Autore: Andrea Marton

  • Art. 112 D.Lgs. 174/2016 – Casi di correzione di errori materiali

    Art. 112 D.Lgs. 174/2016 – Casi di correzione di errori materiali

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Le sentenze e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

    2. L’ordinanza di correzione è notificata alle altre parti a cura del ricorrente. A seguito della notifica la sentenza è ordinariamente impugnabile relativamente alle parti corrette.

    3. Nel caso di sentenze che siano state impugnate in appello, la correzione può essere devoluta in gravame ed effettuata dal giudice dell’appello.

  • Art. 61 TULPS – Chiusura notturna degli accessi alle case

    Art. 61 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Art. 60 T. U. 1926).

    L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via ; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

    Il contravventore è punito con l'sanzione amministrativa fino a euro 51.

  • Art. 63 Reg. (UE) 2024/1689 – Deroghe per operatori specifici

    Art. 63 Reg. (UE) 2024/1689 – Deroghe per operatori specifici

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Le microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE possono conformarsi a determinati elementi del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 del presente regolamento in modo semplificato, purché non abbiano imprese associate o collegate ai sensi di tale raccomandazione. A tal fine, la Commissione elabora orientamenti sugli elementi del sistema di gestione della qualità che possono essere rispettati in modo semplificato tenendo conto delle esigenze delle microimprese, senza incidere sul livello di protezione o sulla necessità di conformità ai requisiti per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio.

    2. Il paragrafo 1 del presente articolo non è interpretato nel senso che esenta tali operatori dal rispetto di altri requisiti e obblighi di cui al presente regolamento, compresi quelli stabiliti agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 72 e 73.

  • Art. 97 CTS – Coordinamento delle politiche di governo

    Art. 97 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Coordinamento delle politiche di governo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore.

    2. Ai fini di cui al comma 1, la Cabina di regia: a) coordina l'attuazione del presente codice al fine di assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza ed esprimendo, là dove prescritto, il proprio orientamento in ordine ai relativi decreti e linee guida; b) promuove le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, nonché la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, finalizzati a valorizzare l'attività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema; c) monitora lo stato di attuazione del presente codice anche al fine di segnalare eventuali soluzioni correttive e di miglioramento.

    3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, assicurando la presenza di rappresentanti del sistema degli enti territoriali. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominato.

    4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  • Art. 18 DPR 487/1994 – Compensi per le commissioni di concorso

    Art. 18 DPR 487/1994 – Compensi per le commissioni di concorso

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all’ articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 10 D.Lgs. 231/2001 – Sanzione amministrativa pecuniaria

    Art. 10 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Sanzione amministrativa pecuniaria

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

    2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

    3. ((Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, l'importo)) di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

    3-bis. ((Nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito.))

    4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

  • Art. 780 Codice della Navigazione – Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori

    Art. 780 Codice della Navigazione – Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nella combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonché ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.

  • Voucher multiuso MPV e IVA: casi pratici applicati art. 6-quater T.U.IVA

    Il buono-corrispettivo multiuso (MPV, multi-purpose voucher) sembra una figura semplice – «un titolo che il cliente puo usare per acquistare beni o servizi» – ma genera in pratica molti errori di fatturazione. Il motivo e che l’art. 6-quater T.U.IVA ribalta l’intuizione naturale: l’IVA non si applica quando il buono viene venduto, ma solo quando il cliente lo utilizza effettivamente. Tra questi due momenti possono passare mesi e il buono puo essere ceduto piu volte senza che si verifichi mai un’operazione rilevante IVA. Vediamo, con cinque scenari concreti, come si gestisce un MPV nelle situazioni piu ricorrenti negli uffici fatturazione di piattaforme, catene retail e operatori multi-categoria.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 6-quater T.U.IVA recepisce la Direttiva (UE) 2016/1065, attuata in Italia con il D.Lgs. 141/2018. La norma distingue il buono monouso (SPV, art. 6-ter T.U.IVA) dal buono multiuso (MPV, art. 6-quater). La definizione di base e nell’art. 6-bis T.U.IVA: un buono e uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo per cessioni di beni o prestazioni di servizi.

