Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • TFR al fondo pensione: vantaggi fiscali e tassazione agevolata

    In sintesi

    • Deduzione dei contributi: i versamenti al fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro all’anno.
    • TFR in azienda vs fondo: il TFR lasciato in azienda viene tassato in modo ordinario; quello conferito al fondo beneficia di aliquote agevolate in fase di erogazione.
    • Contributi del datore di lavoro: anche i versamenti del tuo datore di lavoro al fondo rientrano nel limite dei 5.164,57 euro e sono anch’essi deducibili.
    • Lavoratori di prima occupazione: chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 può recuperare, dal sesto anno in poi, i versamenti non effettuati nei primi cinque anni, con un bonus fino a 2.582,29 euro aggiuntivi l’anno.
    • Fondi in squilibrio finanziario: per i contribuenti iscritti a fondi con piano di riequilibrio approvato dal Ministero del Lavoro non esiste alcun limite di deducibilità.
    • Come dichiararlo nel 730: i contributi vanno indicati nei righi da E27 a E30 del Quadro E, a seconda del tipo di fondo e della propria situazione.

    Perché destinare il TFR al fondo pensione è una scelta fiscalmente vantaggiosa

    Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto, la cosiddetta ‘liquidazione’) può restare in azienda oppure essere destinato a un fondo pensione complementare. Dal punto di vista fiscale, la scelta del fondo pensione offre vantaggi che si manifestano in due momenti distinti: durante la vita lavorativa, grazie alla deduzione dei contributi versati, e al momento della pensione, grazie a una tassazione agevolata sulle somme percepite.

    Durante gli anni di lavoro, i contributi che versi al fondo pensione – sia la quota a tuo carico sia quella eventualmente versata dal tuo datore di lavoro – riducono il tuo reddito imponibile. Questo significa che paghi meno IRPEF nell’anno in cui effettui i versamenti. Il limite massimo deducibile è di 5.164,57 euro all’anno: tutto ciò che versi entro questa soglia abbassa direttamente la base su cui si calcola la tua imposta.

    Il 730/2026 (periodo d’imposta 2025) è lo strumento con cui fai valere questa deduzione. Devi compilare i righi da E27 a E30 del Quadro E, scegliendo il rigo corretto in base al tipo di fondo e alla tua situazione. Se i contributi sono stati già dedotti dal datore di lavoro in busta paga, le istruzioni guidano nella corretta compilazione per evitare duplicazioni.

    Limiti di deducibilità dei contributi ai fondi pensione complementari
    Situazione Limite annuo deducibile
    Lavoratore ordinario (rigo E27) 5.164,57 euro
    Lavoratore di prima occupazione dal 2007 – primi 5 anni 5.164,57 euro
    Lavoratore di prima occupazione dal 2007 – dal 6° al 25° anno (bonus recupero) 5.164,57 euro + fino a 2.582,29 euro aggiuntivi (max bonus = differenza tra 25.822,85 euro e versamenti effettivi dei primi 5 anni)
    Fondo in squilibrio finanziario approvato dal Ministero del Lavoro (rigo E29) Nessun limite: tutti i contributi versati sono deducibili

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito lordo di 35.000 euro e versa 4.000 euro l’anno al suo fondo pensione complementare (3.000 a suo carico + 1.000 il datore di lavoro). Nel 730/2026 indica in E27, colonna 2, i 3.000 euro non ancora dedotti in busta. Il suo reddito imponibile scende a 31.000 euro: risparmia circa 1.050 euro di IRPEF (aliquota 27% sulla parte abbattuta). Se Tizio arrivasse al limite di 5.164,57 euro il risparmio sarebbe ancora maggiore.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 411, 412, 413) rilasciata dal datore di lavoro
    • Estratto conto o rendiconto annuale del fondo pensione
    • Ricevute dei versamenti effettuati direttamente al fondo senza tramite il datore di lavoro
    • Per i lavoratori di prima occupazione: documentazione dell’anno di prima iscrizione al fondo e dei versamenti dei primi cinque anni

    Caso 1: dipendente che versa tramite il datore di lavoro

    Scenario. Caio è un lavoratore dipendente. Il suo datore di lavoro trattiene ogni mese una quota dallo stipendio e la versa al fondo pensione. A fine anno il punto 411 della Certificazione Unica riporta il codice 1 e i punti 412 e 413 mostrano rispettivamente quanto è già stato dedotto in busta e quanto resta da dedurre in dichiarazione.

    Come si applica. Caio compila il rigo E27: nella colonna 1 riporta l’importo del punto 412 (già dedotto dal datore), nella colonna 2 riporta l’importo del punto 413 (da dedurre ora). Il CAF o il sostituto verificherà che la somma non superi 5.164,57 euro e calcolerà la deduzione effettiva.

