Autore: Andrea Marton

  • Art. 10 D.Lgs. 201/2022 – Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà

    Art. 10 D.Lgs. 201/2022 – Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

    2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

    3. Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

    4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

    5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 24 CTS – Assemblea

    Art. 24 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Assemblea

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Nell'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente.

    2. Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l' articolo 2373 del codice civile , in quanto compatibile.

    3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile , in quanto compatibili. ((4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza))

    5. L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo , quarto , quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile , in quanto compatibili.

    6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

  • Art. 12 L. 300/1970 – Istituti di patronato

    Art. 12 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Istituti di patronato

    In vigore dal 20/05/1970

    Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 , hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

  • Art. 37 D.Lgs. 231/2001 – Casi di improcedibilità

    Art. 37 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Casi di improcedibilità

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

  • Voucher e buoni-corrispettivo IVA: casi pratici art. 6-bis T.U.IVA

    I buoni-corrispettivo (voucher) sono strumenti diffusi nel commercio al dettaglio, nel turismo e nei programmi corporate, ma la loro disciplina IVA non e affatto banale. Capire se un voucher e monouso o multiuso decide il momento in cui l’imposta diventa esigibile, chi deve fatturare e come si gestisce il riscatto. In questi casi pratici applichiamo l’art. 6-bis T.U.IVA a scenari reali: catene di ristorazione, piattaforme turistiche, carte regalo di libreria, gift card aziendali e voucher promozionali gratuiti.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 6-bis T.U.IVA e stato introdotto dal D.Lgs. 29 novembre 2018 n. 141, in attuazione della Direttiva UE 2016/1065 del 27 giugno 2016, ed e in vigore dal 29 dicembre 2018. La norma da una definizione armonizzata di buono-corrispettivo (voucher): si tratta di uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo (totale o parziale) per una cessione di beni o una prestazione di servizi, con indicazione, sullo strumento stesso o nella relativa documentazione, dei beni/servizi che ne formano oggetto, dell’identita dei potenziali fornitori e delle condizioni d’uso.

    La portata dell’art. 6-bis e duplice: da un lato qualifica il voucher come strumento giuridicamente rilevante ai fini IVA, dall’altro rinvia agli articoli successivi del Titolo I per distinguere tra buoni monouso (art. 6-ter) e buoni multiuso (art. 6-quater), che hanno regimi di esigibilita radicalmente diversi. La definizione e tassativa: non basta che uno strumento sia chiamato “voucher” o “buono” per rientrare nella disciplina; serve la presenza dell’obbligo di accettazione e la chiara identificazione (anche solo nelle condizioni d’uso) di cosa puo essere acquistato e presso quali fornitori.

    La norma chiarisce inoltre cosa non e voucher ai fini IVA: gli strumenti di pagamento generici (carte prepagate “aperte”, moneta elettronica) restano fuori dalla disciplina, perche non incorporano l’obbligo di accettazione per una specifica cessione/prestazione. Anche i buoni sconto, che danno diritto a una riduzione di prezzo ma non rappresentano il corrispettivo, sono esclusi e seguono la regola generale dello sconto.

    Voucher monouso vs multiuso

    La distinzione fondamentale, introdotta dall’art. 6-bis e sviluppata nei successivi 6-ter e 6-quater, ruota intorno a un criterio semplice: al momento dell’emissione, sono gia noti tutti gli elementi necessari a determinare l’IVA dovuta sull’operazione sottostante?

    • Voucher monouso: gia all’emissione si conosce il luogo della cessione/prestazione e l’imposta applicabile (aliquota e base imponibile). Esempio tipico: un buono spendibile solo presso una catena di fast food italiana per pasti standard al 10%.
    • Voucher multiuso: all’emissione manca uno o piu elementi rilevanti per l’IVA, perche il portatore puo scegliere tra beni/servizi con aliquote diverse, fornitori in piu Stati membri o categorie eterogenee (es. una gift card valida per libri al 4%, elettronica al 22% e abbigliamento al 22% in negozi UE).

