- In caso di incidente o inconveniente aeronautico in mare, l'autorità competente informa immediatamente l'autorità marittima sede dell'organismo di soccorso, l'ENAC e l'ANSV.
- L'organismo preposto al soccorso marittimo — in Italia il MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) della Guardia Costiera — gestisce le operazioni di ricerca e salvataggio delle persone.
- Il regime applicabile è quello del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, che recepisce la Convenzione di Amburgo del 1979 sul soccorso in mare.
- Il centro di soccorso marittimo invia all'ENAC e all'ANSV un rapporto sugli interventi e ogni elemento utile per l'inchiesta tecnica e gli accertamenti di competenza.
- La norma realizza il coordinamento tra il diritto della navigazione aerea e il diritto marittimo per la gestione degli incidenti aerei in mare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 830 Codice della Navigazione — Incidenti aeronautici in mare
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Qualora si verifichi un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorità che ne ha notizia informa immediatamente l'autorità marittima, sede di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati e sui soccorsi prestati, nonché ogni utile elemento, all'ENAC e all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi accertamenti e le incombenze di competenza.
Commento
La specificità degli incidenti aeronautici in mare
L'articolo 830 del Codice della navigazione disciplina la procedura speciale applicabile agli incidenti e agli inconvenienti aeronautici che si verificano in mare. La specificità di questa categoria di eventi rispetto agli incidenti terrestri è evidente: in mare, le operazioni di soccorso alle persone e di recupero dei rottami richiedono il coinvolgimento delle autorità marittime e l'attivazione di sistemi specializzati di ricerca e salvataggio che non sono di competenza dell'aviazione civile. La norma crea quindi una procedura di coordinamento tra il sistema aeronautico (ENAC, ANSV) e il sistema marittimo (autorità marittima, organismo di soccorso in mare), in modo da garantire sia la tempestività dei soccorsi sia la correttezza dell'inchiesta tecnica.
Il sistema SAR marittimo e il D.P.R. 662/1994
Il riferimento normativo fondamentale è il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, firmata ad Amburgo il 27 aprile 1979 (Convenzione SAR). La Convenzione SAR ha istituito un sistema globale di zone di ricerca e salvataggio (SAR Regions) in cui ciascuno Stato è responsabile del coordinamento delle operazioni. Per l'Italia, il coordinamento delle operazioni SAR in mare è affidato al MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), con sede alla Guardia Costiera di Roma, che gestisce la rete di centri di soccorso distribuiti lungo le coste italiane (MRSC — Maritime Rescue Sub-Centres). In caso di incidente aeronautico in mare, il MRCC è l'organismo operativamente competente per le operazioni di ricerca e salvataggio delle persone, mentre l'ANSV mantiene la competenza per l'inchiesta tecnica sulle cause dell'evento.
Il flusso informativo e i soggetti coinvolti
L'art. 830 stabilisce un flusso informativo articolato in due fasi. La prima fase è la comunicazione dell'evento: l'autorità che ha notizia dell'incidente o dell'inconveniente in mare informa immediatamente l'autorità marittima competente (quella che ha sede nell'organismo preposto al soccorso marittimo), l'ENAC e l'ANSV. La norma non specifica chi sia il soggetto attivo, utilizzando il generico «l'autorità che ne ha notizia»: può essere il centro di controllo del traffico aereo (ENAV), le forze di polizia, la Guardia di Finanza, qualsiasi altra pubblica autorità che apprenda dell'evento. La seconda fase è la trasmissione del rapporto: dopo aver completato le operazioni di ricerca e salvataggio, l'organismo preposto al soccorso marittimo invia un rapporto dettagliato sugli interventi effettuati, sui soccorsi prestati e su ogni altro elemento utile all'ENAC e all'ANSV, che lo utilizzeranno per i propri accertamenti. Questo rapporto è di grande utilità investigativa: contiene informazioni sulle condizioni meteo-marine al momento dell'incidente, sulla posizione del relitto, sullo stato delle vittime recuperate, sulle testimonianze degli eventuali superstiti.
Coordinamento tra inchiesta aerea e inchiesta marittima
Negli incidenti che coinvolgono aeromobili in mare, possono sorgere questioni di coordinamento tra l'inchiesta tecnica aeronautica condotta dall'ANSV e l'inchiesta marittima eventualmente condotta dall'autorità portuale o dalla Capitaneria di porto. In linea di principio, la competenza per l'inchiesta tecnica sull'incidente aeronautico spetta all'ANSV in quanto riguarda la navigazione aerea, anche se l'incidente si è verificato in mare. L'autorità marittima può condurre una propria inchiesta qualora l'incidente abbia coinvolto anche unità navali (ad esempio, urto tra un idrovolante e un'imbarcazione). Il coordinamento tra le due inchieste avviene attraverso i canali istituzionali e i protocolli operativi concordati tra ANSV, ENAC, Guardia Costiera e Ministero dei Trasporti. L'Allegato 13 ICAO prevede che in questi casi gli investigatori aeronautici e marittimi cooperino e si scambino le informazioni rilevanti per i rispettivi accertamenti.