    La discriminante e la «conoscibilita» del trattamento IVA al momento dell’emissione. Se sono gia noti il luogo di effettuazione e l’aliquota IVA, il buono e SPV e l’IVA si applica all’emissione. Se almeno uno di questi elementi e indeterminato, il buono e MPV e l’IVA viene differita al riscatto. La conseguenza operativa, al comma 1, e che le cessioni dell’MPV (dall’emittente al distributore, fino al consumatore) non costituiscono operazioni rilevanti IVA. L’unica operazione rilevante e la cessione di beni o prestazione di servizi eseguita quando il buono viene materialmente «riscattato».

    Multiuso vs monouso: la differenza chiave

    La qualificazione SPV/MPV non e teorica: cambia gestione fiscale, contabile e di cassa. Nel monouso, l’emittente incassa il prezzo e matura il debito IVA; nel multiuso, l’incasso e finanziariamente un anticipo, neutro IVA fino allo spendaggio. Tre indicatori per classificare:

    • Ambito merceologico: un buono per categoria omogenea (es. solo trattamenti spa, aliquota unica) e SPV; un buono spendibile su beni con aliquote diverse (libri 4%, alimentari 10%, abbigliamento 22%) e MPV.
    • Ambito territoriale: buono spendibile in piu Stati membri con regole IVA diverse = MPV.
    • Ambito soggettivo: rete di esercenti con regimi diversi (forfettario + ordinario) configura tipicamente MPV, salvo che l’ambito merceologico ricostituisca certezza sull’aliquota.

    Quando uno solo di questi elementi e indeterminato, l’art. 6-quater impone la qualificazione MPV. Non e una scelta: e una conseguenza oggettiva.

    IVA all’utilizzo: il momento di effettuazione

    Il comma 2 dell’art. 6-quater fissa la regola chiave: il momento di effettuazione e quello in cui il buono viene accettato come corrispettivo per la cessione o prestazione. In quell’istante scatta l’obbligo di fattura (o memorizzazione corrispettivo) e di liquidazione IVA con l’aliquota propria del bene o servizio acquistato. Se il cliente paga in parte con il buono e in parte con altro mezzo, la base imponibile e il prezzo complessivo del bene o servizio: il buono e uno dei mezzi di pagamento.

    Aspetto spesso trascurato: la scadenza non utilizzata dell’MPV non genera obblighi IVA. Se il buono non viene mai speso, non si verifica mai il momento di effettuazione: l’incasso resta un anticipo che civilisticamente diventa sopravvenienza attiva alla scadenza, ma fiscalmente non e mai operazione IVA. La Circolare AdE 21/E/2018 ha confermato espressamente questo punto, escludendo che il residuo non speso possa essere tassato come corrispettivo.

    Scenario 1: piattaforma turistica con MPV da 100 euro

    Una piattaforma online vende un voucher digitale da 100 euro utilizzabile in hotel convenzionati (alloggio 10%) o ristoranti (somministrazione 10%, bevande alcoliche 22%). Al momento dell’acquisto ne il luogo specifico ne l’aliquota effettiva sono noti.

    Gestione corretta: la piattaforma incassa 100 euro e li registra come «anticipo per buoni multiuso», senza emettere fattura IVA. Al riscatto, e l’esercente che accetta il buono a generare l’operazione: emette ricevuta o fattura al cliente per il servizio reso con la sua aliquota, e regola separatamente con la piattaforma il rimborso del valore. L’unica operazione IVA rilevante e quella esercente-cliente. La piattaforma fattura all’esercente una commissione di intermediazione separata (IVA 22%).

    Scenario 2: gift card universale di una catena retail multi-aliquota

    Una catena di grandi magazzini emette gift card prepagate da 25, 50 e 100 euro, spendibili in tutti i reparti: alimentari (4-10%), libri (4%), abbigliamento e profumeria (22%). L’aliquota dipende interamente dagli acquisti.

    Gestione corretta: MPV chiaro. La vendita della gift card alla cassa o tramite rivenditore terzo non genera operazione IVA. Il momento di effettuazione si verifica quando il cliente paga utilizzando il saldo: scontrino o fattura elettronica per i beni effettivamente acquistati con le aliquote corrette. Se compra libri (4%), il buono «porta» IVA al 4%; se compra profumi, IVA al 22%. Proprio per questa indeterminatezza l’IVA non poteva essere fissata all’emissione.

