← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'ENAC può vietare la partenza degli aeromobili quando dai controlli ex art. 801 emergano situazioni pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione aerea.
  • Il divieto scatta anche in caso di violazione degli obblighi di polizia, sicurezza della navigazione, norme sanitarie e doganali accertate dalle autorità competenti.
  • L'ENAC può vietare la partenza anche per mancato pagamento di tasse, diritti e tariffe aeroportuali, incluse quelle dovute a ENAV S.p.a., su segnalazione del gestore aeroportuale o di ENAV.
  • Il divieto si coordina con il potere di fermo dell'aeromobile previsto dall'art. 1058 del codice.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 802 Codice della Navigazione — Divieto di partenza

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'ENAC vieta la partenza degli aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché quando risultano violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav S.p.a. .

Commento

Ratio e struttura della norma

L'articolo 802 del Codice della navigazione attribuisce all'ENAC il potere di vietare la partenza degli aeromobili in una pluralità di ipotesi distinte, che il legislatore ha articolato in due commi. Il primo comma raggruppa le ipotesi legate alla sicurezza della navigazione e al rispetto degli obblighi pubblicistici; il secondo comma aggiunge — con un meccanismo attivabile anche su segnalazione esterna — il divieto per mancato pagamento di oneri aeroportuali. La norma è uno strumento essenziale nell'architettura di vigilanza ENAC: senza il potere di fermo alla partenza, l'accertamento delle irregolarità rimarrebbe privo di effetto pratico immediato.

Le ipotesi del primo comma: sicurezza e obblighi pubblici

Il primo comma prevede tre fattispecie distinte di divieto di partenza:

1. Situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, emerse dai controlli ex art. 801. Si tratta dell'ipotesi più ampia: qualunque condizione fisica dell'aeromobile, carenza documentale o anomalia tecnica che, secondo la valutazione tecnica degli ispettori ENAC, comprometta o possa compromettere la sicurezza del volo. Il parametro è quello della ragionevole previsione di rischio, non della certezza del sinistro: l'ENAC non deve attendere che si verifichi un incidente per esercitare il potere cautelare.

2. Violazione degli obblighi di polizia e sicurezza della navigazione. Rientrano in questa categoria le violazioni delle norme sul piano di volo, sullo spazio aereo, sull'equipaggio minimo, sulla navigabilità dell'aeromobile, nonché le norme di polizia aeronautica dettate dal codice e dai regolamenti ENAC.

3. Inadempienza degli obblighi sanitari e doganali, accertata dalle autorità competenti (Ministero della salute per il profilo sanitario, Agenzia delle Dogane per quello doganale). L'ENAC interviene su comunicazione delle autorità settoriali: il meccanismo è di coordinamento tra amministrazioni, con l'ENAC come organo esecutore del divieto.

Il secondo comma: divieto per mancato pagamento di oneri

Il secondo comma introduce una fattispecie diversa per natura: il divieto di partenza per mancato pagamento di tasse, diritti e tariffe aeroportuali, anche dovute a ENAV S.p.a. Il potere si attiva su segnalazione del gestore aeroportuale o di ENAV, e si configura come uno strumento di tutela del credito delle autorità aeroportuali pubbliche e para-pubbliche, che avrebbero altrimenti difficoltà a recuperare i propri crediti una volta che l'aeromobile abbia lasciato il territorio italiano.

Le tasse e i diritti aeroportuali comprendono: le tasse di atterraggio e decollo, i diritti di handling, le tariffe di uso dell'infrastruttura aeroportuale, i corrispettivi dovuti a ENAV S.p.a. per i servizi di navigazione aerea (rotta, terminale, meteo). L'ENAV S.p.a. — gestore dei servizi di navigazione aerea — ha un ruolo specificamente menzionato nella norma come soggetto legittimato a segnalare i mancati pagamenti, a testimonianza dell'importanza economica dei proventi derivanti dai servizi di controllo del traffico aereo.

Il coordinamento con l'art. 1058: fermo dell'aeromobile

La norma fa salvo «quanto stabilito dall'art. 1058», che disciplina il fermo dell'aeromobile come misura cautelare a tutela dei crediti vantati nei confronti dell'esercente. Il fermo è una misura più intensa del divieto di partenza — che è un provvedimento amministrativo ENAC — poiché incide sulla disponibilità giuridica dell'aeromobile ed è disposto dall'autorità giudiziaria su istanza del creditore. I due istituti si coordinano: il divieto di partenza ha natura amministrativa e immediata; il fermo ha natura cautelare giudiziaria e può sopravvivere al pagamento degli oneri aeroportuali se tutela altri crediti vantati nei confronti dell'esercente.