    In pratica

    • Controlla i punti 411, 412 e 413 della Certificazione Unica prima di compilare.
    • Non indicare in E27 quanto è già stato dedotto dal datore: sarebbe una doppia deduzione.

    Caso 2: lavoratore autonomo con versamenti diretti al fondo

    Scenario. Sempronio è un libero professionista iscritto a una forma pensionistica individuale. Versa 5.000 euro l’anno direttamente al fondo, senza l’intermediazione di nessun datore di lavoro.

    Come si applica. Non ha una Certificazione Unica con i punti 412-413. Sempronio compila comunque il rigo E27, colonna 2, indicando i 5.000 euro versati. Il CAF calcola la deduzione sull’intero importo perché è sotto il limite di 5.164,57 euro. Il suo reddito imponibile scende di 5.000 euro.

    In pratica

    • Conserva le ricevute dei bonifici o i rendiconti del fondo: potrebbero essere richiesti in caso di controllo.
    • Se versi a più fondi o anche a sottoconti PEPP, compila più righi (E27-E30) sommando tutto entro il limite.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il limite massimo deducibile per i contributi al fondo pensione?

    Il limite è di 5.164,57 euro all’anno. Rientrano nel calcolo sia i contributi a tuo carico sia quelli versati dal datore di lavoro.

    Cosa succede se verso più di 5.164,57 euro al fondo pensione?

    La parte eccedente non è deducibile nell’anno in corso, ma non è perduta: quando riceverai la pensione complementare, quella quota sarà tassata in misura ridotta perché hai già pagato le imposte al momento del versamento.

    Dove trovo i dati da inserire nel 730 se il datore versa per me?

    I dati sono nella Certificazione Unica 2026, ai punti 411, 412 e 413. Il punto 411 indica il tipo di fondo; il 412 quanto il datore ha già dedotto; il 413 quanto resta da dedurre in dichiarazione.

    Sono un lavoratore giovane iscritto al fondo dal 2018: ho diritti particolari?

    Sì. Se nei tuoi primi cinque anni hai versato meno di 25.822,85 euro complessivi, dal sesto anno in poi puoi dedurre un importo maggiore: al limite ordinario di 5.164,57 euro si aggiunge la differenza non sfruttata, fino a un massimo di 2.582,29 euro aggiuntivi all’anno.

    Il TFR versato al fondo viene tassato anche quando lo ricevo in pensione?

    Sì, ma con un’aliquota agevolata più bassa rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF. Questo è uno dei principali vantaggi del fondo pensione rispetto al TFR lasciato in azienda, dove la tassazione separata segue aliquote medie che possono essere meno favorevoli.

    Devo compilare il 730 anche se ho già la deduzione in busta paga?

    Dipende. Se la deduzione è già stata applicata integralmente dal datore di lavoro (punto 413 della CU = zero) e non hai altri versamenti aggiuntivi, non devi compilare i righi E27-E30. In caso contrario sì.

    Vedi anche: L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga, TFR e tassazione separata, Pensioni estere, Pensione complementare, Tassazione separata e Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS.

  • Art. 216 TUF – Entrata in vigore

    Art. 216 TUF – Entrata in vigore

    Art. 216 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Entrata in vigore

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.

  • Art. 215 TUF – Disposizioni di attuazione

    Art. 215 TUF – Disposizioni di attuazione

    Art. 215 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni di attuazione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

  • Manutenzioni e riparazioni: il plafond di deducibilità in azienda

    In sintesi

    • Plafond del 5%: le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.
    • Base di calcolo: si usa il costo complessivo dei beni risultante a inizio esercizio, non il valore residuo dopo ammortamenti.
    • Eccedenza dilazionata: la parte di spesa che supera il plafond non è persa; si deduce in quote costanti nei 5 esercizi successivi.
    • Riferimento normativo: la regola è fissata dall’art. 102, comma 6, del TUIR.
    • Rigo dichiarativo: l’eccedenza va indicata nel rigo RF24 del quadro RF (Redditi SC 2026); le quote pregresse rientrano nel rigo RF55 con codice 6.

    Come funziona il plafond sulle manutenzioni

    Ogni anno le imprese sostengono spese per tenere in efficienza macchinari, impianti, arredi e altri beni strumentali. Il fisco consente di dedurre queste spese, ma solo fino a un certo limite, detto plafond, cioè la soglia massima entro cui la deduzione è immediata.

    La regola è contenuta nell’art. 102, comma 6, del TUIR: le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non imputate ad incremento del bene (cioè non capitalizzate) sono deducibili nell’anno in cui vengono sostenute, ma solo fino al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, calcolato all’inizio dell’esercizio.

    Se la spesa supera questo limite, l’eccedenza non va perduta: viene rinviata e dedotta in quote costanti nei cinque esercizi successivi. È quindi fondamentale calcolare correttamente il plafond ogni anno, prima di chiudere la dichiarazione dei redditi.