    La qualificazione si fa al momento dell’emissione e non puo essere modificata in corso di validita: anche se di fatto il portatore di un voucher multiuso lo usa per un singolo prodotto a una sola aliquota, il regime resta quello del multiuso.

    Quando matura l’IVA: emissione o utilizzo

    Il momento di esigibilita dell’IVA cambia radicalmente in funzione del tipo di voucher:

    • Monouso (art. 6-ter): ogni trasferimento del buono e considerato come effettuazione della cessione/prestazione sottostante. L’IVA e dovuta gia all’emissione e a ogni successivo passaggio in catena, perche tutti gli elementi sono noti. La cessione fisica del bene o l’esecuzione del servizio in fase di riscatto non da luogo a un’ulteriore operazione rilevante.
    • Multiuso (art. 6-quater): il trasferimento del buono non e operazione rilevante ai fini IVA. L’imposta diventa esigibile solo al momento dell’utilizzo effettivo, quando il portatore riscatta il voucher per ottenere il bene/servizio: solo allora si conoscono i dati necessari (cosa e stato scelto, dove, a quale aliquota).

    Questa differenza incide sui flussi di cassa, sulla liquidazione periodica IVA, sulla gestione contabile dei voucher non riscossi (“breakage”) e sulle modalita di fatturazione lungo la catena distributiva (emittente, distributore, esercente finale).

    Caso 1 – Catena fast food: voucher monouso “menu standard”

    Una catena di ristorazione rapida con 80 punti vendita in Italia emette buoni del valore facciale di 15 euro spendibili solo nei propri locali per pasti del menu standard (panini, bevande, dessert), tutti con aliquota IVA del 10%. I buoni sono venduti anche tramite distributori terzi (supermercati, edicole, portali online) con un margine commerciale.

    • Qualificazione: voucher monouso (art. 6-ter). All’emissione e gia noto il luogo (Italia, esercizi della catena), la tipologia di prestazione (somministrazione alimenti) e l’aliquota (10%).
    • Esigibilita: l’IVA al 10% e dovuta dalla catena gia al momento dell’emissione e cessione al distributore, sulla base del corrispettivo che la catena incassa dal distributore stesso.
    • Catena distributiva: ogni trasferimento successivo (distributore -> cliente finale) e a sua volta operazione rilevante ai fini IVA al 10%.
    • Riscatto: la consegna effettiva del pasto al portatore non genera una nuova operazione IVA: l’imposta e gia stata applicata.

    Caso 2 – Piattaforma turismo: voucher multiuso hotel/musei/cibo

    Una piattaforma di turismo digitale vende “city pass” da 80 euro che il portatore puo usare, entro 12 mesi, presso una rete convenzionata di hotel (10%), musei (10%), ristoranti (10%), negozi di abbigliamento (22%) e attivita di trasporto urbano (10%) in piu citta italiane. La piattaforma trasferisce poi le somme agli esercenti convenzionati a fronte dei riscatti effettivi, trattenendo una commissione.

    • Qualificazione: voucher multiuso (art. 6-quater). All’emissione il mix di beni/servizi a diverse aliquote rende impossibile determinare l’IVA dovuta.
    • Esigibilita: la vendita del city pass al cliente finale non e operazione rilevante ai fini IVA; il flusso di cassa iniziale e “neutro” sotto il profilo dell’imposta.
    • Riscatto: a ogni utilizzo, l’esercente convenzionato (hotel, museo, ristorante, negozio) emette documento fiscale con l’aliquota propria della prestazione effettivamente resa.
    • Commissioni di intermediazione: la commissione trattenuta dalla piattaforma e operazione autonoma, assoggettata a IVA al 22% come prestazione di servizi.