Casi storici e rilevanza pratica
Gli incidenti aeronautici in mare rappresentano alcune delle inchieste più complesse nella storia dell'aviazione civile. Le difficoltà operative sono enormi: il recupero delle scatole nere in acque profonde, la preservazione dei rottami, l'identificazione delle vittime e la raccolta delle testimonianze sono operazioni che richiedono risorse tecnologiche avanzate e tempi molto più lunghi rispetto agli incidenti terrestri. La norma dell'art. 830 assicura che, anche in questi casi estremi, il coordinamento istituzionale avvenga in modo ordinato e che l'inchiesta tecnica possa essere condotta con la massima efficienza possibile. Il D.P.R. 662/1994 e le successive circolari operative della Guardia Costiera forniscono il dettaglio procedurale che l'art. 830 si limita a richiamare, garantendo la flessibilità operativa necessaria per affrontare situazioni di grande variabilità.
Casi pratici
Caso 1: Ammaraggio di emergenza con scomparsa dell'aeromobile
Un aeromobile da turismo perde quota e ammarata nelle acque del Mar Tirreno. Il pilota Tizio lancia il segnale di emergenza prima dell'impatto. Il centro ENAV rileva la perdita di contatto e informa immediatamente l'MRCC di Roma, l'ENAC e l'ANSV; il MRCC coordina le operazioni di ricerca con elicotteri e motovedette della Guardia Costiera, recuperando il pilota e i passeggeri, e invia successivamente il rapporto operativo all'ANSV per l'inchiesta tecnica.
Caso 2: Inconveniente grave: perdita di controllo sopra il mare
Durante un volo di linea costiero, l'aeromobile pilotato da Caio subisce una perdita temporanea di controllo per turbolenza intensa, con valori anomali registrati dal FDR, senza danni a persone. L'evento avviene sullo spazio aereo marittimo e viene classificato come inconveniente grave; ENAV informa l'ANSV e l'ENAC, che avviano rispettivamente l'inchiesta tecnica e una verifica sull'adeguatezza dei briefing meteo forniti all'equipaggio.
Caso 3: Recupero scatola nera in acque profonde
A seguito di un incidente di un aeromobile da trasporto in mare a 200 miglia dalla costa, l'MRCC coordina le operazioni SAR recuperando due superstiti. Sempronio, investigatore ANSV, coordina con la Guardia Costiera le operazioni di localizzazione e recupero delle scatole nere dal fondo marino, indispensabili per la ricostruzione delle cause dell'incidente. Il rapporto operativo del MRCC viene acquisito agli atti dell'inchiesta tecnica.
Domande frequenti
Chi coordina il soccorso in caso di incidente aereo in mare in Italia?
Il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio (SAR) spetta al MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) della Guardia Costiera, in applicazione del D.P.R. 662/1994 che recepisce la Convenzione di Amburgo del 1979 sul soccorso in mare.
L'ANSV ha competenza sull'inchiesta anche se l'incidente avviene in mare?
Sì, l'ANSV mantiene la competenza per l'inchiesta tecnica aeronautica anche quando l'incidente si verifica in mare. Il coordinamento con l'autorità marittima riguarda le operazioni di soccorso e recupero, non la competenza investigativa aeronautica.
Qual è il D.P.R. 662/1994 richiamato dall'art. 830?
Il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 ha recepito in Italia la Convenzione internazionale SAR di Amburgo del 1979, istituendo il sistema nazionale di ricerca e salvataggio in mare coordinato dal MRCC della Guardia Costiera.
Cosa contiene il rapporto che la Guardia Costiera invia all'ANSV dopo un incidente in mare?
Il rapporto include informazioni sulle operazioni di ricerca e salvataggio effettuate, sui soccorsi prestati alle vittime, sulle condizioni meteo-marine, sulla posizione del relitto e su ogni altro elemento utile all'inchiesta tecnica e agli accertamenti di competenza dell'ANSV e dell'ENAC.
Come avviene il coordinamento tra ANSV e autorità marittima nell'inchiesta?
L'ANSV conduce l'inchiesta tecnica aeronautica, mentre la Guardia Costiera gestisce le operazioni SAR e può condurre una propria inchiesta marittima se l'evento ha coinvolto anche unità navali. Le due autorità si scambiano le informazioni attraverso i protocolli operativi previsti dall'Allegato 13 ICAO.
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