    Attenzione: la base di calcolo è il costo storico dei beni (quello originariamente pagato), non il valore netto contabile dopo gli ammortamenti. Questo dettaglio spesso porta a sottostimare il plafond disponibile.

    Riepilogo regola art. 102 c.6 TUIR
    Voce Regola
    Spese incluse Manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione (non capitalizzate)
    Limite di deduzione immediata 5% del costo complessivo beni materiali ammortizzabili a inizio esercizio
    Eccedenza Deducibile in quote costanti nei 5 esercizi successivi
    Riferimento normativo Art. 102, comma 6, TUIR
    Rigo dichiarativo eccedenza RF24 (variazione in aumento); recupero in RF55 codice 6

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha beni materiali ammortizzabili con costo storico complessivo di 800.000 euro all’inizio del 2025. Il plafond deducibile è il 5% di 800.000 = 40.000 euro. Nel corso dell’anno la società sostiene spese di manutenzione per 55.000 euro. La parte deducibile subito è 40.000 euro; l’eccedenza di 15.000 euro sarà dedotta in cinque quote costanti da 3.000 euro ciascuna negli esercizi dal 2026 al 2030. Nella dichiarazione 2025 (Redditi SC 2026) la società indica 15.000 euro nel rigo RF24 come variazione in aumento.

    Documenti necessari

    • Registro dei beni ammortizzabili (con costo storico di ciascun bene)
    • Fatture delle spese di manutenzione e riparazione sostenute nell’anno
    • Prospetto di calcolo del plafond (5% del totale beni a inizio esercizio)
    • Registro delle eccedenze pregresse in deduzione pluriennale
    • Libro degli inventari o documentazione equivalente

    Caso 1 – Spesa entro il plafond

    Scenario. Tizio è il commercialista di una piccola SRL manifatturiera. Il costo storico dei macchinari e degli impianti iscritti a registro a inizio 2025 è 300.000 euro. Nel corso dell’anno la società spende 12.000 euro per riparare due macchinari.

    Come si applica. Il plafond disponibile è il 5% di 300.000 = 15.000 euro. La spesa di 12.000 euro rientra interamente nel plafond, quindi è deducibile per intero nell’esercizio 2025. Non occorre compilare il rigo RF24, né tenere traccia di eccedenze per gli anni successivi.

    In pratica

    • Plafond: 300.000 × 5% = 15.000 euro.
    • Spesa sostenuta: 12.000 euro – interamente deducibile nel 2025.
    • Eccedenza da rinviare: zero.

    Caso 2 – Spesa superiore al plafond

    Scenario. Caio gestisce la contabilità di una società edile con beni ammortizzabili (mezzi d’opera, attrezzature) il cui costo storico complessivo a inizio 2025 è 500.000 euro. Nel 2025 la società esegue un intervento straordinario di manutenzione e revisione per 35.000 euro.

    Come si applica. Il plafond è il 5% di 500.000 = 25.000 euro. La spesa di 35.000 euro supera il plafond di 10.000 euro. Nell’esercizio 2025 si deduce 25.000 euro. I restanti 10.000 euro costituiscono l’eccedenza: saranno dedotti in cinque quote costanti da 2.000 euro negli anni 2026-2030. Il rigo RF24 della dichiarazione 2025 accoglierà 10.000 euro come variazione in aumento.

    In pratica

    • Plafond: 500.000 × 5% = 25.000 euro.
    • Spesa sostenuta: 35.000 euro – deducibili subito 25.000; eccedenza 10.000.
    • Deduzione residua: 2.000 euro/anno per 5 anni (2026-2030), da indicare in RF55 codice 6.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili'?

    È la somma dei costi storici (prezzo di acquisto o di produzione) di tutti i beni materiali soggetti ad ammortamento, risultante dal registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio. Non si usa il valore netto dopo gli ammortamenti già effettuati.

    Le spese capitalizzate (imputate ad incremento del bene) rientrano nel plafond?

    No. Il plafond del 5% riguarda solo le spese di manutenzione e riparazione che non vengono capitalizzate, cioè quelle addebitate direttamente a conto economico come costi dell’esercizio.

    L'eccedenza oltre il plafond è persa definitivamente?

    No. L’eccedenza non dedotta nell’anno è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi. Va tracciata anno per anno e indicata nel rigo RF55 (codice 6) delle dichiarazioni future.

    Come si calcola il plafond se l'impresa ha acquistato nuovi beni durante l'anno?

    Il calcolo si basa sul costo complessivo dei beni risultante a inizio esercizio. I beni acquistati nel corso dell’anno non aumentano il plafond di quell’anno, ma contribuiranno al plafond dell’anno successivo.

    Le manutenzioni su beni in leasing rientrano nel plafond?

    Le spese di manutenzione su beni in leasing che competono all’utilizzatore (locatario) rientrano normalmente nel plafond del 5%, calcolato sul costo dei beni come risultante dal contratto di leasing, nei limiti riconosciuti fiscalmente.