    Caso 3 – Carta regalo libreria specifica

    Una libreria indipendente emette carte regalo da 25 e 50 euro spendibili esclusivamente in negozio per l’acquisto di libri (aliquota IVA 4%) ed eventualmente articoli di cartoleria (22%). L’ufficio contabile deve decidere come trattare le carte ai fini IVA.

    • Qualificazione: dipende dal raggio di utilizzo. Se la carta e spendibile solo per libri (4%), e voucher monouso. Se include anche cartoleria a aliquota diversa, diventa multiuso.
    • Buona pratica: l’ufficio contabile valuta se restringere l’uso della carta (es. “valida solo per libri”) per ottenere un voucher monouso con esigibilita anticipata, oppure se mantenere l’apertura merceologica accettando il regime multiuso con esigibilita differita al riscatto.
    • Breakage: per i voucher multiuso non riscattati alla scadenza, l’ufficio contabile deve valutare il trattamento del valore residuo (eventuale ricavo da rilevare come sopravvenienza), distinto dalla disciplina IVA.

    Caso 4 – Corporate gift card a uso libero

    Un’azienda acquista da un operatore IVA specializzato 500 gift card del valore di 50 euro ciascuna, spendibili presso un circuito di oltre 200 esercenti convenzionati (alimentari, abbigliamento, elettronica, ristorazione, servizi) per regalare i dipendenti come premio aziendale.

    • Qualificazione: voucher multiuso (art. 6-quater). La rete convenzionata copre prestazioni con aliquote diverse (4%, 10%, 22%) e categorie merceologiche eterogenee.
    • Acquisto da parte dell’azienda: l’acquisto delle gift card non genera IVA detraibile, perche il trasferimento del voucher multiuso non e operazione rilevante.
    • Distribuzione ai dipendenti: profilo da gestire come fringe benefit secondo le regole proprie (oltre il limite di esenzione concorre al reddito di lavoro dipendente).
    • Riscatto presso i convenzionati: ogni esercente fattura/scontrina con l’aliquota propria della specifica cessione/prestazione al portatore.

    Caso 5 – Voucher promozionale gratuito

    Una catena di centri estetici lancia una campagna marketing distribuendo 10.000 voucher “gratuita” del valore facciale di 30 euro spendibili come sconto sul primo trattamento. Il voucher non e venduto: e regalato a fronte di iscrizione alla newsletter.

    • Qualificazione: probabilmente non rientra nella disciplina dei voucher art. 6-bis. Se opera come buono sconto (riduzione di prezzo applicata al momento del trattamento), e fuori dal perimetro: si applica la disciplina dello sconto sul corrispettivo dell’operazione principale.
    • Trattamento: la prestazione estetica e fatturata/scontrinata al netto dello sconto, con IVA al 22% sulla base imponibile effettiva. Nessun adempimento specifico legato al voucher come tale.
    • Attenzione: se il voucher fosse invece “prepagato” e ceduto a titolo oneroso, anche a importo simbolico, la qualificazione cambierebbe e si applicherebbe la disciplina monouso/multiuso.

    Quando e come applicare la disciplina

    L’art. 6-bis e la cornice dentro la quale ogni operatore IVA deve impostare la gestione dei voucher. I momenti chiave sono:

    • In fase di progettazione: l’ufficio contabile, insieme al marketing, sceglie il perimetro merceologico del voucher (mono-prodotto, mono-aliquota o aperto). E qui che si decide se avere un monouso o un multiuso.
    • In fase di emissione: occorre documentare termini e condizioni (chi accetta il voucher, per quali beni/servizi, scadenza, modalita di riscatto). Questi elementi sono parte integrante della qualificazione.
    • In fase di liquidazione periodica: l’operatore IVA distingue tra incassi da voucher monouso (gia IVA-imponibili) e da multiuso (fuori campo all’emissione, IVA al riscatto).
    • In fase di chiusura esercizio: l’ufficio contabile gestisce i voucher non riscattati (breakage) e le eventuali rettifiche, con il supporto di un operatore IVA esperto in caso di catene distributive complesse o operazioni transfrontaliere.

