Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 60 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del prefetto

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo sottoponeva alla licenza di pubblica sicurezza l'esercizio degli impianti a fune (funivie, sciovie e simili), in ragione dei rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica connessi a tali infrastrutture.
  • La norma è stata abrogata dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, che ha dettato la disciplina organica degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone in attuazione della direttiva 2000/9/CE.
  • La materia è oggi regolata dal D.P.R. 162/1999 e dal D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210, con competenze attribuite al Ministero delle infrastrutture e delle Autorità di sicurezza specifiche.

L'articolo 60 del TULPS (R.D. 773/1931) assoggettava al regime autorizzatorio di pubblica sicurezza l'apertura e l'esercizio di impianti a fune destinati al trasporto di persone. Nel sistema del 1931, la logica era quella di ricondurre sotto il controllo del questore tutte le attività che potessero mettere in pericolo l'ordine pubblico o l'incolumità delle persone.

La norma è stata abrogata dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 («Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e adeguamento alla direttiva 84/529/CEE»), che ha trasferito la competenza in materia di sicurezza degli impianti a fune dall'autorità di pubblica sicurezza alle autorità tecniche specializzate. Il decreto ha introdotto requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità e un sistema di sorveglianza del mercato coordinato a livello europeo.

Il quadro regolatorio vigente è oggi completato dal D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210 e dalle normative regionali in materia di impianti sciistici e funiviari. Il controllo tecnico è affidato alle Commissioni tecniche regionali e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre le funivie interregionali restano di competenza statale.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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