    Dove si riporta l'eccedenza nella dichiarazione Redditi SC 2026?

    L’eccedenza dell’anno in corso si indica come variazione in aumento nel rigo RF24. Le quote delle eccedenze di anni precedenti che diventano deducibili nell’anno corrente vanno invece indicate nel rigo RF55 con codice 6.

  • Sublocazione di un immobile nel 730: reddito diverso e quadro D

    In sintesi

    • Reddito diverso, non fondiario: il sublocatore non e’ proprietario, quindi il provento della sublocazione non e’ reddito fondiario ma reddito diverso (quadro D, codice 3 o codice 10 per le locazioni brevi).
    • Come si calcola il reddito: il reddito netto e’ pari al canone incassato meno le spese specificamente inerenti la produzione di quel reddito; il prospetto analitico delle operazioni va conservato.
    • Locazioni brevi (max 30 giorni): la sublocazione breve di immobili abitativi va indicata nel rigo D4 con codice 10; e’ possibile optare per la cedolare secca al 21% (un solo immobile) o al 26%.
    • Il proprietario non e’ coinvolto: il proprietario continua a indicare nel quadro B solo la rendita catastale dell’immobile dato in comodato; e’ il sublocatore/comodatario a dichiarare nel quadro D.
    • Ritenuta del 21% dagli intermediari: se la locazione breve passa per un portale online che interviene nel pagamento, l’intermediario trattiene una ritenuta del 21% a titolo d’acconto.
    • Limite dei 4 appartamenti: se nel 2025 hai destinato piu’ di 4 appartamenti alla locazione breve, non puoi usare il modello 730 e devi presentare il modello REDDITI PF.

    Perche' la sublocazione e' un reddito diverso

    Quando prendi un appartamento in affitto e lo sublocate a un’altra persona, non sei proprietario dell’immobile e quindi non puoi avere reddito fondiario. Il reddito che ricavi dalla sublocazione e’ classificato come reddito diverso e va dichiarato nel quadro D del modello 730, non nel quadro B riservato ai proprietari.

    La stessa regola vale per il comodatario, cioe’ chi ha ricevuto un immobile in uso gratuito e poi lo loca a terzi. Anche in questo caso il provento e’ reddito diverso del comodatario, da dichiarare nel quadro D. Il proprietario, dal suo canto, indica nel quadro B solo la rendita catastale del proprio immobile.

    Per calcolare il reddito da sublocazione da dichiarare, devi sottrarre dal canone incassato le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito. E’ obbligatorio tenere e conservare un prospetto analitico che riporti, per ogni operazione, il canone lordo, le spese inerenti e il reddito netto. Se l’Agenzia delle Entrate te lo chiede, devi essere in grado di esibirlo.

    Dove e come dichiarare la sublocazione nel quadro D
    Tipo di sublocazione Rigo Codice Cedolare secca
    Sublocazione ordinaria (durata oltre 30 giorni) D4 3 Non applicabile
    Sublocazione breve abitativa (max 30 giorni) D4 10 21% (1 immobile) o 26%
    Locazione da comodatario (max 30 giorni) D4 10 21% (1 immobile) o 26%
    Locazione da comodatario (oltre 30 giorni) D4 3 Non applicabile

    Esempio pratico

    • Tizio prende in affitto un bilocale pagando 800 euro al mese (9.600 euro annui). Nel 2025 lo subloca per 3 mesi estivi a 1.200 euro al mese, incassando 3.600 euro. Le spese inerenti alla sublocazione ammontano a 150 euro (spese di pulizia e piccole riparazioni). Il reddito diverso da dichiarare nel quadro D, rigo D4 codice 3, e’ 3.600 – 150 = 3.450 euro. Tizio conserva il prospetto con i dettagli di ogni operazione. Non puo’ optare per la cedolare secca perche’ la sublocazione dura piu’ di 30 giorni per ogni contratto.

    Documenti necessari

    • Contratto di sublocazione o locazione (se non registrato, almeno prova scritta)
    • Ricevute o bonifici dei canoni incassati nel 2025
    • Prospetto analitico delle operazioni (canone lordo, spese inerenti, reddito netto) da conservare
    • Certificazione Unica 2026 se l’intermediario online ha applicato la ritenuta del 21%
    • Codice Identificativo Nazionale (CIN) del Ministero del Turismo se si tratta di locazioni brevi

    Sublocazione ordinaria di lunga durata

    Scenario. Caio ha un appartamento in affitto a Milano e nel 2025 lo ha sublocato a uno studente per 8 mesi a 900 euro al mese, incassando 7.200 euro. Le spese documentate inerenti la sublocazione (riparazioni, commissioni agenzia) ammontano a 600 euro.