    Per circuiti internazionali (voucher utilizzabili in piu Stati membri UE), e essenziale verificare le regole di territorialita e il recepimento della Direttiva 2016/1065 nei singoli Paesi, per evitare sovrapposizioni o vuoti di imposizione.

    Norme e fonti

    • Art. 6-bis T.U.IVA – Definizione di buono-corrispettivo (D.P.R. 633/1972)
    • Art. 6-ter T.U.IVA – Disciplina dei buoni-corrispettivo monouso
    • Art. 6-quater T.U.IVA – Disciplina dei buoni-corrispettivo multiuso
    • D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 141 – Recepimento della Direttiva UE 2016/1065 (in vigore dal 29 dicembre 2018)
    • Direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016 – Armonizzazione del trattamento IVA dei buoni

    Domande frequenti

    Una carta prepagata con marchio circuiti di pagamento e un voucher ai fini IVA?
    No. Le carte prepagate “aperte” (utilizzabili come strumento di pagamento generico presso qualsiasi esercente convenzionato al circuito) non incorporano l’obbligo di accettazione per una specifica cessione/prestazione e non identificano beni/servizi: restano fuori dalla disciplina dell’art. 6-bis e sono trattate come strumenti di pagamento.

    Cosa succede se un voucher multiuso scade senza essere usato?
    Sul piano IVA non si verifica mai il momento di esigibilita, perche manca il riscatto. L’eventuale somma incassata dall’emittente resta acquisita: il trattamento contabile e fiscale del valore non riscattato (breakage) segue le regole proprie del bilancio e del reddito d’impresa, ma non genera IVA.

    Un voucher “sconto 10 euro su acquisto minimo di 50 euro” e un voucher ai sensi dell’art. 6-bis?
    No, e un buono sconto. Non funziona come corrispettivo, ma come riduzione di prezzo applicata al momento dell’operazione principale. Si tratta nella fattura/scontrino come sconto sulla base imponibile, secondo la disciplina ordinaria.

    Posso cambiare la qualificazione di un voucher dopo l’emissione?
    No. La qualificazione (monouso o multiuso) e cristallizzata al momento dell’emissione sulla base degli elementi noti e delle condizioni d’uso. Modifiche successive (es. ampliamento della rete convenzionata) richiedono valutazioni specifiche e in alcuni casi possono configurare un nuovo voucher; per i casi complessi e prudente coinvolgere un operatore IVA esperto.

    Vedi anche: Voucher multiuso MPV e IVA, Buono-corrispettivo monouso (SPV), Ventilazione dei corrispettivi, Corrispettivi telematici, Rimborso IVA e IVA presupposti applicativi.

  • Art. 12 ter D.Lgs. 74/2000 – (Casi particolari di confisca)

    Art. 12 ter D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – (Casi particolari di confisca)

    In vigore dal 15/04/2000

    ((1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l' articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1; e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2)) ((8))

  • Art. 21 D.Lgs. 79/2011 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo

    Art. 21 D.Lgs. 79/2011 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    2. L’attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

    3. L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.

  • Art. 53 TULPS – Classificazione e controllo dei prodotti esplodenti

    Art. 53 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.

    2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

    3. L'iscrizione nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del presente testo unico dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza. Gli articoli pirotecnici marcati CE non necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma.

    4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

    5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.

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  • Art. 35 D.Lgs. 141/2024 – Custodia e distruzione di campioni di merci

    Art. 35 D.Lgs. 141/2024 – Custodia e distruzione di campioni di merci

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l’Agenzia può esigere che l’operatore provveda, entro il termine fissato dall’ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l’effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente tale termine, l’Agenzia procede, a spese dell’operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione non sia possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.

