Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Art. 66 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
L’esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 66 del TULPS (R.D. 773/1931) era collocato nel titolo relativo alle attività soggette ad autorizzazione di polizia e riguardava i cosiddetti «mestieri girovaghi»: commercianti ambulanti, venditori porta a porta, suonatori, giocolieri e figure simili che esercitavano attività itineranti sul territorio. Nel sistema del 1931, tali soggetti erano tenuti a munirsi di apposita licenza del questore e a iscriversi nei registri tenuti dall'autorità di pubblica sicurezza, in una logica di controllo sociale che rifletteva le preoccupazioni dell'ordine pubblico dell'epoca.
La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, emanato in attuazione della delega per la semplificazione normativa contenuta nella L. 24 febbraio 1994, n. 109 e nella L. 537/1993. Il decreto del 1994 ha eliminato numerose licenze di polizia ritenute anacronistiche o ridondanti rispetto ad altri regimi autorizzatori settoriali.
La disciplina attuale del commercio ambulante è contenuta principalmente nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina del commercio) e nelle leggi regionali di attuazione. Le concessioni di suolo pubblico per posteggi su aree mercatali sono di competenza dei Comuni. Il D.Lgs. 59/2010 (recepimento della direttiva Bolkestein) ha ulteriormente inciso sulla materia, introducendo il principio della libera prestazione dei servizi anche per il commercio itinerante.