Profili pratici e tutele procedurali

Il divieto di partenza è un provvedimento amministrativo a efficacia immediata, adottato in via d'urgenza. L'esercente ha diritto a essere informato dei motivi del divieto e può proporre ricorso al TAR avverso il provvedimento, ma i tempi della giustizia amministrativa rendono tale rimedio di scarsa utilità pratica nell'immediato. Sul piano operativo, la soluzione più rapida è la regolarizzazione della situazione — pagamento degli oneri, esibizione dei documenti mancanti, eliminazione della non conformità tecnica — e la richiesta di revoca del divieto a ENAC. In ambito internazionale, il divieto di partenza può avere rilevanza sul rating di sicurezza del vettore nel sistema SAFA, potenzialmente incidendo sulle autorizzazioni operative in altri Stati europei.

Casi pratici

Caso 1: Divieto per anomalia tecnica emersa dall'ispezione

Durante una ramp inspection ex art. 801, gli ispettori ENAC rilevano su un aeromobile di Tizio un'anomalia all'impianto idraulico che — secondo la valutazione tecnica — pregiudica la sicurezza della navigazione. L'ENAC emette immediatamente il divieto di partenza ex art. 802, primo comma: l'aeromobile resta a terra sino a quando il tecnico di manutenzione non certifica la risoluzione del guasto e il ripristino della piena aeronavigabilità.

Caso 2: Blocco per mancato pagamento delle tariffe ENAV

Caio, esercente di una piccola compagnia charter, ha accumulato un significativo debito verso ENAV S.p.a. per i servizi di navigazione aerea non pagati. ENAV segnala la situazione all'ENAC, il quale emette il divieto di partenza ai sensi dell'art. 802, secondo comma, per tutti gli aeromobili della compagnia sino al pagamento integrale o alla prestazione di idonee garanzie. La compagnia non può operare alcun volo finché il debito non viene regolarizzato.

Caso 3: Divieto per inadempienza degli obblighi sanitari

Un aeromobile di Sempronio, proveniente da un Paese con rischio di patologie trasmissibili, non ha effettuato le dichiarazioni sanitarie obbligatorie richieste dall'autorità sanitaria di frontiera. Il Ministero della salute comunica l'inadempienza all'ENAC, che emette il divieto di ripartenza sino al completamento delle procedure sanitarie previste — visita medica dell'equipaggio, verifica dello stato di salute dei passeggeri, eventuale quarantena — secondo quanto disposto dal Regolamento sanitario internazionale (RSI 2005).

Domande frequenti

In quali casi l'ENAC può vietare la partenza di un aeromobile?

L'art. 802 prevede tre categorie: situazioni di rischio per la sicurezza emerse dall'ispezione ex art. 801, violazioni degli obblighi di polizia/sicurezza/sanitari/doganali, e mancato pagamento di tasse e diritti aeroportuali (comprese le tariffe ENAV) su segnalazione del gestore aeroportuale o di ENAV.

Il divieto di partenza per mancato pagamento può essere revocato?

Sì, una volta che l'esercente abbia pagato integralmente il debito o prestato idonea garanzia. L'ENAC, ricevuta la conferma dal gestore aeroportuale o da ENAV, può revocare il divieto e consentire la ripresa dei voli.

Qual è la differenza tra divieto di partenza (art. 802) e fermo dell'aeromobile (art. 1058)?

Il divieto di partenza è un provvedimento amministrativo ENAC a efficacia immediata. Il fermo ex art. 1058 è una misura cautelare giudiziaria, disposta dall'autorità giudiziaria su istanza del creditore, che incide sulla disponibilità giuridica dell'aeromobile e può sopravvivere al pagamento degli oneri aeroportuali.

Un vettore straniero soggetto a divieto di partenza in Italia subisce conseguenze in altri Paesi UE?

Sì. Il divieto di partenza collegato a rilievi di sicurezza viene segnalato nel sistema SAFA europeo coordinato dall'EASA, e può incidere negativamente sul profilo di sicurezza del vettore, con possibili ripercussioni sulle autorizzazioni operative in altri Stati membri.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.