  • Art. 802 Codice della Navigazione – Divieto di partenza

    Art. 802 Codice della Navigazione – Divieto di partenza

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a. .

  • Concordato preventivo art. 160 L.Fall.: presupposti – casi pratici

    L’art. 160 L.Fall. ha rappresentato per oltre ottant’anni la norma di apertura della disciplina del concordato preventivo, fissando i presupposti soggettivi e oggettivi per accedere alla procedura e regolando il contenuto minimo del piano e della proposta. Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), la norma e’ stata abrogata e i suoi contenuti sono stati riassorbiti negli artt. 84-120 CCII, con una nuova architettura sistematica. Capire dove finisce l’art. 160 L.Fall. e dove comincia l’art. 84 CCII e’ essenziale per le procedure ancora pendenti, per i giudizi in corso e per ogni richiamo a precedenti anteriori al CCII.

    Il quadro dell’abrogazione

    La legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ha governato la materia concorsuale per ottant’anni, con il concordato preventivo come strumento centrale di soluzione negoziata della crisi. L’art. 160 L.Fall. era il pilastro della disciplina perche’ definiva chi poteva chiedere l’ammissione, quale stato dell’impresa la giustificava, quale doveva essere il contenuto della proposta e quale percentuale minima andava assicurata ai creditori chirografari nei concordati liquidatori.

    Il CCII ha sostituito integralmente la legge fallimentare a partire dal 15 luglio 2022. La disciplina sostanziale del concordato preventivo e’ oggi contenuta negli artt. 84-120 CCII, con un mutamento non solo terminologico ma anche concettuale: il “fallimento” e’ diventato “liquidazione giudiziale”, la nozione di “stato di crisi” e’ stata raffinata e codificata, sono stati introdotti strumenti di allerta e composizione negoziata, ed e’ stata ridisegnata la distinzione tra concordato in continuita’ e concordato liquidatorio.

    I presupposti storici dell’art. 160 L.Fall.

    Prima dell’abrogazione, l’art. 160 L.Fall. richiedeva:

    • Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale non piccolo, non agricolo, in possesso dei requisiti dimensionali fissati dall’art. 1 L.Fall.
    • Presupposto oggettivo: stato di crisi, comprensivo dello stato di insolvenza, da intendersi come incapacita’ attuale o prospettica di adempiere regolarmente alle obbligazioni.
    • Contenuto del piano: ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma, con possibilita’ di suddividere i creditori in classi e di prevedere trattamenti differenziati.
    • Soglia minima nel concordato liquidatorio: pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari (soglia introdotta dalla riforma del 2015 con il D.L. 83/2015).

    Questi presupposti sono stati interpretati dalla prassi e dalla giurisprudenza per quasi vent’anni dopo la riforma del 2005-2007, generando un corpus tecnico molto stratificato.

    La corrispondenza con l’art. 84 CCII

    L’art. 84 CCII ha riscritto i presupposti del concordato preventivo:

    • Conferma l’accesso per l’imprenditore commerciale non minore (art. 2, comma 1, lett. d, CCII).
    • Definisce in modo piu’ articolato lo stato di crisi (probabilita’ di futura insolvenza) e lo stato di insolvenza (art. 2, comma 1, lett. a-b, CCII).
    • Distingue chiaramente concordato in continuita’ aziendale (art. 84, comma 2, CCII) e concordato liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII).
    • Innalza la soglia per il concordato liquidatorio: apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo e soddisfacimento minimo del 20% dei crediti chirografari.
    • Per il concordato in continuita’ richiede che il soddisfacimento dei creditori avvenga in misura prevalente dal ricavato della prosecuzione dell’attivita’.