    Scenario 3: MPV cross-border per servizi digitali e fisici in piu Stati UE

    Un gruppo internazionale emette un voucher spendibile online per servizi digitali B2C (aliquota dello Stato del consumatore, regola OSS) e in negozi fisici nei vari Stati membri. All’emissione non sono noti ne luogo ne aliquota.

    Gestione corretta: MPV per definizione. L’emissione e fiscalmente neutra. Al riscatto va identificato lo Stato membro di effettuazione (luogo dell’esercente fisico o residenza del consumatore per i servizi digitali) e applicata l’aliquota di quello Stato. Il gestionale deve tracciare ciascun riscatto per Stato e aliquota, perche su quei dati si fondano le dichiarazioni IVA (incluso One Stop Shop, se applicabile). Errore frequente: applicare l’aliquota italiana a un riscatto avvenuto in Francia, oppure trattare il riscatto come semplice movimentazione di anticipo, omettendo l’operazione IVA nel Paese giusto.

    Scenario 4: MPV scaduto e non utilizzato

    Una catena di librerie ha venduto 10.000 carte regalo da 30 euro; circa l’8% non viene mai utilizzato entro la scadenza (24 mesi). Civilisticamente il valore scaduto e sopravvenienza attiva. Sul piano IVA, la domanda ricorrente: «si deve fatturare il residuo come corrispettivo?».

    Gestione corretta: no. La Circolare AdE 21/E/2018 e la logica dell’art. 6-quater chiariscono che, in assenza di riscatto, il momento di effettuazione non si verifica mai. Il valore non utilizzato resta fuori dal perimetro IVA. Consiglio operativo all’ufficio fatturazione: tenere un partitario «MPV in circolazione» con scadenze e movimentazioni e stornare a sopravvenienza attiva alla scadenza, documentando l’assenza di obbligo IVA. Questo trattamento vale solo se il buono e effettivamente MPV: se per errore era stato gestito come SPV (IVA gia versata all’emissione), occorre valutare la rettifica.

    Scenario 5: conversione tardiva da MPV a SPV

    Un emittente lancia un voucher MPV (spendibile in piu categorie). Dopo sei mesi, ridefinisce l’ambito: i buoni residui in circolazione diventano spendibili solo per una specifica categoria con aliquota unica. E ammissibile la «conversione» ai fini IVA?

    Gestione corretta: la qualificazione SPV/MPV si valuta al momento dell’emissione. Una modifica successiva delle condizioni di spendaggio non retroagisce sulla qualificazione fiscale. I buoni emessi come MPV restano MPV ai fini IVA anche dopo la restrizione: l’operazione si genera al riscatto con l’aliquota della categoria effettivamente acquistabile. Diverso il caso di nuovi buoni emessi dopo la restrizione: se da quel momento l’ambito e gia monouso, i nuovi buoni sono SPV con IVA all’emissione. La discontinuita va documentata mantenendo flussi separati.

    Quando e come gestire

    L’art. 6-quater riguarda l’operatore IVA che progetta, emette o accetta buoni-corrispettivo: piattaforme, gruppi retail, emittenti di gift card, ma anche piccoli esercenti in reti convenzionate. Prima di lanciare un programma di voucher e indispensabile decidere – e mettere per iscritto nel regolamento – se si tratta di SPV o MPV: la scelta determina fatturazione, registrazione e dichiarazione. Internamente, l’ufficio fatturazione deve configurare flussi coerenti: per gli MPV, il conto «Anticipi per buoni multiuso» va tenuto separato dai ricavi e dall’IVA a debito, perche solo al riscatto si trasforma in ricavo e genera IVA.

    In caso di dubbio sulla qualificazione (scenari ibridi o cross-border complessi), e prudente richiedere interpello all’Agenzia delle Entrate ex art. 11 dello Statuto del contribuente. Per programmi di grandi dimensioni si raccomanda anche una revisione periodica della qualificazione: variazioni dell’offerta possono trasformare in MPV cio che era nato SPV, o viceversa.

    Norme e fonti

    • Art. 6-quater T.U.IVA – disciplina del buono multiuso (MPV)
    • Art. 6-ter T.U.IVA – disciplina del buono monouso (SPV)
    • Art. 6-bis T.U.IVA – definizione di buono-corrispettivo
    • Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio (modifica della direttiva 2006/112/CE sui buoni-corrispettivo)
    • D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141 – attuazione in Italia
    • Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 28 novembre 2018 – chiarimenti applicativi SPV/MPV

    Domande frequenti

    Un MPV venduto a un distributore intermedio genera IVA?