    Come si applica. Caio dichiara nel quadro D, rigo D4, con codice 3 nella colonna ‘tipo di reddito’. Nella colonna ‘redditi’ indica 7.200 euro (canone incassato). Nella colonna ‘spese’ indica 600 euro. Il reddito netto imponibile sara’ 7.200 – 600 = 6.600 euro, che si aggiunge al suo reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie. Non puo’ optare per la cedolare secca perche’ il contratto supera i 30 giorni.

    In pratica

    • Rigo D4, codice 3 per sublocazioni ordinarie (piu’ di 30 giorni).
    • Indica le spese inerenti nella colonna apposita per ridurre il reddito imponibile.
    • Conserva il prospetto analitico delle operazioni.

    Locazione breve da comodatario con cedolare secca

    Scenario. Sempronia ha ricevuto dai genitori in comodato gratuito un appartamento al mare. Nel 2025 lo ha locato per 4 settimane a turisti (4 contratti separati, ciascuno di durata inferiore a 30 giorni), incassando in totale 4.800 euro tramite un portale online che ha applicato una ritenuta del 21%.

    Come si applica. Il reddito di Sempronia e’ reddito diverso. Dichiara nel rigo D4 con codice 10 (locazione breve da comodatario). Opta per la cedolare secca al 21% inserendo il codice ‘1’ nella colonna 2. La base imponibile e’ il 100% dei corrispettivi lordi (4.800 euro); la ritenuta subita (4.800 × 21% = 1.008 euro) va indicata nel rigo F8 del quadro F e non nella colonna ritenute del rigo D4. Il CIN assegnato dal Ministero del Turismo va indicato nella colonna 7 del rigo D4.

    In pratica

    • Comodatario che subloca brevemente: rigo D4 codice 10, cedolare secca disponibile.
    • La ritenuta dell’intermediario va nel rigo F8 del quadro F, non in D4.
    • Il CIN del Ministero del Turismo e’ obbligatorio se l’immobile e’ usato per locazioni turistiche.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove dichiaro la sublocazione nel 730?

    Nel quadro D, rigo D4. Per sublocazioni ordinarie (oltre 30 giorni) usi il codice 3; per sublocazioni brevi abitative (max 30 giorni) usi il codice 10 e puoi optare per la cedolare secca.

    Posso applicare la cedolare secca alla sublocazione?

    Solo per le locazioni brevi di immobili abitativi (max 30 giorni). In quel caso inserisci il codice 1 (aliquota 21%, applicabile a un solo immobile a scelta) o il codice 2 (aliquota 26%) nella colonna cedolare secca del rigo D4.

    Come si calcola il reddito da sublocazione ordinaria?

    Devi sottrarre dal canone incassato le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito. Le spese e i corrispettivi vanno documentati in un prospetto analitico da conservare.

    Il proprietario deve dichiarare qualcosa se ho sublocato il suo appartamento?

    Il proprietario che ha concesso l’immobile in comodato indica nel quadro B solo la rendita catastale. Il reddito da locazione e’ interamente in capo al sublocatore/comodatario nel quadro D.

    Se l'intermediario online ha trattenuto la ritenuta, dove la indico?

    La ritenuta applicata dall’intermediario per le locazioni brevi (codice 10) va indicata nel rigo F8 del quadro F, nella sezione specifica delle locazioni brevi. Non va nella colonna 6 del rigo D4.

    Oltre quanti appartamenti non posso usare il 730 per le locazioni brevi?

    Dal 2021, se hai destinato alla locazione breve piu’ di 4 appartamenti nel corso del 2025, l’attivita’ si considera imprenditoriale e non puoi usare il modello 730. Devi presentare il modello REDDITI PF.

  • Art. 214 TUF – Abrogazioni

    Art. 214 TUF – Abrogazioni

    Art. 214 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Abrogazioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Sono o restano abrogati, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3: a) gli articoli 11, comma 1 , da 12 a 17 , 22 , 25 , 26 , 28 , 31 , da 45 a 52 , da 58 a 60 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e successive modificazioni; b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2, 46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo periodo, 56, 61, comma 2 , 97 , da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 ; c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 , convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 ; d) il regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 375 , convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597 ; e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376 ; f) gli articoli 4 , 6 e 7 del regio decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; g) il regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; h) il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; i) il regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 ; j) il regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950 , convertito dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1657 ; k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815 , convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118 ; l) il regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607 , convertito dalla legge 20 aprile 1932, n. 291 ; m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913 ; n) l’ articolo 2369-bis del codice civile , approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ; o) il decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250 ; p) il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321 ; q) la legge 23 maggio 1956, n. 515 ; r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778 ; s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2, decimo comma, primo e secondo periodo, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5-quinquies, 5-sexies, 9, secondo comma, 13, secondo comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma, 18-ter, 18- quinquies, quinto comma, 18-septies, secondo periodo, del decreto- legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni; t) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ; u) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137 ; v) il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138 , a eccezione degli articoli 16 e 18; w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49 ; x) la legge 23 marzo 1983, n. 77 , a eccezione degli articoli 9 e 10- ter; y) la legge 19 giugno 1986, n. 289 ; z) il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1987, n. 556 ; aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1 ; bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157 , a eccezione dell’articolo 10; cc) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 , a eccezione dell’articolo 14; dd) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86 , a eccezione dell’articolo 4; ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149 ; ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344 , a eccezione dell’articolo 11; (( gg) l’ articolo 1, comma 1, lettera m) , e l’ articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 28 dicembre 1993, n. 561 ; )) ((1)) hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86 , a eccezione degli articoli 14 – bis e 15; ii) l’ articolo 5, commi 3 , 4 e 5 , e l’ articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 ; jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 , a eccezione degli articoli 60, comma 4, 62, 63, 64 e