    5 situazioni pratiche

    Caso 1 – SRL in crisi che propone concordato al 30% ai chirografari

    Una SRL manifatturiera con ricavi 4 mln e 2,3 mln di debiti (1,1 mln verso fornitori chirografari, 800k banche ipotecarie, 400k erario privilegiato) deposita ricorso per concordato preventivo nel maggio 2026. Il piano prevede vendita di un capannone non strategico e prosecuzione attivita’ caratteristica con apporto di nuovo socio per 250k. La proposta offre il 100% ai privilegiati e il 30% ai chirografari in 4 anni. La disciplina applicabile e’ quella del CCII (art. 84 e seguenti), non piu’ l’art. 160 L.Fall. La soglia del 20% chirografari e’ superata; va valutata la natura (continuita’ o liquidatorio misto) e l’apporto esterno del 10% sull’attivo. I richiami giurisprudenziali ad art. 160 L.Fall. servono solo come precedente interpretativo storico.

    Caso 2 – Concordato in continuita’ aziendale

    Una societa’ di servizi logistici con 80 dipendenti propone un concordato in continuita’ diretta: l’azienda prosegue l’attivita’ sotto la gestione dell’imprenditore in possesso, il piano prevede ristrutturazione del debito bancario, dilazione del debito erariale e pagamento integrale dei dipendenti. La soddisfazione dei creditori avviene in misura prevalente dai ricavi futuri della gestione. Si applica l’art. 84, comma 2, CCII (continuita’ diretta), non piu’ l’art. 160 L.Fall. La regola della prevalenza del flusso da continuita’ e’ codificata, non piu’ affidata all’interpretazione giurisprudenziale ex L.Fall.

    Caso 3 – Concordato liquidatorio puro

    Un imprenditore individuale commerciale, cessata l’attivita’, propone concordato liquidatorio: vendita di tutti i beni, riparto secondo cause di prelazione, soddisfacimento dei chirografari al 22% con apporto di un finanziatore esterno pari al 12% dell’attivo. Sotto l’art. 160 L.Fall. (post-riforma 2015) sarebbe stato sufficiente il 20% senza obbligo di apporto esterno; oggi l’art. 84, comma 4, CCII richiede tanto la soglia del 20% quanto l’apporto esterno del 10%, requisiti entrambi soddisfatti. Differenza pratica: la riforma CCII ha reso piu’ selettivo il concordato meramente liquidatorio per disincentivarlo a favore della liquidazione giudiziale.

    Caso 4 – Suddivisione in classi con percentuale 50% chirografari

    Un’impresa edile in crisi suddivide i creditori in 4 classi (chirografari fornitori strategici, chirografari fornitori non strategici, banche chirografarie, erario chirografario degradato). Offre 50% ai fornitori strategici, 25% agli altri chirografari, 15% alle banche chirografarie con cessione di crediti, 30% all’erario degradato. La suddivisione in classi era prevista dall’art. 160 L.Fall. ed e’ confermata dall’art. 85 CCII, con regole sulla formazione delle classi e sul cram down piu’ dettagliate (artt. 109 e 112 CCII). Il trattamento differenziato e’ lecito se motivato e omogeneo all’interno della classe.

    Caso 5 – Procedure pendenti e disciplina transitoria

    Una SRL aveva depositato ricorso per concordato preventivo nel febbraio 2022, prima del 15 luglio 2022. L’art. 390 CCII (norme transitorie) stabilisce che alle procedure pendenti continuano ad applicarsi le disposizioni della legge fallimentare. Il giudice delegato, gli organi della procedura e le parti devono quindi continuare a richiamare l’art. 160 L.Fall. e gli articoli successivi, non gli artt. 84-120 CCII. Questo rende ancora vivo lo studio dell’art. 160 L.Fall. per le procedure non ancora chiuse.

