesima matura dal 1° luglio al 30 giugno. Poiché è entrata il 1° marzo, nel periodo luglio-giugno dell’anno successivo avrà lavorato 12 mesi interi: riceverà la quattordicesima piena pari a una mensilità. Se invece fosse stata assunta il 1° febbraio e la quattordicesima coprisse il periodo luglio-giugno, avrebbe lavorato solo 5 mesi nel periodo (febbraio-giugno): riceverebbe 5/12.
    Sempronio – Premio di risultato in un’azienda vitivinicola
    Sempronio lavora per una grande cantina vitivinicola che ha siglato un accordo aziendale con la RSU per un premio di risultato legato alla qualità della produzione e alle ore di straordinario evitate. Il premio è di €1.200 annui, corrisposto a febbraio dell’anno successivo. Poiché rispetta i requisiti di legge (variabilità, accordo sindacale), Sempronio paga sul premio una tassazione sostitutiva del 10% invece dell’aliquota IRPEF marginale ordinaria, con un risparmio fiscale significativo.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima agli impiegati agricoli?
    La tredicesima è corrisposta entro il 22 dicembre di ogni anno. L’importo è pari a una mensilità di retribuzione (minimo + scatti + superminimi fissi), calcolata in dodicesimi pro-rata.
    Quando viene pagata la quattordicesima?
    La quattordicesima è corrisposta entro il 30 giugno o nella prima metà di luglio, prima delle ferie estive. Il periodo di maturazione va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno corrente.
    Come si calcola la quattordicesima in caso di assunzione a metà anno?
    Si calcola pro-rata: ogni mese intero (o frazione > 15 giorni) nel periodo di riferimento matura 1/12 della mensilità. Un lavoratore assunto il 1° marzo che riceve la quattordicesima a giugno ha lavorato 4 mesi: riceve 4/12 della mensilità.
    La tredicesima è tassata come il normale stipendio?
    Sì. È reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione IRPEF per scaglioni nel mese di erogazione (dicembre). Non beneficia di tassazione separata. Il premio di risultato (se previsto da accordo aziendale) può invece godere di imposta sostitutiva al 10%.
    Esiste un premio di risultato nel CCNL Agricoltura Impiegati?
    Il CCNL nazionale non lo prevede obbligatoriamente. Può essere introdotto dalla contrattazione aziendale o territoriale; se rispetta i requisiti di legge beneficia della tassazione agevolata al 10% per i lavoratori entro i limiti di reddito previsti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 226 CPI – Termini e modalità di pagamento

    Art. 226 CPI – Termini e modalità di pagamento

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il pagamento dei diritti e delle tasse di concessione governativa di cui al presente codice è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto.

  • Art. 34 TUPI – Gestione del personale in disponibilità

    Art. 34 TUPI – Gestione del personale in disponibilità

    Art. 34 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Gestione del personale in disponibilità

    In vigore dal 9/5/2001

    1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

    2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma

    3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 , nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma

    2. 3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

    4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articoLo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma

    8. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata)) . Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all' articolo 2103 del codice civile , nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma

    8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo

    30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

    5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale. in particolare mediante mobilità volontaria.

    6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ((ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ,)) sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco ((e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti)) . I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma

    5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo

    23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

    7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

    8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.