    65. 2. Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto: a) gli articoli 5 , 5-bis , 5-ter , 5-quater, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono punite ai sensi degli articoli 173 e 174 o sanzionate ai sensi dell’articolo 193, comma 2; b) 18, a eccezione del sesto comma, 18-bis, 18-quater, 18-quinquies, a eccezione del quinto comma, 18-sexies e 18-septies, a eccezione del secondo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , e successive modificazioni e integrazioni; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 191; c) l’ articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ; d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3, 4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5; 7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23 marzo 1983, n. 77 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d) ed e); 4, comma 2; 9 commi 12, 13, 14; 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 ; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e 190; f) l’ articolo 6 della legge 17 maggio 1991, n. 157 ; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 174 o sanzionate ai sensi dell’articolo 193; g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18 febbraio 1992, n. 149 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 191; h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1; 20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28 della legge 18 febbraio 1992, n. 149 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 192; i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi 1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6, comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86 ; k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9; 12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25 gennaio 1994, n. 86 ; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e 4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3; 20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3; 22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25; 35, commi 2 e 3 ; 66, comma 1, lettere b) , c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 ; le relative violazioni sono punite ai sensi dell’articolo 169 o sanzionate ai sensi degli articoli 189 e

    190. 3. Fino all’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo 80, commi 4, 5 e 6, e comunque fino al completamento della vendita prevista dall’articolo 204, comma 1, si applicano gli articoli 1 , 10 , 11 , 12 , 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n. 289 .

    4. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

    5. Le disposizioni emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo nelle corrispondenti materie. In caso di violazione, si applicano, con la procedura prevista dall’articolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e 193, in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.

  • Art. 213 TUF – Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa

    Art. 213 TUF – Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa

    Art. 213 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall’articolo 107 del T.U. bancario, per i quali ricorrano i presupposti indicati nel comma 6 del medesimo articolo e non sia stata dichiarata l’esecutività dello stato passivo, sono convertite in procedure di liquidazione coatta amministrativa.

    2. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già dichiarato, il tribunale, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione coatta e ordina la trasmissione degli atti al (( Ministero dell’economia e delle finanze )) , per l’emanazione del relativo decreto, e alla Banca d’Italia.

    3. Gli organi del cessato fallimento e quelli della liquidazione coatta provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

  • Assegnazione della casa coniugale: a chi spetta

    La casa coniugale è spesso il bene più importante e più conteso nella crisi di coppia. La sua assegnazione, però, non premia un coniuge a scapito dell’altro: serve a tutelare i figli, garantendo loro continuità nell’ambiente domestico. La regola è dettata dall’art. 337-sexies del codice civile. Vediamo a chi spetta, cosa accade quando la casa è di proprietà dell’altro coniuge e quando l’assegnazione viene meno.

    Il criterio: l’interesse dei figli

    Il giudice assegna la casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. L’obiettivo è non sradicare i minori dall’ambiente in cui sono cresciuti, conservando le loro abitudini, la scuola, le relazioni. Per questo l’assegnazione segue, di regola, il collocamento dei figli: la casa va al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente.

    Se la casa è di proprietà dell’altro coniuge

    L’assegnazione può riguardare anche una casa di proprietà esclusiva dell’altro coniuge: in tal caso il proprietario non perde la proprietà, ma vede compresso il proprio diritto di godimento finché dura l’assegnazione, nell’interesse dei figli. Il valore di questo sacrificio viene comunque considerato nella determinazione complessiva dei rapporti economici. Per essere opponibile ai terzi (ad esempio a un acquirente o a un creditore), il provvedimento di assegnazione va trascritto.

    Cosa succede senza figli

    Se la coppia non ha figli, o se i figli sono ormai economicamente autosufficienti e non più conviventi, viene a mancare la ragione di tutela dell’assegnazione. In questi casi, di regola, la casa non viene assegnata: ciascuno fa valere il proprio titolo (proprietà, comproprietà, locazione). L’assegnazione, in altre parole, non è uno strumento di mantenimento del coniuge, ma di protezione dei figli.