    Il ruolo delle classi e dei privilegiati

    Sia l’art. 160 L.Fall. sia l’art. 85 CCII consentono la formazione di classi di creditori con trattamenti differenziati, purche’ la suddivisione sia ragionevole, ancorata a posizioni giuridiche o interessi economici omogenei, e motivata nel piano. Sotto la L.Fall. la giurisprudenza aveva fissato i confini del sindacato del tribunale sulla congruita’ delle classi; il CCII recepisce questi principi e li integra con regole piu’ analitiche sul cram down infraclasse e interclasse (art. 112 CCII), sulla relativa priority rule per il concordato in continuita’ e sulla absolute priority rule per il concordato liquidatorio. La transizione, dal punto di vista del piano industriale e finanziario, richiede dunque maggior cura nella scelta del tipo di concordato perche’ le regole di distribuzione del valore tra classi divergono significativamente.

    Quando l’art. 160 L.Fall. rileva ancora

    Pur essendo abrogato, l’art. 160 L.Fall. continua a essere rilevante in tre scenari:

    • Procedure pendenti: in forza dell’art. 390 CCII, ai ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022 si applica integralmente la disciplina della legge fallimentare.
    • Giudizi in corso: opposizioni all’omologa, reclami, azioni revocatorie e accertamenti del passivo originati da concordati ex L.Fall. proseguono con la disciplina previgente.
    • Interpretazione del CCII: la giurisprudenza formatasi sull’art. 160 L.Fall. resta orientativa per l’interpretazione delle nozioni di stato di crisi, percentuale di soddisfacimento e formazione delle classi nel CCII, in continuita’ di concetti.

    L’imprenditore in difficolta’, il curatore o liquidatore giudiziale, i creditori e l’organismo di composizione della crisi devono dunque conoscere entrambi i quadri normativi e applicare quello corretto in base alla data del ricorso.

    Norme di riferimento

    • Art. 160 L.Fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) – abrogato dal 15/7/2022: presupposti del concordato preventivo, contenuto del piano, soglia 20% chirografari nel concordato liquidatorio.
    • Art. 84 CCII (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) – concordato preventivo: finalita’, distinzione tra continuita’ aziendale e liquidazione, soglia 20% e apporto esterno 10%.
    • Art. 85 CCII – suddivisione dei creditori in classi e trattamento dei privilegiati.
    • Art. 86 CCII – moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati.
    • Art. 390 CCII – norme transitorie: alle procedure pendenti al 15/7/2022 si applica la disciplina della legge fallimentare.

    FAQ

    L’art. 160 L.Fall. e’ ancora applicabile oggi?

    No, e’ stato abrogato dal CCII a decorrere dal 15 luglio 2022. Continua a essere applicabile solo alle procedure di concordato preventivo il cui ricorso e’ stato depositato prima di tale data, in forza della disciplina transitoria dell’art. 390 CCII.

    Qual e’ la differenza principale tra art. 160 L.Fall. e art. 84 CCII per il concordato liquidatorio?

    Sotto l’art. 160 L.Fall. (post-riforma 2015) era sufficiente garantire ai chirografari almeno il 20% del credito. L’art. 84, comma 4, CCII richiede sia il 20% di soddisfacimento sia un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo: la disciplina e’ piu’ selettiva e disincentiva il concordato liquidatorio puro.

    Lo stato di crisi della L.Fall. coincide con quello del CCII?

    Le due nozioni sono vicine ma non identiche. La L.Fall. parlava genericamente di stato di crisi comprensivo dell’insolvenza; il CCII (art. 2, comma 1, lett. a) definisce lo stato di crisi come probabilita’ di futura insolvenza, con maggiore enfasi sulla dimensione prospettica e sull’allerta precoce.

    Cosa succede a un concordato preventivo depositato nel 2022 prima del 15 luglio?

    Si applica integralmente la legge fallimentare, compreso l’art. 160. Il giudice delegato, il commissario giudiziale e gli organi della procedura proseguono con la disciplina previgente fino alla chiusura del concordato, ai sensi dell’art. 390 CCII.

  • Art. 3 L. 300/1970 – Personale di vigilanza

    Art. 3 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Personale di vigilanza

    In vigore dal 20/05/1970

    I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.