    No. L’art. 6-quater stabilisce che tutti i trasferimenti intermedi del buono multiuso non costituiscono operazioni IVA. L’unica operazione rilevante e la cessione di beni o prestazione di servizi al momento del riscatto. La movimentazione finanziaria tra i soggetti della catena si regola separatamente, tipicamente con fatture di commissione o di rimborso che hanno qualificazione IVA autonoma.

    Come si fattura quando il cliente paga in parte con MPV e in parte con carta?

    La fattura riporta il prezzo complessivo dei beni o servizi e l’IVA calcolata sulle aliquote proprie. Il buono e semplicemente uno dei mezzi di pagamento utilizzati. La base imponibile non si riduce perche parte del prezzo e pagata con voucher: il prezzo e quello complessivo e l’IVA si calcola su tutto.

    Posso «riqualificare» un buono da MPV a SPV se le condizioni di spendaggio cambiano?

    La qualificazione si cristallizza al momento dell’emissione. Buoni emessi come MPV restano MPV ai fini IVA anche se l’ambito di spendaggio viene ristretto. Le restrizioni si applicano solo a buoni di nuova emissione, che – se nascono gia monouso – saranno trattati come SPV. La discontinuita va tracciata internamente, e nei programmi misti e consigliabile tenere registri separati.

    Cosa succede ai buoni in circolazione se l’emittente fallisce?

    Questione di diritto fallimentare piuttosto che fiscale: i possessori diventano creditori chirografari per il valore non riscattato e si insinuano al passivo. Sul piano IVA, i buoni non riscattati restano fuori dal perimetro impositivo. Se la rete di esercenti aveva assunto un obbligo autonomo di accettazione, il consumatore puo rivolgersi direttamente all’esercente, ma la disciplina e contrattuale, non fiscale.

    Vedi anche: Buono-corrispettivo monouso (SPV), Voucher e buoni-corrispettivo IVA, Rimborso IVA, IVA presupposti applicativi, art. 7-ter T.U.IVA e Territorialità IVA.

  • Art. 40 Reg. (UE) 2022/2065 – Accesso ai dati e controllo

    Art. 40 Reg. (UE) 2022/2065 – Accesso ai dati e controllo

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato in detta richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento.

    2. I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione utilizzano i dati a cui si ha avuto accesso a norma del paragrafo 1 solo ai fini del monitoraggio e della valutazione della conformità al presente regolamento e tengono debitamente conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione dei dati personali, la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio.

    3. Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, su richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, forniscono spiegazioni in merito alla progettazione, alla logica, al funzionamento e alla sperimentazione dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione.

    4. Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 8 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano al rilevamento, all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione, come stabilito a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, così come per la valutazione dell'adeguatezza, dell'efficienza e degli impatti delle misure di attenuazione dei rischi a norma dell'articolo 35.

    5. Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 4, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, se del caso, di modificare la richiesta, qualora ritengano di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei due motivi seguenti:

    a) non hanno accesso ai dati;

    b) dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del loro servizio o per la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali.

    6. Le richieste di modifica a norma del paragrafo 5 contengono proposte relative a uno o più mezzi alternativi per consentire l'accesso ai dati richiesti o ad altri dati adeguati e sufficienti ai fini della richiesta. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento decide in merito alla richiesta di modifica entro 15 giorni e comunicano al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi la propria decisione e, ove opportuno, la richiesta modificata e il nuovo termine per conformarsi alla richiesta.

    7. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi facilitano e forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 4 mediante interfacce appropriate specificate nella richiesta, comprese banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni.