    Quando cessa l’assegnazione

    Il diritto di abitazione derivante dall’assegnazione viene meno se l’assegnatario:

    • non abita più stabilmente nella casa o cessa di abitarvi;
    • convive more uxorio con un nuovo partner;
    • contrae nuove nozze.

    Inoltre l’assegnazione perde ragione quando i figli diventano autosufficienti e lasciano la casa. La cessazione va comunque accertata dal giudice, che adotta i conseguenti provvedimenti.

    Assegnazione della casa e mutuo

    Un nodo pratico frequente riguarda il mutuo. L’assegnazione della casa non sposta gli obblighi verso la banca: chi ha sottoscritto il mutuo continua a doverlo pagare secondo il contratto, indipendentemente da chi abita la casa. La ripartizione delle rate tra i coniugi è una questione da regolare negli accordi di separazione o divorzio, ma non è opponibile alla banca.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    A chi viene assegnata la casa coniugale?

    Di regola al genitore presso cui i figli vivono prevalentemente, perché il criterio guida è l’interesse dei figli. Senza figli, o con figli autosufficienti, di norma la casa non si assegna e prevale il titolo di proprietà.

    Posso essere assegnatario della casa di proprietà del mio ex?

    Sì, se vi è il collocamento dei figli. Il proprietario conserva la proprietà ma non può goderne finché dura l’assegnazione. Per opporre il diritto ai terzi il provvedimento va trascritto.

    L’assegnazione della casa dura per sempre?

    No. Cessa se l’assegnatario non vi abita più, convive con un nuovo partner o si risposa, e quando i figli diventano autosufficienti e lasciano l’abitazione.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 212 TUF – Disposizioni in materia di privatizzazioni

    Art. 212 TUF – Disposizioni in materia di privatizzazioni

    Art. 212 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni in materia di privatizzazioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il secondo periodo dell’ articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , è sostituito dal seguente: “La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di un’offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .”. Nota all’art. 212: – Il testo vigente dell’ art. 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , recante norme per l’accelerazione delle procedure di dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), già modificato dall’ art. 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 504 , convertito con legge 23 novembre 1996, n. 602 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 3 (Altre clausole statutarie). –

    1. Le società operanti nei settori di cui all’art. 2, nonché le banche e le imprese assicurative, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato o da enti pubblici anche territoriali ed economici, possono introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario non superiore, per le società di cui all’art. 2, al cinque per cento, riferito al singolo socio, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, ed al gruppo di appartenenza: per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché le società collegate; il limite riguarda altresì i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, società fiduciarie o interposta persona aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all’esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all’ art. 10, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149 , come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b), del presente decreto, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il dieci per cento delle quote o delle azioni con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.

    2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso. Alla partecipazione eccedente il limite alla data del 2 ottobre 1993 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per un periodo di tre anni dalla stessa data.

    3. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall’iscrizione delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 “.

  • Art. 211 TUF – Modifiche al T.U. bancario

    Art. 211 TUF – Modifiche al T.U. bancario

    Art. 211 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Modifiche al T.U. bancario

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’articolo 52 del T.U. bancario è sostituito dal seguente: “Articolo 52 – Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti

    1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.

    2. Le società che esercitano attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d’Italia ogni altro dato o documento richiesto.

    3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo

    23. 4. La Banca d’Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.”.

    2. All’articolo 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: “6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .”.

    3. All’articolo 111 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: “5. Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall’articolo 107, comma 6.”.

    4. L’articolo 160 del T.U. bancario è abrogato. Nota all’art. 211: – Il testo vigente dell’ art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), già modificato dall’ art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 107 (Elenco speciale). –

    1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.

    2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d’Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

    3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

    4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l’esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

    4-bis. La Banca d’Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

    5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale restano iscritti anche nell’elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell’art.

    106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’ art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 “. – Il testo vigente dell’ art. 111 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), già modificato dall’ art. 64 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 111 (Cancellazione dall’elenco generale). –

    1. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall’elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 106, comma 2, qualora venga meno una delle condizioni indicate nell’art. 106, comma 3, lettere a), b) e c), ovvero qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo.

    2. La Banca d’Italia, la CONSOB o l’UIC, nell’ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall’elenco. Per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale la cancellazione dall’elenco generale viene disposta solo previa cancellazione dall’elenco speciale da parte della Banca d’Italia.

    3. Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa contestazione degli addebiti all’intermediario finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall’UIC, ovvero dalla Banca d’Italia per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale.

    4. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori convocano l’assemblea per modificare l’oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società.

    5. Il presente art. non si applica nei casi previsti dall’art. 107, comma 6″.

  • Art. 210 TUF – Modifiche al codice civile

    Art. 210 TUF – Modifiche al codice civile

    Art. 210 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Modifiche al codice civile

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Nell’ articolo 2372, quarto comma, del codice civile sono soppresse le parole: “né ad aziende ed istituti di credito”.