    8. Su domanda debitamente motivata dei ricercatori, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento conferisce a tali ricercatori lo status di «ricercatori abilitati» per la specifica ricerca menzionata nella domanda ed emette una richiesta motivata di accesso ai dati a un fornitore di piattaforma online di dimensioni molto grandi o di motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4, se i ricercatori dimostrano di soddisfare tutte le seguenti condizioni:

    a) appartengono a un organismo di ricerca quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/790;

    b) sono indipendenti da interessi commerciali;

    c) la loro domanda comunica il finanziamento della ricerca;

    d) sono in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta e di proteggere i dati personali, e descrivono, nella loro richiesta, le misure tecniche e organizzative appropriate che hanno messo in atto a tal fine;

    e) la loro domanda dimostra che il loro accesso ai dati e i periodi richiesto sono necessari ai fini della loro ricerca e proporzionati ad essa e che i risultati attesi da detta ricerca contribuiranno alle finalità di cui al paragrafo 4;

    f) le attività di ricerca previste saranno svolte per le finalità di cui al paragrafo 4;

    g) si sono impegnati a rendere disponibili gratuitamente al pubblico i risultati delle loro ricerche, entro un termine ragionevole dal completamento della ricerca, con riserva dei diritti e degli interessi dei destinatari del servizio in questione, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

    Al ricevimento della richiesta a norma del presente paragrafo, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa la Commissione e il comitato.

    9. I ricercatori possono inoltre presentare la domanda al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'organismo di ricerca a cui appartengono. Al ricevimento della domanda a norma del presente paragrafo, il coordinatore dei servizi digitali effettua una valutazione iniziale per stabilire se i rispettivi ricercatori soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 8. Il rispettivo coordinatore dei servizi digitali invia successivamente al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento la domanda, corredata dei documenti giustificativi presentati dai rispettivi ricercatori e della valutazione iniziale. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento decide senza indebito ritardo se conferire a un ricercatore lo status di «ricercatore abilitato». Pur tenendo debitamente conto della valutazione iniziale fornita, la decisione definitiva di conferire a un ricercatore lo status di «ricercatore abilitato» spetta al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, a norma del paragrafo 8.

    10. Il coordinatore dei servizi digitali che ha concesso lo status di ricercatore abilitato e ha presentato la richiesta motivata di accesso ai dati ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in favore di un ricercatore abilitato adotta una decisione che pone fine all'accesso se, a seguito di un'indagine effettuata di propria iniziativa o sulla base di informazioni ricevute da terzi, stabilisce che il ricercatore abilitato non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 8 e ne informa il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. Prima di revocare l'accesso, il coordinatore dei servizi digitali consente al ricercatore abilitato di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocare l'accesso.

    11. I coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunicano al comitato i nomi e le informazioni di contatto delle persone fisiche o degli enti a cui hanno conferito lo status di «ricercatore abilitato» in conformità del paragrafo 8, nonché lo scopo della ricerca in relazione alla quale la domanda è stata presentata ovvero, se hanno posto fine all'accesso ai dati in conformità del paragrafo 10, comunicano tale informazione al comitato.

    12. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi danno accesso senza indebito ritardo ai dati, compresi, laddove tecnicamente possibile, i dati in tempo reale, a condizione che i dati siano pubblicamente accessibili nella loro interfaccia online ai ricercatori, compresi quelli appartenenti a organismi, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 8, lettere b), c), d) ed e), e che utilizzano i dati unicamente per svolgere attività di ricerca che contribuiscono all'individuazione, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1.

    13. La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo le condizioni tecniche alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 4 e i fini per i quali questi ultimi possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche in base a cui può avvenire tale condivisione dei dati con ricercatori a norma del regolamento (UE) 2016/679, nonché gli indicatori obiettivi pertinenti, le procedure e, laddove necessario, i meccanismi consultivi indipendenti a sostegno della condivisione dei dati, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio.

  • Art. 46 CAD – Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

    Art. 46 D.Lgs. 82/2005 CAD – Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all' articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via ((digitale)) possono contenere soltanto ((i dati sensibili e giudiziari consentiti)) da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

  • Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001 – Articolo 25-decies

    Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Articolo 25-decies

    In vigore dal 04/07/2001

    (( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all' art. 377-bis del codice civile , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

  • Art. 58 DPR 230/2000 – Manifestazioni della libertà religiosa

    Art. 58 DPR 230/2000 – Manifestazioni della libertà religiosa

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo.

    2. È consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa.

    3. È consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati di praticare il culto della propria professione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità.

    4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 , le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime; negli istituti in cui operano più cappellani , l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro per la giustizia minorile , sentito l'ispettore dei cappellani.

    5. Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto di appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali.

    6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza spirituale, nonché la celebrazione dei riti delle confessioni diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano sono regolati con legge; si avvale altresì dei ministri di culto indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; può, comunque, fare ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto dall'articolo 17, secondo comma, della legge.