    2. L’ articolo 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: “Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell’operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento di capitale deve indicarne l’ammontare.”

    3. All’ articolo 2630, primo comma, del codice civile è inserito il seguente numero: “4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell’articolo 2441 i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.”.

    4. All’ articolo 2633 del codice civile è aggiunto il seguente comma: “Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell’ultimo comma dell’articolo 2420-bis sono puniti con l’ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni.”.

    5. Nelle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , è inserito, dopo l’articolo 211, il seguente articolo: “211-bis. Il secondo periodo dell’articolo 2441, settimo comma, del codice non si applica alle azioni detenute, alla data del 7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel medesimo comma, con obbligo di offrirle agli azionisti.”. Nota all’art. 210: – Il testo vigente dell’ art. 2372, comma 4, del codice civile , già modificato dall’ art. 8 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, in legge 7 giugno 1974, n. 216 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 2372 (Rappresentanza nell’assemblea). (Omissis). La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. (Omissis)”. – L’ art. 2441 del codice civile disciplina il diritto di opzione. – Il testo vigente dell’ art. 2630 del codice civile , già modificato dall’ art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , dall’ art. 33 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30 , e dall’ art. 7 del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 315 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 2630 (Violazione di obblighi incombenti agli amministratori). – Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni gli amministratori, che: 1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate; 2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522; 3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell’assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti; 4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell’art. 2441, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte. Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a due milioni gli amministratori, che: 1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell’art. 2389; 2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l’assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 e 2446; 3) assumono per conto della società partecipazioni in altre imprese, che, per la misura e per l’oggetto, importano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo; 4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma, 2357-bis, secondo comma, 2357-ter, 2359-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 2359-ter, primo e secondo comma, e 2359-quater, secondo e terzo comma”. – Il testo vigente dell’ art. 2633 del codice civile , già modificato dall’ art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente: “Art. 2633 (Irregolarità dei titoli azionari e obbligazionari). – Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l’osservanza dell’art. 2354, oppure emettono obbligazioni in violazione dell’art. 2413, sono puniti con l’ammenda da lire centomila a un milione. Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell’ultimo comma dell’art. 2420-bis sono puniti con l’ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni”.

  • Art. 209 TUF – Società di revisione

    Art. 209 TUF – Società di revisione

    Art. 209 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Società di revisione

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le società di revisione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell’albo previsto dall’ articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , sono iscritte di diritto nell’albo previsto dall’articolo

    161. 2. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il termine previsto dall’ articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132 , è prorogato fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    3. Le società con azioni quotate conservano copia della relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, ai fini degli eventuali accertamenti dell’amministrazione finanziaria sulle corrispondenti dichiarazioni dei redditi. In caso di omissione si applicano le disposizioni dell’ articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Nota all’art. 209: – Il testo dell’ art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all’ art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216 , concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), come modificato dall’ art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 , è il seguente: “Art. 8 (Albo speciale delle società di revisione). –

    1. La commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all’esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

    2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell’albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e all’organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili; c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile , maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili; d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile , maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili; e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile , azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

    3. Per l’iscrizione nell’albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività sociale.

    4. Le società costituite all’estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell’albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e

    9. 5. Le società costituite all’estero iscritte nell’albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

    6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. È inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell’organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

    7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall’albo”. – Il testo dell’ art. 13 della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili) è il seguente: “Art. 13 (Salvezza dei diritti acquisiti). –

    1. Sono iscritti nel registro, purché presentino domanda entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano domicilio in Italia e non si trovino nelle situazioni indicate nell’ art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , coloro che alla data del 20 aprile 1995: a) sono iscritti o sono in possesso dei requisiti per essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, il periodo indicato al terzo comma dell’art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517 , è ridotto a cinque anni; b) sono in possesso di un diploma universitario in amministrazione e controllo aziendale di durata triennale e hanno svolto attività di controllo legale dei conti per almeno un anno; c) hanno superato l’esame già previsto dall’art. 13 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 ; d) hanno ottenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa il giudizio di equipollenza o corrispondenza già previsto dall’ art. 8, terzo comma, lettera c), del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 , nel testo vigente prima della modificazione introdotta con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 “. – Il testo dell’ art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall’ art. 4 del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664 , dall’ art. 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , e dall’ art. 8 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 , è il seguente: “Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture contabili). – Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al 2 comma dell’art. 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ; c) se l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell’art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art.

    32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione; b) (soppressa); c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell’art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all’ispezione una o più scritture contabili prescritte dall’art. 14, ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell’art. 14 del presente decreto. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e

    19. Il reddito d’impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell’art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.

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